Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 marzo 2025, n. 32
Testo del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2026), coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2026, n. 71 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 40), recante: «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.».


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la
Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e
rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative
autorizzazioni di spesa nonche' alla prosecuzione di programmi di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti necessari, in particolare:
a) a sottoporre al controllo di legittimita' della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;
b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:
1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della societa' concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di spesa autorizzato a legislazione vigente;
2) l'acquisizione del parere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 35 del 2023;
3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessita' e rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;
c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo agli esiti procedi-mentali delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:
1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;
d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilita' del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;
e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della delibera del CIPESS rispetto ad ogni altra autorizzazionee approvazione e ogni altro parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonche' gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) sul piano economico-finanziario.
3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 e' trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimita'.
4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa' concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, e' trasmesso, unitamente all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita'.
5. L'Amministratore delegato pro tempore della societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e' nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla societa' RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data dell'effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, il Commissario straordinario e' autorizzato a nominare, in qualita' di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della societa' RFI, ai quali puo' delegare attivita' e funzioni proprie, e puo' avvalersi della collaborazione delle strutture della medesima societa' RFI e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita', comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della societa' RFI.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.
9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della societa' Rete Ferroviaria italiana (RFI) e' autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, e' incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.
10-bis. Al fine di procedere celermente al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria gia' avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attivita' progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Ai relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie» e' incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria» e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028.
13. L'autorizzazione di spesa a favore della societa' Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.
14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033.
15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 26 milioni dieuro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033 e di 107 milioni di euro per l'anno 2034, nonche' in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, ad esclusione del comma 10-bis, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120;
c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»;
e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria»;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della societa' Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032 e 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di programmi di titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione ad impegni gia' assunti:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente alla parte in conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' incrementata di euro 8.700.000 per l'anno 2026, di euro 8.000.000 per l'anno 2027 e di euro 3.500.000 per l'anno 2028;
b) e' autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 2.000.000 per l'anno 2028, per la realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di euro 8.167.750 per l'anno 2026 e di euro 13.444.986 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, e' incrementata di euro 4.310.380 per l'anno 2026, di euro 7.614.218 per l'anno 2027 e di euro 7.929.996 per l'anno 2028;
e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata alla realizzazione di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, e' incrementata di euro 3.823.410 per l'anno 2026;
f) la dotazione finanziaria del programma degli interventi a titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 330 del 12 dicembre 2025 e' incrementata di euro 1.330.000 per l'anno 2026;
g) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, e' incrementata di euro 14.382.598 per l'anno 2026, di euro 1.306.182 per l'anno 2027 e di euro 12.154.212 per l'anno 2028;
h) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e' incrementata di euro 40.000.000 per l'anno 2026, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria delle istanze relative all'annualita' 2025; conseguentemente il termine di conclusione dei lavori finanziati ai sensi della presente lettera e' fissato al 31 dicembre 2026;
i) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di euro 46.805.735 per l'anno 2029, di euro 37.851.248 per l'anno 2030 e di euro 21.529.194 per l'anno 2031.
17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983 per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735 per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro 21.529.194 per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a euro 80.000.000 per l'anno 2026, a euro 10.656.983 per l'anno 2027 e a euro 15.529.194 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 1.805.735 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2027, a euro 20.000.000 per l'anno 2028, a euro 12.000.000 per l'anno 2029 e a euro 27.194.265 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a euro 7.500.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a euro 291.597 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;
f) quanto a euro 7.167.750 per l'anno 2029 e a euro 7.444.986 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a euro 1.310.380 per l'anno 2029, a euro 1.614.218 per l'anno 2030 e a euro 1.929.996 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali;
h) quanto a euro 2.823.410 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per il programma straordinario di interventi per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno;
i) quanto a euro 1.330.000 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e finalizzate alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali;
l) quanto a euro 14.382.598 per l'anno 2029, a euro 1.306.182 per l'anno 2030 e a euro 12.154.212 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico;
m) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2026, a euro 8.000.000 per l'anno 2027 e a euro 3.500.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 7 e 8 e
dell'articolo 3, commi 2, 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo
2023, n. 35 «Disposizioni urgenti per la realizzazione del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,
n. 58, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2023, n.
125:
«Art. 2 (Rapporto di concessione). - (Omissis)
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito
dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la
societa' concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1,
primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo
di programma per la definizione dei rispettivi impegni di
natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio
dell'attivita' della societa' concessionaria e al
completamento delle procedure di progettazione e di
realizzazione dell'opera.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a
sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu'
atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi
dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I
predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra
l'altro:
a) la durata residua della concessione, secondo
quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei
relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione
per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti
dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali
proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera
comportano corrispondenti proroghe della durata della
concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione
dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e'
approvato anche per fasi costruttive;
c) il nuovo piano economico-finanziario della
concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento,
anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul
mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e
contributi a favore della concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di
pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile,
stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno
studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a
promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la
Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita'
economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati
dalla societa' concessionaria, riscosso dalla societa'
R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la
sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e
trasferito alla societa' concessionaria al netto della
quota del medesimo canone destinata alla copertura dei
costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla
data di entrata in vigore del presente decreto per le
prestazioni rese in funzione della realizzazione
dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio
della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera e le singole
voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli
eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per
la realizzazione e gestione dell'opera, rideterminati ai
sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera
indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale
devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale
di cui all'articolo 3, comma 2.
(Omissis).»
«Art. 3 (Riavvio delle attivita' di programmazione e
progettazione dell'opera). - (Omissis)
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai
sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed
approvato dal Consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria il 29 luglio 2011, e' integrato da una
relazione del progettista, attestante la rispondenza al
progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate
in sede di approvazione dello stesso, con particolare
riferimento alla compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresi'
indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel
progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018,
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla
modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;
b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c) alle regole di progettazione specifiche di cui
ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve
deroghe;
d) alla compatibilita' ambientale;
e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali
ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione
tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f) alle prove sperimentali richieste dal parere
espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4,
comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul
progetto definitivo approvato dal Consiglio di
amministrazione della societa' il 29 luglio 2011.
(Omissis).
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
verifica la compatibilita' delle valutazioni istruttorie
acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5
anche alla luce delle risultanze della valutazione di
impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
per l'approvazione i seguenti atti e documenti:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni
acquisite nella conferenza di servizi e ritenute
assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito
del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al
comma 2;
d) il piano economico-finanziario di cui
all'articolo 2, comma 8;
e) la relazione istruttoria del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale
copertura finanziaria dei costi di realizzazione
dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2024 con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione e, per gli
insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto
approvato.
(Omissis).».
- La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n.
301.
- Si riporta l'articolo 1, comma 4, dell'allegato I.11
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77:
«Allegato I.11 Disposizioni relative
all'organizzazione, alle competenze, alle regole di
funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Articolo 1. Ulteriori competenze e attribuzioni.
(Omissis)
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere sulle questioni comunque pertinenti alle materie di
cui al comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi
costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dai singoli ministri, dai presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti
locali, da altri enti pubblici e dalle autorita'
indipendenti e puo' redigere norme tecniche particolari su
richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici svolge, inoltre, specifiche
missioni tecniche in merito a problematiche di particolare
complessita'.
(Omissis).»
- La direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
22 luglio 1992, n. L 206.
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia
ed il continente) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1972, n. 8:
«Art. 7. - 1. Alla disciplina dei rapporti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa' concessionaria relativi alla costruzione del
collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del
collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si
provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60
giorni dall'approvazione del progetto preliminare.
2. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le Regioni Sicilia e Calabria.
3. In particolare la convenzione, nel quadro delle
previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina,
tra l'altro:
a) il programma di costruzione di tutte le opere,
fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di
avvio della gestione;
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo
standard dei servizi;
c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni
da parte della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo
le disposizioni e le procedure previste, per la
realizzazione delle infrastrutture strategiche e di
preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante
affidamento ad uno o piu' contraenti generali o mediante
concessione di costruzione e gestione;
d) le modalita' ed i termini per il collaudo delle
opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' per
l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che
ferroviario;
e) le modalita' di esercizio dei poteri di
vigilanza da parte del concedente, ferma restando la
responsabilita' a carico della concessionaria sia della
progettazione che dell'esecuzione dei lavori;
f) le modalita' per la riconsegna
all'Amministrazione statale dell'opera e relative
pertinenze al termine della concessione;
g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla
concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e
le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e
degli impianti;
h) casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto
anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente
legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del
riscatto stesso;
i) l'assunzione da parte della concessionaria di
tutti i costi di progettazione, costruzione e di
manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonche'
delle spese di esercizio del collegamento stradale per
l'intera durata della concessione;
l) il piano economico-finanziario, la durata della
concessione e l'eventuale contributo da accordare in
stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano
economico-finanziario stesso, nonche' le modalita' di
corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina
prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione
del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in
esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato
il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza,
l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla
societa' concessionaria per gli aumenti di costo derivanti
da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti
da richieste del concedente; l'eventuale contributo
integrativo sara' determinato in stretta osservanza del
piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara'
fronte con le risorse stanziate annualmente per le
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
m) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle
previsioni contenute nel piano economico finanziario, con
la indicazione del valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione; le modalita'
finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative
pertinenze al termine della concessione e le modalita' di
revisione periodica del piano economico finanziario;
n) le modalita' di reperimento, da parte della
societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti
per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo
conto della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto
di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera
affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla
legge 1° agosto 2002, n. 166;
o) la eventuale partecipazione al capitale della
societa' Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti
pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le
conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;
p) le modalita' e i termini per la manutenzione e
gestione delle opere, nonche' i poteri di controllo del
concedente sulla gestione stessa;
q) la devoluzione in favore della concessionaria
degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento
stradale;
r) l'entita' e le modalita' di versamento del
canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti
ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonche' i
criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del
canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e
relative modalita' di versamento. Sono devolute alla
concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio
ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri
di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia,
nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente
alla stipula della convenzione, con gli eventuali
aggiornamenti;
s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento
delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da
favorire una giusta politica di valorizzazione economica
del Mezzogiorno;
t) la possibilita' di deferire al giudizio di un
collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, le eventuali controversie tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa'
concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione,
interpretazione e risoluzione della convenzione;
u) l'inserimento, negli atti contrattuali di
affidamento dell'opera a terzi, della facolta' della
societa' Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal
contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo
l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere
ovvero aumenti di prezzo.».
- Si riporta all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici.) pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' sia a
scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla
pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale
utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Al
fine di consentire l'intervento di adeguamento
dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero
e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima
infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un
contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: "4-novies. A
decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da
pericolosita' o da rischio idraulico di grado elevato o
molto elevato, come definite dalle norme tecniche di
attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono
consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»
- Si riporta l'articolo 1, commi 272 e 519, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
272. Al fine di consentire l'approvazione da parte
del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi
dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo
2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti
di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del
bilancio dello Stato, e' autorizzata la spesa complessiva
di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro
per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918
milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per
l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902
milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per
l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
(Omissis).
519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.»
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
29 giugno 2024, n. 89 (Disposizioni urgenti per le
infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico,
per il processo penale e in materia di sport.) pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2024, n. 151, convertito,
con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.120,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2024, n. 194:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per il completamento di
interventi infrastrutturali). - 1. Al fine di fronteggiare
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di
realizzazione del collegamento autostradale
Cisterna-Valmontone, e' autorizzata la spesa di 155 milioni
di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per
l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni
2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono
versati nella contabilita' speciale di cui all'articolo 1,
comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri
derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153
milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilita'
in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies,
comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031,
22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione
delle risorse destinate al completamento del tratto
autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi
dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 480, della citata
legge 30 dicembre 2025, n.199:
«Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello
Stato). - (Omissis)
480. Al fine di consentire la realizzazione
dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone»
e relative opere connesse e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040.
Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
predisposizione di un cronoprogramma procedurale e
finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e
di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto
del termine di adozione del decreto di cui al secondo
periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per gli investimenti di cui
all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n.
207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi'
previsti i criteri e le modalita' di revoca in caso di
mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata
alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria
generale dello Stato.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2018, n. 302:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 14 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022.) pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304:
«(Omissis)
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 86 dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2025, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302:
«(Omissis)
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 886, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2024, n. 305:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
886. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno
di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla
compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso
della spesa netta indicato nel Piano strutturale di
bilancio di medio termine 2025-2029.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n.
180:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 480, della citata
legge 30 dicembre 2025, n. 199:
«Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello
Stato). - (Omissis)
480. Al fine di consentire la realizzazione
dell'intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone»
e relative opere connesse e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040.
Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
predisposizione di un cronoprogramma procedurale e
finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e
di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto
del termine di adozione del decreto di cui al secondo
periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per gli investimenti di cui
all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n.
207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresi'
previsti i criteri e le modalita' di revoca in caso di
mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata
alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria
generale dello Stato.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 511 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299:
«(Omissis)
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 302, della citata
legge 30 dicembre 2023, n. 213:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
302. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione,
ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture
pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e
allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari,
i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al
presente comma nonche' le modalita' di assegnazione,
erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei
corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi
debbano essere identificati da un codice unico di progetto
(CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di
realizzazione.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 241 dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2014, n. 300:
«(Omissis)
241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio
culturale e storico e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni
di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2011, n. 155:
«Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture). - (Omissis)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli
utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e
investimenti strategici) convertito con modificazioni dalla
L. 9 ottobre 2023, n. 136 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 ottobre 2023, n. 236:
«Art. 19 (Interventi per la messa in sicurezza di
tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti
locali). - (Omissis)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo,
denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli
comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno
2023, 21,5 milioni di euro per l'anno 2024 ((, 12 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026))
. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono
destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2,
lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in
sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non
superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2,
lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di
progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di
cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai
comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato
lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 394, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2021, n. 310:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati
alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta
velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria
adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete
centrale (Core Network) della Rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di
5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di
euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro
per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro
per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono
immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di
impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica
della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente
possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1, comma 392, della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile », con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli
interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).»
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 2-bis
(Articolo 4, comma 2-bis)
Elenco delle opere per cui e' disposta la nomina dell'Amministratore delegato della societa' ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.


===================================================================== | Regione | Progetto | CUP | +=======================+===================+=======================+ | | Realizzazione del | | | | nuovo Ponte | | | |dell'Olla sul Fiume| | | |Stura lungo la S.S.| | | Piemonte | 21 | F84E26000020001 | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | S.S.16 - Tronco | | | |Bari - Mola di Bari| | | | Lavori di | | | | realizzazione di | | | | una variante alla | | | |S.S. 16 "Adriatica"| | | |nel tratto compreso| | | Puglia | tra Bari e Mola | F71B16000550001 | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | | - F34E19000010001, | | | | relativamente | | | | all'intervento | | | | denominato | | | | "Completamento | | | | funzionale e messa in | | | | sicurezza della S.S. | | | |100, tra i Km 44+500 e | | | | 52+600 (San Basilio) | | | |con sezione di tipo B";| | | | - F41B24000120001, | | | | relativamente | | | | all'intervento | | | | "Completamento | | | | funzionale e messa in | | | |sicurezza con sez. tipo| | | |B dal km 52+200 fino al| | | | km 66+600 (conclusivo | | | | della S.S. 100) con | | | Interventi di |immissione sulla nuova | | | adeguamento | arteria S.S. 106 | | |funzionale e messa | DIR/S.S. 7 in | | |in sicurezza della | territorio di | | Puglia |strada statale 100 | Palagiano". | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | Variante alla | | | | strada statale 7 | | | | "Appia" in comune | | | | di Formia | | |  Lazio | (Pedemontana) |  F81B16000870001 | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | Variante alla | | | |strada statale 18, | | | | con realizzazione | | | |di una galleria di | | | |accesso, in comune | | |  Basilicata | di Maratea |  F27H23003600001 | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | Interventi di | | | | ripristino del | | | | Ponte sul fiume | | |  Molise-Abruzzo | Trigno |  F17H26000830001 | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | Interventi per la | | | |messa in sicurezza | | | |e la riapertura del| | | | Viadotto Sente | | |  Molise | Longo |  F17H26000850001 | +-----------------------+-------------------+-----------------------+

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 4
(articolo 5, comma 3)
Elenco delle opere per cui e' disposta la nomina dell'Amministratore
delegato della societa' RFI S.p.A. quale commissario straordinario.


===================================================================== | Regione | Progetto  | CUP | +==============+===========================+========================+ | | Collegamento ferroviario | | | |con l'aeroporto "Catullo" e| | | |con la sponda orientale del| | | Veneto | lago di Garda | da assegnare | +--------------+---------------------------+------------------------+ |Friuli Venezia| | | | Giulia |  Nodo di Udine | J54H17000130009 | +--------------+---------------------------+------------------------+ | Provincia | | | | autonoma di |Programma di rigenerazione | | | Bolzano | dell'Areale di Bolzano | J51G26000040001  | +--------------+---------------------------+------------------------+ | | Interventi per il | | | | ripristino della linea | | | | ferroviaria | | | Lazio | Priverno-Terracina | J24J26000140001 | +--------------+---------------------------+------------------------+

 
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di
adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali
A24 e A25
1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028». Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi del medesimo articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui al citato articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quater del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello svolgimento delle attivita' di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalita' del traforo del Gran Sasso. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi di cui al primo periodo del presente comma, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attivita' di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico, nonche' la ricognizione delle relative risorse disponibili.
3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade A24 e A25 opera in regime di prorogatio con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Per le attivita' relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, per le gallerie sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, e' autorizzata, a favore della societa' concessionaria, la spesa di 20,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, e' autorizzata, a favore della societa' concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4-ter, comma 1, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Commissario straordinario per la
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso). - 1. Entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della
regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2028, un Commissario straordinario del Governo,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa, che non siano in una situazione di
conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la
situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire
adeguati standard di qualita' delle acque e di sicurezza
idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un
compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle
risorse di cui al comma 12.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da un contingente massimo di undici unita' di
personale, di cui una unita' di livello dirigenziale non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale,
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Al personale della struttura e'
riconosciuto il trattamento economico accessorio
corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui
il trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti,
scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di comprovata esperienza,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso
e' definito con provvedimento del Commissario e comunque
non e' superiore ad euro 48.000 annui.
4. Il personale pubblico della struttura
commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio del predetto personale
e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e
corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario puo' nominare, con
proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui
compenso e' determinato in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata
massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti
delle risorse individuate al comma 12.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza
dell'incarico del Commissario.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa
nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
8. E' costituita una Cabina di coordinamento,
presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con
compiti di comunicazione ed informazione nei confronti
delle popolazioni interessate, nonche' di coordinamento tra
i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa
lo stato di avanzamento degli interventi di messa in
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di
coordinamento e' composta dai presidenti delle
amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai
sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per
la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e
per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di
coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del
Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina
di coordinamento non spettano gettoni di presenza,
indennita' o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali
rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni
di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa
in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario
straordinario puo' assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente
decreto. Al Commissario si applicano, altresi', le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono individuate
speciali misure amministrative di semplificazione per il
rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga
alle relative norme.
10. Per la specificita' del sistema di captazione
delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del
Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei
laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del
Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata
dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori
stessi, non si applica, relativamente alle captazioni
idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila,
l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la
zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente
a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere
garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza determinati dall'attivita' del Commissario
straordinario cui compete altresi' la messa in sicurezza
delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i
laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni
idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai
sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di
raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a
seguito degli interventi di messa in sicurezza come
determinati dall'attivita' del Commissario straordinario.
La messa in sicurezza delle attivita' preesistenti, quali
le gallerie autostradali e i laboratori, e' garantita dagli
interventi determinati dal Commissario straordinario.
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di
cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di
apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi
2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel
limite delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale. A tal fine e' autorizzata la spesa di complessivi
euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la
realizzazione degli interventi strutturali di completa
messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del
sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri
sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50
milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a
1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50
milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla
quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per
l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per
l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno
2020 e 7 milioni per l'anno 2021.»
- Si riporta l'articolo 3-quater del decreto-legge 21
maggio 2025, n. 73, recante: «Misure urgenti per garantire
la continuita' nella realizzazione di infrastrutture
strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il
corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari
e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e
marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili
adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in
materia di infrastrutture e trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105:
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di
messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran
Sasso). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i compiti
e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del
traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli
obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui
all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario
straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate le risorse disponibili finalizzate, a
legislazione vigente, agli interventi di cui al primo
periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da
trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del
citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma
1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle
proprie funzioni in relazione alle attivita' aventi ad
oggetto gli interventi di cui al primo periodo del presente
comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto in
relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al
Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del
citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia
e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione
degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni
finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonche' la
ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini
dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56, entro il 15 settembre 2025, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali
di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui
al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del
decreto-legge n. 59 del 2021.
2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del
comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo
4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
provvede allo svolgimento delle attivita' e alla
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1
nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 206, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del
19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 206 (Interventi urgenti per il ripristino, la
messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte
autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a
seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche'
per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali).
- 1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in
sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalita'
delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento
dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica
nazionale ed europea, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario per
l'espletamento delle attivita' di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari
interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle
risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente
per la parte effettuata con contributo pubblico. Il
Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2028. Al
Commissario straordinario e' attribuito un compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura non superiore a quella prevista
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale, come struttura di
supporto tecnico-amministrativo, di una societa' pubblica
di gestione di lavori pubblici con la quale stipula
apposita convenzione nonche' di esperti o consulenti fino
al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e
nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i
cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per
il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3
per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le
condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il
Commissario straordinario, assume ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente piu'
vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche
avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico
dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui
al secondo periodo e' sospeso fino al ricevimento della
documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione
della medesima documentazione, per un periodo massimo di
trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli
elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con
esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne
da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e
il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo e'
sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta
giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3,
il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla
nomina, definisce il programma di riqualificazione delle
tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli
interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento
alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della
soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed individuando
eventuali interventi da realizzare da parte del
concessionario. Per gli interventi individuati, il
Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla
definizione del programma ed autonomamente rispetto al
concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei
progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno
finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle
risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e
realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza
antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il
Commissario straordinario procede all'affidamento dei
lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per
l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario
sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli
eventuali interventi realizzati dal concessionario ed
emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti
provvedimenti per la regolazione del traffico.
5. In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il
Commissario straordinario assume direttamente le funzioni
di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, il Commissario straordinario, con proprio
decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con
la sola presenza di due rappresentanti della regione o
degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni
altro adempimento."
5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi
alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante
Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al
km 161+500, nonche' gli interventi relativi alla strada
statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a
quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di
euro per l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da
concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono
trasferite all'ANAS S.p.A. per le attivita' di
progettazione nonche', per la quota eventualmente residua,
per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono
inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS S.p.A. con
priorita' di finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a
17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella
gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i
relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del
programma di cui al comma 4 da parte del Commissario
straordinario, il concessionario propone al concedente
l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano
economico finanziario aggiornato secondo la disciplina
prevista dall'Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in
coerenza con il presente articolo e con gli eventuali
interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di
cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, alla quale affluiscono annualmente le
risorse gia' destinate agli interventi del presente
articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento
di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di
ripristino e della messa in sicurezza delle tratte
autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del
2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di
bilancio annuali e delle disponibilita' allo scopo
destinate a legislazione vigente.
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la
realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a
una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178,
comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in favore di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche
amministrazioni nelle forme previste dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita sulla societa' il
controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
secondo le modalita' previste dal citato articolo 178,
comma 8-ter.»
- Si riporta l'articolo 214, comma 3, del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione
dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - (Omissis)
3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034
al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di
trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a
obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici
subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
luglio 2020.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 10-ter, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione
della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea», pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2006:
«Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di
adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti
minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Fino al
rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui
all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino
all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite
dalla Commissione, il Gestore adotta e mantiene, per
ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di
sicurezza temporanee minime, la cui efficacia e'
asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della
sicurezza.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno
2027, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123:
«Art. 16-bis (Contributo per interventi di ripristino
e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25).
- 1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e
Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli
interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta
autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in
conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del
2017, e' autorizzato un contributo di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della
societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.
(Omissis).»
 
Art. 2 bis
Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22
Brennero-Modena

1. Al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicita' e trasparenza nello svolgimento della procedura di affidamento in fasi successive di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'invito a presentare l'offerta finale e' corredato, unitamente al progetto di fattibilita' tecnico-economica posto a base di gara, dello schema di convenzione predisposto dall'ente concedente ed e' sottoposto, previo parere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), per la relativa approvazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.217 del 10 settembre 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis)
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli
interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di
promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita'
delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle
concessioni relative alla tratta autostradale di cui
all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, puo' avvenire, in deroga alle
disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis,
anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo
183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da bandire entro il 31
dicembre 2024. In caso di avvio della procedura di
affidamento della concessione secondo le modalita' di cui
al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la
societa' Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto
dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n.
148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3
e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma
corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3
in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a
titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima
societa' in forza della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1°
agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 e'
effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento e'
condizione per la conclusione della procedura di
affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo.
In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre
2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle
conseguenti procedure per l'affidamento della concessione.
In caso di affidamento della concessione a un operatore
economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora
le somme effettivamente dovute da tale societa' in forza
della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino
inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo
del presente comma, il concessionario subentrante provvede
a versare l'importo differenziale direttamente alla
societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme
dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di prezzo
della concessione.
(Omissis).»
 
Art. 3
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dei Commissari nominati per
la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al
campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere
relative al polo logistico di Alessandria Smistamento
1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole «e' collocato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere collocato» e le parole «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
2. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «e' collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere collocato fuori ruolo»;
b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9-ter, comma 1, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante «Disposizioni
urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi
eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in
materia di sport», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
149 del 30 giugno 2025, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per le opere
necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»
e in materia di impianti sportivi). - 1. Al fine di
assicurare la realizzazione e il completamento delle opere
necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della
fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO
2032", con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un
Commissario straordinario quale soggetto responsabile del
processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle
attivita' e degli interventi relativi alle infrastrutture
sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta'
pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri
di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo
periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136, ed e' individuato tra soggetti esperti nella
gestione di attivita' complesse e nella programmazione e
valutazione di interventi in materia di infrastrutture,
dotati di specifiche professionalita' e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente
pubblico, il Commissario straordinario puo' essere
collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori
ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. In caso
di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per
l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al
Commissario straordinario spetta un compenso, da
determinare con il decreto di cui al primo periodo del
presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per
l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal
2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del
comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono
stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario
straordinario.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1-sexies, comma 1, del
decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante «Misure
urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di
infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti
pubblici, il corretto funzionamento del sistema di
trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del
demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di
indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione
europea in materia di infrastrutture e trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2025, n. 105, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-sexies (Misure straordinarie per
l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico
di Alessandria Smistamento e il potenziamento della
direttrice ferroviaria Milano-Mortara). - 1. Al fine di
assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico
di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e
delle relative infrastrutture nodali, quale opera
strategica connessa al potenziamento del traffico di merci
nei porti di Savona e Genova e all'intermodalita' nei
relativi retroporti, di garantire il potenziamento della
direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta
Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticita' connesse
alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale
del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco
d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' nominato un Commissario straordinario con
i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del
decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario
straordinario, se dipendente pubblico, puo' essere
collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga
posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta
la durata dell'incarico. In caso di collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario
straordinario e' attribuito un compenso, da determinare con
il decreto di nomina, in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
(Omissis).»
 
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della
societa' ANAS S.p.A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'amministratore delegato della societa' ANAS S.p.A. subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nonche' ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nello svolgimento delle attivita' di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima societa' ANAS S.p.A. indicati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attivita' commissariali, e' autorizzato a nominare, in qualita' di subcommissari, i responsabili pro tempore delle strutture territoriali della societa' ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali puo' delegare attivita' e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attivita' aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della societa' ANAS S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonche' i criteri e le modalita' di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministratore delegato della societa' ANAS S.p.A. e' altresi' nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per lo svolgimento delle attivita' di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima societa' ANAS S.p.A. indicati nell'allegato 2-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attivita' commissariali, e' autorizzato a nominare, in qualita' di subcommissari, i responsabili pro tempore delle strutture territoriali della societa' ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali puo' delegare attivita' e funzioni proprie. Il Commissario straordinario puo' avvalersi delle strutture della medesima societa', delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della societa' ANAS S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo le parole: «situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda» sono inserite le seguenti: «, mediante la realizzazione del nuovo ponte».
2-quater. Al fine di assicurare il completamento dei lavori relativi al collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027, di 5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 7,7 milioni di euro per l'anno 2029 in favore dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-quinquies. Per l'avvio delle attivita' progettuali e di realizzazione degli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-sexies. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi per il ripristino funzionale, l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 2, gia' ex SS 112 Innesto SS 18 (Bagnara) - Innesto SS 106 (Bovalino M.na), la societa' ANAS S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la citta' metropolitana di Reggio Calabria, e' autorizzata all'avvio delle attivita' progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Plati' e Santa Cristina d'Aspromonte. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e' autorizzata, in favore della societa' ANAS S.p.A., la spesa complessiva di 12 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-septies. Al fine di realizzare i lavori per la soppressione dei passaggi a livello nonche' per le opere connesse sulla linea Alessandria-Piacenza in comune di Castel San Giovanni e in comune di Sarmato, sulla linea Bologna-Padova in comune di Monselice e sulla linea Codogno-Mantova in comune di Curtatone, e' autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2027 e di 39 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-octies. Per la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilita' tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della variante alla strada statale 7 «Appia» in comune di Formia (Pedemontana) e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-novies. Al fine di procedere celermente all'avvio delle attivita' progettuali e alla realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa, il sindaco pro tempore del comune di Massa e' nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e resta in carica fino al completamento degli interventi. Al Commissario straordinario di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e lo stesso puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle amministrazioni territoriali competenti. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa complessiva di 8,57 milioni di euro, di cui 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,52 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 5,52 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-decies. Per l'avvio delle attivita' progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno e' autorizzata la spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-undecies. Al fine di assicurare il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 12, commi 1 e 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129, edizione straordinaria,
del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). 1. Nei casi di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle
province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformita'
nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
(Omissis)
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 33, comma 5, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41:
«Art. 33 (Semplificazioni procedurali relative agli
interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti). - (Omissis)
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada
statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano
compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo
e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
come modificato dal presente decreto. Il Commissario
straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e
assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la
loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente
all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di
Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 1-sexies, comma 1, del citato
decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-sexies (Misure straordinarie per
l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico
di Alessandria Smistamento e il potenziamento della
direttrice ferroviaria Milano-Mortara). - 1. Al fine di
assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico
di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e
delle relative infrastrutture nodali, quale opera
strategica connessa al potenziamento del traffico di merci
nei porti di Savona e Genova e all'intermodalita' nei
relativi retroporti, di garantire il potenziamento della
direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta
Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticita' connesse
alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale
del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco
d'Adda, mediante la realizzazione del nuovo ponte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri di
cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del
2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico,
puo' essere collocato fuori ruolo, in aspettativa o in
altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di
appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. In caso di
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al
Commissario straordinario e' attribuito un compenso, da
determinare con il decreto di nomina, in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(Omissis).»
- Per l'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per l'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della
societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nello svolgimento delle attivita' di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima societa' RFI S.p.A. indicati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attivita' commissariali, e' autorizzato a nominare, in qualita' di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della societa' RFI S.p.A., ai quali puo' delegare attivita' e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attivita' aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della societa' RFI S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonche' i criteri e le modalita' di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della societa' RFI S.p.A. e', altresi', nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attivita' di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima societa' RFI S.p.A. indicati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attivita' commissariali, e' autorizzato a nominare, in qualita' di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della societa' RFI S.p.A., ai quali puo' delegare attivita' e funzioni proprie. Il Commissario straordinario puo' avvalersi delle strutture della medesima societa', delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della societa' RFI S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 280 dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213:
«Omissis.
280. Al fine di consentire la celere realizzazione
degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al
potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' nominato un Commissario
straordinario per la progettazione, l'affidamento e
l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni
di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il
Commissario straordinario puo' nominare fino a due
subcommissari. Al Commissario straordinario e ai due
subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Omissis.»
 
Art. 6

Disposizioni per accelerare la realizzazione
della linea C della Metropolitana di Roma

1. L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma e' autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle societa' Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonche' a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3-bis,
del citato decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104:
«Art. 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico
locale). - Omissis
3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C
della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario
di cui al comma 3 e' autorizzato ad approvare, previo
parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma
Capitale, uno o piu' eventuali accordi transattivi tra Roma
Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad
integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a
completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le
parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal
collegio consultivo tecnico costituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
Omissis.»
- Per il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 6 bis
Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario
finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-ter, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 "Case della Comunita' e presa in carico della persona" e investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita')" nonche' per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 "Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)", l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonche' all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento espresso»;
b) all'articolo 8-quater, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 8-ter e 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
sociosanitarie). - 1. La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie sono
subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si
applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro
diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla
trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di
strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti
tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o
diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la
verifica di compatibilita' del progetto da parte della
regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale
delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri
direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente
decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di
indirizzo e coordinamento si individuano gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di
cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano
carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo
idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati.
5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini
previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1,
investimento 1.1 "Case della Comunita' e presa in carico
della persona" e investimento 1.3 "Rafforzamento
dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
(Ospedali di Comunita')" nonche' per la missione 6,
componente 2, subinvestimento 1.1.1
"Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti
in essere ex art. 2 DL 34/2020)", l'autorizzazione
all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo
relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture
gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonche'
all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse si
intende rilasciata contestualmente alla presentazione
dell'istanza di autorizzazione da parte dell'azienda
sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle
disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione
ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione
dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono,
secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa
regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti
minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza ovvero della
loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento
espresso.»
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai
professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
strutture private non lucrative di cui all'articolo 1,
comma 18, e alle strutture private lucrative.
1-bis. Per le medesime finalita' di cui all'articolo
8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR
ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato
contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro
dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni
competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla
rispettiva normativa regionale, alla verifica della
sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione
dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini
dell'adozione del provvedimento espresso.
2. La qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei
servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di
controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita'
delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini
e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'
l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei
servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la
diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli
indicatori relativi all'attivita' svolta ed ai suoi
risultati finali dalle strutture e dalle funzioni
accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale
minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte
di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore
al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al
comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie
locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e le province
autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito
piano di riorganizzazione volto a fronteggiare
adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita'
in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensita' di cure, rendendo strutturale
la risposta all'aumento significativo della domanda di
assistenza in relazione alle successive fasi di gestione
della situazione epidemiologica correlata al virus
Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di
riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati
dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al
comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini
esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e
dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di
monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del
presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e
sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale sul
territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti
letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e
provincia autonoma, tale incremento strutturale determina
una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una
riqualificazione di 4.225 posti letto di area
semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea
a supportare le apparecchiature di ausilio alla
ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di
unita' di area medica, prevedendo che tali postazioni siano
fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In
relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno
il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma,
si prevede la possibilita' di immediata conversione in
posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione
delle singole postazioni con la necessaria strumentazione
di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con
le risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica,
e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono
disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di
attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva,
suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle
quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di
ciascuna regione e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano
individuato unita' assistenziali in regime di ricovero per
pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture
ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei
percorsi rendendola strutturale e assicurano la
ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con
l'individuazione di distinte aree di permanenza per i
pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi,
in attesa di diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate
ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai
trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le
dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per
pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operativita' di
tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome
possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15
maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione
delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 e'
riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui
all'Allegato C annesso al presente decreto.
5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in
esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e
C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale sanitario dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "da destinare prioritariamente
alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto
sanita'" sono inserite le seguenti: "nonche', per la
restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le
parole: "in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono inserite le
seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
in materia di spesa di personale";
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte
le seguenti le parole: "Tali importi possono essere
incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e
dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a
legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato
l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione
e della provincia autonoma, per la remunerazione delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle
indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono
riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio,
commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei
contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a
incrementare i fondi incentivanti".
6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione
delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di
lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del
Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112
direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del
presente comma si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo
periodo, del presente articolo e per le finalita' di cui
all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'
articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate
ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020,
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro,
da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello
regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella
di cui all'allegato C annesso al presente decreto.
All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020.
Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome indicano le unita' di personale aggiuntive
rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o
gia' assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le
finalita' di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le
Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale nel limite massimo di
347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale, da
ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale
come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui
all'allegato C annesso al presente decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e le province autonome
presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte
le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della
salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni
dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta
di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui
la regione o la provincia autonoma da' riscontro entro i
successivi dieci giorni, durante i quali il termine di
approvazione e' sospeso. Decorso il termine di cui al primo
periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo
espresso da parte del Ministero, il piano si intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da
parte della regione o della provincia autonoma oppure nel
caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da
parte del Ministero, il piano e' adottato dal Ministero
della salute nel successivo termine di trenta giorni,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo
periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 e'
autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di
cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai
commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in
relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine e'
istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l'importo di
1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di
manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei
reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a
decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di
25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7,
nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di
cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata
la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui
190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000
euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per
l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati
nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e
le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di
costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021,
all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per
il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo, si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del
Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione
di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di
cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi
1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000
euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella
di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di
54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al
comma 3. Il Commissario Straordinario procedera',
nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare
attuazione ai piani, garantendo la massima tempestivita' e
l'omogeneita' territoriale, in raccordo con ciascuna
regione e provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il
Commissario di cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio
dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di
provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualita'
di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato
per l'attuazione del piano di cui al comma 1 e' svolto a
titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e
delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a
perseguire le finalita' di cui al presente articolo possono
essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,
agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei
requisiti minimi antincendio si intende assolto con
l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della
denunzia di inizio di attivita' presso il comune
competente.
13-bis. Ai fini del monitoraggio della nuova
governance europea di cui ai regolamenti (UE) 2024/1263 e
2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio,
del 29 aprile 2024, nonche' del monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, anche con riferimento alle opere necessarie a
perseguire le finalita' di cui al presente articolo
realizzate mediante il ricorso al partenariato
pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e' autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno
2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e
di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di
esperti individuati all'esito di una selezione comparativa
effettuata mediante avviso pubblico tra persone di
comprovata esperienza ed elevata professionalita' da
destinare al potenziamento dell'attivita' e delle strutture
del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno
2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
14. La proprieta' delle opere realizzate dal
Commissario e' delle aziende del Servizio sanitario
nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la
regione abbia gia' provveduto in tutto o in parte alla
realizzazione delle opere anteriormente al presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a
valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei
limiti delle stesse" 15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e
10 pari a 1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.»
 
Art. 7
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della societa'
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione
Milano - Cortina 2026
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Rientrano, altresi', nello scopo statutario della Societa' le attivita' relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalita' e l'accessibilita', anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.
3. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario e' autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano-Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.».
4. E' abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:
a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;
b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonche' alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;
c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;
d) euro 6.221.200,00 a favore della societa' Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riferite all'annualita' 2025 che restano acquisite all'erario e, quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 («Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.»). - 1. E' autorizzata la costituzione della
Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,
con sede in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento
delle attivita' indicate al comma 2. La Societa' e'
partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35
per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere
affidate quale soggetto attuatore alla societa' ANAS
S.p.A., nonche' da quelle, anche connesse e di contesto,
relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi
predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con le regioni
interessate. Rientrano, altresi', nello scopo statutario
della Societa' le attivita' relative alla fornitura e
gestione di beni e servizi e alla realizzazione di
interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche
provvisori, individuati mediante convenzioni con il
Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119,
finalizzati a garantire la funzionalita' e
l'accessibilita', anche dal punto di vista trasportistico e
logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e
di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026. Il piano complessivo delle opere e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tale fine, la Societa' opera in coerenza
con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto
previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente
alla predisposizione del piano degli interventi, al
rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle
caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere,
all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico
di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al
medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare uno o
piu' commissari straordinari dotati dei poteri e delle
funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti
i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare
o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il
completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle
persone con disabilita'.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2
e 2-quater.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato,
al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al
comma 5-ter, primo periodo, al comma 5-ter.1 e al comma
5-ter.2;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni
di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione
Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione
puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore
delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di
commissario straordinario per la realizzazione degli
interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' degli
interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al
comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in
materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di
internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni
delegate ai sensi del presente comma, l'organo di
amministrazione puo', in qualunque momento, impartire
direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella
delega.
5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province
autonome e di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione
decida di procedere, conformemente allo statuto, alla
nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e'
conferito all'amministratore delegato della medesima
Societa'.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni e'
attribuito alla Societa' un corrispettivo fino al limite
massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei
lavori e delle forniture desunto dal quadro economico
effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al
comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo e' incluso
nella voce 'oneri di investimento compresa nel quadro
economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma
2. Per lo svolgimento diretto da parte della Societa' delle
attivita' previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi
di ingegneria e architettura del quadro economico degli
interventi e' attribuito alla medesima Societa' un
ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste
nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora
tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano
le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia".
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 96 del 2025, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5. (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e
lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano
- Cortina 2026»). - 1. Al fine di favorire l'inclusione
sociale e abbattere le barriere sociali e culturali
promuovendo la pratica sportiva delle persone con
disabilita' e i principi del movimento paralimpico, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro per le disabilita',
sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), e' nominato
un Commissario straordinario quale soggetto responsabile
del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle
attivita' e degli interventi necessari all'organizzazione e
allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali
«Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se
dipendente pubblico, e' collocato, secondo l'ordinamento di
appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra
analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ovvero
ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il
predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi
antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano
fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'atto del
collocamento fuori ruolo, e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Il Commissario straordinario propone uno o piu'
programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonche'
delle attivita' agli stessi funzionali, con riferimento
alla logistica e all'allestimento nonche' all'adeguamento
delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano,
Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di
quanto previsto dai programmi, il Commissario
straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli,
puo':
a) subentrare nei rapporti giuridici della
Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
b) curare o supportare le attivita' relative agli
appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi
paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attivita' in
corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione
per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso
l'intervento della societa' Sport e salute S.p.A. o della
Societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
come centrali di committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se
diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni
per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con
il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attivita'
e dell'andamento dei lavori, ulteriori rispetto a quelle
del programma dettagliato, e richiedere in qualsiasi
momento relazioni sullo stato delle attivita', nonche'
promuovere le opportune iniziative di impulso e
coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti
nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la
definizione di termini perentori.
2-bis. I poteri del Commissario straordinario non
possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti
in materia di digitalizzazione e di modellazione
informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la
tracciabilita', l'efficienza e la sostenibilita' dei
processi progettuali e realizzativi.
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono
trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000
per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi
di cui al comma 2, nonche' una somma pari a un massimo di
euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere
logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni
sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un
massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche
temporanei, necessari al completamento delle opere
essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Il
Commissario straordinario puo', mediante ordinanza
motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e
dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al termine
dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e
dello svolgimento delle attivita' ad essi connesse, e
comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario
straordinario e' riconosciuto un compenso, da determinarsi
con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non
superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli
oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di
euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno
2026, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con
riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e'
autorizzata la spesa massima di euro 228.242.367 per l'anno
2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
16. Il Commissario straordinario puo' essere destinatario
del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di
contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo
svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano -
Cortina 2026». Il Commissario straordinario e', altresi',
destinatario degli stanziamenti economici previsti per
l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina
2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza
trimestrale il Commissario straordinario invia
all'Autorita' politica delegata in materia di sport una
relazione contenente la rendicontazione delle spese
effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente
articolo nonche' le informazioni sullo stato di avanzamento
degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi
approvati. L'Autorita' politica delegata in materia di
sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della
relazione ai fini dell'accessibilita' e della trasparenza
amministrativa.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di
100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo
1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma
1, del presente decreto.
7. Alle controversie relative agli atti del
Commissario straordinario si applica l'articolo 3, comma
12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito
con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili
destinate per ciascuna annualita' alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e
agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma
4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della
contabilita' speciale e' data tempestiva e adeguata
pubblicita' in conformita' a quanto previsto dall'articolo
42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Il Commissario straordinario e' autorizzato a
erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del
50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla
Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del
completamento delle procedure realizzative e della
rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in
positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi
compresa la rendicontazione finale.»
- Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027), abrogato dalla presente legge, trattava di
finanziamento per le esigenze connesse allo svolgimento
degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina
2026, nonche' all'accoglienza delle delegazioni ufficiali
straniere.
- Per l'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 8
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali

1. Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 4,
della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021):
«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. La
procedura di affidamento delle concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle
attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui
all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f),
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente
articolo, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione
europea e dei principi di liberta' di stabilimento, di
pubblicita', di trasparenza, di massima partecipazione, di
non discriminazione e di parita' di trattamento, anche al
fine di agevolare la partecipazione delle microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
(Omissis)
4. Gli atti della procedura di affidamento sono
pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del
sito internet istituzionale dell'ente concedente con
applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono
indicati:
a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con
specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle
caratteristiche morfologiche e distintive dell'area
demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti,
compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento
strutturale e impiantistico necessari per il nuovo
affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non
ammortizzati, nonche' gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo
i criteri di cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9,
nonche' i termini e le modalita' di corresponsione dello
stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula
dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del
canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario,
anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto
periodo;
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli
articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale
dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione
oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione
delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese
giovanili;
i) le modalita' e il termine, non inferiore a
trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa
documentazione da allegare, ivi compreso il piano
economico-finanziario atto a garantire la sostenibilita'
economica del progetto e che include la quantificazione
degli investimenti da realizzare;
m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo
presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalita' e i termini di svolgimento della
procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione,
contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione
della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di
lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la
Conferenza Stato - regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi
dell'articolo 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo
4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, promuove
il coordinamento della programmazione statale e regionale
ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa
attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i
responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o
prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per
l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo,
l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato - regioni, o da
assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola
seduta.
3. La Conferenza Stato - regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri
dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva, la Conferenza Stato - regioni e'
consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei
suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di
legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di
decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia'
adottati in via definitiva, la Conferenza Stato - regioni
puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato - regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli
atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai
quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza
Stato - regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le
misure da adottare in caso di mancato rispetto dei
protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di
sperimentazione gestionali individuati, ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a
composizione mista Stato - regioni soppressi ai sensi
dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato - regioni esprime intesa sulla
proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.»
 
Art. 8 bis

Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti

1. All'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma
4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). -
(Omissis).
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui
all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga
dei termini di accesso al finanziamento assegnato,
corredata della documentazione attestante lo stato di
avanzamento degli interventi, il quadro economico
aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a
garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il
termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base
delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo,
previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter
approvativo dell'opera e delle relative procedure di
affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria
graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere
all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del
fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a
legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del
relativo appalto di lavori avvenga entro il 30 settembre
2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la
revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che
sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite
all'erario. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della
ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi
individuati ai sensi del secondo periodo, secondo
l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali
fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento
conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi
dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto
disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e
dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse
anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti
nei predetti sistemi informativi.
(Omissis).»
 
Art. 9
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la
realizzazione di interventi infrastrutturali
1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attivita' di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalita' e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Citta' della salute e della scienza di Novara.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario straordinario di cui al comma 1 relativamente ad entrambi gli incarichi.
3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario di cui al comma 1 sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamita' di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, e' autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Allo scopo di assicurare la continuita' degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, e' prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
5-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo puo' essere trasportato, in qualita' di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il reimpiego ai sensi del secondo periodo e' subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformita' ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.
5-ter. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027»;
b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027».
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5-quinquies. Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attivita' previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 589, 590 e 591, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n. 43:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
589. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione
Piemonte quale contributo straordinario al fine di
accelerare la realizzazione del Parco della salute, della
ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' nominato un Commissario straordinario per
l'espletamento delle attivita' di progettazione, di
affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con
il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le
funzioni del Commissario e il relativo compenso,
determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un
importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.
590. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse
alla realizzazione dell'intervento, il Commissario puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di personale appartenente a strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
di societa' da esse controllate direttamente o
indirettamente nonche' di altri enti pubblici, secondo i
rispettivi ordinamenti.
591. Il Commissario straordinario assume direttamente
le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea nonche' delle disposizioni in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n.
40 (Legge quadro in materia di ricostruzione
post-calamita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
aprile 2025, n. 76:
«Art. 3 (Commissario straordinario alla
ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, successivamente
alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo
nazionale di cui all'articolo 2, e' nominato un Commissario
straordinario alla ricostruzione, che puo' essere
individuato nel presidente della regione interessata o, in
caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di
una delle regioni interessate. In alternativa, con le
medesime modalita' previste dal primo periodo, il
Commissario straordinario alla ricostruzione e' individuato
tra soggetti dotati di professionalita' specifica e
competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto
conto della complessita' e rilevanza del processo di
ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo
periodo puo' essere disposta la revoca dell'incarico di
Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi
inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni
commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni
sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati
disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria
generale dello Stato, una relazione sullo stato di
attuazione della ricostruzione, anche al fine di
individuare ulteriori misure di accelerazione e
semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del
Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei
limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le
spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla
ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della
presente legge confluite nella contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma
6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, su proposta del
Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto
con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza
del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione,
all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento
della struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge. La struttura di supporto di cui al primo
periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del
fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6,
comma 1, confluite nella contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f),
del presente articolo, puo' essere articolata a livello
territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, puo'
fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione,
disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, da adottare su
proposta del capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale
di cui al presente articolo delle attivita' e funzioni che
non saranno concluse dal commissario delegato nominato per
l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Alla disciplina del completamento delle
attivita' e funzioni gia' avviate dal commissario delegato
nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del
primo periodo al commissario straordinario si provvede
mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato:
a) per un periodo non superiore a un anno, al fine
di assicurarne l'immediata operativita', personale
dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato
dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in
servizio presso il medesimo Dipartimento;
b) personale dirigenziale e non dirigenziale,
dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli
enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e
gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' necessari in materia di
ricostruzione, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto
personale e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento
economico del personale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate le specifiche dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale, anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima
struttura.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della
struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al
trattamento di missione del personale di cui al comma 4,
lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte
corrente del fondo per le spese di funzionamento dei
Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui
all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
della lettera f) del comma 6 del presente articolo.
6. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il capo del
Dipartimento della protezione civile e con il capo del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al fine di coordinare le attivita' disciplinate
dalla presente legge con gli interventi di rispettiva
competenza;
b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano
generale pluriennale di interventi riguardante le aree e
gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono
determinati anche il quadro complessivo dei danni e il
relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo.
Il piano degli interventi puo' prevedere altresi' eventuali
misure di delocalizzazione necessarie, relative
esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli
eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del
contributo concedibile per la ricostruzione, specificando
altresi' le spese connesse alla demolizione dell'immobile
ovvero alla sua gestione. Nel caso di ricostruzione a
seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli
interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella
contabilita' speciale di cui alla lettera f), puo'
prevedere misure di riqualificazione morfologica ed
ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi
alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli
argini e di eventuale ampliamento delle aree di
esondazione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla
base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella
relazione del capo del Dipartimento della protezione civile
di cui all'articolo 2, e' adottato dal Commissario
straordinario, di concerto con i Ministri interessati e
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate,
che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo
economico e di tutela ambientale, e' commisurato alla
durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di
rilievo nazionale ed e' attuabile progressivamente nel
limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai
sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;
c) definisce la programmazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui
alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo
scopo e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui
alla lettera f);
d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
f):
1) nelle more dell'adozione del piano generale
pluriennale di interventi di cui alla lettera b), provvede
alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu'
urgenti necessita', d'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le
regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati
designati ai sensi del medesimo articolo 4;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture
sportive e gli immobili destinati a finalita'
turistico-ricettiva e quelli di titolarita' degli enti del
Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definendo una
procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi,
in funzione del danno e delle vulnerabilita', eventualmente
anche sulla base delle schede di censimento dei danni
adottate durante la fase emergenziale, concedendo i
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli
interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici
pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del
demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere
pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
4) qualora necessario in relazione alla tipologia
di evento calamitoso, coordina la realizzazione degli
interventi integrati di mitigazione del rischio
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e
della biodiversita', gia' previsti e finanziati a
legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento
calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo
13, comma 2, lettera c);
5) nei limiti delle risorse di parte corrente del
fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6,
comma 1, confluite e disponibili nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
della lettera f) del presente comma, puo' autorizzare le
regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali
dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei
territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale, in deroga al limite di
spesa per assunzioni a tempo determinato previsto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero
stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e
amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a
tempo determinato, mediante lo scorrimento delle
graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, unita' di
personale con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo. La ripartizione delle unita' di cui al
precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni
interessati e' operata dal Commissario straordinario con
provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 del presente
articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle
regioni e delle province autonome interessate nonche' dei
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse
destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono
utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso
alla data dell'autorizzazione ad assumere;
e) informa periodicamente, almeno con cadenza
semestrale, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo
4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle
principali criticita' emerse e sulle soluzioni prospettate,
anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze;
f) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' del relativo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;
g) esercita le funzioni di indirizzo e di
monitoraggio su ogni altra attivita' prevista dalla
presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito
della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le
regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze
possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a
condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto
salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze
commissariali recanti misure nelle materie di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.»
- La delibera del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2025 (Dichiarazione dello stato di ricostruzione
di rilievo nazionale in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 15
settembre 2022, nel territorio delle Province di Ancona,
Pesaro-Urbino e Macerata limitatamente ai Comuni di
Camerino, Montecassiano, Treia ed ai comuni ricadenti nella
parte settentrionale della provincia, limitrofi alla
Provincia di Ancona), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026.
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99:
«(Omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011,
n. 221.
- Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
(Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 luglio 2015, n. 161, S.O. n. 38.
- Si riporta l'articolo 230 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96:
«Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di
produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente
dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra
il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di
manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il
materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun
trattamento.
1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di
raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con
esclusione di quelli prodotti dagli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente
dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla
consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della
infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre
sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La
documentazione relativa alla valutazione tecnica e'
conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
tre anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai rifiuti derivanti da attivita' manutentiva, effettuata
direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o
tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle
infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190,
comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti
prodotti dai soggetti e dalle attivita' di cui al presente
articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei
rifiuti cosi' come definito nel comma 1.
5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia
manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia
pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le
fosse settiche e manufatti analoghi nonche' i sistemi
individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni
mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il
trasporto sono accompagnati da un unico documento di
trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui
modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale
gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti
possono essere conferiti direttamente a impianti di
smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere
raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale
del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva,
nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di
pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi
dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e di trasporto di
rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.»
- Si riportano gli articoli 1, comma 1 e 9-bis, comma
1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O.:
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via
d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre la data
del 31 agosto 2026.
(Omissis).»
«Art. 9-bis (Semplificazione delle procedure di
intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale). - (Omissis)
1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e fino al 31 agosto 2027, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento,
l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche'
per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei
soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla
Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1
opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
Commissario straordinario per la realizzazione della nuova
Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le
proprie funzioni. Le risorse finanziarie destinate alla
realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono
trasferite alla contabilita' speciale del Commissario
straordinario di cui all'articolo 1. Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione il
Commissario straordinario per la realizzazione della nuova
Diga foranea di Genova trasmette al Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo
stato di attuazione degli interventi di competenza e degli
impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,
il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si
avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4,
nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le
finalita' ivi indicate.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 394, della legge 30
dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. 49:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati
alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta
velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria
adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete
centrale (Core Network) della Rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di
5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di
euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro
per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro
per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono
immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di
impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Omissis).»
 
Art. 9 bis
Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per
infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, e' assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorita' competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale.

Riferimenti normativi

- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 9.
 
Art. 10

Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia
della Laguna di Venezia

1. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, e' acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorita' preposta ai sensi di legge.
2. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al presente articolo, l'Autorita' e' iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
di Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di
Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito
«Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di
bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai
principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con
criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel
perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di
cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del
comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e
competenze relative alla salvaguardia della citta' di
Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5
marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate
compatibilmente con i principi e i criteri relativi al
buono stato ecologico delle acque di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del
rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat". In
particolare l'Autorita':
a) approva, nel rispetto del piano generale degli
interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre
1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di
intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di
cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49, del progetto generale per il recupero
morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione
delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma
triennale per la tutela della laguna di Venezia, il
programma unico integrato e il programma di gestione e
manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute
nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione
del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino -
redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attivita' di progettazione e gestione
degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in
amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite
societa' da essa controllate o mediante affidamenti
all'esito di procedure di gara espletate secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
c) provvede al coordinamento degli interventi di
salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attivita' di competenza e di immobili di
particolare interesse storico, artistico, architettonico e
monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo
svolgimento di servizi professionali e di assistenza
tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso
le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui
rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante
convenzioni finanziate con le risorse disponibili a
legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del
MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e
supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare
con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio
marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo
svolgimento delle relative funzioni amministrative,
contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche
mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento
amministrativo delle attivita' di repressione di reati
relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5
marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato
di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede, in relazione alle attivita' di propria
competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla
verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai
limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita'
amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni
relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
produttive, agli enti assistenziali e alle aziende
turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate
previa approvazione dei progetti da parte del comune di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e
dei canali di competenza statale nonche' la riscossione
delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del
Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre
amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia
e della laguna, di coordinamento e controllo
tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al
concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa
dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della
navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione
di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di
navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle
zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e
dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e
canali interni al centro storico di Venezia e della
Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena
a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per
dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare,
nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed
altri materiali per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo
scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi
canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo
meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo
della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative
attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi
anche del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei
trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti
in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita'
della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli
impianti di depurazione realizzati.
2-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' di cui al presente articolo, l'Autorita' e'
iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al
medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti
alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo
le attivita' di ricerca applicata, di informazione e
didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici di cui
all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti
l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle
universita' e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale
dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e
ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti
che non siano attribuiti dalla presente disposizione o
dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto
tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e
riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di
Venezia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e'
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato
pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
per l'intera durata dell'incarico. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al
Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e posto a carico del bilancio
dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo
23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di
livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre
anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede
di prima applicazione, i componenti del Comitato di
gestione sono individuati dalle Amministrazioni di
appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente
dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di
adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente,
lo statuto, il regolamento di amministrazione, i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che
impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla
preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte
strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai
componenti del Comitato di gestione non spetta alcun
emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative
allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono
trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per l'approvazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere
negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le
deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita'
si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto,
di un Comitato consultivo composto da sette componenti,
nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita',
su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del
Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta
regionale del Veneto e del Segretario generale
dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, dotati di specifiche e comprovate
competenze e esperienza anche in materia idraulica e di
morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione
dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non
spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da
un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I
revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di
prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti
il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della
citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto disciplina le competenze degli organi di direzione
dell'Autorita', reca i principi generali in ordine
all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita',
istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo
interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni
interne adottate secondo le modalita' previste dallo
statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita'
stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un
contingente di personale di 100 unita', di cui due unita'
di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello
non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In particolare, il regolamento di
amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite
massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel
ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione con contestuale riduzione della
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e
trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di
provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate
esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al
comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11,
l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di
livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti
unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti
disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione
di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il
reclutamento del personale di cui al presente comma si
svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in
materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi
opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e
previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le
tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.
15. Nelle more della piena operativita'
dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su
proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi
dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita'
dell'Autorita' e della definizione della procedura di
liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in
deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei
relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo
ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate,
fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto
Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di
evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la
facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il
contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo
periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,
costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed
immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi
compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo
avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma
2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in
euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia
Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l..
Con il decreto di nomina viene determinato il compenso
spettante al Commissario liquidatore sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle
societa' di cui al primo periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la
decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del
Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore
assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi
anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo,
entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario
liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una
relazione illustrativa recante la descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi
restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla
vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di
ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed
alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in
esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere
alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo
alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna
del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle
sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei
necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri
ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio
Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e
operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo
4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori
relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del
Commissario liquidatore sono concluse entro il termine
massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario
liquidatore provvede a costituire, a valere sulle
disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a
garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al
termine della liquidazione mediante versamento sul conto
corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal
Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi,
sono versate a cura del depositario all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del
MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del
Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,
ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di
Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro
delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di
Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e
Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente
dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura,
altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il
piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia
e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la
loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di
apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti
organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite
modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce,
nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, procede alla verifica
di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello
Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme
perenti, per contratti di finanziamento stipulati con
istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema
MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31
marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per
la programmazione economica, su proposta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione
delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta
delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione,
anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il
completamento e la messa in esercizio del modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica
sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
previste dal codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo
1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella
«lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela
dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro
atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni
paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto
ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita'
avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti
dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di
stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti
dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e non ancora in
esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico adottato di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori
atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci
ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche'
stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento
dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti
delle risorse ivi previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15
milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno
2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un
indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o
degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai
sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma
pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15
milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno
2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le
parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o
elettrico o combinazione degli stessi.»;
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola:
«liquido»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il
trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e'
effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da
emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.».
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine
lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo
dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di
cui al precedente periodo disciplina anche i termini del
procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali
allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono
disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la
valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui
al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione
tecnico-consultiva istituita presso l'Autorita' per la
Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque. La
Commissione si esprime entro il termine di trenta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma
27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di cui uno designato dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di
presidente, uno dal provveditore interregionale per le
opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno
dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle
ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il
personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli
delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente
della Commissione ha una durata di quattro anni,
rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente,
dall'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato
alle Acque. Ai componenti della Commissione non spetta
alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a
qualsiasi titolo dovuto.»
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.