| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 29 aprile 2026 |
| Modalita' di trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione; Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»; Visto l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110 del 2024, concernente «Adempimenti dell'Agente della riscossione», il quale rimette ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalita' con cui l'Agenzia delle entrate-riscossione trasmette telematicamente all'ente creditore i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonche' le riscossioni effettuate nel mese precedente; Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024 concernente il «Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti», il quale dispone che sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999, recante «Determinazione delle modalita' di trasmissione, da parte dei concessionari della riscossione, della comunicazione di inesigibilita', dello stato delle procedure esecutive riguardanti le quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 2, lettera b), e 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Decreta:
Art. 1 Modalita' di trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure e le relative riscossioni 1. L'Agenzia delle entrate-riscossione provvede, entro la fine di ogni mese e con le modalita' indicate nell'allegato 1, alla trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente. 2. Nei flussi informativi di cui al comma 1 sono separatamente evidenziate le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico per uno dei motivi indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, di seguito elencati: a. al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali; b. tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, e' stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. |
| | Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-riscossione
1. L'Agenzia delle entrate-riscossione pubblica nell'area dedicata ai «Servizi agli Enti» del proprio sito istituzionale: a. le modalita' di trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi di cui all'art. 1, indicate nell'allegato 1; b. entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposito documento contenente l'indicazione dei criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati del predetto allegato 1, e il dettaglio dei controlli di congruita' e dei relativi codici errore. Tale documento e' aggiornato al ricorrere di specifiche esigenze, anche di carattere tecnico; in tal caso, la stessa Agenzia delle entrate-riscossione provvede tempestivamente alla pubblicazione degli aggiornamenti. |
| | Art. 3
Decorrenza
1. L'Agenzia delle entrate-riscossione trasmette i flussi di cui all'art. 1, con le modalita' indicate nell'allegato 1, con decorrenza dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto. Fino al giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2026
Il direttore generale delle finanze: Spalletta |
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