Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2026, n. 67
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 424;
Vista la legge 3 agosto 2022, n. 129, recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 marzo 2026;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli istituti di cui al comma 1 adeguano gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale, in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico e al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza. Gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento prevedono, altresi', che il direttore scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa dell'IRCCS e che tutti i componenti degli organi di governo siano in possesso di un diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico, assicurando l'assenza di conflitti d'interesse. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore scientifico. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, altresi', prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, al fine di valorizzare la specificita' delle competenze tecnico-scientifiche in materia di sperimentazione clinica, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali per il profilo di ricercatore sanitario il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica deputati alle funzioni organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche, ciascuno per la parte di competenza.».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo del comma 424, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2017:
«424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle
attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo
svolgimento delle predette attivita', entro il limite del
20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie
disponibili per le attivita' di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive
trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge 1° agosto 2022, n. 129, recante: «Delega al Governo
per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, di cui al decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022:
«Art. 1. - Omissis.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari. Decorso tale termine i decreti
legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei
pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre
mesi.
4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi medesimi.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200,
recante: «Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 20 gennaio 2003.
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
recante: «Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.
3», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27
ottobre 2003.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Modifiche all'articolo 6 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. All'articolo 6
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni in materia di organizzazione e requisiti
degli organi»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, gli istituti
di cui al comma 1 adeguano gli statuti o i regolamenti di
organizzazione e funzionamento in coerenza con gli
indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto
dell'autonomia regionale, in modo da garantire il
coordinamento delle attivita' del direttore generale e
quelle del direttore scientifico e al fine di assicurare
l'integrazione dell'attivita' assistenziale e
dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca per
potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza.
Gli statuti o i regolamenti di organizzazione e
funzionamento prevedono, altresi', che il direttore
scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa
dell'IRCCS e che tutti i componenti degli organi di governo
siano in possesso di un diploma di laurea di cui
all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o
magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo
amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico,
assicurando l'assenza di conflitti d'interesse. Le
Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione
e funzionamento il conferimento dell'incarico di consulente
esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore
scientifico nell'ambito di aree o progetti di ricerca
specificamente individuati dal medesimo direttore
scientifico. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non
trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, altresi', prevedere negli statuti o
nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, al fine
di valorizzare la specificita' delle competenze
tecnico-scientifiche in materia di sperimentazione clinica,
nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali per il
profilo di ricercatore sanitario il conferimento degli
incarichi di responsabile di ricerca clinica e di
infermiere di ricerca clinica deputati alle funzioni
organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche,
ciascuno per la parte di competenza.
1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, le
regioni attribuiscono al direttore generale, all'atto della
nomina, ulteriori specifici obiettivi funzionali al
raccordo tra attivita' di assistenza e quella di ricerca,
nonche' alla realizzazione del piano triennale delle linee
di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal
Ministero della salute.».
 
Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la lettera a) e' abrogata.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Modifiche all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. All'articolo 8
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (abrogata)
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli Istituti, nel rispetto della legge 31
maggio 2022, n. 62, garantiscono che l'attivita' di ricerca
e cura si conformi ai i principi della correttezza,
trasparenza, equita', responsabilita', affidabilita' e
completezza riconosciuti a livello internazionale. Essi
pubblicano tutti i dati e le fonti della ricerca in modo
veritiero e oggettivo, al fine di consentire la verifica e
la riproducibilita', con specifico riferimento al
mantenimento dei dati utilizzati. A tal fine, per garantire
la valutazione dell'attivita' scientifica, anche con
riguardo agli effetti di quest'ultima sulla salute della
popolazione, utilizzano indicatori di efficacia ed
efficienza della qualita' dell'attivita' di ricerca
riconosciuti a livello internazionale. Gli Istituti
adottano e aggiornano periodicamente un codice di condotta
per l'integrita' della ricerca. Il personale in servizio
presso gli IRCCS e' tenuto ad aderire ad un codice di
condotta che disciplina prescrizioni comportamentali volte
al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di regole
di fair competition.
5-ter. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, gli IRCCS promuovono, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, lo sviluppo delle imprese
start up e spin off innovative in materia di ricerca
biomedica e biotecnologica.
5-quater. Il personale degli IRCCS e il personale
in convenzione con l'IRCCS e' tenuto a rispettare la
disciplina delle incompatibilita' tra lo svolgimento delle
attivita' legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS e lo
svolgimento dell'attivita' a favore di spin-off e start up,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai
regolamenti rispettivamente adottati da ciascun IRCCS in
materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e
disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo
oneroso o gratuito anche con riguardo alla fase del
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai
regolamenti adottati dall'IRCCS in materia.
5-quinquies. Gli IRCCS di diritto pubblico
promuovono la partecipazione dei ricercatori in spin-off e
start-up costituite per lo sviluppo dei prodotti della
ricerca degli stessi Istituti. Con regolamento interno gli
IRCCS definiscono le modalita' di partecipazione del
personale, di alternanza lavoro istituzionale e in start-up
e spin-off. Alla determinazione dei compensi del predetto
personale si provvede nel rispetto della contrattazione
collettiva nazionale di lavoro di riferimento e in base ai
principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5-sexies. Gli IRCCS di diritto pubblico, al fine
di trasferire i risultati della ricerca in ambito
industriale, anche mediante contratti di collaborazione
industriale, di licenza, nonche' la creazione di spin-off e
start up, individuano il partner industriale secondo i
criteri e le modalita' seguenti:
a) nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di proprieta' intellettuale, adottano apposito
regolamento, volto a disciplinare le procedure ed i criteri
per l'individuazione dei partner industriali con adeguate
competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione
dell'Albo dei partner industriali, di seguito Albo, nonche'
le modalita' e criteri per la stipula degli accordi e il
funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico
dell'Albo sono effettuati mediante procedura di evidenza
pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e di
pubblicita';
c) l'inserimento nell'Albo di cui alla lettera b)
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo di
riservatezza;
d) per gli IRCCS pubblici, per le finalita' di
cui al presente comma con apposita procedura selettiva
individuano i soggetti in possesso degli idonei requisiti
di qualificazione e competenze tecnologiche per la stipula
dell'accordo. Qualora nessuno dei soggetti iscritti
all'elenco sia in possesso dei requisiti richiesti, l'IRCCS
pubblico puo' procedere ad ulteriore procedura di evidenza
pubblica per l'aggiornamento dell'Albo.».
 
Art. 3 Introduzione dell'articolo 4-bis nel decreto legislativo 23 dicembre
2022, n. 200

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Inserimento dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Reti di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). - 1. Le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 al presente decreto, perseguono finalita' di ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacita' operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali. Le reti sono aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio sanitario nazionale e, in misura non prevalente, di universita' ed enti di ricerca senza finalita' di lucro, dotati di elevata qualita' scientifica traslazionale, nonche' alla collaborazione con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali.
2. Le reti di ricerca degli IRCCS sono associazioni riconosciute dotate di personalita' giuridica costituite mediante atto pubblico e lo statuto indica l'area tematica di afferenza, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il legale rappresentante, il coordinatore scientifico, le modalita' di funzionamento dell'assemblea e quelle per condividere la strumentazione e le competenze scientifiche tra i partecipanti. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri di costituzione della rete e di accesso alla stessa, le modalita' e le procedure per il riconoscimento da parte del Ministero della salute della rete in quanto rete di ricerca traslazionale sanitaria, nonche' le modalita' di accesso alle reti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, universita' ed enti pubblici di ricerca nonche' enti e fondazioni di ricerca senza finalita' di lucro che abbiano riconosciuta esperienza nel campo della ricerca clinica, sanitaria e biomedica, dotati di elevata qualita' scientifica traslazionale. Tali decreti sono adottati previa acquisizione del parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le reti di ricerca degli IRCCS svolgono l'attivita' di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le procedure e i criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alle attivita' di ricerca delle reti di IRCCS sono approvate con decreto dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Negli Istituti non trasformati e nelle Fondazioni IRCCS la commissione di cui all'articolo 15, comma 7-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta dal direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui almeno uno scelto dal comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.";
b) al comma 3, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' assoluta con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di natura pubblica o privata. Tale incompatibilita' e' derogata per l'esercizio di attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, purche' sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto e non configuri situazioni di concorrenza con l'attivita' dell'IRCCS o conflitti di interesse con le attivita' anche assistenziali dello stesso.
Fermo restando il disposto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, il contratto di conferimento dell'incarico di direttore scientifico negli IRCCS pubblici deve conformarsi, anche ai fini della valutazione di risultato, alle finalita' e agli obiettivi funzionali alla realizzazione del programma triennale IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS approvata dal Ministero della salute, previo parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria. Gli obiettivi, di cui all'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, assegnati dalle regioni al Direttore generale, devono conformarsi agli obiettivi assegnati al Direttore scientifico in coerenza alla Programmazione triennale IRCCS.";
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. L'atto di nomina del consulente esperto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e' adottato dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale, dell'esperienza maturata nel settore della ricerca nonche' delle competenze tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. L'incarico, che e' incompatibile con altri incarichi di consulenza che possano determinare conflitti di interesse con l'IRCCS, ha una durata biennale, rinnovabile, e puo' essere oggetto di corresponsione di un compenso annuo non superiore a euro 60.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio sezionale della ricerca degli IRCCS. La cessazione dell'incarico di consulente esperto si verifica ex lege con l'insediamento del direttore scientifico successivo a quello in carica al momento del conferimento. L'incarico di consulente esperto negli IRCCS pubblici puo' essere conferito anche in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un periodo massimo di due anni, a soggetti esperti collocati in quiescenza che possiedano un'elevata qualificazione professionale, esperienza nel settore della ricerca, anche in ambito universitario, e che abbiano acquisito significative competenze e professionalita' scientifiche e tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-ter. Gli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, sono conferiti dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale e in considerazione dell'esperienza acquisita nello specifico settore.
3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Modifiche all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)
«1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Negli Istituti non trasformati e nelle
Fondazioni IRCCS la commissione di cui all'articolo 15,
comma 7-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del
1992 e' composta dal direttore scientifico, che la
presiede, dal direttore sanitario e da due dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto
dell'incarico, di cui almeno uno scelto dal comitato
tecnico scientifico e uno individuato dal direttore
generale.";
b) al comma 3, dopo il terzo periodo, sono
inseriti i seguenti: "L'incarico di direttore scientifico
degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' assoluta
con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di
natura pubblica o privata. Tale incompatibilita' e'
derogata per l'esercizio di attivita' di ricerca
preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, purche'
sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto e non
configuri situazioni di concorrenza con l'attivita'
dell'IRCCS o conflitti di interesse con le attivita' anche
assistenziali dello stesso. Fermo restando il disposto del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, il contratto di
conferimento dell'incarico di direttore scientifico negli
IRCCS pubblici deve conformarsi, anche ai fini della
valutazione di risultato, alle finalita' e agli obiettivi
funzionali alla realizzazione del programma triennale
IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS
approvata dal Ministero della salute, previo parere del
Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca
sanitaria. Gli obiettivi, di cui all'articolo 3, comma
1-ter del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200,
assegnati dalle regioni al Direttore generale, devono
conformarsi agli obiettivi assegnati al Direttore
scientifico in coerenza alla Programmazione triennale
IRCCS.";
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. L'atto di nomina del consulente esperto
di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e' adottato dal
direttore generale, su proposta del direttore scientifico,
previa valutazione dell'elevata qualificazione
professionale, dell'esperienza maturata nel settore della
ricerca nonche' delle competenze tecnico-amministrative in
materia di programmazione scientifica, gestione,
monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e
privati destinati alle attivita' di ricerca. L'incarico,
che e' incompatibile con altri incarichi di consulenza che
possano determinare conflitti di interesse con l'IRCCS, ha
una durata biennale, rinnovabile, e puo' essere oggetto di
corresponsione di un compenso annuo non superiore a euro
60.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio
sezionale della ricerca degli IRCCS. La cessazione
dell'incarico di consulente esperto si verifica ex lege con
l'insediamento del direttore scientifico successivo a
quello in carica al momento del conferimento. L'incarico di
consulente esperto negli IRCCS pubblici puo' essere
conferito anche in deroga al divieto di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per un periodo massimo di due anni, a soggetti
esperti collocati in quiescenza che possiedano un'elevata
qualificazione professionale, esperienza nel settore della
ricerca, anche in ambito universitario, e che abbiano
acquisito significative competenze e professionalita'
scientifiche e tecnico-amministrative in materia di
programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e
controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati
alle attivita' di ricerca. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-ter. Gli incarichi di responsabile di ricerca
clinica e di infermiere di ricerca clinica, di cui
all'articolo 6, comma 1-bis, sono conferiti dal direttore
generale, su proposta del direttore scientifico, previa
valutazione dell'elevata qualificazione professionale e in
considerazione dell'esperienza acquisita nello specifico
settore.
3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".».
 
Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualita' e dell'efficienza dell'attivita' di ricerca sanitaria, gli Istituti di diritto privato possono valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria.";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca, entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico.
2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi' prevedere che il direttore scientifico sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalita' e competenza, anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse. Gli atti di organizzazione possono altresi' prevedere il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica di cui all'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter.
2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca e, con riferimento all'attivita' di ricerca nonche' ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti, i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica, fermo restando l'obbligo dell'osservanza della disciplina europea concernente gli organismi di ricerca. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico."».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6. (Modifiche all'articolo 12 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. All'articolo 12
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Al fine di garantire e promuovere il
miglioramento della qualita' e dell'efficienza
dell'attivita' di ricerca sanitaria, gli Istituti di
diritto privato possono valorizzare i rapporti di lavoro
dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti
profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria.";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di
assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e
dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca,
entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di
organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle
attivita' del direttore generale e quelle del direttore
scientifico.
2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi'
prevedere che il direttore scientifico sia in possesso dei
requisiti di comprovata professionalita' e competenza,
anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi
Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse.
Gli atti di organizzazione possono altresi' prevedere il
conferimento degli incarichi di consulente esperto, di
coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca
clinica di cui all'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter.
2-quater. Ferma restando l'autonomia
giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di
diritto privato inviano annualmente al Ministero della
salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la
relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale
con la relativa certificazione di una societa' di revisione
indipendente, il bilancio sezionale della ricerca e, con
riferimento all'attivita' di ricerca nonche' ai relativi
finanziamenti pubblici ottenuti, i rendiconti finanziari
dell'attivita' non economica ed economica, fermo restando
l'obbligo dell'osservanza della disciplina europea
concernente gli organismi di ricerca. Essi inviano al
Ministero della salute ogni atto di modifica della persona
giuridica, di revisione della dotazione organica e della
titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2,
puo' verificare in ogni momento il mantenimento dei
requisiti e degli standard per il riconoscimento del
carattere scientifico."».
 
Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), le parole: «nonche' il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Universita'» sono soppresse;
b) al numero 2), le parole: «nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovra regionale per l'area tematica di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale di eccellenza a livello regionale e sovra regionale come bacino di utenza per l'area tematica di appartenenza».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Modifiche all'articolo 13 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. All'articolo 13
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 1, l'istituzione di nuovi Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico deve essere coerente e
compatibile con la programmazione sanitaria della regione
interessata e con la disciplina europea concernente gli
organismi di ricerca; essa e' subordinata al riconoscimento
dei requisiti di cui al comma 3 ed avviene con riferimento
ad una o piu' aree tematiche, di cui all'allegato 1 del
presente decreto, ed ai soli presidi nei quali la stessa
attivita' e' svolta. Gli istituti politematici sono
riconosciuti con riferimento a piu' aree tematiche
biomediche integrate»;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera c), dopo le parole «livello
tecnologico delle attrezzature,» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «adeguatezza della struttura organizzativa
rispetto alle finalita' di ricerca ed equilibrio economico
finanziario e patrimoniale, nonche' almeno il 35 per cento
dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo
il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanita'
pubblica e/o privata. Ai fini del computo di tale
percentuale non si calcola il personale dedicato
all'assistenza sanitaria;
2) alla lettera d), dopo le parole «Servizio
sanitario nazionale», sono aggiunte infine, le seguenti
«della complessita' delle prestazioni erogate, delle
caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle
attivita' e del percorso assistenziale;
3) alla lettera e), sono aggiunte infine dopo le
parole: «specifica disciplina assegnata» sono inserite le
seguenti «secondo sistemi bibliometrici internazionalmente
riconosciuti»;
4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) dimostrata capacita' di operare in rete con gli
Istituti di ricerca della stessa area di riferimento, di
collaborare con altri enti pubblici e privati nonche' di
comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche
multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi
comunitari.».
c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
3-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al
comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica di
IRCCS, nell'allegato 2, parte integrante del presente
decreto legislativo, e' individuato per ciascuna area
tematica di cui all'allegato 1 del presente decreto nonche'
per ogni macro area territoriale nazionale, il bacino
minimo di utenza su base territoriale, che consenta
un'adeguata attivita' di ricerca a garanzia dei percorsi
innovativi di cura e l'accesso a nuovi farmaci e
l'individuazione dei relativi centri di riferimento
regionali o sovraregionali.
3-ter. Il Ministero della salute, ai fini
dell'esame delle istanze per il riconoscimento del
carattere scientifico, verifica la compatibilita'
dell'istanza con il fabbisogno nazionale di prestazioni di
eccellenza che richiedono tecnologie avanzate e farmaci
innovativi, nonche' con il fabbisogno nazionale di ricerca
sanitaria, e verifica la sussistenza del bacino minimo di
utenza per MDC, come definito al comma 3-bis, e delle
caratteristiche epidemiologiche della popolazione
insistente nell'area di riferimento. A tali fini, si tiene
conto del numero delle sperimentazioni cliniche no profit
annualmente condotte nelle relative aree tematiche, del
numero dei pazienti arruolati, nonche' del numero dei
pazienti affetti dalle patologie riconducibili alla
medesima area.
3-quater. In caso di richiesta di trasferimento
di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso
territorio comunale, alle strutture diverse da quelle
afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-ter, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3-quinquies. Ai fini della verifica del possesso
dei requisiti di cui al comma 3, all'allegato 3 sono
individuati gli indicatori e le soglie di valutazione
elevate, anche per le sedi secondarie degli IRCCS al fine
di garantire che le stesse, essendo dotate di capacita'
operative di alto livello, contribuiscano ai risultati
dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS.
3-sexies. Ai fini del riconoscimento di nuovi
IRCCS, in sede di riparto del fabbisogno sanitario
nazionale standard, puo' essere vincolata una quota per il
finanziamento della ricerca degli stessi IRCCS, nel
rispetto della programmazione delle attivita' e dei volumi
degli stessi Istituti.
3-septies. Le regioni in cui insistono diverse
sedi di un medesimo IRCCS adottano specifici accordi per
definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi
dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di
accreditamento e di convenzionamento uniforme,
disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e
cura dei pazienti, i piani assunzionali e disciplinando la
copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari,
anche relative all'attivita' di ricerca.».
 
Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
200

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, dopo le parole: «i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'attivita' di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Modifiche all'articolo 16 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. L'articolo 16
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Vigilanza). - 1. Gli IRCCS di diritto
pubblico inviano annualmente al Ministero della salute la
programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa
rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il
bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari
dell'attivita' non economica ed economica con riferimento
all'attivita' di ricerca e ai relativi finanziamenti
pubblici ottenuti, le eventuali modifiche alla persona
giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della
titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo'
chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei
requisiti e degli standard per il riconoscimento del
carattere scientifico.
3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni
IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono
essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute,
adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Presidente della regione, quando:
a) risultano gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni
delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita
superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi
successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli
organi di amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della
salute, d'intesa con il Presidente della regione
interessata, nomina un Commissario straordinario, con il
compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la
situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli
ordinari organi di amministrazione.».
 
Art. 8 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,
n. 200

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro della salute, acquisito il parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati periodicamente, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonche' e' determinato il numero di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale, le modalita' con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o piu' aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico.»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si applicano, a domanda degli interessati, anche ai direttori scientifici in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Con decreto del Ministro della salute, acquisito il parere
del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca
sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono aggiornati periodicamente, nel rispetto delle
evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2 e 3 al presente
decreto, nonche' e' determinato il numero di aree tematiche
di afferenza per gli IRCCS politematici nell'ambito di aree
tematiche riconosciute a livello internazionale, le
modalita' con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a
una o piu' aree tematiche e il procedimento di
individuazione dell'area o delle aree tematiche di
afferenza valide sino alla successiva conferma del
carattere scientifico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano
a decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale.
3. Le reti tematiche IRCCS gia' istituite alla data
di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro
il 31 agosto 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 4,
dal comma 3-bis al comma 3-septies del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si
applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e valgono anche per le
istanze non ancora definite a quella data. Le medesime
disposizioni si applicano alla prima conferma successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli
Istituti gia' riconosciuti e comunque non prima di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si
applicano, a domanda degli interessati, anche ai direttori
scientifici in carica alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
 
Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dell'equilibrio del «Sezionale ricerca» del bilancio di ciascun IRCCS, senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonche' alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Schillaci, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 9:
- Per il testo del comma 424, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle
premesse.