| Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2026, n. 67 |
| Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 424; Vista la legge 3 agosto 2022, n. 129, recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 marzo 2026; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli istituti di cui al comma 1 adeguano gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale, in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico e al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza. Gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento prevedono, altresi', che il direttore scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa dell'IRCCS e che tutti i componenti degli organi di governo siano in possesso di un diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico, assicurando l'assenza di conflitti d'interesse. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore scientifico. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, altresi', prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, al fine di valorizzare la specificita' delle competenze tecnico-scientifiche in materia di sperimentazione clinica, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali per il profilo di ricercatore sanitario il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica deputati alle funzioni organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche, ciascuno per la parte di competenza.».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo del comma 424, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2017: «424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attivita', entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attivita' di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.». - Si riporta l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2022, n. 129, recante: «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022: «Art. 1. - Omissis. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.». - Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante: «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. - La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003. - Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di organizzazione e requisiti degli organi»; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli istituti di cui al comma 1 adeguano gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale, in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico e al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza. Gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento prevedono, altresi', che il direttore scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa dell'IRCCS e che tutti i componenti degli organi di governo siano in possesso di un diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico, assicurando l'assenza di conflitti d'interesse. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore scientifico. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, altresi', prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, al fine di valorizzare la specificita' delle competenze tecnico-scientifiche in materia di sperimentazione clinica, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali per il profilo di ricercatore sanitario il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica deputati alle funzioni organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche, ciascuno per la parte di competenza. 1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, le regioni attribuiscono al direttore generale, all'atto della nomina, ulteriori specifici obiettivi funzionali al raccordo tra attivita' di assistenza e quella di ricerca, nonche' alla realizzazione del piano triennale delle linee di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal Ministero della salute.». |
| | Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la lettera a) e' abrogata.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (abrogata) b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Gli Istituti, nel rispetto della legge 31 maggio 2022, n. 62, garantiscono che l'attivita' di ricerca e cura si conformi ai i principi della correttezza, trasparenza, equita', responsabilita', affidabilita' e completezza riconosciuti a livello internazionale. Essi pubblicano tutti i dati e le fonti della ricerca in modo veritiero e oggettivo, al fine di consentire la verifica e la riproducibilita', con specifico riferimento al mantenimento dei dati utilizzati. A tal fine, per garantire la valutazione dell'attivita' scientifica, anche con riguardo agli effetti di quest'ultima sulla salute della popolazione, utilizzano indicatori di efficacia ed efficienza della qualita' dell'attivita' di ricerca riconosciuti a livello internazionale. Gli Istituti adottano e aggiornano periodicamente un codice di condotta per l'integrita' della ricerca. Il personale in servizio presso gli IRCCS e' tenuto ad aderire ad un codice di condotta che disciplina prescrizioni comportamentali volte al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di regole di fair competition. 5-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, gli IRCCS promuovono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, lo sviluppo delle imprese start up e spin off innovative in materia di ricerca biomedica e biotecnologica. 5-quater. Il personale degli IRCCS e il personale in convenzione con l'IRCCS e' tenuto a rispettare la disciplina delle incompatibilita' tra lo svolgimento delle attivita' legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS e lo svolgimento dell'attivita' a favore di spin-off e start up, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti rispettivamente adottati da ciascun IRCCS in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito anche con riguardo alla fase del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti adottati dall'IRCCS in materia. 5-quinquies. Gli IRCCS di diritto pubblico promuovono la partecipazione dei ricercatori in spin-off e start-up costituite per lo sviluppo dei prodotti della ricerca degli stessi Istituti. Con regolamento interno gli IRCCS definiscono le modalita' di partecipazione del personale, di alternanza lavoro istituzionale e in start-up e spin-off. Alla determinazione dei compensi del predetto personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento e in base ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5-sexies. Gli IRCCS di diritto pubblico, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, anche mediante contratti di collaborazione industriale, di licenza, nonche' la creazione di spin-off e start up, individuano il partner industriale secondo i criteri e le modalita' seguenti: a) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprieta' intellettuale, adottano apposito regolamento, volto a disciplinare le procedure ed i criteri per l'individuazione dei partner industriali con adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione dell'Albo dei partner industriali, di seguito Albo, nonche' le modalita' e criteri per la stipula degli accordi e il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo; b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'Albo sono effettuati mediante procedura di evidenza pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicita'; c) l'inserimento nell'Albo di cui alla lettera b) subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza; d) per gli IRCCS pubblici, per le finalita' di cui al presente comma con apposita procedura selettiva individuano i soggetti in possesso degli idonei requisiti di qualificazione e competenze tecnologiche per la stipula dell'accordo. Qualora nessuno dei soggetti iscritti all'elenco sia in possesso dei requisiti richiesti, l'IRCCS pubblico puo' procedere ad ulteriore procedura di evidenza pubblica per l'aggiornamento dell'Albo.». |
| | Art. 3 Introduzione dell'articolo 4-bis nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Inserimento dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Reti di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). - 1. Le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 al presente decreto, perseguono finalita' di ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacita' operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali. Le reti sono aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio sanitario nazionale e, in misura non prevalente, di universita' ed enti di ricerca senza finalita' di lucro, dotati di elevata qualita' scientifica traslazionale, nonche' alla collaborazione con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali. 2. Le reti di ricerca degli IRCCS sono associazioni riconosciute dotate di personalita' giuridica costituite mediante atto pubblico e lo statuto indica l'area tematica di afferenza, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il legale rappresentante, il coordinatore scientifico, le modalita' di funzionamento dell'assemblea e quelle per condividere la strumentazione e le competenze scientifiche tra i partecipanti. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri di costituzione della rete e di accesso alla stessa, le modalita' e le procedure per il riconoscimento da parte del Ministero della salute della rete in quanto rete di ricerca traslazionale sanitaria, nonche' le modalita' di accesso alle reti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, universita' ed enti pubblici di ricerca nonche' enti e fondazioni di ricerca senza finalita' di lucro che abbiano riconosciuta esperienza nel campo della ricerca clinica, sanitaria e biomedica, dotati di elevata qualita' scientifica traslazionale. Tali decreti sono adottati previa acquisizione del parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le reti di ricerca degli IRCCS svolgono l'attivita' di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le procedure e i criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alle attivita' di ricerca delle reti di IRCCS sono approvate con decreto dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». |
| | Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Negli Istituti non trasformati e nelle Fondazioni IRCCS la commissione di cui all'articolo 15, comma 7-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta dal direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui almeno uno scelto dal comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale."; b) al comma 3, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' assoluta con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di natura pubblica o privata. Tale incompatibilita' e' derogata per l'esercizio di attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, purche' sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto e non configuri situazioni di concorrenza con l'attivita' dell'IRCCS o conflitti di interesse con le attivita' anche assistenziali dello stesso. Fermo restando il disposto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, il contratto di conferimento dell'incarico di direttore scientifico negli IRCCS pubblici deve conformarsi, anche ai fini della valutazione di risultato, alle finalita' e agli obiettivi funzionali alla realizzazione del programma triennale IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS approvata dal Ministero della salute, previo parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria. Gli obiettivi, di cui all'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, assegnati dalle regioni al Direttore generale, devono conformarsi agli obiettivi assegnati al Direttore scientifico in coerenza alla Programmazione triennale IRCCS."; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. L'atto di nomina del consulente esperto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e' adottato dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale, dell'esperienza maturata nel settore della ricerca nonche' delle competenze tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. L'incarico, che e' incompatibile con altri incarichi di consulenza che possano determinare conflitti di interesse con l'IRCCS, ha una durata biennale, rinnovabile, e puo' essere oggetto di corresponsione di un compenso annuo non superiore a euro 60.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio sezionale della ricerca degli IRCCS. La cessazione dell'incarico di consulente esperto si verifica ex lege con l'insediamento del direttore scientifico successivo a quello in carica al momento del conferimento. L'incarico di consulente esperto negli IRCCS pubblici puo' essere conferito anche in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un periodo massimo di due anni, a soggetti esperti collocati in quiescenza che possiedano un'elevata qualificazione professionale, esperienza nel settore della ricerca, anche in ambito universitario, e che abbiano acquisito significative competenze e professionalita' scientifiche e tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3-ter. Gli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, sono conferiti dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale e in considerazione dell'esperienza acquisita nello specifico settore. 3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) «1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Negli Istituti non trasformati e nelle Fondazioni IRCCS la commissione di cui all'articolo 15, comma 7-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta dal direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui almeno uno scelto dal comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale."; b) al comma 3, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' assoluta con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di natura pubblica o privata. Tale incompatibilita' e' derogata per l'esercizio di attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, purche' sia svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto e non configuri situazioni di concorrenza con l'attivita' dell'IRCCS o conflitti di interesse con le attivita' anche assistenziali dello stesso. Fermo restando il disposto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, il contratto di conferimento dell'incarico di direttore scientifico negli IRCCS pubblici deve conformarsi, anche ai fini della valutazione di risultato, alle finalita' e agli obiettivi funzionali alla realizzazione del programma triennale IRCCS, come fissati nella programmazione triennale IRCCS approvata dal Ministero della salute, previo parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria. Gli obiettivi, di cui all'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, assegnati dalle regioni al Direttore generale, devono conformarsi agli obiettivi assegnati al Direttore scientifico in coerenza alla Programmazione triennale IRCCS."; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. L'atto di nomina del consulente esperto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e' adottato dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale, dell'esperienza maturata nel settore della ricerca nonche' delle competenze tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. L'incarico, che e' incompatibile con altri incarichi di consulenza che possano determinare conflitti di interesse con l'IRCCS, ha una durata biennale, rinnovabile, e puo' essere oggetto di corresponsione di un compenso annuo non superiore a euro 60.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio sezionale della ricerca degli IRCCS. La cessazione dell'incarico di consulente esperto si verifica ex lege con l'insediamento del direttore scientifico successivo a quello in carica al momento del conferimento. L'incarico di consulente esperto negli IRCCS pubblici puo' essere conferito anche in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un periodo massimo di due anni, a soggetti esperti collocati in quiescenza che possiedano un'elevata qualificazione professionale, esperienza nel settore della ricerca, anche in ambito universitario, e che abbiano acquisito significative competenze e professionalita' scientifiche e tecnico-amministrative in materia di programmazione scientifica, gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti pubblici e privati destinati alle attivita' di ricerca. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3-ter. Gli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, sono conferiti dal direttore generale, su proposta del direttore scientifico, previa valutazione dell'elevata qualificazione professionale e in considerazione dell'esperienza acquisita nello specifico settore. 3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".». |
| | Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualita' e dell'efficienza dell'attivita' di ricerca sanitaria, gli Istituti di diritto privato possono valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria."; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca, entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico. 2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi' prevedere che il direttore scientifico sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalita' e competenza, anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse. Gli atti di organizzazione possono altresi' prevedere il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica di cui all'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter. 2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca e, con riferimento all'attivita' di ricerca nonche' ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti, i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica, fermo restando l'obbligo dell'osservanza della disciplina europea concernente gli organismi di ricerca. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico."».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualita' e dell'efficienza dell'attivita' di ricerca sanitaria, gli Istituti di diritto privato possono valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria."; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca, entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico. 2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi' prevedere che il direttore scientifico sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalita' e competenza, anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse. Gli atti di organizzazione possono altresi' prevedere il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica di cui all'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter. 2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca e, con riferimento all'attivita' di ricerca nonche' ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti, i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica, fermo restando l'obbligo dell'osservanza della disciplina europea concernente gli organismi di ricerca. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico."». |
| | Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), le parole: «nonche' il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Universita'» sono soppresse; b) al numero 2), le parole: «nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovra regionale per l'area tematica di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale di eccellenza a livello regionale e sovra regionale come bacino di utenza per l'area tematica di appartenenza».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, l'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della regione interessata e con la disciplina europea concernente gli organismi di ricerca; essa e' subordinata al riconoscimento dei requisiti di cui al comma 3 ed avviene con riferimento ad una o piu' aree tematiche, di cui all'allegato 1 del presente decreto, ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta. Gli istituti politematici sono riconosciuti con riferimento a piu' aree tematiche biomediche integrate»; b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera c), dopo le parole «livello tecnologico delle attrezzature,» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alle finalita' di ricerca ed equilibrio economico finanziario e patrimoniale, nonche' almeno il 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanita' pubblica e/o privata. Ai fini del computo di tale percentuale non si calcola il personale dedicato all'assistenza sanitaria; 2) alla lettera d), dopo le parole «Servizio sanitario nazionale», sono aggiunte infine, le seguenti «della complessita' delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle attivita' e del percorso assistenziale; 3) alla lettera e), sono aggiunte infine dopo le parole: «specifica disciplina assegnata» sono inserite le seguenti «secondo sistemi bibliometrici internazionalmente riconosciuti»; 4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) dimostrata capacita' di operare in rete con gli Istituti di ricerca della stessa area di riferimento, di collaborare con altri enti pubblici e privati nonche' di comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi comunitari.». c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 3-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto legislativo, e' individuato per ciascuna area tematica di cui all'allegato 1 del presente decreto nonche' per ogni macro area territoriale nazionale, il bacino minimo di utenza su base territoriale, che consenta un'adeguata attivita' di ricerca a garanzia dei percorsi innovativi di cura e l'accesso a nuovi farmaci e l'individuazione dei relativi centri di riferimento regionali o sovraregionali. 3-ter. Il Ministero della salute, ai fini dell'esame delle istanze per il riconoscimento del carattere scientifico, verifica la compatibilita' dell'istanza con il fabbisogno nazionale di prestazioni di eccellenza che richiedono tecnologie avanzate e farmaci innovativi, nonche' con il fabbisogno nazionale di ricerca sanitaria, e verifica la sussistenza del bacino minimo di utenza per MDC, come definito al comma 3-bis, e delle caratteristiche epidemiologiche della popolazione insistente nell'area di riferimento. A tali fini, si tiene conto del numero delle sperimentazioni cliniche no profit annualmente condotte nelle relative aree tematiche, del numero dei pazienti arruolati, nonche' del numero dei pazienti affetti dalle patologie riconducibili alla medesima area. 3-quater. In caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, alle strutture diverse da quelle afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3-quinquies. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3, all'allegato 3 sono individuati gli indicatori e le soglie di valutazione elevate, anche per le sedi secondarie degli IRCCS al fine di garantire che le stesse, essendo dotate di capacita' operative di alto livello, contribuiscano ai risultati dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS. 3-sexies. Ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, puo' essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli stessi IRCCS, nel rispetto della programmazione delle attivita' e dei volumi degli stessi Istituti. 3-septies. Le regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS adottano specifici accordi per definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di accreditamento e di convenzionamento uniforme, disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti, i piani assunzionali e disciplinando la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attivita' di ricerca.». |
| | Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, dopo le parole: «i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'attivita' di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Vigilanza). - 1. Gli IRCCS di diritto pubblico inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica con riferimento all'attivita' di ricerca e ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico. 3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della regione, quando: a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi; c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione. 4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.». |
| | Art. 8 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro della salute, acquisito il parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati periodicamente, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonche' e' determinato il numero di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale, le modalita' con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o piu' aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico.»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si applicano, a domanda degli interessati, anche ai direttori scientifici in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Con decreto del Ministro della salute, acquisito il parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati periodicamente, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonche' e' determinato il numero di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale, le modalita' con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o piu' aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale. 3. Le reti tematiche IRCCS gia' istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro il 31 agosto 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 4, dal comma 3-bis al comma 3-septies del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite a quella data. Le medesime disposizioni si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti gia' riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si applicano, a domanda degli interessati, anche ai direttori scientifici in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». |
| | Art. 9 Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dell'equilibrio del «Sezionale ricerca» del bilancio di ciascun IRCCS, senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonche' alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Schillaci, Ministro della salute
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 9: - Per il testo del comma 424, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse. |
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