| Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 9 marzo 2026 |
| Disposizioni modificative dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, come modificato con l'ordinanza n. 244 del 6 agosto 2025. (Ordinanza n. 258/2026). |
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Il commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Vista l'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 recante «Aggiornamento e adeguamento dei costi parametrici. Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022» che all'art. 10 (Disposizioni transitorie), come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 244 del 6 agosto 2025, stabilisce che: «1. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti interessati hanno facolta', previa richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla presente ordinanza. 2. La facolta' di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta agli interessati che hanno gia' ottenuto il decreto di concessione del contributo, ma non hanno ancora ricevuto somme a titolo di erogazione di stato di avanzamento lavori. Ai fini di cui al presente comma, non rileva l'eventuale ricezione dell'anticipo, non superiore al 30%, dei lavori ammessi a contributo. 3. La facolta' di cui al comma 1, puo' essere esercitata, alle medesime condizioni di cui al comma 2, anche dai soggetti che abbiano ottenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi della normativa previgente al testo unico per la ricostruzione privata. 4. Resta ferma la necessita', per tutti i casi di cui ai commi precedenti, di espressa rinuncia ad usufruire delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.»; Considerata la necessita' di estendere l'applicazione dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 e per l'effetto consentire ai soggetti interessati di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dall'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 fino all'emissione del decreto di liquidazione dell'ultimo SAL, in ragione delle criticita' manifestatesi nell'applicazione della disciplina dell'art. 119 commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e della legge 30 dicembre 2025, n. 199; Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 10 dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025 come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 244 del 6 agosto 2025; Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di non generare specifiche soluzioni di continuita' in termini temporali, provvedendo cosi' in favore di cittadini che gia' vertono in situazioni di difficolta' e di disagio discendenti dall'essere stati colpiti dagli eventi sismici occorsi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016; Ritenuta, quindi, la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 5 marzo 2026;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 10 dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025
1. L'art. 10 (rubricato «Disposizioni transitorie») dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 244 del 6 agosto 2025, e' integralmente sostituito dal seguente: «Art. 10 (Disposizioni transitorie). - 1. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti interessati hanno facolta', previa richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dalla presente ordinanza. 2. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta fino all'emissione del decreto di liquidazione dell'ultimo SAL. 3. Resta ferma la necessita', per tutti i casi di cui ai commi precedenti, di espressa rinuncia ad usufruire delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.». |
| | Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario. Roma, 9 marzo 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 799 |
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