| Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2026 |
| Regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, in materia di gestione delle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile e mantiene l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri; Visto altresi' l'art. 117 della Costituzione che, al secondo e al sesto comma, attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva e la potesta' regolamentare nella materia della sicurezza dello Stato; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»; Visto in particolare, l'art. 5 della citata legge n. 124 del 2007, che prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con compiti di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalita' generali della politica dell'informazione per la sicurezza; Visto altresi' l'art. 43 della medesima legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato; Visto l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, che prevede che il CISR possa essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione in caso di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalita' stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124 del 2007; Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio indirizza ai ministri le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo (lettera a) e coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo (lettera b); Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica», e, in particolare, l'art. 5, che disciplina le determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri adottate su deliberazione del CISR, in caso di crisi di natura cibernetica; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», e, in particolare, l'art. 10, in materia di convocazione del CISR nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2026, n. 1, recante «Ordinamento e organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)», ai sensi del quale a supporto del CISR - per l'espletamento di attivita' istruttoria, di approfondimento e di valutazione anche con riferimento a specifiche situazioni di crisi - opera un organismo collegiale permanente, presieduto dal direttore generale del DIS e composto da dirigenti apicali designati dai Ministri membri del CISR, nonche' dai direttori di AISE e AISI; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, recante «Organizzazione nazionale per la gestione di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2010; Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione della previsione di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, di assicurare, alla luce dei rischi e delle possibili minacce alla sicurezza nazionale che possono, in particolare, derivare dal contesto internazionale, la piu' efficace capacita' di risposta dell'apparato pubblico, eliminando possibili incertezze, ovvero sovrapposizioni o duplicazioni di attivita'; Ritenuto che per l'ottimale espletamento delle competenze attribuite dalla legge, il CISR, nelle sue funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, debba individuare, anche, ove necessario, ai fini della sottoposizione al Consiglio dei ministri, gli interventi e le misure da adottare per fronteggiare nel modo piu' adeguato situazioni di minaccia agli interessi politici, militari, economici, ambientali, scientifici e industriali del Paese suscettibili di arrecare un pregiudizio alla sicurezza della Repubblica o alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per l'esercizio delle funzioni di consulenza, proposta e deliberazione in situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale. Il presente regolamento disciplina, altresi', le modalita' di convocazione del medesimo Comitato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Al di fuori di quanto disciplinato dal presente regolamento, restano ferme le competenze e le attribuzioni demandate dalla legge e da altre disposizioni alle amministrazioni e agli organismi a carattere interministeriale in tema di gestione di situazioni di emergenza o di crisi che non coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «AISE», l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 124 del 2007; b) «AISI», l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 124 del 2007; c) «CISR», il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 5 della legge n. 124 del 2007; d) «CISR tecnico», l'organo collegiale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2026, n. 1; e) «COPASIR», il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 30 della legge n. 124 del 2007; f) «DIS», il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 2007; g) «decreto-legge n. 174 del 2015», il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198; h) «decreto-legge n. 105 del 2019», il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; i) «decreto-legge n. 82 del 2021», il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; l) «legge n. 124 del 2007», la legge 3 agosto 2007, n. 124; m) «situazioni di crisi», le situazioni di crisi sistemica che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, ivi compresi gli scenari connessi alla minaccia ibrida, il cui superamento richiede l'esercizio dei poteri e delle prerogative di direzione, indirizzo e coordinamento demandate al Presidente del Consiglio dei ministri. |
| | Art. 2
Compiti del CISR in situazioni di crisi
1. In caso di situazioni di crisi, ferme restando le competenze demandate dalla legge e da altre disposizioni a ciascuna amministrazione e a ciascun organismo a carattere interministeriale, il CISR puo' essere convocato, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo. 2. Il CISR provvede a: a) formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in merito all'adozione degli indirizzi e delle direttive di ordine generale per il coordinamento delle attivita' da svilupparsi per la gestione e il superamento di eventuali situazioni di crisi; b) assicurare la valutazione del pertinente quadro informativo e delle evoluzioni delle situazioni di crisi in atto, deliberando le misure necessarie a coordinare l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni rilevanti; c) formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle misure e ai provvedimenti da adottarsi per la gestione e il superamento delle situazioni di crisi, anche ai fini, ove necessario, della loro sottoposizione alla deliberazione del Consiglio dei ministri; d) promuovere l'organizzazione, da parte dei soggetti competenti, delle esercitazioni in materia, al fine di incrementare una diffusa capacita' sistemica di gestione delle situazioni di crisi. 3. Al fine di assicurare la salvaguardia degli interessi fondamentali della Repubblica e di garantire la gestione organica di eventuali situazioni di crisi, il CISR formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione della «Strategia di sicurezza nazionale» di cui all'art. 5. Il CISR esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della predetta Strategia di sicurezza nazionale. |
| | Art. 3
Disposizioni concernenti il funzionamento del CISR in situazioni di crisi
1. Nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, la composizione del CISR e' integrata con la partecipazione del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 82 del 2021. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando il CISR e' convocato in casi di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilita' di reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 105 del 2019. 2. Nelle situazioni di crisi il Presidente del Consiglio puo' chiamare a partecipare alle sedute del CISR, anche a seguito di loro richiesta, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato per la protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' altri Ministri diversi da quelli elencati all'art. 5, comma 3, della legge n. 124 del 2007, le cui competenze sono interessate in relazione alle situazioni di crisi in atto, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico e il Consigliere militare. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo', altresi', disporre, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 124 del 2007, la partecipazione alle sedute del CISR dei direttori di AISE e AISI, nonche' di altre autorita' civili e militari di cui sia ritenuta necessaria la presenza, anche su richiesta dei Ministri componenti. 3. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 2, comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' convocare il CISR di propria iniziativa o su richiesta di uno o piu' componenti, ovvero su segnalazione del CISR tecnico. Per le medesime finalita', ogni Ministro, in occasione di eventi o situazioni, riguardanti ambiti di propria competenza, suscettibili di evolvere in una situazione di crisi che coinvolge aspetti di sicurezza nazionale, informa con immediatezza il Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' convocare il CISR con modalita' semplificate stabilite dallo stesso Presidente del Consiglio con direttiva adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui risulti necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' disporre la convocazione del CISR in una composizione ristretta ad alcuni dei suoi componenti. 5. Nei casi di impossibilita' o impedimento di un Ministro componente, alle sedute del CISR partecipa un suo delegato. |
| | Art. 4 Attuazione delle misure e dei provvedimenti adottati per la gestione e il superamento delle situazioni di crisi 1. Le misure e i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), sono attuati nel rispetto delle vigenti normative che individuano le amministrazioni, i soggetti pubblici e privati, nonche' gli organismi, anche a carattere interministeriale, competenti nei relativi ambiti. 2. Per l'attuazione delle misure e dei provvedimenti, le amministrazioni, gli organismi e gli altri soggetti di cui al comma 1 svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze, le attivita' necessarie a gestire e a superare le situazioni di crisi, assicurando il reciproco scambio informativo sulle iniziative intraprese e sulle evoluzioni in atto. 3. Per l'attuazione delle determinazioni adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del CISR, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 105 del 2019, si applica l'art. 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 82 del 2021. |
| | Art. 5
Strategia di sicurezza nazionale
1. La Strategia di sicurezza nazionale, alla luce del quadro dei fattori di minaccia e di rischio esistenti e tenuto conto delle strategie adottate dalle amministrazioni negli ambiti di competenza, definisce: a) gli interessi fondamentali la cui salvaguardia e' necessaria per garantire la sicurezza nazionale, determinando anche gli obiettivi strategici e le necessita' da perseguire; b) le politiche e gli strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fattori di minaccia e di rischio. 2. La Strategia di sicurezza nazionale definisce, inoltre, gli indirizzi generali per la gestione unitaria delle situazioni di crisi, nel rispetto delle competenze degli attori istituzionali coinvolti e tenuto conto delle pianificazioni adottate dalle amministrazioni e dagli altri soggetti competenti, prevedendo anche forme di raccordo e di coordinamento. 3. La Strategia di sicurezza nazionale e' adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, sentito il COPASIR. La Strategia di sicurezza nazionale e' comunicata al COPASIR, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della legge n. 124 del 2007. 4. La Strategia di sicurezza nazionale e' aggiornata, almeno ogni tre anni dalla data della sua adozione, secondo la procedura prevista dal comma 3. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, un componente del CISR riferisce periodicamente al COPASIR sulle iniziative adottate nell'ambito della Strategia di sicurezza nazionale. |
| | Art. 6
Compiti del CISR tecnico
1. Il CISR tecnico espleta le attivita' strumentali e di supporto per lo svolgimento da parte del CISR dei compiti di cui all'art. 2. A tal fine, il CISR tecnico provvede a: a) svolgere le attivita' preparatorie per l'espletamento da parte del CISR dei compiti previsti dal presente regolamento, assicurando anche il supporto durante le relative riunioni; b) svolgere le attivita' preparatorie e funzionali per l'esercizio da parte del CISR dei compiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera d); c) acquisire le programmazioni e le pianificazioni delle procedure e delle attivita' operative rilevanti ai fini della gestione delle situazioni di crisi; d) acquisire e analizzare le informazioni relative alle situazioni di crisi, rese disponibili dalle amministrazioni rappresentate in seno allo stesso CISR tecnico, nonche' da altre amministrazioni e soggetti pubblici interessati dalle predette situazioni di crisi; e) assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle misure e dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c); f) formulare proposte al CISR per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 ai fini delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla posizione nazionale da assumere nell'ambito delle organizzazioni internazionali in occasione delle situazioni di crisi. 2. Per le finalita' di cui all'art. 5, il CISR tecnico svolge le attivita' preparatorie e di approfondimento ai fini dell'esercizio, da parte del CISR, del potere di proposta al Presidente del Consiglio dei ministri della Strategia di sicurezza nazionale. 3. Le funzioni di segreteria del CISR tecnico sono assicurate dal DIS. 4. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, alle sedute del CISR tecnico partecipano anche il consigliere diplomatico e il consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, alle sedute del CISR tecnico partecipa, altresi', un rappresentante dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il direttore generale del DIS puo' chiamare a partecipare alle sedute del CISR tecnico, anche su richiesta dei componenti del Comitato, altre amministrazioni, autorita' civili e militari e soggetti pubblici o privati interessati, nonche' esperti di settore. 5. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano motivi di particolare gravita' e urgenza, il CISR tecnico puo' essere convocato dal direttore generale del DIS anche con modalita' semplificate, individuate con direttiva adottata dal medesimo direttore generale, e puo' rimanere riunito in via permanente, sino alla cessazione delle situazioni di crisi. 6. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il CISR tecnico puo' deliberare l'istituzione di tavoli tecnici, anche a carattere permanente, dedicati alla trattazione di specifiche tematiche, cui possono essere chiamati a partecipare i soggetti di cui al comma 4. Per le medesime finalita', nell'ambito del CISR tecnico opera il tavolo tecnico permanente a supporto della rilevazione, del monitoraggio e del contrasto alla minaccia ibrida e alle attivita' ad essi strumentali, istituito presso il DIS. 7. La Commissione interministeriale tecnica di difesa civile di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, istituita con decreto del Ministro dell'interno, continua ad assicurare le attivita' di competenza per gli aspetti di difesa civile nell'ambito della gestione delle situazioni di crisi disciplinata dal presente regolamento. |
| | Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, concernente l'organizzazione nazionale per la gestione di crisi, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono individuate le strutture o gli organi a cui e' attribuito l'esercizio di compiti concernenti la programmazione e la pianificazione operativa interministeriale per contrastare eventuali situazioni di crisi, nonche' la promozione e il coordinamento della partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardino la simulazione di situazioni di crisi. Fino alla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, i predetti compiti continuano a essere esercitati dall'organismo di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010. 3. La funzione di Presidente del Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture (COCIST), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2004, continua a essere esercitata dal Presidente dell'organismo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010 fino a nuova attribuzione della medesima funzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre la data di adozione del provvedimento di cui al comma 2. 4. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente regolamento, il costante scambio di notizie e informazioni tra i soggetti coinvolti, oltre che nel corso delle riunioni, e' effettuato, in via continuativa, attraverso un'idonea infrastruttura di telecomunicazione. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Il presente regolamento non e' sottoposto al preventivo parere del Consiglio di Stato e al visto e alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124 del 2007, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2026
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni |
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