Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 aprile 2026
Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano (circondario di Potenza) dall'elenco delle sedi mantenute.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive variazioni, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visti i decreti ministeriali 7 marzo 2014, 10 novembre 2014 e 27 maggio 2016 e successive variazioni, con cui, in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 156/2012, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio;
Considerato che, con nota del 22 febbraio 2024, il Presidente del Tribunale di Potenza ha chiesto di procedere alla soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano, in considerazione dei gravi e continuativi disservizi rilevati nell'erogazione del servizio giustizia, determinati dal mancato utilizzo degli applicativi ministeriali nonche' dalla inadeguata dotazione di personale amministrativo, insufficiente per consistenza numerica e composizione funzionale, tenuto conto, altresi', del regime di lavoro a tempo parziale del personale assegnato;
Valutato che, con nota dell'11 aprile 2024, nell'evidenziare la persistenza delle disfunzioni segnalate, il Presidente del Tribunale di Potenza ha rinnovato la richiesta di soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano, in ragione della presenza in servizio, a tempo parziale per sei ore settimanali, di una sola unita' di personale nonche' della mancata adozione di iniziative risolutive delle criticita' rappresentate da parte dell'ente locale responsabile per il mantenimento del presidio giudiziario;
Richiamata la nota ministeriale del 24 aprile 2024 diretta ad acquisire ogni elemento utile in merito a eventuali iniziative, assunte o in corso di definizione, dirette a ripristinare la piena funzionalita' dell'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano da parte dell'ente locale responsabile per il mantenimento;
Rilevato che, con nota del 18 luglio 2024, il Presidente del Tribunale di Potenza ha evidenziato la mancata assegnazione, da parte dell'ente responsabile per il mantenimento, di nuove unita' di personale amministrativo idonee, per consistenza numerica e profilo professionale, a consentire il regolare e continuativo svolgimento del servizio giudiziario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;
Valutato che, con nota del 27 ottobre 2025, il Presidente del Tribunale di Potenza ha rappresentato la sua contrarieta' all'assegnazione alle funzioni giudiziarie di due unita' di personale in quiescenza, reiterando la richiesta di chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;
Considerato che, con nota del 13 novembre 2025, il Presidente del Tribunale di Potenza, nel riscontrare la nota ministeriale del 6 novembre 2025, ha fornito dettagliati elementi di valutazione in ordine al numero di unita', all'orario di lavoro osservato e ai requisiti professionali del personale amministrativo in servizio presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;
Ritenuto che dall'esame degli elementi conoscitivi rappresentati dal Presidente con la nota innanzi richiamata emerge, in misura univoca, la persistenza delle criticita' segnalate, direttamente connesse, oltre che all'esigua consistenza numerica, all'assetto organizzativo e gestionale del personale amministrativo assegnato all'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;
Valutato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalita' ed operativita' del presidio giudiziario, con riferimento ad ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia;
Considerato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Ritenuto conclusivamente che le insanabili criticita' funzionali e operative del presidio giudiziario rilevate dal Presidente del Tribunale di Potenza rendono necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

L'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Potenza.
 
Art. 2

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonche' la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.
 
Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2026

Il Ministro: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1184