Con decreto ministeriale n. 10959/2026 del 13 aprile 2026, gli esplosivi denominati: «CUT-1687-429», «CUT-1875-419», «CUT-2188-419» e «CUT-2500-409» sono classificati nella seconda categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0440 1.4D, assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti, in data 23 dicembre 2013. Per i citati esplosivi, il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fana', ha prodotto l'integrazione n. 13 del 22 gennaio 2025 al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.01.0014 del 18 settembre 2001 e il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D) del 29 aprile 2025, entrambi rilasciati dall'organismo notificato «INERIS» (Francia). Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Owen Oil Tools LP (OOT)» presso il proprio stabilimento sito in Godley, Texas (USA). Tali prodotti sono sottoposti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sull'imballaggio degli stessi deve essere, altresi', apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, corredato del prescritto contributo unificato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |