Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2026 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 21 aprile 2026
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di donanemab, «Kisunla». (Determina n. 554/2026).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalita' per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;
Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025, di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalita' per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;
Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 26 marzo 2026 (prot. n. 0043190 -26/03/2026-AIFA-UMGR-P) vigente, con la quale e' stato autorizzato l'aggiornamento del materiale educazionale del prodotto medicinale «Kisunla» (donanemab);
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 ottobre 2025, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;
Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 10-14 novembre 2025;
Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
KISUNLA, descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online: https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verra' data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sara' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).
4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilita', ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2026

Il Presidente: Nistico'
 

Allegato

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
KISUNLA,
Codice ATC - principio attivo: N06DX05 donanemab;
Titolare: Eli Lilly Nederland B.V;
Cod. procedura EMEA/H/C/006024/0000;
GUUE 23 ottobre 2025.
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche
Donanemab e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con una diagnosi clinica di disturbo cognitivo lieve e demenza lieve dovuti alla malattia di Alzheimer (malattia di Alzheimer sintomatica in fase iniziale) che sono eterozigoti per l'apolipoproteina E ε4 (ApoE ε4) o non portatori, con patologia amiloide confermata (vedere paragrafo 4.4). Modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Alzheimer (Alzheimer's disease, AD) con accesso tempestivo alla risonanza magnetica (Magnetic resonance imaging, MRI). Donanemab deve essere somministrato sotto la supervisione di un team multidisciplinare formato nell'individuazione, nel monitoraggio e nella gestione delle anomalie di imaging correlate all'amiloide (Amyloid-related imaging abnormalities, ARIA) ed esperto nell'individuazione e nella gestione delle reazioni correlate all'infusione (Infusion Related Reactions, IRR).
I pazienti trattati con donanemab devono ricevere la scheda per il paziente ed essere informati sui rischi di donanemab (vedere anche il foglio illustrativo).
Test per ApoE ε4
Il genotipo ApoE ε4 deve essere valutato mediante un test diagnostico in vitro (In Vitro Diagnostic, IVD) con marchio CE e atto allo scopo specifico. Se un IVD con marchio CE non e' disponibile, e' necessario utilizzare un test alternativo validato (vedere paragrafo 5.1).
Prima di iniziare il trattamento con donanemab, deve essere eseguito il test per determinare lo stato ApoE ε4 per acquisire informazioni sul rischio di sviluppare ARIA (vedere paragrafi 4.1 e 4.4). Prima di eseguire il test, i pazienti devono essere adeguatamente informati e deve essere raccolto il consenso secondo le linee guida nazionali o locali, ove applicabili.
Donanemab e' solo per uso endovenoso. Ogni flaconcino e' esclusivamente monouso. La soluzione diluita deve essere somministrata in un periodo di almeno trenta minuti. I pazienti devono essere tenuti sotto osservazione dopo l'infusione per un minimo di trenta minuti. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
Confezioni autorizzate:
EU/1/25/1926/001 A.I.C.: 052446010 /E In base 32: 1L0JTU - 350 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 20 mL (17,5 mg/mL) - 1 flaconcino;
EU/1/25/1926/002 A.I.C.: 052446022 /E In base 32: 1L0JU6 - 350 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 20 mL (17,5 mg/mL) - 2 (2 x 1) flaconcini (confezione multipla). Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR):
I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP):
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);
Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di «Kisunla» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorita' nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e qualsiasi altro aspetto. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve inoltre concordare i dettagli del programma di accesso controllato (Controlled Access Program, CAP).
Il programma di accesso controllato ha lo scopo di promuovere l'uso sicuro ed efficace di donanemab confermando la corretta selezione dei pazienti in base all'indicazione o alla diagnosi pertinente, al profilo genetico e alla disponibilita' della risonanza magnetica. Tutti i pazienti saranno registrati nel sistema di registrazione CAP prima dell'inizio del trattamento con donanemab.
Il materiale educazionale ha lo scopo di educare gli operatori sanitari e i pazienti/caregiver sul potenziale e sui fattori di rischio per lo sviluppo di ARIA (-E/-H), inclusi segni, sintomi e gestione.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che in ogni Stato membro in cui «Kisunla» e' commercializzato, prima del lancio e dopo il lancio, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/caregiver che si prevede prescriveranno/riceveranno «Kisunla» abbiano accesso/abbiano ricevuto i seguenti materiali educazionali:
materiali educazionali per gli operatori sanitari
scheda per il paziente
Materiale educazionale per gli operatori sanitari: il materiale educazionale per i medici prescrittori e i radiologi deve contenere una guida per gli operatori sanitari e una checklist per i medici prescrittori, che includa i seguenti elementi chiave:
Guida per gli operatori sanitari:
informazioni sulle condizioni del CAP di donanemab. Il trattamento con donanemab deve essere somministrato sotto la supervisione di un'equipe multidisciplinare formata per il monitoraggio e per la gestione di ARIA e con esperienza nell'individuazione e nella gestione delle reazioni correlate all'infusione per garantire un'adeguata gestione dei pazienti trattati con donanemab;
l'uso di donanemab puo' causare ARIA (-E o -H) e i pazienti devono essere avvertiti di consultare immediatamente un medico se compaiono segni o sintomi che suggeriscono ARIA;
i sintomi di ARIA possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mal di testa, vomito, instabilita', capogiro, tremore, confusione, disturbi visivi, disturbi del linguaggio, peggioramento della funzione cognitiva, alterazione della coscienza e crisi convulsive, e possono mimare l'ictus o sintomi simili all'ictus;
ARIA -E e -H possono essere classificate come lievi, moderate o severe in base alla risonanza magnetica e come sintomatiche o asintomatiche in base ai sintomi clinici. La maggior parte delle reazioni di ARIA gravi si e' verificata entro 12 settimane dall'inizio del trattamento. In caso di ARIA-E puo' essere preso in considerazione un trattamento standard di supporto, compresi i corticosteroidi;
i fattori di rischio per ARIA-E o -H includono microemorragia cerebrale pre-trattamento, siderosi superficiale e lo status di portatore di ApoE ε4 (per gli omozigoti maggiore rispetto agli eterozigoti) rispetto ai non portatori. Donanemab e' indicato nei pazienti eterozigoti o non portatori di APOE ε4;
il test per lo status di portatore di ApoE ε4 e' obbligatorio prima di iniziare il trattamento con donanemab per avere informazioni sul rischio di sviluppare ARIA;
il trattamento con donanemab deve essere iniziato o continuato secondo le indicazioni e le controindicazioni descritte rispettivamente nei paragrafi 4.1 e 4.3 del RCP;
devono essere seguite le raccomandazioni sulla somministrazione e sull'interruzione del trattamento nei pazienti con ARIA-E e ARIA-H come descritto nel paragrafo 4.2 del RCP;
eventi di ARIA-H ed emorragia intracerebrale superiore a 1 cm sono stati riportati in pazienti in trattamento con donanemab. Si deve usare cautela quando si prende in considerazione la somministrazione di antitrombotici o di un agente trombolitico a un paziente in trattamento con donanemab poiche' questo puo' aumentare il rischio di sanguinamento nel cervello come descritto nel paragrafo 4.4 del RCP;
il trattamento con donanemab non deve essere iniziato in pazienti sottoposti ad una terapia anticoagulante in corso;
le ARIA devono essere prese in considerazione nella diagnosi differenziale dei pazienti che presentano sintomi simili all'ictus;
le ARIA possono causare deficit neurologici focali simili a quelli osservati in un ictus ischemico. I medici che trattano l'ictus ischemico devono considerare se tali sintomi possano essere dovuti ad ARIA prima di somministrare la terapia trombolitica a un paziente in trattamento con donanemab. La risonanza magnetica o l'identificazione dell'occlusione vascolare possono contribuire a stabilire che l'eziologia sia dovuta ad ictus ischemico piuttosto che ad ARIA e fornire indicazioni sull'uso di trombolitici o di trombectomia quando appropriato;
lo scopo e l'uso della scheda per il paziente, compresa l'importanza di portare sempre con se' la scheda e di fornirla agli operatori sanitari in situazioni di emergenza;
Checklist per il medico prescrittore:
Prima dell'inizio del trattamento:
l'inizio del trattamento con donanemab in tutti i pazienti deve registrato nel «Sistema di registrazione EU CAP» implementato come parte di un programma di accesso controllato;
il test sullo status di portatore ApoE ε4 e' obbligatorio per avere informazioni sul rischio di sviluppare ARIA. L'uso di donanemab nei pazienti portatori omozigoti di ApoE ε4 non e' indicato (vedere paragrafo 4.1 del RCP);
i pazienti trattati con donanemab devono ricevere la scheda per il paziente ed essere informati sui rischi di questo medicinale;
la presenza di patologia beta-amiloide e una diagnosi clinica di decadimento cognitivo lieve dovuto ad AD o demenza lieve da AD devono essere confermate prima di iniziare il trattamento con donanemab;
una risonanza magnetica deve essere eseguita al basale (entro 6 mesi prima di iniziare il trattamento) per i fattori di rischio di ARIA, tra cui la presenza di microemorragia cerebrale e siderosi superficiale. L'uso di donanemab nei pazienti con microemorragie > 4 o siderosi superficiale e' controindicato;
il trattamento con donanemab non deve essere iniziato secondo le controindicazioni descritte nel paragrafo 4.3 del RCP.
Monitoraggio durante il trattamento:
il trattamento deve essere proseguito fino all'eliminazione delle placche amiloidi (ad es. a sei o dodici mesi, vedere paragrafo 5.1 del RCP) confermata utilizzando un metodo convalidato. La durata massima del trattamento e' di diciotto mesi, che non deve essere superata anche se la clearance della placca non e' confermata;
una risonanza magnetica deve essere eseguita prima della seconda dose, prima della terza dose, prima della quarta dose e prima della settima dose. Deve essere eseguita un'ulteriore risonanza magnetica a un anno di trattamento (prima della dodicesima dose) nei pazienti con fattori di rischio per ARIA come gli eterozigoti ApoE ε4 e pazienti con precedenti eventi di ARIA nelle prime fasi di trattamento;
in caso di ARIA, seguire le raccomandazioni per le interruzioni della somministrazione descritte nel paragrafo 4.2 del RCP. Se si verificano sintomi di ARIA, e' indicata un'ulteriore risonanza magnetica. Una risonanza magnetica di follow-up deve essere eseguita per valutare la risoluzione (ARIA-E) o la stabilizzazione (ARIA-H) da 2 a 4 mesi dopo l'identificazione iniziale;
in caso di ARIA-E puo' essere preso in considerazione un trattamento standard di supporto, compresi i corticosteroidi;
la ripresa della somministrazione o l'interruzione permanente dopo la risoluzione di ARIA-E e la stabilizzazione di ARIA-H devono essere guidate dal giudizio clinico, compresa la rivalutazione dei fattori di rischio;
donanemab deve essere interrotto definitivamente dopo grave ARIA-E, grave ARIA-H, emorragia intracerebrale superiore a 1 cm o eventi di ARIA ricorrenti sintomatici o radiograficamente moderati o severi.
Scheda per il paziente:
elementi chiave rivolti al paziente/caregiver:
la scheda per il paziente deve essere sempre tenuta con se' dal paziente/caregiver e deve essere condivisa con altri operatori sanitari coinvolti nel trattamento, comprese le situazioni di emergenza;
il trattamento con donanemab puo' causare anomalie di imaging correlate all'amiloide (ARIA);
i sintomi di ARIA possono includere mal di testa, confusione, capogiro, alterazioni della vista, nausea, afasia, debolezza o convulsioni;
i pazienti devono consultare un medico o chiedere consiglio se si verificano sintomi di ARIA;
dati di contatto di emergenza del familiare o del caregiver;
dati di contatto del medico prescrittore.
elementi chiave rivolti agli operatori sanitari coinvolti nel trattamento del paziente:
ARIA (rilevata dalla risonanza magnetica) puo' causare deficit neurologici focali simili a quelli osservati in un ictus ischemico. Poiche' le ARIA si verificano piu' comunemente nei primi sei mesi di trattamento con donanemab, i medici che trattano l'ictus ischemico devono considerare se tali sintomi possono essere dovuti ad ARIA prima di somministrare una terapia trombolitica in un paziente in trattamento con donanemab (per ulteriori dettagli, vedere il paragrafo 4.4 del RCP di «Kisunla» ARIA e Trattamento antitrombotico concomitante).
Programma di accesso controllato
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare i dettagli di un programma di accesso controllato con ciascuna autorita' nazionale competente e deve attuare tale programma a livello nazionale per garantire che un Programma di accesso controllato (CAP) promuova l'uso sicuro ed efficace di donanemab.
Il programma di accesso controllato comprende i seguenti principi chiave che saranno incorporati in ciascun sistema in tutti gli Stati membri. Questi sono:
1) limitazione dell'accesso a donanemab a centri preselezionati e
2) attuazione di un sistema di registrazione per assistere gli operatori sanitari
i. nella valutazione dell'eleggibilita' del paziente,
ii. nel fornire un rapido riferimento ai materiali educazionali, e
iii. nel confermare l'aderenza ai materiali.
Il CAP consente la preselezione dei centri con i criteri richiesti, dei medici prescrittori in grado di valutare l'eleggibilita' per donanemab, l'accesso a un metodo convalidato per valutare la patologia amiloide cerebrale, l'accesso alle infusioni endovenose, l'accesso alla risonanza magnetica [programmata e non programmata] per monitorare ARIA e l'accesso ai test ApoE ε4. Seguira' la distribuzione del medicinale alle farmacie di questi centri selezionati con medici prescrittori affiliati, che hanno ricevuto materiale educazionale per gli operatori sanitari sul trattamento con donanemab. I medici prescrittori all'interno di questi centri, prima che un paziente riceva donanemab, utilizzeranno il sistema di registrazione per
attestare di aver ricevuto e compreso la guida educativa per gli operatori sanitari richiesta,
confermare che il paziente (anonimizzato) soddisfi i criteri di eleggibilita' richiesti secondo l'etichettatura,
e verificare che il paziente sia stato informato in merito ai rischi di donanemab e che gli sia stata fornita la scheda per il paziente.
obbligo di condurre attivita' post-autorizzative
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':


===============================================================
| Descrizione | Tempistica |
+=======================================+=====================+
|Registro di sicurezza per la | |
|caratterizzazione di ARIA nei pazienti | |
|trattati con donanemab Il titolare | |
|dell'autorizzazione all'immissione in | |
|commercio deve eseguire uno studio | |
|osservazionale di, registro per fornire| |
|dati sulla sicurezza di donanemab nella| |
|pratica di routine, con particolare | |
|attenzione alla caratterizzazione | |
|dell'incidenza e della gravita' di ARIA| |
|sintomatiche (obiettivo primario) e di | |
|ARIA asintomatiche (obiettivo | |
|secondario). I pazienti con eventi di |Rapporto finale: 31 |
|ARIA saranno seguiti per valutare gli |dicembre 2031 |
|interventi e le tempistiche di | |
|risoluzione (ARIA-E), o di | |
|stabilizzazione (ARIA-H), nonche' gli | |
|esiti cognitivi a lungo termine e | |
|l'impatto sulla progressione della | |
|malattia. Inoltre, verra' descritta | |
|l'incidenza di eventi di | |
|ipersensibilita' ed emorragia | |
|intracranica. L'emorragia intracranica | |
|sara' valutata anche nel sottogruppo di| |
|pazienti che ricevono una terapia | |
|antitrombotica o trombolitica | |
|concomitante. | |
+---------------------------------------+---------------------+
|Studio secondario su database per | |
|caratterizzare i pazienti trattati con | |
|donanemab Il titolare | |
|dell'autorizzazione all'immissione in | |
|commercio eseguira' uno studio di | |
|coorte osservazionale utilizzando | |
|database secondari volto a fornire dati| |
|su donanemab nella pratica di routine. | |
|L'obiettivo di questo studio e' la |Rapporto finale: 31 |
|caratterizzazione dell'incidenza degli |dicembre 2030 |
|eventi di ipersensibilita' e degli | |
|eventi di emorragia intracranica, la | |
|descrizione dell'utilizzo di donanemab | |
|e la valutazione di misure come la | |
|ricezione della risonanza magnetica, la| |
|popolazione di pazienti trattati e i | |
|paradigmi di dosaggio per supportare la| |
|valutazione dell'efficacia delle misure| |
|di minimizzazione del rischio. | |
+---------------------------------------+---------------------+


Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).