Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2026 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 27 aprile 2026
Modalita' di sottoscrizione del certificato di eseguita formalita' nei registri immobiliari restituito per via telematica.


IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modificazioni, recante «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive modificazioni, recante «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura, nonche' di autoliquidazione dell'imposta;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64, rubricato «Ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il «Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari»;
Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, recante «Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati»;
Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante «Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», e in particolare l'art. 1, comma 3, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;
Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dai direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante «Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti», e in particolare l'art. 9, il quale prevede che l'ulteriore estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' attuata con successivi provvedimenti dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto tra loro e con il Ministero della giustizia;
Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante «Attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione, per via telematica, del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e in particolare l'art. 23-quater che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante «Estensione a tutto il territorio nazionale del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71»;
Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante «Estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari - Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalita'»;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante «Approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Viste le «Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale con la determinazione del 9 settembre 2020, n. 407 e successivamente aggiornate con la determinazione del 17 maggio 2021, n. 371;
Visto il provvedimento interdirigenziale 23 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2024, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante «Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il provvedimento interdirigenziale 31 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 novembre 2024, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia recante «Estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai soggetti affidatari, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 degli atti relativi alla riscossione delle entrate locali»;
Visto il provvedimento interdirigenziale 11 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2024, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante «Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, alle procure presso la Corte dei conti per le richieste di formalita' connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale»;
Ritenuto opportuno modificare le modalita' di sottoscrizione del certificato di eseguita formalita' nei registri immobiliari restituito per via telematica in caso di utilizzo delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ovvero in caso di utilizzo del servizio telematico di restituzione del duplo, eliminando la qualifica del titolare all'interno del certificato di firma;

Dispongono:

Art. 1
Modalita' di sottoscrizione del certificato di eseguita formalita'
nei registri immobiliari restituito per via telematica

1. A decorrere dal 1° luglio 2026, il certificato di eseguita formalita' restituito telematicamente al richiedente e' sottoscritto dal conservatore, ovvero da un suo sostituto, con una firma digitale, di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, il cui certificato non reca l'indicazione delle relative funzioni.
2. La presente disposizione sostituisce le previsioni dei provvedimenti interdirigenziali le quali dispongono che il certificato di eseguita formalita' sia sottoscritto con firma digitale con attestazione delle funzioni del sottoscrittore.
 
Art. 2

Pubblicazione

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2026

Il Direttore dell'Agenzia
delle entrate
Carbone
Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Giammaria