Gazzetta n. 101 del 4 maggio 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 20 aprile 2026).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Disposizioni in materia di responsabilita'
per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, nel sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione dell'effettiva capacita' di conseguimento dell'obiettivo del PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita' rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, e' fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data.
2. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalita' del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalita' del citato sistema informatico «ReGiS» a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1043, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021,
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi, superamento del dissenso
e procedure finanziarie). - 1. Nei casi di mancato rispetto
da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province, dei
comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre
2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformita'
nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali
del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.77
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma
1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi
una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un
intero programma di interventi.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1339 del Codice
civile:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel
contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- Omissis.
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
Omissis.».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1-bis

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis

Rafforzamento delle funzioni della Commissione
parlamentare per la semplificazione

1. In considerazione delle esigenze di monitoraggio e di coordinamento delle misure di semplificazione connesse all'attuazione del PNRR, all'articolo 14, comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) formula osservazioni e proposte in materia di semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure amministrative;
c-ter) elabora una relazione annuale sui processi di semplificazione normativa e amministrativa».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 21, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: «Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005» e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). -
Omissis.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
c-bis) formula osservazioni e proposte in materia di
semplificazione normativa e di semplificazione delle
procedure amministrative;
c-ter) elabora una relazione annuale sui processi di
semplificazione normativa e amministrativa.
Omissis.».
 
Art. 2
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure
del PNRR

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e' prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' in relazione alle unita' di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attivita' relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unita' di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. E', altresi', prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o di applicazione di altro analogo istituto, adottati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da comunicare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo nonche' quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 del presente articolo possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2029»;
b) al quinto periodo, le parole: «non eccedente il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2029»;
c) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «La durata degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 e' rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli stessi».
1-ter. Nelle more della piena attuazione della riforma per l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere ulteriormente rinnovati, con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora permanga, a giudizio dell'amministrazione, l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attivita' istituzionali.
1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo periodo, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «un anno» sono inserite le seguenti: «, sono rinnovabili» e le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali attribuiti da regioni, citta' metropolitane, province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della determinazione della capacita' assunzionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unita' di personale non dirigenziale a essa assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di ventisei unita' di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso gli uffici di cui al comma 1, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari dell'attuazione di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento, e di euro 2.266.657 annui, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unita', fino al 31 dicembre 2026.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attivita' di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attivita' di coordinamento istituzionale e relazionali».
9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attivita' di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aventi ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di sicurezza da remoto nonche' l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attivita' di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro e delle convenzioni quadro di cui al medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia gia' stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento e' autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro o convenzioni quadro diversi da quelli per i quali un analogo incremento sia stato gia' disposto da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro e delle convenzioni quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonche' per dare attuazione alle finalita' di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro e di convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacita' per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle graduatorie di merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al comma 1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' assegnare alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi fabbisogni di personale, una o piu' unita' di personale afferenti ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie regionali di merito presentino disponibilita', previo assenso dell'amministrazione di destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 3.300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 annui con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ed euro 2.250.000 annui con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;
c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;
d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;
b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 7:
1) al quarto periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto- legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2), e' autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi degli interventi di edilizia penitenziaria nonche' del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i contratti dei dirigenti di livello generale preposti all'attuazione delle relative opere, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche in deroga ai limiti di eta' per il collocamento a riposo.
15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2027».
16. Al fine di garantire la piena funzionalita' operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo e' autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facolta' assunzionali riferite al triennio 2023-2025.
17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 puo' essere conferito un incarico dirigenziale».
18. Al fine di potenziare le attivita' e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalita' del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal medesimo comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, e' autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attivita' di immissione di dati, il Ministero della giustizia e' autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale gia' impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che:
a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;
b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio alla data del 1° marzo 2026;
c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto funzioni centrali.
21. L'inquadramento del personale assunto ai sensi del comma 19 avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
21-bis. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le politiche di coesione promuovendo la rinascita occupazionale nelle regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti e delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.
21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, a indire una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine non puo', comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un contingente di dieci unita' di personale di categoria B, posizione economica F3, profilo professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine di garantire il piu' efficace espletamento delle attivita' istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al primo periodo puo' prevedere la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attivita' di supporto informatico, di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa.
21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «ottanta unita'» sono sostituite dalle seguenti: «novanta unita'». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 153.810 per l'anno 2026 ed euro 307.620 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 8:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in materia di VIA» sono inserite le seguenti: «e di provvedimento autorizzatorio unico regionale»;
2) al terzo periodo, le parole: «articoli 19 e 27-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 25 e 27-bis»;
b) all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo periodo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
21-sexies. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2026, due incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla Missione 6 «Salute» e alla riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nonche' di garantire la continuita' dei servizi sanitari e di prevenire contenziosi connessi alla reiterazione di rapporti di lavoro flessibile, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque entro il limite massimo del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti modalita':
a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva non superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio, con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purche' reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorche' non piu' in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del comma 21-septies e' finalizzato alla verifica della coerenza tra l'esperienza professionale maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita'.
21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies sono attivate, in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.
21-decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e 21-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023:
«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione,
denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e'
preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni
generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la
Commissione europea quale punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della
coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano
rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello
europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per
il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77
del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del
PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato
generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del
decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle
attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita'
del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di
missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le
funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come
modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti
dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,
alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i
compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti
all'unita' di missione di livello dirigenziale generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le
politiche di coesione e il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che viene contestualmente
soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale relativi all'unita' di
missione di cui al primo periodo e la cessazione delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.11
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR
l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della
verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di
missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni
e controlli a campione, sia presso le amministrazioni
centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti
attuatori.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'
composta da un contingente di dodici unita' dirigenziali di
livello non generale e di sessantacinque unita' di
personale non dirigenziale, individuato anche tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,
organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa
complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e'
assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di
spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore
a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del
personale assegnato alla Struttura di missione cessano di
avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di
funzionamento e per le spese di missione del personale
della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro
693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024
e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e'
autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la
stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre
2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il
personale assunto secondo le modalita' di cui al primo
periodo viene inquadrato nel livello iniziale della
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le
modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e
di chiamata del personale nonche' le specifiche
professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad
euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro
6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 8 del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:
«Art. 5 (Unita' per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione e Ufficio per la
semplificazione). - 1 Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituita una struttura di missione
denominata Unita' per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione. 2. L'Unita', costituita
nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del
Governo che la istituisce e si protrae fino al
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre
2026. All'Unita' e' assegnato un contingente di personale,
nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
L'Unita' opera in raccordo con il Nucleo di valutazione
dell'impatto della regolamentazione istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse
dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli
all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli
investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni
normative e dalle rispettive misure attuative e propone
rimedi;
b) coordina, anche sulla base delle verifiche
dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle
amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le
disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle
relative misure attuative, al fine di garantire maggiore
coerenza ed efficacia della normazione;
c) cura l'elaborazione di un programma di azioni
prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione
normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione
normativa, anche tramite relazioni istituzionali con
analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed
extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le
migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione
normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di
razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da
soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di
euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,
aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti
che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento
della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unita' di
cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei
seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attivita' di
rafforzamento della capacita' amministrativa nella gestione
delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche
attraverso le task force di esperti multidisciplinari da
allocare nel territorio previste dal PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di
semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e
della predisposizione del catalogo dei procedimenti
semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a
carico di cittadini e imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi
e tecnologici di semplificazione anche attraverso una
Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli
interventi di semplificazione.».
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto
di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento
(UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla
Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La
stessa provvede a trasmettere al predetto Ispettorato
generale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione
fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme,
nonche' l'avanzamento dell'attuazione dei relativi
obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in
sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale
tra il Governo e le parti sociali piu' rappresentative,
ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti
nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di
settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti
di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle
filiere produttive e industriali nonche' sull'impatto
diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e
sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo
sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti
progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e
territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-bis
e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli
interventi di competenza del Ministero del turismo previsti
nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente
connesse al coordinamento delle attivita' di gestione
nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo,
essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di
sostegno e incentivazione del settore del turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in
aggiunta alla dotazione organica prevista dalla
legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie
iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad
assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure
concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi
generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di
personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente
comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro
per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari,
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente
articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
«Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni). -
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni
tra le amministrazioni statali titolari di interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti
territoriali e' istituito, presso il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al 31
dicembre 2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto
Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli
investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre
amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e,
in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di
confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il
confronto con le amministrazioni titolari degli interventi
previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le
linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza
strategica per ciascuna regione e provincia autonoma,
denominato «Progetto bandiera», ferme restando le
competenze delle medesime Amministrazioni titolari di
interventi PNRR e le modalita' di finanziamento previste
dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti
territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico
attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni
raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture,
le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e
gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli
di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
3, nonche' per le attivita' di competenza, il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di
ventitre' unita' di personale, di cui una con qualifica
dirigenziale di livello generale e due con qualifica
dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche e del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto
contingente e' comprensivo delle unita' di personale non
dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione delle unita' di personale non
dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che e'
conseguentemente modificato al fine di definire compiti e
assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento
delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i
collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4
cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.165
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le
risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante
ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente
articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, dal 1° gennaio 2022, puo' altresi' avvalersi del
supporto di societa' a prevalente partecipazione pubblica,
nonche' di un contingente di esperti, fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione
professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro
300.000. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 300.000
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
«Art. 34 (Reclutamento di personale per il Ministero
della transizione ecologica per l'attuazione degli
obiettivi di transizione ecologica del PNRR). - 1. Al fine
di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi
della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR,
anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni
centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di
transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonche' per
fornire supporto alla struttura di missione di cui
all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e'
assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022
e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo
di centocinquantadue unita', nel limite di spesa
complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica
ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi
complessi nell'ambito della transizione ecologica ed
energetica o della tutela del territorio o della
biodiversita' o dello sviluppo dell'economia circolare,
nonche' di significativa esperienza almeno triennale in
tali materie, ovvero anche da personale di livello non
dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di
comando o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti la
composizione del contingente, i profili degli esperti da
inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i
compensi degli esperti. Ai sensi del presente articolo, i
contratti degli esperti selezionati possono essere
prorogati fino al 31 dicembre 2025.
2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli
esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la
manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine
di garantire il costante aggiornamento della short list di
cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 1, e' redatta una short list
recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il
Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori
generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter,
attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto
conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture
di livello generale afferenti al dipartimento, delle
specifiche professionalita' ed esperienze dei soggetti
inclusi nella stessa short list.
2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente
articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del
dipartimento competente, che definisce l'oggetto
dell'attivita' da svolgere e la durata dell'incarico
stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il
curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso
della professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto
dell'attivita'.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse
all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000
per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7
milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per
l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di
euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi da 1 a 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 09 maggio 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - Omissis.
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al 31
dicembre 2029, per le predette amministrazioni, per la
copertura dei posti delle rispettive articolazioni che
rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le
quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella
misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui al presente
comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2029. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche. La durata degli incarichi
che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente
comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine
entro il 31 dicembre 2026 e' rideterminata in tre anni
decorrenti dalla data di efficacia degli stessi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 9-bis,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante:
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8
settembre 2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Gestione del personale). - Omissis.
9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al
personale dipendente di enti pubblici non economici, anche
per esigenze strettamente collegate all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le
amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di
cui al presente articolo non possono eccedere la durata di
un anno, sono rinnovabili e, comunque, non possono essere
utilizzati oltre il 31 dicembre 2027.».
- Si riporta il testo dei commi 557, 557-quater e 562,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a).
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.».
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.».
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 117, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti del Servizio
sanitario nazionale, con riferimento al personale della
dirigenza medica e al personale non dirigenziale
appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle
regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio
2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo
non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente
comma opera a livello regionale; conseguentemente le
regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del
rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto
disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali"
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo
articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre
2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-sexies, comma 1,
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80:
«Art. 17-sexies (Struttura di missione per l'attuazione
del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico). -
1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di
missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al
completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026,
e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e in due uffici di livello dirigenziale generale,
articolati fino a un massimo di sei uffici di livello
dirigenziale non generale complessivi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti). - 1. Al decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Per gli interventi infrastrutturali
ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal
PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica
l'articolo 44, la stazione appaltante e' altresi' abilitata
a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente
articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari, anche ai fini della
localizzazione e della conformita' urbanistica e
paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione
delle interferenze di reti o servizi con l'opera
ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto
dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi di
cui al primo periodo si producono anche a seguito
dell'approvazione del progetto di risoluzione delle
interferenze da parte della stazione appaltante, ferma
restando l'attribuzione del potere espropriativo al
soggetto gestore»;
b) all'articolo 48-bis, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati
con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le
procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48
possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche
connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi
incluso il progetto di risoluzione delle eventuali
interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non
siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di
cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del
progetto ferroviario.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in
conformita' a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga
l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali
all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di
risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le
predette infrastrutture.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione
degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle
risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale
dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso
di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede,
nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e
841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme,
anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione
delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino
a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione
vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno
aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo
periodo, al netto di quanto stabilito al quarto periodo,
sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a
specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei
prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro
il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento
delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonche' per
le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo,
stipulate entro il 30 giugno 2024. Al fine di garantire il
rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR,
per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto
attuatore e' autorizzato a negoziare con il contraente
generale, anche in deroga a specifiche clausole
contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo
periodo derivanti dal recepimento di disposizioni
legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause
di forza maggiore e sorpresa geologica nel limite massimo
di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro
per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli
oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422
milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse
disponibili gia' finalizzate all'intervento nell'ambito del
vigente contratto di programma, parte investimenti, di Rete
Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro
per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi
del primo periodo.
Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma
sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma
parte investimenti con specifica evidenza. (13)
3. E' autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno
2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte
dell'Unita' di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli
interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, nonche'
per ulteriori attivita' funzionali allo svolgimento dei
compiti di verifica e monitoraggio, per attivita' di
indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per
attivita' di coordinamento istituzionale e relazionali.
Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000
per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettere
cc) e dd) dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici
in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,
n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»
«Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti,
delle procedure e degli strumenti
Art. 3 (Definizioni delle procedure e degli strumenti).
- 1. Nel codice si intende per:
Omissis.
cc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati
senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;"
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del presente codice;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 10-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre
2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2026, n. 26:
«Art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze). - Omissis.
10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto
l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le
pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID
2483 e' prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino
all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad
oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le
pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, n.
219, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Rafforzamento della capacita' amministrativa
degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri). -
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di promuovere il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, delle citta' metropolitane, delle province, delle
unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette
regioni, nonche' per rafforzare le funzioni di
coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le
predette amministrazioni, in deroga alle vigenti facolta'
assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale
da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni locali -
Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero
della categoria A del contratto collettivo nazionale di
lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
limite massimo complessivo di duemiladuecento unita', di
cui settantuno unita' riservate al predetto Dipartimento.
Le assunzioni delle unita' di personale di cui al primo
periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni
organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della
Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione
organica e' incrementata in misura corrispondente.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede alla pubblicazione, nel proprio sito
internet istituzionale, di un avviso finalizzato
all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte
delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province,
delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A
pena di inammissibilita', le manifestazioni di interesse,
oltre ad indicare le unita' di personale richieste e i
relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione
delle politiche di coesione, contengono l'assunzione
dell'obbligo di adibire il personale reclutato
esclusivamente allo svolgimento di attivita' direttamente
afferenti alle politiche di coesione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della
ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite
la manifestazione di interesse di cui al comma 2, sono
definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni
interessate delle risorse finanziarie e delle unita' di
personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di
spesa:
a) euro 6.268.803 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare al Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) euro 11.908.750 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare alle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia;
c) euro 3.177.860 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare alle citta'
metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
d) euro 6.128.730 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare alle province
appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
e) euro 75.996.252 annui a decorrere dall'anno 2025
per le unita' di personale da destinare agli enti locali
appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento
e la verifica delle competenze specifiche in materia di
politiche di coesione, in coerenza con le finalita' e la
titolarita' del citato Programma Nazionale FESR FSE+
Capacita' per la coesione 2021-2027, il reclutamento del
personale di cui al comma 1 e' effettuato, attraverso una o
piu' procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto
di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RI-PAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti
di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle
commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di
cui al presente comma la spesa e' quantificata nel limite
massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024.
5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione
dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di
merito conclusiva del concorso avviene in conformita' ai
criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro
che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella
graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati,
sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un
elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono attingere non oltre il termine previsto
dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unita'
di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente,
da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e
destinate allo svolgimento di attivita' direttamente
afferenti alle politiche di coesione.
5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle
graduatorie di merito per il completamento del piano di
reclutamento di cui al comma 1, in caso di esaurimento
delle graduatorie regionali relative a specifici profili
professionali, il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' assegnare
alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie
ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi
fabbisogni di personale, una o piu' unita' di personale
afferenti ad altro profilo professionale per il quale le
graduatorie regionali di merito presentino disponibilita',
previo assenso dell'amministrazione di destinazione.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del
concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle
politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi.
Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a
distanza secondo le modalita' definite con la convenzione
di cui al sesto periodo, e' erogato dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione - SNA. Il corso di formazione prevede,
altresi', l'espletamento di apposita sessione formativa
mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a
disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la
partecipazione al corso di formazione e' riconosciuta una
borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento
della borsa di studio di cui al secondo periodo e'
effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle
Amministrazioni di assegnazione. Con apposita convenzione
stipulata tra il Dipartimento per le politiche di coesione
e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e
la Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA sono
stabilite le modalita' organizzative del corso di
formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo
svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente
comma la spesa e' quantificata nel limite massimo di
11.000.000 di euro per l'anno 2024.
7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato
secondo le modalita' di cui al comma 5 ed assegnato alle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non puo'
accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne' essere
utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o
altro provvedimento di contenuto o effetto analogo, fatta
salva la possibilita' per le amministrazioni assegnatarie
di utilizzare detto personale nell'ambito delle convenzioni
di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a
euro 14.000.000 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2024 e euro
97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a
valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+
«Capacita' per la coesione 2021-2027» approvato con
decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023,
ferme restando le modalita' di rendicontazione del
Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 giugno 2021;
b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo
a favore delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo
a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al
comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono
ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario,
alle autorizzazioni di spesa di cui rispettivamente alle
lettere c), d), e) e f) del comma 8.
9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed
efficacia della capacita' amministrativa delle
amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita
occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", e
di migliorare la qualita' degli investimenti in capitale
umano, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei
unita' di personale, di cui settantaquattro da inquadrare
nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da
inquadrare nel profilo professionale degli operatori e
centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale
dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo
determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore
settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure
selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente
ammessi i soggetti gia' inquadrati come tirocinanti
nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati
presso il Ministero della cultura e il Ministero della
giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le unita' di personale da assegnare nonche'
l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui
al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di
cui al presente comma possono essere svolte mediante una
sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in
materia, e sono organizzate, per figure professionali
omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite
l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate
all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo
l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato
anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni urgenti per il reclutamento e la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Il personale femminile che frequenta il corso di
formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione
obbligatoria per maternita', ai sensi dell'articolo 16,
comma l, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' sospeso dal servizio per tutta la durata del
congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione
fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi
carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni
contrattuali. Il predetto personale e' ammesso a
partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di
astensione obbligatoria, e a ripetere, per una sola volta,
il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine
del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio
presso il comando competente per il luogo di residenza con
mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione
degli istituti a tutela della maternita'. Fuori dei casi
previsti dal presente comma, trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di
dimissione ed espulsione dal corso.
2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi
istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi
istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione
del personale del Corpo medesimo sono incrementati
complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti
all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del
personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e
semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico
con quello del personale delle Forze di polizia, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito
un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro
28.000.000 per il 2025, a euro 49.700.000 per l'anno 2026,
a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui
a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, le parole: "10 gennaio 2025" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto
2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
tramite la competente direzione generale," sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile";
b) dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite
le seguenti: ", anche ai fini della promozione e della
valorizzazione delle proprie attivita',";
c) le parole: "Protezione civile e servizi
antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile".».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)» e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio
2011:
«Art. 5 (Fondo di produttivita'). - 1. Il Fondo di
produttivita' per il personale direttivo di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e'
aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;
b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.
2. Gli importi di cui al comma precedente non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello
Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno
successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla
composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello
stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono conservate per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 2,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante:
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 23 giugno 2017:
«Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). -
Omissis.
2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di
produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e'
incrementato:
a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato
alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi
logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei
direttivi aggiunti che espletano funzioni operative,
nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettere a), b) e c);
b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il
lavoro straordinario del personale interessato dal
conferimento delle posizioni organizzative di cui agli
articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217;
c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere
dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni
organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e
2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro
110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le
risorse di cui alla lettera b).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-bis (Commissario straordinario per l'edilizia
penitenziaria). - 1. Per far fronte alla grave situazione
di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' nominato
un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.
Il commissario straordinario e' individuato tra soggetti
esperti nella gestione di attivita' complesse e nella
programmazione di interventi di natura straordinaria,
dotati di specifica professionalita' e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima
procedura di cui al primo periodo, l'incarico di
commissario straordinario puo' essere revocato, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali.
2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto
previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e il capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia, nel limite delle risorse
disponibili compie tutti gli atti necessari per la
realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonche'
delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle
strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di
garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A
tal fine il commissario straordinario redige, entro
centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina
da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato
degli interventi necessari, specificandone i tempi e le
modalita' di realizzazione, tenuto conto delle eventuali
localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e
indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta
altresi' l'elenco degli interventi programmati e in corso,
gia' integralmente finanziati, sulle infrastrutture
penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di
essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del
relativo stato di attuazione e delle attivita' da porre in
essere, nonche' le modalita' di trasferimento sulla
contabilita' speciale di cui al comma 11. Gli interventi
riportati nel programma devono essere identificati dal
relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi
cronoprogrammi procedurali. Il programma e' adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il commissario straordinario
compie, altresi', d'intesa con la provincia autonoma di
Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura
finanziaria degli interventi del programma e nel limite
delle risorse previste dal programma anche attraverso la
modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari
per la realizzazione della nuova casa circondariale di
Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Il commissario straordinario, in raccordo con i
direttori generali delle articolazioni del Ministero della
giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di
edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede
all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:
a) interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, completamento e ampliamento delle
strutture penitenziarie esistenti;
b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di
alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di
fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte
a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili
penitenziari;
d) subentro negli interventi sulle infrastrutture
programmati o in corso alla data del provvedimento di
nomina, se esso non pregiudica la celerita' degli
interventi medesimi.
4. Il commissario straordinario assume ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o
per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi,
adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli
interessi perseguiti; a tal fine, puo' stipulare protocolli
per avvalersi, nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026
e di euro 5.300.000 nell'anno 2027, delle stazioni
appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di
societa' partecipate dallo Stato e puo' avvalersi della
vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale
anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
L'approvazione dei progetti da parte del commissario
straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per
l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti
autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini
sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi
alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine
per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla
osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni
dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali,
ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti
atti si intendono rilasciati. Se le autorita' competenti
richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di
cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al
ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di
procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita'
competente ne da' preventiva comunicazione al commissario
straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto
periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze
degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di
trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il
procedimento autorizzatorio.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario
straordinario ha, sin dalla data di registrazione del
decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con
riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto
necessario per la sua attuazione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario straordinario opera in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato
decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.
6. Il commissario straordinario resta in carica sino al
31 dicembre 2027. Entro il 30 giugno di ogni anno il
commissario straordinario trasmette al Ministro della
giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2
ed entro novanta giorni dalla data di cessazione
dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione
finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate.
Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati
disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1, che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del commissario straordinario. Con proprio
provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della
giustizia, il commissario straordinario disciplina il
funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad
un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti,
fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di
limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di
importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000,
nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a
euro 400.000 annui. Nell'ambito della predetta struttura,
il commissario straordinario puo' avvalersi di personale in
posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti,
amministrazioni pubbliche e societa' partecipate fino ad un
massimo di dieci unita', con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuta
l'indennita' di amministrazione del personale non
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi
interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di
Forli' Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate,
Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma
Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle
infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per un importo complessivo pari a euro
141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro
74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno
2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il
commissario straordinario subentra nei relativi rapporti
giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla
contabilita' speciale da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai
fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo
periodo, il programma di cui al comma 2 e' aggiornato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Resta fermo che, nelle more
dell'aggiornamento del programma, il commissario
straordinario puo' esercitare i poteri di cui al presente
articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.
Per la realizzazione degli interventi di cui al primo
periodo, il commissario straordinario, con i poteri
conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualita' di
soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche
competenti per territorio, in coordinamento con il
Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche
abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. Al commissario straordinario, in ragione della
particolare complessita' dell'incarico, e' attribuito un
compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in
misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che
della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10
del presente articolo. Fermo restando il limite massimo
retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui
al presente comma, conserva il trattamento economico fisso
e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della stessa.
10. Per il compenso del commissario straordinario e per
il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 7 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, cui si provvede, quanto ad euro
338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e,
quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al commissario
straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili
destinate per ciascuna annualita' all'edilizia
penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma
8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero della giustizia e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le
risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel
decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i
quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo
possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare
all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni
pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche
internazionali.
12. Per gli interventi finanziati con le risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il
rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle
successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56, nonche' le modalita' di monitoraggio degli
interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del
2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. Il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria e il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in
relazione agli incrementi di dotazione organica di cui
all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono
procedere, non oltre il 31 dicembre 2027, alla copertura
dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti
a legislazione vigente.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma
2-septies, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
178, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Personale non docente). - 1. Il contingente
del personale non docente assegnato alla Scuola rientra
nella dotazione organica, dirigenziale e non, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il personale non docente e le risorse necessarie al
funzionamento della struttura di ciascuna sede sono
assegnate secondo le modalita' stabilite con le delibere di
cui all'articolo 15, comma 1.
2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento
delle attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri
e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e attraverso procedure
concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo
professionale di specialista esperto di formazione,
comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3
e a trenta unita' di personale di categoria B, profilo di
assistente specialista, posizione economica F3, con
corrispondente incremento della dotazione organica del
personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026,
presso la Scuola opera un contingente di personale in
possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento
delle attivita' istituzionali della Scuola stessa, assunto,
previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
2-quater. Il contingente di personale di cui al comma
2-ter non puo' superare le venti unita' della categoria B,
posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in
dieci unita' per le attivita' di supporto alla didattica e
dieci unita' per le attivita' di supporto alla gestione
amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle
funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i
quali non sono rinnovabili, non puo' essere superiore a
trentasei mesi.
2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e
2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per
l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026.
2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei
compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative
alle procedure concorsuali e di quelle relative alla
reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione
organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello
non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente comma, fino al 31 dicembre 2029 puo' essere
conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo
19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali
vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere
dall'anno 2023.
2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione
dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento
indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi
2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal
contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a
legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi da 5 a 14,
del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa
alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la
direttiva 2008/114/CE del Consiglio» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2024, n. 223:
«Art. 5 (Autorita' settoriali competenti e punto di
contatto unico). - Omissis.
5. E' istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in
materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e' definita l'organizzazione del
PCU tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1,
lettera g), e lettera i). Il punto di contatto e le ASC
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
complessivamente composti da cinque unita' di livello
dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale
generale, e ventisette unita' di personale non
dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione
organica. Per le finalita' cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di
euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Il PCU esercita le competenze ad esso attribuite dal
presente decreto e, in particolare:
a) assicura il collegamento con la Commissione
europea e la cooperazione con i Paesi terzi, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
b) assicura il collegamento con i punti di contatto
unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE)
2022/2557, da parte degli altri Stati membri;
c) assicura il collegamento tra le ASC e le autorita'
competenti designate o istituite, ai sensi della direttiva
(UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri;
d) assicura il collegamento con il gruppo per la
resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19;
e) si coordina, istituendo un apposito tavolo, con la
Commissione interministeriale tecnica di difesa civile di
cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2013,
con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri
organismi nazionali competenti in materia di resilienza
nazionale;
f) coordina le attivita' di sostegno di cui
all'articolo 11;
g) riceve le notifiche degli incidenti ai sensi
dell'articolo 16;
h) promuove le attivita' di ricerca e formazione in
materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
i) svolge funzioni di autorita' settoriale competente
per il settore di cui al comma 1, lettera i), per quanto di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
l) svolge i compiti di segreteria a supporto del CIR.
7. Entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due
anni, il PCU trasmette alla Commissione europea e al gruppo
per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo
19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche
ricevute ai sensi dell'articolo 16, comma 1, compresi il
numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati,
e alle azioni intraprese dalle ASC ai sensi dell'articolo
16, comma 6. Per la redazione di tale relazione, il PCU
puo' utilizzare il modello di cui all'articolo 9, paragrafo
3, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557.
8. Il PCU elabora annualmente un documento di sintesi
sullo stato della resilienza dei soggetti critici e lo
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei
soggetti critici per la comunicazione al CIR.
9. Il PCU e le ASC cooperano tra loro e possono
cooperare con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'interno, il Garante per la protezione dei dati
personali, i soggetti critici e le parti interessate.
10. Il PCU e le ASC cooperano e scambiano informazioni
con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza sui rischi di
cybersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici
e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non
informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici,
anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dai
medesimi PCU, ASC o Agenzia nazionale per la cybersicurezza
nazionale.
11. Il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale cooperano e trasmettono informazioni agli
organismi di informazione per la sicurezza di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, su
rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica,
che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonche' sulle
relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e Agenzia
per la cybersicurezza nazionale.
12. Entro tre mesi dall'istituzione del PCU e dalla
designazione delle ASC, la Presidenza del Consiglio dei
ministri notifica alla Commissione europea l'identita' del
PCU e delle ASC, i dati di contatto, le competenze e le
responsabilita' previste dal presente decreto e,
successivamente, notifica tempestivamente alla Commissione
europea ogni modifica delle informazioni notificate in
precedenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura adeguata e tempestiva pubblicita' all'identita'
del PCU e delle ASC e ad ogni modifica di tale identita'.
13. Ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze
attribuite dal presente decreto, individua, tra quelli
esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale,
o istituisce un apposito ufficio dirigenziale non generale,
composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unita'
di personale appartenente all'area funzionari del vigente
contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni
centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette
dipendenze del segretario generale o del soggetto
individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con
corrispondente incremento della dotazione organica,
adottando il relativo provvedimento di organizzazione con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Resta
fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto
previsto dal comma 5. Il PCU e ciascuna ASC sono
autorizzati a reclutare, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti di cui al
comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma anche
mediante i concorsi unici di cui all'articolo 19, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a
reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato il contingente di personale non dirigenziale
di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente
comma, mediante procedure di passaggio diretto di personale
tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso i
concorsi unici di cui all'articolo 19, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in
posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa,
distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini
dello svolgimento delle attivita' di collaborazione di cui
al comma 1, lettera f) del presente articolo, il Ministero
delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con corrispondente incremento della
dotazione organica, 2 unita' di personale appartenente
all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo
nazionale - Comparto funzioni centrali, con le medesime
modalita' di reclutamento previste dal presente comma. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a
decorrere dall'anno 2025.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5, e 13 del presente
articolo, pari a euro 1.982.173 per l'anno 2024 e pari a
euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 10, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio
2021:
«Art. 50-ter (Assunzione di personale presso i
Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione
nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"). - 1.
Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle
regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza"
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la
qualita' degli investimenti in capitale umano, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a bandire, nel limite
massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per
l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a
tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di
diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i
soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei
percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della
cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero
dell'istruzione.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le unita' di personale da
assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1
nonche' l'area di inquadramento economico. Per i contratti
di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti
di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 e'
richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore
a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti
per l'accesso al pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per
figure professionali omogenee, dal Dipartimento della
funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure
di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di
merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da
parte di altre amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 60
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021
e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, comma 2,
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato). - 1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della
giustizia e' autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i
dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo
13, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi
nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data
del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base
dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei
limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a
legislazione vigente e dei posti disponibili in organico,
con possibilita' di scorrimento fra i distretti. Le
graduatorie distrettuali formatesi a seguito della
selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e
sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della
giustizia. Il Ministero procede altresi' alla formazione di
una graduatoria unificata, avente validita' triennale e
finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del
punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e
nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai
fini della procedura selettiva. Successivamente allo
scorrimento della graduatoria unificata da parte del
Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei
posti, la medesima graduatoria e' utilizzabile dalle altre
amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti
presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono
oggetto di stabilizzazione da parte della regione
Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facolta'
assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. A tal fine la regione puo', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare
la dotazione organica degli uffici giudiziari.
Successivamente all'integrale copertura dei posti del
distretto di Trento, il Ministero della giustizia puo'
scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti
geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale
copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti.
Per lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata
la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal
1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia
amministrativa e' autorizzato a procedere, nel limite di
novanta unita' da inquadrare nell'area dei funzionari del
vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto
funzioni centrali e di dieci unita' da inquadrare nell'area
degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente
incremento della dotazione organica del personale
amministrativo della Giustizia amministrativa, alla
stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione
comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno
lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella
qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del
30 giugno 2026. L'assunzione avviene a far data dal 1°
luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle
graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione
comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i
dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla
data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima
data. Completata la procedura di stabilizzazione, le
graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento
da parte di altre pubbliche amministrazioni. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro
2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere
dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del
bilancio autonomo della Giustizia amministrativa
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali. Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026
e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«Art. 511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis, comma 8, e
8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato
nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2006» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica
di assoggettabilita' a VIA). - Omissis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti
l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni
amministrative ad esse attribuite in materia di VIA e di
provvedimento autorizzatorio unico regionale, nonche'
l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti
specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La
potesta' normativa di cui al presente comma e' esercitata
in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di
quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere
di stabilire regole particolari ed ulteriori per la
semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della
consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei
provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle
finalita' di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini
procedimentali massimi di cui agli articoli 19, 25 e
27-bis.
Omissis.».
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - Omissis.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni
ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di
competenza statale dei progetti compresi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli
finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei
progetti attuativi del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto, e di quelli comunque connessi alla
gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II
alla parte seconda del presente decreto e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto
dal quinto periodo, nonche' di quello, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni
e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente
comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di
cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che
il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui
al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma, ivi incluso il personale dipendente di
societa' in house dello Stato. Nelle more del
perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto
di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di
verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in
carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e
il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a
ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa,
con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero
della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie
tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi
protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno
2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca; ai
fini della designazione e della conseguente partecipazione
alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in
ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da
parte della regione o della provincia autonoma del
nominativo dell'interessato. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera
con le modalita' previste dagli articoli 20, 21, 23, 24,
25, 27 e 28 del presente decreto. I commissari, laddove
collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello
stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i
suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni e
Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni,
anche in relazione alle singole adunanze, e' definita dal
presidente della Commissione, sentito il rispettivo
coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro
complessivi e della programmazione generale dei lavori
della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino 31 dicembre 2028.
Omissis.».
- Il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante:
«Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di
attesa delle prestazioni sanitarie» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024 e' convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
- Si riporta il testo del comma 268, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale dalla disciplina vigente in
materia:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023, 2024,
2025 e 2026, delle misure previste dagli articoli 2-bis,
limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche
mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2026,
compatibilmente con le esigenze della formazione, degli
incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio
2022 e fino al 31 dicembre 2026 possono assumere a tempo
indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2026 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i
servizi appaltati ed evitare differenze retributive a
parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure
selettive per il reclutamento del personale da impiegare
per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate,
prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva
di posti non superiore al 50 per cento di quelli
disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie,
socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti
nelle attivita' dei servizi esternalizzati, che abbia
garantito assistenza ai pazienti o comunque la
funzionalita' dei servizi per almeno sei mesi nel periodo
intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025
e con almeno diciotto mesi di servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 97 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico 1.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR

1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse cosi' come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con le finalita' del citato obiettivo del PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.
2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti».
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali - triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' incrementata di euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranita' digitale dell'Unione europea, nonche' di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal medesimo comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, e' autorizzato un incremento di centotrenta unita' della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, e' autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il piu' efficace espletamento delle attivita' istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalita' maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, puo' prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attivita' del PNRR.
6-bis. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 6, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale puo' prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1.
7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la societa' Eutalia S.p.A. e' autorizzata a prestare attivita' di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, societa' a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attivita' previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalita' di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo gia' disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dall'accordo quadro, dalla convenzione o dal diverso strumento di collaborazione istituzionale, nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attivita' di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e assicurando l'assenza di duplicazione rispetto ad altre attivita' di assistenza tecnica gia' previste a legislazione vigente.
9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» e' inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus».
9-bis. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti»;
b) le parole: «dell'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio 2025»;
c) dopo le parole: «rimborso prestiti,» sono inserite le seguenti: «e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,».
9-ter. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attivita' relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo sull'attuazione del PNRR nonche' alla gestione dei relativi flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori delle misure del PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alla durata di attuazione» sono inserite le seguenti: «, monitoraggio, rendicontazione e controllo» e le parole: «il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Per il testo del comma 1043, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 si vedano le note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater, comma 1,
del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di enti locali» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31
maggio 2005, n. 88, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Deroga all'articolo 10, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465). - 1. I comuni con
popolazione fino a 10.000 abitanti, appartenenti a regioni
diverse, posti in posizione di confine, che condividono
analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni
regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per
assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle
segreterie comunali nel rispetto dei criteri di
economicita', efficienza ed efficacia, possono, a
condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nell'ambito di piu' ampi accordi
per l'esercizio associato di funzioni, stipulare
convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire
a convenzioni gia' in atto.».
- Per i riferimenti ai commi 557-quater e 562 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del
citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
Omissis.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa degli enti territoriali). -
Omissis.
6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di
segretario comunale alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei
limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la
spesa per il segretario comunale considerata al netto del
contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10-ter,
del citato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25:
«Art. 8 (Misure urgenti per gli enti locali, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano). - Omissis.
10-ter. Al fine di garantire un servizio di supporto
tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il
monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR
assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno, e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992:
«Art. 35 (Fondo ordinario). - 1. Il fondo ordinario di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 e'
costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e
perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi
dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto
alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle
comunita' montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota
spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto
per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.),
calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille,
al netto della perdita del gettito derivante dalla
soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle
riscossioni del triennio 1990-1992.
2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da
riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza
nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto
dell'importo di lire 130 miliardi destinato al
finanziamento degli oneri di cui all'articolo 31, comma 2,
lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale.
A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e
integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse
modalita' dell'imposta erariale di consumo dell'energia
elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate
all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi
dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati
dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e
dell'importo di lire 130 miliardi, e' portata in aumento
del fondo ordinario dell'anno successivo ed e' ripartita
tra le province, i comuni e le comunita' montane con i
criteri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle
riduzioni previste per la quota spettante ai comuni,
costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento
delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento
e' operato con riferimento ad un andamento coordinato con i
principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa
statale, in misura pari ai tassi di incremento, non
riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di
programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli
anni 1994 e 1995 l'incremento e' pari al tasso di
inflazione programmato, cosi' come indicato nel documento
di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il
triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi' calcolati,
per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed
ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994,
esclusivamente alla perequazione degli squilibri della
fiscalita' locale. Per la parte spettante alle comunita'
montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.
5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno
1993 e' definito con le modalita' prescritte dall'articolo
18. Ai fini della determinazione della quota di fondo
ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito
dell'I.C.I. cosi' risultante ha valenza triennale a
decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi
aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori
accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993
dall'amministrazione finanziaria entro i termini di
prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati
annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze
ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
6. Sul fondo ordinario e' accantonata ogni anno una
quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure
di allineamento alla media dei contributi e di mobilita'
del personale previste dal citato articolo 25 del
decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - Omissis.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuovere gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medisime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuovere e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo;
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1999, n.
205:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui
all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono
in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».
- Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note
all'articolo 2.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999, n. 68.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80:
«Art. 10 (Reclutamento di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del
PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e
rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale). - 1. Al
fine di attuare gli interventi di digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione
previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguata attivita'
di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento
di milestone e target dei progetti di trasformazione
digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito
contingente massimo di trecentotrentotto unita', nel limite
di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro
28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di
euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in
possesso di specifica ed elevata competenza almeno
triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi
di trasformazione tecnologica e digitale, nonche' di
significativa esperienza almeno triennale in tali materie,
ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione,
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si
applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definiti la composizione del contingente ed i
compensi degli esperti.
Omissis.».
- Si riporta l'allegato A del citato decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dalla
presente legge :
«Allegato A
Societa'
Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
Fises
Gruppo
Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur
Gruppo Fira
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Gruppo FVG Plus
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia
Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta
Gruppo Veneto Sviluppo
Gruppo Trentino Sviluppo
Gruppo Ligurcapital
Gruppo Aosta Factor
Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
Gruppo Sviluppumbria
Gruppo Sviluppo Imprese
Centro Italia - SICI SGR.».
- Si riporta il testo del comma 645, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, n.
301, come modificato dalla presente legge:
«645. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze composto da due rappresentanti del medesimo
Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e
da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani. II tavolo ha il compito di verificare le
modalita' con cui i comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con
incidenza del fondo anticipazioni di liquidita' accantonato
nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 non
inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non
inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti
e delle spese per rimborso prestiti e i comuni che hanno
applicato l'articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di
cui ai commi da 638 a 643, facendo comunque salvi gli spazi
di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 664. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
Si riporta il testo dell'art. 10 del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli
investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la definizione e
l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare
l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di
quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione
nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le
amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di
societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al
mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.A. e delle centrali
di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite delle
amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, per le societa' in house statali, i contenuti
minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri
possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle
risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi
dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di
supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo, le societa'
interessate possono provvedere con le risorse interne, ivi
compreso personale assunto mediante contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi del comma
6-ter,con personale esterno, nonche' con il ricorso a
competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili
sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa'
di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo essenziali per
l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui
agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di
cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o
rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a
trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 31 dicembre 2026 per i progetti del PNRR. I
medesimi contratti indicano, a pena di nullita', il
progetto del PNRR ovvero il progetto finanziato con le
risorse nazionali o europee di cui al comma 1 al quale e'
riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle
condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'
articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei
lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati
nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura
avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi
sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.
6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti
attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1
sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
qualora il parere non sia reso entro il termine previsto
dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli schemi di atto
normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione
competente ha gia' chiesto l'iscrizione all'ordine del
giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
 
Art. 4
Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti
dal PNRR e per la realizzazione di quelli non piu' finanziati con
risorse del medesimo

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo i tempi indicati nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia' adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita' di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con finalita' liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per ritardo gia' maturate alla data della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione dei crediti gia' maturati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione. Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.
1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di cui al comma 1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 124 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di impossibilita', tramite la procedura di cui all'articolo 76 del medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. Non e' opponibile all'amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi antecedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa.
2. Tenuto conto della indifferibilita' degli interventi di protezione civile e al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il procedimento e' concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.».
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari».
4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» sono soppresse.
4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale medico nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore».
4-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 4-bis, all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della riforma del settore».
4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».
5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «alle suddette decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del relativo contributo»;
b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.».
6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilita' accrual. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attivita' formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonche' i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformita', rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile accrual.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Al fine di assicurarne la realizzazione, agli interventi non piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 4, 6,
comma 2, e 13, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi, finalita' e definizioni). - Omissis.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "Cabina di regia", l'organo con poteri di
indirizzo politico, impulso e coordinamento generale
sull'attuazione degli interventi del PNRR;
b) "Fondo di Rotazione del Next Generation
EU-Italia", il fondo di cui all'articolo 1, commi 1037 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) "PNC", il Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad
integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
d) "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza
presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli
18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
e) "interventi del PNRR", gli investimenti e le
riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza;
f) "Regolamento (UE) 2021/241", il regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) "Segreteria tecnica", la struttura costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il
supporto alle attivita' della Cabina di regia;
h) "Semestre europeo", il processo definito
all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
i) "Servizio centrale per il PNRR", la struttura
dirigenziale di livello generale istituita presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato;
l) "amministrazioni centrali titolari di interventi
previsti nel PNRR", i Ministeri e le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili
dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti
nel PNRR;
m) "Sistema Nazionale di e-Procurement", il sistema
di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
n) "Sogei S.p.A.", la Societa' Generale d'Informatica
S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, societa' in house del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
o) "soggetti attuatori", i soggetti pubblici o
privati che provvedono alla realizzazione degli interventi
previsti dal PNRR;
p);
q) "Unita' di audit", la struttura che svolge
attivita' di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi
del Regolamento (UE) 2021/241;
r) "Unita' di missione", l'Unita' di missione di cui
all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n.
178, struttura che svolge funzioni di valutazione e
monitoraggio degli interventi del PNRR;
s) "PNIEC", il Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, predisposto in attuazione del
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018.Art. 6. Monitoraggio e
rendicontazione del PNRR.».
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). -
Omissis.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con
compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla
gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche'
di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle
amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione
degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello
dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per
gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le
altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1,
2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il
supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita'
attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di
Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di
cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
Omissis.».
«Art. 13 (Superamento del dissenso). - 1. In caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel
PNRR, l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR
ovvero il Ministro competente, anche su impulso della
Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale
per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di
superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio
dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni, che tengono
luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o
provvedimenti necessari.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente provenga da un organo della regione, o della
provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente
locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche
su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia'
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente
del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni,
di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite entro il termine di
quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni
condivise che consentano la sollecita realizzazione
dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 9 del
citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la
Conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo
3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, promuove
il coordinamento della programmazione statale e regionale
ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti
dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i
responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o
prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per
l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo,
l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da
assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola
seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri
dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e'
consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei
suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge
o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di
decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia'
adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni
puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli
atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai
quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza
Stato-regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le
misure da adottare in caso di mancato rispetto dei
protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di
sperimentazione gestionali individuati, ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a
composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi
dell'articolo 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla
proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.».
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare, la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come
modificato dalla presente legge:
Art. 29 (Disposizioni per la realizzazione degli
interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e
il rischio idrogeologico). - 1. Al fine di accelerare la
loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR,
le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori
responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma
1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la
possibilita' di applicare le disposizioni di legge vigenti
qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i
tempi di realizzazione dei citati interventi. In relazione
ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini
di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al
comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli
applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto
o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai
profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci
giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al
secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e
dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241
del 1990, il procedimento e' concluso senza ritardo.
L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente. In relazione ai medesimi interventi di cui al
primo periodo, i termini di trenta giorni di cui
all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti
di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta
comunque denominati anche relativi ai profili finanziari,
sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta
giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi
restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui
all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il
procedimento e' concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva
adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento
di valutazione della performance individuale, nonche' di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente. Per le province
autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata
ordinanza n. 558 del 2018.
Omissis.».
- Si riportano i testi degli articoli 76 e 124 del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i
presupposti fissati dai commi seguenti, dandone
motivatamente conto nel primo atto della procedura in
relazione alla specifica situazione di fatto e alle
caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e
delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le
stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle
consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte
anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso,
extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei
seguenti casi:
a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
richiesta di quest'ultima; un'offerta non e' ritenuta
appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle
esigenze della stazione appaltante e ai requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche
sostanziali. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa
i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 100;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati; le circostanze invocate per giustificare
l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso
imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri
2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la
procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
nei casi seguenti:
a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore
obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
5. La procedura prevista dal presente articolo e'
altresi' consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
6. La procedura prevista dal presente articolo puo'
essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione
che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto di appalto iniziale.
7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano
gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno
tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
«Art. 124 (Esecuzione o completamento dei lavori,
servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o
di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con
l'esecutore designato). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti
interpellano progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture, se
tecnicamente ed economicamente possibile.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di
gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni
proposte dall'operatore economico interpellato.
3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai
commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3.
4. Il curatore della procedura di liquidazione
giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio
dell'impresa, puo', su autorizzazione del giudice delegato,
stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia
intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione
giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro
gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione
giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del
contratto deve intervenire entro il termine di cui
all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore e' da
intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante
procede ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese
che hanno depositato la domanda di accesso al concordato
preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i
commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice.
Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia
stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di
aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere
autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi
dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 14 del 2019.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli
investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR,
nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR). - Omissis.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del
programma denominato «Verso un ospedale sicuro e
sostenibile», gia' finanziati a carico del Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad
esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del
finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67. Per il fine di cui al primo periodo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' incrementata, per l'anno
2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante
utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare
la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 "Case
della Comunita'" e 1.3 "Ospedali di Comunita'", di cui alla
Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento
1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", di cui alla
Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi gia'
posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, le regioni possono sostenere i
maggiori costi emergenti accedendo alle risorse
finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei
Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) gia'
sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia
suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del
quadro generale delle distinte fonti di finanziamento
destinate agli investimenti interessati dal presente comma,
e' trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con
decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS,
previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione
degli Investimenti e previa intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono
trasferite alla regione interessata, su richiesta del
Ministero della salute, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo
Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti.
La regione presenta al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
con periodicita' semestrale, il rendiconto delle risorse
finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di
finanziamento.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 29 dicembre
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, e, n. 303, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
Omissis.
9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle esigenze del
Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli
essenziali di assistenza, in assenza di offerta di
personale medico convenzionato collocabile, le aziende del
Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2027 e
comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore, possono trattenere in servizio, a
richiesta degli interessati, il personale medico in regime
di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga
ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza, fino al compimento del
settantaduesimo anno di eta' e comunque entro la predetta
data.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12-quater, comma 1,
del citato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12-quater (Misure urgenti per il reclutamento di
personale del Servizio sanitario nazionale ). - 1. Al fine
di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario
nazionale e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, in assenza di offerta di personale medico
convenzionato collocabile, le aziende del Servizio
sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2027 e comunque
non oltre la data di entrata in vigore della riforma del
settore, possono prorogare, con il consenso degli
interessati e comunque non oltre un anno successivo al
raggiungimento del limite di eta' di cui all'articolo 4,
comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico
in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario
nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 7, del
decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante:
«Disposizioni in materia di politiche in favore delle
persone anziane, in attuazione della delega di cui agli
articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33» e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Attivita' dei punti unici di accesso e
piattaforma digitale). - Omissis.
7. Nelle more della piena attuazione delle procedure
previste dall'articolo 27 e dal presente articolo, e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei
territori interessati dalla fase sperimentale della riforma
di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,
continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti
per l'accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza
statale di cui al presente decreto e alle leggi 5 febbraio
1992, n. 104, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n.
18.».
- Si riporta il testo del comma 483, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2024, come modificato dalla presente legge:
«483. Al fine di allineare il target previsto dal Piano
«Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento
3 « Connessioni Internet veloci (banda ultra-larga e 5G)»
del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione
del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre
2023 nonche' da ogni altra successiva decisione del
Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e
obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro
piano della medesima Componente 2, Investimento 3, il
soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di
appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i
beneficiari, ad adeguare gli obiettivi contrattuali alle
suddette decisioni, con conseguente adeguamento del
relativo contributo. Rimane fermo il termine finale di
esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3.
In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia
a 1 Giga", come modificato a seguito della decisione del
Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui
al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei
civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con
quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini
della formulazione della proposta di modifica di detto
target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della citata legge n. 296 del 2006:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi da 1 a
5-ter, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19:
«Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in
materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a
interventi previsti dal PNRR o non piu' finanziati con
risorse del medesimo e in materia di procedimenti
amministrativi). - 1. Al fine di assicurare l'attuazione
degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di
avanzamento, non piu' finanziati in tutto o in parte a
valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle
relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', laddove
non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
le specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le
norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei
lavori e ai relativi contratti nonche' alle procedure di
affidamento di servizi e forniture.
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV
al decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in
tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in
applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8
dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del
2023, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad
applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto
riguarda le norme in materia di personale, dei relativi
limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono le procedure per le quali e' stato formalizzato
l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non
piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio
ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della
capacita' amministrativa, al reclutamento di personale e al
conferimento di incarichi, nonche' alle semplificazioni dei
procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
le ulteriori specifiche disposizioni legislative
finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le
norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione
e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le
amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano
le funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal
PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove
possibile, procedure semplificate di rendicontazione e
controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema
informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non piu' finanziati a valere
sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano
confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei
materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere
indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, purche' detti interventi siano integralmente
finanziati a valere su risorse a carico delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni
titolari dei medesimi interventi con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo
l'ultimazione dell'intervento in coerenza con
l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.
Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma
ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le
procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai
sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato
decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', agli interventi che, su indicazione delle
amministrazioni titolari, non sono piu' finanziati a valere
sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), purche' alla data del 31 dicembre 2025 siano stati
aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle
more dell'adozione dei decreti adottati ai sensi
dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione
delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del
12 settembre 2022, nonche' dall'articolo 12, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del 9 marzo 2023.
5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari
delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere
indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici
identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di
validita' della procedura di affidamento ovvero sia
rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per
l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si
procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni
titolari, alla revoca del contributo concesso.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.114
del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - Omissis.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis.».
 
Art. 4 bis

Servizio per il miglioramento della presa
in carico dei pazienti oncologici

1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con le modalita' previste dal comma 2.
2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al comma 1 e' attuato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito della Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», Intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», del PNRR.
3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le diposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5

Misure in materia di regimi amministrativi

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;»;
1-bis) al comma 2, lettera d), le parole: "modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter" sono sostituite dalle seguenti: "modalita' telematica di cui al comma 6"»;
2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumita' pubblica»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.»;
4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1, le parole: «nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero» sono soppresse»;
b) all'articolo 14-ter, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato».
c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facolta' di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;
1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»;
2) al comma 2-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite le seguenti: «e automatica»;
2.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione e' comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo l'attestazione di cui al primo periodo e' sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato.».
1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
1-ter. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, la parola: «successivamente» e' soppressa;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 9, dopo le parole: «ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le seguenti: «e dei termini pari o inferiori a trenta giorni»;
b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: «ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies» sono inserite le seguenti: «e dei termini pari o inferiori a trenta giorni».
1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del medesimo testo unico nonche' il divieto di svolgimento dell'attivita' avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarita' od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».
1-quinquies. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonche' dai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga e' effettuata con la metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4 centimetri e profondita' da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede senza necessita' di procedere a scarifica e ripristino»;
c) al comma 5, le parole: «Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, e' subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune ove e' svolta l'attivita', fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dei requisiti e criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo e' corredata di un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, trasmette immediatamente la SCIA all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 14-bis, 14-ter,
16, 19, e 20 della citata legge 7 agosto 1990 n. 241, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute dei cittadini o dell'incolumita' pubblica, il
suddetto termine e' fissato in sessanta giorni, fatti salvi
i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto
dell'Unione europea;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
telematica di cui al comma 6, da tenersi entro dieci giorni
dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile,
i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le
amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di
servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio
culturale e ambientale, della salute dei cittadini e
dell'incolumita' pubblica.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), e con le modalita' di cui all'articolo 14-ter,
comma 4, una riunione telematica di tutte le
amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle
rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura
della determinazione motivata conclusiva della conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi
rappresentati, avverso la quale puo' essere proposta
opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si
considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni
delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla
riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso
la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso
non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi trenta giorni.
L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in
forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata
nei successivi trenta giorni.».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data fissata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione
contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui
al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7,
qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in sessanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di
rappresentanza al suddetto soggetto, le singole
amministrazioni statali possono comunque intervenire ai
lavori della conferenza in funzione di supporto. Le
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1,
prima della conclusione dei lavori della conferenza,
possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio
dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
«Art. 16 (Attivita' consultiva). - 1. Gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara' reso, che comunque non puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono
essere interrotti per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente
motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e
indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove
possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',
efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento
risultante dal progetto originariamente presentato.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies, fatta
salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato, ferma restando la facolta' di
richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel
termine di cui all'articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso
non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata
ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli
elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le
ragioni del provvedimento richiesto.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma
1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del
silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta a rilasciare,
in via telematica e automatica, un'attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del
presente articolo. Nel caso di procedimenti non ancora
telematizzati, l'amministrazione e' comunque tenuta a
inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo
all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria
indicato nell'istanza entro dieci giorni dalla data di
formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il
termine di cui al secondo periodo, l'attestazione di cui al
primo periodo e' sostituita da una dichiarazione del
privato resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero del progettista abilitato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, del
citato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25:
«Art. 10 (Disposizioni urgenti finalizzate
all'attuazione delle misure in materia di personale a
supporto delle attivita' di ricostruzione nei territori
delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di
maggio 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella
Terra dei fuochi). - Omissis.
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi
decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da
espletare secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR.
Omissis.».
- Si riportano il testo degli articoli 44, e 49, comma
5, del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, recante:
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici). - 1. L'installazione di
infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in
specie anche, l'installazione di torri, di tralicci
destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti,
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica,
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per
reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di
frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene
autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da
parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli,
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
della compatibilita' del progetto con i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001,
n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove
previsto.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono
applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere
di cui al comma 1 del presente articolo risultino gia'
realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in
base ad accordi di natura privatistica.
1-ter. Nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei
luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione,
effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio
elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita'
stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma
Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda
acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti
d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio,
intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli
operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la
massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi,
nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da
saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli
operatori autorizzati, decorsi sei mesi
dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea
un incremento pro quota del valore assentito, sino al
raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area,
previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli
altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al
secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito
l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi
preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove
necessario per il rispetto del limite massimo di cui al
comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e'
ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e
le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in
conformita'.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti
emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite,
compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che
non necessitano di nuove installazioni o di modifiche
fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva
comunicazione all'amministrazione e all'organismo
competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in
Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo
Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei
dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti,
apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo
14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni
periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata
e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata
dagli operatori, il Ministero segnala i casi di
sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato
l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla
luce del principio di effettivita'.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per
operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di
telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture
fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite
assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel
rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita'
di cui alla legge n. 36 del 2001.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base
della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata
all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale
rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale
telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata
mediante posta elettronica certificata. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su
supporti informatici, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In
caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
207.
Omissis.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies e dei
termini pari o inferiori a trenta giorni, e fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di
conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stata data comunicazione di una determinazione
decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne
sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un
dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che
gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano
l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici
giorni dalla attivazione stessa.».
«Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico). - Omissis.
5. Alla gia' menzionata conferenza di servizi si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad
eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies e
dei termini pari o inferiori a trenta giorni, fermo
restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di
rispettare il termine perentorio finale di conclusione del
procedimento indicato dal comma 9.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Regimi amministrativi delle attivita'
private). - 1. A ciascuna delle attivita' elencate
nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del
presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi
indicato.
2. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la
tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce
effetto con la presentazione all'amministrazione competente
o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o
la cessazione dell'attivita' siano richieste altre
comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare
un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo
19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono
allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente
previste da disposizioni legislative o regolamentari.
2-bis. Resta ferma, per la comunicazione,
l'applicazione delle disposizioni previste in materia di
controlli dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La
dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti
comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefici
di cui all'articolo 75 del medesimo testo unico nonche' il
divieto di svolgimento dell'attivita' avviata sulla base
della comunicazione. In presenza di irregolarita' od
omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi
dell'articolo 71, comma 3, del predetto testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la
tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui
all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in
cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia
unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis,
comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in
cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia
condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si
applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3,
della stessa legge n. 241 del 1990.
4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il
termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies,
comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di
scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio
del potere ordinario di verifica da parte
dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del
1990.
5. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la
tabella A indica l'autorizzazione, e' necessario un
provvedimento espresso, salva l'applicazione del
silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n.
241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento
dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori
atti di assenso comunque denominati, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della
stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono ricondurre le attivita' non
espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione
delle loro specificita' territoriali, a quelle
corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito
istituzionale.
7. Con i successivi decreti recanti disposizioni
integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo
5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A puo'
essere integrata e completata. Successivamente, con decreto
del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del
1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla
pubblicazione della tabella A, con le modifiche
strettamente conseguenti alle disposizioni legislative
successivamente intervenute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, commi 3-bis, 4
e 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 40 (Semplificazioni del procedimento di
autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica e agevolazione per
l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unita'
immobiliari). - Omissis.
3-bis. Al fine di accelerare il procedimento di
autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica, per gli interventi relativi ai
lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la
posa di infrastruttura a banda ultralarga non e' richiesta
la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo
5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si
limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta
giorni l'inizio dei lavori all'autorita' competente alla
verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per
l'esclusione dalla procedura, nonche' una descrizione
sintetica dell'intervento recante altresi' documentazione
fotografica.
4. Al fine di accelerare il procedimento di
autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto
dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, nonche' dai regolamenti adottati dagli enti
locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore,
la posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga e'
effettuata con la metodologia della micro-trincea, mediante
esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di
ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4 centimetri e
profondita' da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed
extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul
marciapiede senza necessita' di procedere a scarifica e
ripristino. Per i predetti interventi di posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la
metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con
minitrincea, nonche' per la realizzazione dei pozzetti
accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le
autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25,
commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione
dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
L'operatore di rete si limita a comunicare, con un
preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i
lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri,
l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente,
allegando la documentazione cartografica prodotta
dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato
e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei
centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle
modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli
interventi. L'ente titolare o gestore della strada o
autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza
e profondita' stabilite dall'operatore in funzione delle
esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra-larga,
puo' concordare con l'operatore stesso accorgimenti in
merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di
garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura
stradale.
5. Al fine di accelerare il procedimento di
autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli
articoli 45 e 46 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto
A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei
lavori all'amministrazione comunale, corredata da
un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle
caratteristiche tecniche degli impianti e non sono
richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, purche' non comportino aumenti
delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della
superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli
impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla
richiesta di attivazione all'organismo competente di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non
sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento
negativo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Codice della
strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992:
«Art. 23 (Pubblicita' sulle strade e sui veicoli). - 1.
Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o
propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo
visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione
con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla
circolazione delle persone invalide. Sono, altresi',
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e
alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia
escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale
4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi
forma di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi
sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o
messaggi lesivi del rispetto delle liberta' individuali,
dei diritti civili e politici, del credo religioso o
dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con
riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di
genere o alle abilita' fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata
per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione
delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma
4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione
rilasciata e' immediatamente revocata.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati su una strada sono visibili da un'altra strada
appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e'
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello
Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le
dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza
della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in
vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e
delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su
dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse.
Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni
agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche'
autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i
limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre
consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario
della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
decreto di cui al periodo precedente, cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti
servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al
quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di
pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni
del periodo precedente.
7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo
periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e'
un'area verde, la cui manutenzione e' affidata a titolo
gratuito a societa' private o ad altri enti, e' consentita
l'installazione di un cartello indicante il nome
dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione
del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a
40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al
presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni
del comma 4.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai
veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto,
significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicita'
fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati,
per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del
presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive
per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430206 ad
euro 1.731206.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.417 216 ad euro 14.168216 in via solidale con il
soggetto pubblicizzato.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al
competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dai commi 1, 4-bis e 7-bis, l'ente proprietario della
strada diffida l'autore della violazione e il proprietario
o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a
rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non
oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto;
in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e'
ridotto a cinque giorni e, nei casi piu' gravi, l'ente
proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del mezzo
pubblicitario. Decorso il suddetto termine, l'ente
proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo
pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri
a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro
solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal
fine tutti gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo
privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque
viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma
7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 4.833212 ad euro 19.332 212; nel caso in
cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto
chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di
autorizzazione.
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli,
le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei
cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle
strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le
strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni
contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette
la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette
ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo'
liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in
conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
il termine di sessanta giorni senza che l'autore della
violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne
abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di
effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal
comma 13-quater.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi
amministrativi). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione e' indicato lo sportello unico, di regola
telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di
procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite
piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la
pluralita' dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a
SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni,
attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato
presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1.
L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al
fine di consentire, per quanto di loro competenza, il
controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di
cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte
motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e'
condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni,
ovvero all'esecuzione di verifiche preventive,
l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la
relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata
ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il
termine per la convocazione della conferenza di cui
all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione
dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, n.
303.
 
Art. 5 bis
Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli
enti territoriali e completamento del federalismo fiscale

1. In attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12 del PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilita' delle banche di dati delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, nonche' per garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, possono istituire, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali. Il Fondo e' alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale. Resta escluso, ai fini del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito derivante dalle attivita' svolte dall'Agenzia delle entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacita' di contrasto dell'evasione nonche' alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali.
3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma 1 nonche' i criteri di attribuzione e le priorita' da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalita' di cui al comma 2.
 
Art. 6

Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori

1. Le scuole, le universita', i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La carta di identita' elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed e' utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facolta' per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identita' dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validita' del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.
3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Tessera elettorale in formato digitale). - 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 puo' essere acquisita dall'elettore in modalita' digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalita' di utilizzo digitale ovvero le modalita' di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale (SIEL), anche al fine della piena realizzazione della tessera elettorale in formato digitale, e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di euro 400.000 per l'anno 2028 in favore del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al capo III»;
b) al capo III, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ricorso straordinario»;
c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso straordinario»;
d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono soppresse;
e) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.»;
f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti del Presidente del Consiglio di Stato».
5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera bb) e' abrogata.
6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, e' da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del20
febbraio 2001:
«Art. 43 (Accertamenti d'ufficio). - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati
diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la
certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per
finalita' di rilevante interesse pubblico, ai fini di
quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini.
3 L'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente
per via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 10, 14 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, recante: «Semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 6 (Silenzio). - Decorso il termine di novanta
giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che
l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si
intende respinto a tutti gli effetti, e contro il
provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso
all'autorita' giurisdizionale competente, o quello di cui
al capo terzo.».
«Art. 8 (Ricorso). - Contro gli atti amministrativi
definitivi e' ammesso ricorso straordinario per motivi di
legittimita' da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale, non e' ammesso il ricorso straordinario da
parte dello stesso interessato.».
«Art. 10 (Opposizione dei controinteressati). - I
controinteressati, entro il termine di sessanta giorni
dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con
atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato
l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede
giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora
intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella
segreteria del giudice amministrativo competente, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di
opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone
avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato
l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio
segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo
III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del
regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17
agosto 1907, n. 642 .12
Il collegio giudicante, qualora riconosca che il
ricorso e' inammissibile in sede giurisdizionale, ma puo'
essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione
degli atti al Ministero competente per l'istruzione
dell'affare.
Il mancato esercizio della facolta' di scelta,
prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai
controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso
straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento,
salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del
medesimo.».
«Art. 14 (Decisione del ricorso straordinario). - La
decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere
del Consiglio di Stato.
Qualora il decreto di decisione del ricorso
straordinario pronunci l'annullamento di atti
amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto
stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione
interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione,
pubblicita' nelle medesime forme di pubblicazione degli
atti annullati.
Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione,
puo' provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a
carico dell'amministrazione stessa.».
«Art. 15 (Revocazione). - I decreti del Presidente
del Consiglio di Stato che decidono i ricorsi straordinari
possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti
dall'art. 395 del Codice di procedura civile.
Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del
codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve
essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione in via
amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato
nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle
singole amministrazioni; negli altri casi il termine di
sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o
dell'accertamento del dolo o della falsita' o del recupero
dei documenti.
Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme
contenute nel presente capo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante: «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 1991:
«Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme
costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al
personale del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente:
a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
c) nomina del presidente e del segretario generale
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) approvazione della nomina del governatore della
banca d'Italia;
e) nomina alla presidenza di enti, istituti e
aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a
magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
dello Stato;
g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione
e dei componenti della commissione tributaria centrale;
h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica
non inferiore a dirigente generale o equiparata;
i) nomina e destinazione dei commissari del Governo
presso le regioni;
l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di
provincia;
m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri
plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e
conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza
diplomatica;
n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di
grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
o) nomine di militari delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede
l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 2;
p);
q);
r) nomina del segretario generale del Ministero
degli affari esteri;
s) nomina del capo della polizia - direttore
generale della Pubblica sicurezza;
t);
u) nomina del comandante generale della Guardia di
finanza;
v);
z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali
e comunali e nomina dei relativi commissari;
aa) concessione e revoca della cittadinanza
italiana;
bb) (abrogata);
cc) provvedimento di annullamento straordinario
degli atti amministrativi illegittimi;
dd) conferimento di ricompense al valore e al
merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi,
gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto
del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
ee) concessione del titolo di citta';
ff) atti per i quali la forma del decreto del
Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in
relazione a procedimenti elettorali o referendari;
gg) atti per i quali la forma del decreto del
Presidente della Repubblica sia prevista da norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
hh);
ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del
Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e'
tassativa e non puo' essere modificata, integrata,
sostituita o abrogata se non in modo espresso.».
 
Art. 7

Misure di semplificazione per l'attuazione
della riforma in materia di disabilita'

1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, ai territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.
2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le disabilita' 14 gennaio 2025, n. 30.
3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:
1) al comma 2:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
1.3) il quarto periodo e' soppresso;
2) al comma 3:
2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
2.3) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione e' in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o di specializzazione nella disciplina attinente alla patologia che connota la condizione di salute della persona. Il medico di cui al quarto periodo puo' partecipare ai lavori dell'unita' di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al primo periodo della possibilita' di presentare all'INPS un'istanza di invio telematico del certificato della condizione di disabilita' agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino puo' inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilita'.»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS puo' stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilita' allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 214 e' sostituito dal seguente:
«214. L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 e' disposto dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fondo e' ripartito dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' con proprio decreto, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalita' di cui alla lettera a) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati di una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
5. All'articolo 6, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'».
6. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'».
7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle persone con disabilita', dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'».
8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il programma di azione triennale di cui al comma 5, lettera b), e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».
9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e puo' avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unita',» e le parole: «, nonche' del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.».
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12 e 33 del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante:
«Definizione della condizione di disabilita', della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della
valutazione multidimensionale per l'elaborazione e
attuazione del progetto di vita individuale personalizzato
e partecipato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111
del 14 maggio 2024:
Art. 12 (Aggiornamento delle definizioni, dei criteri
e delle modalita' di accertamento e di valutazione di base,
a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF). -
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della
Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017, con regolamento del Ministro della salute, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia
di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e
del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS, da
adottare entro il 30 novembre 2026, si provvede, sulla base
delle classificazioni ICD e ICF e in conformita' con la
definizione di disabilita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), all'aggiornamento delle definizioni, dei
criteri e delle modalita' di accertamento dell'invalidita'
civile, della cecita' civile, della sordita' civile e della
sordocecita' civile previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
Omissis.».
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025,
n. 94, recante: «Regolamento recante i criteri per
l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello
spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi
multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo
di sperimentazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 27 giugno 2025.
- Il decreto del Ministro per le disabilita' 14 gennaio
2025, n. 30, recante: «Regolamento attuativo dell'articolo
32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,
concernente le iniziative formative di carattere nazionale
e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la
formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti
coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei
procedimenti di valutazione multidimensionale e
nell'elaborazione dei progetti di vita individuali» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2025.
- Si riporta il testo degli articoli 9, 15, 16 del
citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 9 (Procedura valutativa di base, soggetto
unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle
unita' di valutazione di base). - 1. Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del
1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la
valutazione di base e' affidata, in via esclusiva,
all'INPS.
2. Al fine di garantire l'effettivita' dei principi
di efficacia, efficienza, economicita', celerita' e
adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le
competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono
attribuite alle unita' di valutazione di base.
3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Riconoscimento della condizione di
disabilita' attraverso la valutazione di base). - 1. Il
riconoscimento della condizione di disabilita' di cui
all'articolo 3 e' effettuato dall'INPS mediante le unita'
di valutazione di base.
2. Le unita' di valutazione di base di cui al comma
1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un
componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola
figura professionale appartenente alle aree psicologiche e
sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico
dell'INPS specializzato in medicina legale o in medicina
del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o
affini. Nel caso non sia disponibile un medico con le
specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS
nomina, come presidente, un medico che abbia svolto
attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in
materia assistenziale o previdenziale.
3. Nel caso di minori, le unita' di valutazione di
base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati
dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4
e di una sola figura professionale appartenente alle aree
psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da
un medico dell'INPS specializzato in medicina legale o in
medicina del lavoro o in altre specializzazioni
equipollenti o affini. Nel caso in cui non sia disponibile
un medico con le specializzazioni indicate al secondo
periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che
abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di
accertamento in materia assistenziale o previdenziale. In
ogni caso, almeno uno dei medici della commissione e' in
possesso di specializzazione in pediatria, in
neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o di
specializzazione nella disciplina attinente alla patologia
che connota la condizione di salute della persona. Il
medico di cui al quarto periodo puo' partecipare ai lavori
dell'unita' di valutazione di base anche attraverso
partecipazione a distanza mediante video-collegamento.
4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi
2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in
rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC),
dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI),
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle
famiglie e delle persone con disabilita' intellettiva e
disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in
relazione alle specifiche condizioni di disabilita' oggetto
della valutazione.
5. La valutazione di base e' definita con la
partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero puo'
concorrere anche il professionista sanitario di cui al
comma 4, se presente. In caso di parita' di voti, il voto
del presidente di commissione vale doppio.
6. Nel corso della valutazione di base, la persona
interessata puo' farsi assistere dal proprio medico o
psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
7. L'accertamento della condizione di non
autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni e'
svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29.
8. Agli oneri derivanti dalla partecipazione alle
unita' di valutazione di base di un professionista
sanitario in rappresentanza delle Associazioni di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nel limite massimo di 6,6 milioni di euro per l'anno
2025 e di 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026, si provvede ai sensi dell'articolo 34."».
«Art. 15 (Obblighi di informazione alla persona con
disabilita'). - 1. L'unita' di valutazione di base, al
termine della visita relativa alla valutazione di base,
informa la persona con disabilita' e, se presente,
l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di
minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato
di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e
i benefici che direttamente spettano all'interessato a
seguito della certificazione della condizione di
disabilita', sussiste il diritto ad elaborare ed attivare
un progetto di vita individuale, personalizzato e
partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La
commissione informa, altresi', i soggetti di cui al primo
periodo della possibilita' di presentare all'INPS
un'istanza di invio telematico del certificato della
condizione di disabilita' agli enti di cui all'articolo 23,
comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita. Ai fini
dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno
specifico servizio che si interfaccia con eventuali
piattaforme regionali e che opera secondo le modalita'
stabilite con apposito provvedimento dell'IN-PS.
Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino puo' inoltre
accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione
dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei
diritti connessi con la condizione di disabilita'.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i punti
unici di accesso, nonche' i servizi sociali, sociosanitari
e sanitari territoriali, che entrano in contatto a
qualsiasi titolo con la persona con disabilita' la
informano del diritto ad attivare un procedimento volto
all'elaborazione del progetto di vita, individuale,
personalizzato e partecipato. E' fatto obbligo di prestare
le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni
protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalita'
con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente
comma sono individuate nell'ambito della programmazione
regionale e locale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
c-bis) in relazione alle caratteristiche e
finalita' di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di
personale per la realizzazione della transizione digitale e
per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo
all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e
alla gestione dei big data;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a
realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni,
fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un
dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso
equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione
sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita'
anche comprovata da specifica formazione, che definisce
specificatamente le modalita' e le azioni di cui al comma
2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli
obiettivi programmatici e strategici della performance di
cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di
gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e
degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al
comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere
assolte anche dal responsabile del processo di inserimento
delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro di
cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica
dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai
sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Garante nazionale dei diritti delle persone
con disabilita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante:
«Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi
pubblici per l'inclusione e l'accessibilita', in attuazione
dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22
dicembre 2021, n. 227» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Rappresentanti delle associazioni). -
Omissis.
2. Le associazioni rappresentative delle persone con
disabilita' iscritte al Registro unico nazionale del Terzo
settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, e il Garante nazionale dei diritti
delle persone con disabilita' possono presentare
osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente
di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le
possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle
persone con disabilita', al piano della performance di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quando ne sia prevista
la redazione nonche' alla relazione di cui alla lettera b),
del comma 1, del medesimo articolo 10.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, recante:
«Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Presupposti dell'azione e legittimazione ad
agire). - Omissis.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il
ricorso puo' essere proposto anche da associazioni o
comitati a tutela degli interessi dei propri associati,
appartenenti alla pluralita' di utenti e consumatori di cui
al comma 1, nonche', nelle ipotesi di mancata attuazione o
violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali
per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle persone
con disabilita', dal Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5-bis,
della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'). - Omissis.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione triennale per
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale
e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di
attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui
all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche
che possano contribuire ad individuare aree prioritarie
verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
dei diritti delle persone con disabilita'.
5-bis. Il programma di azione triennale di cui al
comma 5, lettera b), e' adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in
materia di disabilita', previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante: «Istituzione
dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone
con disabilita', in attuazione della delega conferita al
Governo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5
marzo 2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Ufficio del Garante). - 1. Per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali e' istituito
l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone
con disabilita', di seguito denominato «Ufficio del
Garante», posto alle dipendenze del Garante. Nell'ambito
della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta
con regolamento le disposizioni in materia di
organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e
contabilita', nonche' un codice di condotta per i propri
componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato
giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei
ministri, comprese quelle di cui alla vigente
contrattazione collettiva.
3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 2026, e' costituita da una unita'
dirigenziale di livello generale e una unita' dirigenziale
di livello non generale e 20 unita' di personale non
dirigenziale di cui 10 unita' di categoria A e 10 unita' di
categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e
alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' del
Garante.
L'assunzione del personale avviene per pubblico
concorso.4. L'Ufficio del Garante, nei limiti della
dotazione organica di cui al comma 3, puo' avvalersi anche
di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina
vigente per il personale chiamato a prestare servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in
posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra
analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, e puo' avvalersi anche del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unita',
con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Per la durata del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
Omissis.».
«Art. 4 (Funzioni e prerogative del Garante). - 1. Il
Garante esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla
conformita' ai principi stabiliti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa
esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli altri
trattati internazionali dei quali l'Italia e' parte in
materia di protezione dei diritti delle persone con
disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e
dai regolamenti nella medesima materia;
b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta,
indiretta o di molestie in ragione della condizione di
disabilita' e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di
cui all'articolo 5, comma 2;
c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e
delle liberta' fondamentali delle persone con disabilita',
in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche
impedendo che esse siano vittime di segregazione;
d) riceve le segnalazioni presentate da persone con
disabilita', dai loro familiari, da chi le rappresenta,
dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in
difesa delle persone con disabilita', individuati ai sensi
dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da
singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonche'
dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le
politiche in favore delle persone con disabilita' presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante
stabilisce, nei limiti della propria autonomia
organizzativa, le procedure e le modalita' di presentazione
delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un
centro di contatto dedicato, assicurandone
l'accessibilita'. Il Garante all'esito della valutazione e
verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione
delle persone con disabilita' legittimate, esprime con
delibera collegiale pareri motivati;
e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari
di pubblici servizi di fornire le informazioni e i
documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua
competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a
rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta
e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante puo'
proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104;
g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle
segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai
concessionari pubblici interessati, anche in relazione a
specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti,
proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorita' di
settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti
ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate;
h) promuove la cultura del rispetto dei diritti
delle persone con disabilita' attraverso campagne di
sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed
azioni positive, in particolare nelle istituzioni
scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni
competenti per materia;
i) promuove, nell'ambito delle rispettive
competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli
altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono
attribuite, a livello regionale o locale, specifiche
competenze in relazione alla tutela dei diritti delle
persone con disabilita', in modo da favorire, fatte salve
le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati
anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un
coordinamento sistematico per assicurare la corretta,
omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto
della differenziazione dei modelli e delle pratiche di
assistenza e protezione su base territoriale;
l) assicura, in coerenza con l'articolo 4,
paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il
13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3
marzo 2009, n. 18, la consultazione con le organizzazioni e
con le associazioni rappresentative delle persone con
disabilita' sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni
di comunicazione e di sensibilizzazione;
m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno,
una relazione sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al
Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' sull'attivita'
svolta;
n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma
l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla
lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio
1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture
che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge
12 giugno 1990, n. 146, e all'articolo 89, comma 2-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso
delle visite, il Garante puo' avere colloqui riservati,
senza testimoni, con le persone con disabilita' e con
qualunque altra persona possa fornire informazioni
rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro
che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio,
in quanto esperti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, oppure
in qualita' di consulenti a titolo gratuito;
o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e
67-bis della legge n. 354 del 1975;
p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle
proprie prerogative;
q) definisce e diffonde codici e raccolte delle
buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle
persone con disabilita' nonche' di modelli di accomodamento
ragionevole;
r) collabora con gli organismi indipendenti
nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g) ed n), restano ferme le disposizioni vigenti
in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza
sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualita' delle
strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno
semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilita' e assicura, altresi', forme
di concertazione in relazione alle specifiche attivita' di
cui al comma 1, lettere c) ed h).
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
lettere b) ed e), il Garante si coordina anche con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
pari opportunita' e con l'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali per la promozione di azioni
positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo
scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni
ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente
assegnate dalla legge.5. Il Garante si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611. Le disposizioni di cui all'articolo
158 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, si applicano anche al Garante.».
 
Art. 7 bis
Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia
di assegno unico e universale per i figli a carico

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «di cittadinanza, residenza e soggiorno» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,» sono soppresse;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attivita' di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente»;
4) la lettera d) e' abrogata;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 e' commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 e' presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, e' rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, 31,1 milioni di euro per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 32,3 milioni di euro per l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per per l'anno 2030, 33,5 milioni di euro per l'anno 2031, 34,2 milioni di euro per l'anno 2032, 34,8 milioni di euro per l'anno 2033, 35,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riportano i testi degli articoli 1, 3 e 6 del
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante:
«Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a
carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. A decorrere dal 1° marzo 2022
e' istituito l'assegno unico e universale per i figli a
carico, che costituisce un beneficio economico attribuito,
su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di
ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei
familiari sulla base della condizione economica del nucleo,
in base all'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo
quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli
a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato
ai fini ISEE, in corso di validita', calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei
con figli maggiorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi degli
articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di
cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in
un altro Stato membro dell'Unione europea che siano
fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana
vigente.
3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento e'
accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai
sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente
l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
4. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento all'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
«Art. 3 (Requisiti soggettivi del richiedente). - 1.
L'assegno di cui all'articolo 1 e' riconosciuto a
condizione che al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in
possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea, o suo familiare, ovvero sia cittadino
di uno Stato non appartenente all'Unione europea in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro
autorizzato a svolgere un'attivita' lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare
in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul
reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia ovvero sia
titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti
un'attivita' di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione
a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la
legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei
contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa
italiana vigente;
d) (abrogata).».
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio). - 01. Fermo restando il rispetto
dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione
dell'assegno di cui all'articolo 1 e' commisurata alla
durata effettiva della residenza, del domicilio o della
prestazione di lavoro svolta in Italia.
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di
cui all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere
dal 1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo
compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione
della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La
domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS
ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate
dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente decreto.
1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata per il periodo di
durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, e'
rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun
anno.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato
al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in
pari misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di
gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE
in corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento
dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni
di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per
l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024,
18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni
di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per
l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e
19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029
si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al
monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica
sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica
mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze
inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di
monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a
carattere prospettico, relativi alle domande accolte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 8
Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi
di pubblicazione per amministrazioni ed imprese

1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalita' digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalita' di cui all'articolo 2220 del codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono gia' inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici».
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.
3-bis. All'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: «del medesimo soggetto,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera n),».
3-ter. All'articolo 72, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: «del medesimo soggetto,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera o),».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela).
- 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati
nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in
merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalita' della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente
l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita'
annuale o, a scelta del cliente, con periodicita'
semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del
cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni
periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi
sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque
titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi
beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere
addebitati solo i costi di produzione di tale
documentazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2220 del codice
civile:
«Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili).
- Le scritture devono essere conservate per dieci anni
dalla data dell'ultima registrazione [c.c. 2312, 2457].
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture,
le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle
fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [c.c.
2214].
Le scritture e documenti di cui al presente articolo
possono essere conservati sotto forma di registrazioni su
supporti di immagini, sempre che le registrazioni
corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere
rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
che utilizza detti supporti.».
- Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 4-bis, 15,
16,17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e dell'allegato B del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»:
«Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.
Ai fini del presente decreto, per "pubbliche
amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in
quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le
societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le
societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime
siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto privato comunque denominati, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto
compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti
all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in
partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
servizi pubblici.».
«Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di
promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati
relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il
sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente
l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni
che l'hanno effettuata, nonche' all'ambito temporale di
riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile
della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui
propri pagamenti e ne permette la consultazione in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica
quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento
dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o
la titolarita' di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza
a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e'
previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma
14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti
istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il
Dipartimento della funzione pubblica consente la
consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al
presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto
al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la
responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata
all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il
pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta,
fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di
cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione
dell'incarico.».
«Art. 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti la
dotazione organica e il costo del personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione
organica e al personale effettivamente in servizio e al
relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione
tra le diverse qualifiche e aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente,
i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del
personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate
forme di pubblicita' dei processi di mobilita' dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche
attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei
soggetti interessati.».
«Art. 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
al personale non a tempo indeterminato). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi
al personale con rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano
trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del
personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico.».
«Art. 18 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri
dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico.».
«Art. 19 (Bandi di concorso). - 1. Fermi restando gli
altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della
Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali,
aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non
vincitori.[75]
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono
costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis
assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, la
pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui
al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125.».
«Art. 21 (Obblighi di pubblicazione concernenti i
dati sulla contrattazione collettiva). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,
che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni
autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis
e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano
i contratti integrativi stipulati, con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3
dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra
l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di
produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in
relazione alle richieste dei cittadini.».
«Art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato
in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in
societa' di diritto privato). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione
pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque
denominati, istituiti, vigilati o finanziati
dall'amministrazione medesima nonche' di quelli per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico
affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico
affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque
denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'
svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo
pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo
da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti
costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o
dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che
evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di
cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione
di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni
sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo
adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a
c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione
sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il
relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il
collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui
al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei
dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei
pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a
fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte
in loro favore da parte di uno degli enti e societa'
indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a
c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di
controllo promuovono l'applicazione dei principi di
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte
delle societa' direttamente controllate nei confronti delle
societa' indirettamente controllate dalle medesime
amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei confronti delle societa',
partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.».
«Art. 28 (Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi
consiliari regionali e provinciali). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le province
pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei
gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza
delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con
indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego
delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti
e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta
la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o
da assegnare nel corso dell'anno.».
«Art. 29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio,
preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti
il monitoraggio degli obiettivi). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta
giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilita' e comprensibilita'.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un
portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di
cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato
tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7,
secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del
2011.».
«Art. 30 (Obblighi di pubblicazione concernenti i
beni immobili e la gestione del patrimonio). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano le informazioni identificative
degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonche' i
canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.».


Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
11 novembre 1972, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o
dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in
un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a
condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni
e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di
violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e
le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo
univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di
beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e'
corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo,
sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione
della fattura;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e
dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione
in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi,
delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di
cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto
del cedente o prestatore, dal cessionario o committente
ovvero da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce
la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta
con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma
2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente
secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni
effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di
piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo
stesso destinatario da parte dello stesso cedente o
prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture
possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni
fattura sia accessibile la totalita' delle informazioni. Il
soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine,
l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della fattura
dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed
integrita' del contenuto possono essere garantite mediante
sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di
beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero
mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata
o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in
grado di garantire l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua
straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di
controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura e' emessa entro dodici giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'articolo 6. La fattura cartacea e' compilata in
duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito
all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo
periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'
effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi
individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo
soggetto ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto
delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da
parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera
n), puo' essere emessa una sola fattura, recante il
dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle medesime;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi
dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute
da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea,
la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell'operazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante: "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2026, come modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Fatturazione delle operazioni). - 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o
dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in
un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a
condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni
e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di
violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e
le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo
univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
h) data in cui e' effettuata la cessione di beni o
la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto
in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data
sia diversa dalla data di emissione della fattura;
i) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b);
l) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono;
m) aliquota, ammontare dell'imposta e
dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
n) data della prima immatricolazione o iscrizione
in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi,
delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di
cessione intraunionale di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'articolo 8, comma 4;
o) annotazione che la stessa e' emessa, per conto
del cedente o prestatore, dal cessionario o committente
ovvero da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce
la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta
con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma
2, lettere g), i) ed m), sono indicati distintamente
secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni
effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di
piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo
stesso destinatario da parte dello stesso cedente o
prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture
possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni
fattura sia accessibile la totalita' delle informazioni. Il
soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine,
l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della fattura
dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed
integrita' del contenuto possono essere garantite mediante
sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di
beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero
mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata
o digitale dell'emittente o mediante sistemi di Electronic
data interchange (EDI) di trasmissione elettronica dei dati
o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticita'
dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in
lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura e' emessa entro dodici giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'articolo 24. La fattura cartacea e' compilata in
duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito
all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo
periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'
effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi
individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo
soggetto, ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto
delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da
parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2, lettera
o), puo' essere emessa una sola fattura, recante il
dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle medesime
operazioni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi
dell'articolo 17, la fattura e' emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 24, comma 6, primo periodo, rese o ricevute da
un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la
fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell'operazione.
Omissis.».
 
Art. 9

Semplificazioni in materia di opere in prossimita' della linea
di vigilanza doganale e nel mare territoriale

1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Edifici in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale). - 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale nonche' le modifiche o lo spostamento di opere esistenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimita' di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attivita' di cui al medesimo comma 1 e non e' necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati gia' esistenti.».

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141
recante: «Disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio
in materia di accise e altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.232 del 03 ottobre 2024.
 
Art. 10
Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale
e di abilitazione alla guida e di navigazione

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di eta', gia' appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilita' a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresi' autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le province autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
4. All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita' non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle universita' e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attivita' di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del terzo periodo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
5. Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga ormeggiata.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante: «Attuazione
della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio
dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE
del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori,
nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati
e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore
dei trasporti nazionali ed internazionali», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Le
prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo
7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra
quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al
comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore;
per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera
a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la
valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono
attribuibili al massimo quaranta punti.
3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3,
l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta
punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno
venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed
un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei
punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame
e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per
la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti
per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio
complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di
entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
5. A cura della competente struttura del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici
l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma
1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di
cui al comma 1, lettera b).
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al
comma 1 le persone, maggiori d'eta', non interdette
giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto
all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione
agli esami di cui al presente articolo presso organismi
autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso una
provincia della regione nel cui territorio hanno la
residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di
queste, la residenza normale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 330 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada»:
«Art. 330 (Art. 119 Cod. Str. - Commissioni mediche
locali). - 1. Le commissioni mediche locali sono costituite
con provvedimento del presidente della regione o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi
dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in
materia medico-legale.
2. La commissione e' composta da un presidente, due
membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i
medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo
119, comma 2, del codice, tutti in attivita' di servizio,
designati dalle amministrazioni competenti. I membri
partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o
supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 119
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici
di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di
appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati,
purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli
ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni
di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi
tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti
psichici e fisici per il primo rilascio della patente di
guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato
deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non
abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di
accertamenti clinico-tossicologici le cui modalita' sono
individuate con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con
il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le
strutture competenti ad effettuare gli accertamenti
prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio
della stessa. La predetta certificazione deve essere
esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1,
lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o
patentino filoviario, in occasione della revisione o della
conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da
coloro che siano titolari di certificato professionale di
tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non
coincida con quello della patente. Le relative spese sono a
carico del richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve
risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui
il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base
ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una
prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita
di cui al precedente periodo, la commissione medica locale
certifichi che il conducente presenti situazioni di
mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non
suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validita' della patente di guida posseduta
potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al
comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi
2, 3 e 4;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta
anni;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 489 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 e dell'articolo
14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di
almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis.».
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2025 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno
2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile
massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo
previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di
anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo negli anni
2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente articolo e' determinato secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il
trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma
e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 733 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«733. Al fine di prevenire l'uso fraudolento di
apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento
degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei
titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali
connessi, nonche' di garantire elevati livelli di sicurezza
informatica, assicurando il regolare svolgimento degli
esami medesimi, il Dipartimento per i trasporti e la
navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato all'utilizzo di dispositivi atti
all'analisi e all'inibizione delle frequenze. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
di euro 4.965.000 per l'anno 2025. Le modalita' di
erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
di concerto con il Ministro delle imprese e del made in
Italy. Agli oneri derivanti dalla manutenzione dei
dispositivi di cui al presente comma a decorrere dall'anno
2026 si provvede a valere sulle risorse previste a
legislazione vigente. Sono altresi' autorizzati
all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli
uffici della motorizzazione civile delle regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per
l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei
predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome,
mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante: «Misure
urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di
infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti
pubblici, il corretto funzionamento del sistema di
trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del
demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di
indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione
europea in materia di infrastrutture e trasporti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025,
n. 105, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
21 maggio 2025, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli). - 1.
A conclusione del contratto di servizio per la gestione del
processo produttivo delle patenti di guida e del loro
recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione
civile, le somme nella disponibilita' della societa'
PatentiViaPoste S.c.p.A. sono versate dalla medesima
societa' all'entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e
gestionale, nonche' di aumentare la resilienza delle
infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e
territoriali della motorizzazione civile.
2. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n.
870, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le
operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge
possono essere effettuate, a richiesta degli interessati,
presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a
loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo
periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le
operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente
capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati
allo svolgimento delle attivita' di cui al presente
articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi,
sono cosi' determinati: »;
2) la lettera c) e' abrogata;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del
comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo
comma 1 sono tenuti a corrispondere:
a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80
chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari
ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le
spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese
per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il
personale sia autorizzato;
b) in caso di distanza superiore agli 80
chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo
dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute
per le trasferte nonche' del rimborso delle spese per
l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale
sia autorizzato; c) in caso di trasferte all'estero, gli
importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie
di missione previste dalla normativa vigente.";
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono
dovuti per l'attivita' svolta dai dipendenti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualita' di
titolare e responsabile dell'attivita'. In caso di
operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di
supporto al titolare dell'attivita' sono dovuti gli importi
di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonche' gli
importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unita' di
personale impegnata nell'operazione.";
d) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al
di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale
incaricato dell'attivita', quale titolare, sono
corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di
cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere
a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono
corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di
cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo
riconosciuto al titolare dell'attivita'. Nel caso in cui le
operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con
parziale impegno dell'orario di servizio, al personale
incaricato dell'attivita' quale titolare sono corrisposti,
da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma
1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1,
lettera b), mentre al personale con funzione di supporto
sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli
importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento
dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'.
Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio
antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita',
quale titolare o con funzione di supporto, sono
corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi
di cui al comma 1.1.";
e) il comma 1-quater e' abrogato;
f) al comma 1-quinquies, le parole: «Le
disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano»
sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al
comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e gli oneri derivanti dalla remunerazione
delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti
destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza";
g) il comma 1-sexies e' abrogato.
3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla
circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
2001, n. 474, possono essere rilasciate a ciascun titolare
per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o
costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e
trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la
realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in
quantita' non superiore al numero dei dipendenti del
titolare dell'autorizzazione e degli addetti che
partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione
di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da
idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese
autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e di sbarco
da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non
ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le
zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in
attesa del successivo trasporto alla destinazione finale,
puo' comunque essere rilasciato un numero massimo di
autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero
dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei
dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla
fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui
ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come
attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale.
Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al
presente comma consentono il trasporto, oltre al
conducente, di un solo passeggero, individuato nella
persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato
tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli
addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale
con il medesimo. Tale limite non si applica alle
autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende,
alle universita' e agli enti di ricerca che utilizzano le
targhe per attivita' di ricerca e sperimentazione, di
sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di
loro componenti. Chiunque circola in violazione delle
disposizioni del terzo periodo e' soggetto alla sanzione
prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 172-bis del Regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della
navigazione»:
«Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco
e sbarco). - 1. Per i marittimi arruolati con il patto di
cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti
dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e
adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a
servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e
nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di
partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare
che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo
all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio
o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione
del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il
personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale
autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade
nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se
ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente
all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione,
con apposita nota, la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le
successive variazioni.
3. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente
all' autorita' marittima, con apposita nota, la
composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o
galleggiante e le successive variazioni.
Omissis.».
 
Art. 11
Misure urgenti in materia di interoperabilita' delle banche dati
pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti
digitali

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonche' per rafforzare l'interoperabilita' tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali). - 1. Il cittadino puo' accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalita' sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.
2. Ai fini del comma 1 e' istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente aggiornati dai gestori degli strumenti stessi:
a) le identita' digitali di cui al sistema della carta di identita' elettronica, al sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) e alla Carta Nazionale dei Servizi nonche' gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;
b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;
c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.
3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, l'ANPR e' integrata e costantemente aggiornata con le seguenti informazioni:
a) tipologia di strumento digitale;
b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore;
c) natura del gestore, se pubblico o privato;
d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;
e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilita' dell'autenticazione, ove applicabile;
f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
i) nel caso della piattaforma per la gestione delle deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validita' e termine della delega.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.
5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente aggiornati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e aggiornamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilita' dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante aggiornamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.
6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. I gestori dell'identita' digitale, ad eccezione dell'identita' digitale connessa alla carta d'identita' elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identita' digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identita' digitali gia' associate alla medesima persona.
8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identita' elettronica, in qualita' di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia gia' associati alla persona fisica.
9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identita' digitali, senza alcun dettaglio delle stesse; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.
10. La titolarita' del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR e' attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.
11. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalita' dell'ANPR e della gestione della sezione di cui al comma 2 del presente articolo, e' nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
12. Le societa' che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, i dati nella sezione dell'ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR per la durata massima di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.
14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalita' di cui al presente articolo.»;
b) all'articolo 6-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico, e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le societa' a controllo pubblico e i privati.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonche' per le societa' a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'iscrizione nell'Indice di cui al comma 1 avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non e' incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocita' dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le societa' a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice di cui al medesimo comma 1 tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;
6) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico»;
c) all'articolo 50:
1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicita' dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni gia' detenuti da un'amministrazione e assicurano lo scambio delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualita' e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi e' effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»;
2) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;
d) all'articolo 62:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente l'interoperabilita' tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalita' istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualita' di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceita' e sicurezza dei trattamenti per i quali e' effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare dell'ANPR non e' responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformita' dalle finalita' dichiarate, ferma restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate dall'AgID.»;
e) nella sezione II del capo V, dopo l'articolo 62-quinquies e' aggiunto il seguente:
«Art. 62-sexies (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare - ANGEMAR). - 1. E' istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operativita', sostituisce le anagrafi, i registri e gli archivi previsti a legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dal codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
2. L'ANGEMAR e' integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonche' dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, e' costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonche', per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi di dati detenute da altre amministrazioni.
3. Entro centottanta giorni dalla piena operativita' dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e' rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed e' reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identita' del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, e' carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla societa' di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:
a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonche' le modalita' di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonche' le modalita' di verifica e consultazione dello stesso.
5. Nelle more della piena operativita', l'ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati, secondo le modalita' definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalita' stabilite dai decreti di cui al comma 4.»;
e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente:
«1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la responsabilita' genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilita' genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi».
2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonche' per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 6-ter, 50, 62 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante: «Codice dell'amministrazione digitale», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6-ter (Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi
e delle societa' a controllo pubblico). - 1. Al fine di
assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle
pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi
e delle societa' a controllo pubblico, e' istituito il
pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili
digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di
pubblici servizi e delle societa' a controllo pubblico",
nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare
per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le
pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi,
le societa' a controllo pubblico e i privati.
1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di
pubblico servizio nonche' per le societa' a controllo
pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a
richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la
gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo
1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018,
n. 148.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono
affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche,
incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2-bis. L'iscrizione nell'Indice di cui al comma 1
avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da
parte dell'AgID e non e' incompatibile con l'iscrizione
nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire
l'univocita' dei domicili digitali nei pubblici elenchi,
l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui
all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento
dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma
di cui all'articolo 50-ter.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di
pubblici servizi e le societa' a controllo pubblico
aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice di cui al
medesimo comma 1 tempestivamente e comunque con cadenza
almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La
mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e'
valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili. In caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, si applica
l'articolo 18-bis.».
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi
dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti
da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati
assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi, con le modalita' di cui
all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.
2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione
del principio dell'unicita' dell'invio, non richiedono ai
cittadini e alle imprese dati e informazioni gia' detenuti
da un'amministrazione e assicurano lo scambio delle
informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo
50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante
l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato
nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 D.P.R.
28/12/2000, n. 445, Articolo 43 (L-R) - Accertamenti
d'ufficio, si considera operata per finalita' di rilevante
interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del
presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi
di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante
la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice
richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La
vigilanza sugli accessi e' effettuata secondo quanto
previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.
3.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato
e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle
amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita'
di titolari autonomi del trattamento.
3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il
ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della
piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto
degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di
violazione degli obblighi di cui al presente articolo si
applica l'articolo 18-bis.».
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo
1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. Le
modalita' e i tempi di adesione da parte dei comuni
all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente
dismissione della versione analogica dei registri di stato
civile, sono definiti con uno o piu' decreti di cui al
comma 6-bis.
2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis
sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle
liste di sezione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai
numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente
allineati con i medesimi dati resi disponibili
dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche
ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini
e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei
servizi, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici
eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati
con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di
servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. I Comuni
accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR,
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con
modalita' automatiche, delle verifiche necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e
2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche
mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita' dei
dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b). Il codice identificativo univoco di cui all' ottavo
periodo consente l'interoperabilita' tra banche dati delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi
pubblici.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti
nell'ANPR, per le finalita' istituzionali dichiarate,
tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in
qualita' di titolari autonomi del trattamento e rispondono
in via esclusiva della pertinenza, liceita' e sicurezza dei
trattamenti per i quali e' effettuato l'accesso.
L'amministrazione titolare dell'ANPR non e' responsabile
per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi
soggetti in difformita' dalle finalita' dichiarate, ferma
restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le
linee guida adottate dall'AgID.
Omissis.».
«Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi
in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il punto
di accesso telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete
tramite, nel rispetto del principio di neutralita'
tecnologica, applicazione su dispositivi mobili anche
attraverso il punto di accesso telematico di cui al
presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica
attestati dalla societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalita' digitale e, al fine di attuare il presente
articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma
3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo,
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di eta' sono consentiti l'accesso e
l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al
presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione
di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti
giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il
Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema
IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia
necessario l'assenso dell'esercente la responsabilita'
genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda
espressamente l'intervento o l'autorizzazione
dell'esercente la responsabilita' genitoriale per
l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o
abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici
servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di
favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti
ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in
coerenza con le strategie del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la Societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi
informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi
propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa'
pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe
nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui
all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
Omissis.».
 
Art. 12

Misure urgenti in materia di microimprese

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-quaterdecies e' inserito il seguente:
«Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese). - 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica.
2. La procedura di cui al comma 1 e' disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».
4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa puo' indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Al fine di garantire uniformita' e tracciabilita' della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), e' adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti, in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 4
gennaio 1990, n. 1, recante: «Disciplina dell'attivita' di
estetista», come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene
esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato,
nella persona del titolare, di un socio partecipante al
lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle
attivita' di estetica. Il responsabile tecnico e' iscritto
nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione
certificata di inizio di attivita'. L'impresa puo'
indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile
tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta
giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati
motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante
o un collaboratore con un'esperienza professionale,
maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la
prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il
sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico
temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo
sportello unico dell'attivita' produttive (SUAP) e alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente.
1. La qualificazione professionale di estetista si
intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo
scolastico, mediante il superamento di un apposito esame
teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione
della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue;
tale periodo dovra' essere seguito da un corso di
specializzazione della durata di un anno oppure da un anno
di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attivita' lavorativa
qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno,
presso uno studio medico specializzato oppure una impresa
di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato presso una impresa di estetista, come
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, della durata
prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e
seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di
formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche
acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni,
di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in
qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso
una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione
del libretto di lavoro o di documentazione equipollente,
seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui
alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla
presente lettera c) deve essere svolto nel corso del
quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla
lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma
1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 3
della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante: «Disciplina
dell'attivita' di acconciatore», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Abilitazione professionale). - 1. Per
esercitare l'attivita' di acconciatore e' necessario
conseguire un'apposita abilitazione professionale previo
superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in
alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione
della durata di due anni, seguito da un corso di
specializzazione di contenuto prevalentemente pratico
ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno
presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco
di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre
anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare
nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un
apposito corso di formazione teorica; il periodo di
inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco
di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25,
e successive modificazioni, della durata prevista dal
contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera
b) del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di
un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a)
e b) del comma 1, consiste in un periodo di attivita'
lavorativa qualificata, svolta in qualita' di titolare
dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente,
familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e
continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a
quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio
dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi
rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali
che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi
pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata
l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro,
di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'abilitazione professionale di cui al presente
articolo.
5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria
presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di
acconciatore ed e' iscritto nel repertorio delle notizie
economico-amministrative (REA) contestualmente alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di
attivita'. L'impresa puo' indicare, ai sensi del comma 5,
quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non
superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta
per comprovati motivi di salute, un dipendente o un
familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza
professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si
riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il
periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di
responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente
comunicato allo sportello unico dell'attivita' produttive
(SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente.
6. L'attivita' professionale di acconciatore puo'
essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea in conformita' alle norme vigenti in
materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul
diritto di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante: «Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo
2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Sistemi di qualificazione degli
installatori). - 1. La qualifica professionale per
l'attivita' di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore,
e' conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti
tecnico professionali di cui, alternativamente, alle
lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito
tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato
quando il titolo o l'attestato di formazione professionale
sono rilasciati nel rispetto delle modalita' di cui al
presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai
fini della presente disposizione, il previo periodo di
formazione alle dirette dipendenze di una impresa del
settore e' individuato in due anni.
1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di
certificazione per gli installatori e i progettisti di
qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento
nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e per gli
installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo
stoccaggio energetico, nonche' per gli installatori dei
punti di ricarica che rendano possibile la gestione della
domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato
4.
1-quater. La Federazione italiana per l'uso razionale
dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale
l'elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui
al comma 1-ter, e predispone una relazione annuale
sull'adeguatezza del numero di istallatori formati e
qualificati in relazione all'aumento della quota di energia
rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi
stabiliti nel PNIEC. L'onere sostenuto dalla FIRE e' a
carico dei soggetti certificati secondo le modalita'
definite nel decreto di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di garantire un numero adeguato
di installatori e progettisti certificati, il programma
nazionale di informazione e formazione di cui all'articolo
13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, include
programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole
e medie imprese e liberi professionisti, per il
conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle
tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili,
ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio
energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la
gestione della domanda e alle soluzioni innovative piu'
recenti nel settore.
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le
province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano
un programma di formazione per gli installatori di impianti
a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti
partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione
tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri
di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale,
ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome
non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a
disposizione programmi di formazione per il rilascio
dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e
con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto
nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di
cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti
partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata
da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di
principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7
novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. Al fine di garantire uniformita' e tracciabilita'
della formazione e dell'aggiornamento professionale dei
responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore
dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da
fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione
sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al
secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci
giorni dalla data di conclusione del corso. Con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentita l'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), e'
adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di
cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, un modulo unico per la
trasmissione in via telematica degli attestati da parte
degli enti di formazione accreditati presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti,
in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle
qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione della presente disposizione
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 13
Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni
elettroniche

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
0b) all'articolo 44, comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi»;
0c) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri:
a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis annesso al presente decreto. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso inutilmente tale termine, l'operatore puo' dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti;
b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis annesso al presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore puo' dare avvio ai lavori.
7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente proprietario della strada puo' concordare con l'operatore di rete accorgimenti in merito alla collocazione dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori»;
a) all'articolo 56:
1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con linee di telecomunicazione»;
2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con linee di telecomunicazione»;
b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresi', al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettivita', prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 43, 44, 54, 56 e
98-quaterdecies, del decreto legislativo n. 259 del 2003,
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», come
modificati dalla presente legge:
«Art. 43 (Infrastrutture di comunicazione elettronica
e diritti di passaggio). - 1. Le autorita' competenti alla
gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in
ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo per
i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e
rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti,
pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli
44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione
del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private, compresi i
parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di
sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al
di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire
reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite
al pubblico.
2. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico rispettano i principi di trasparenza e non
discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di
tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di
cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il
richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione
elettronica o meno.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi
stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
4. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga,
effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di
comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa
collegati per le quali si attua il regime di
semplificazione ivi previsto. L'autorizzazione
all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione
elettronica comprende la valutazione di compatibilita'
delle relative opere infrastrutturali con la disciplina
urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la
loro installazione. Gli elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e
49, nonche' le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi
di accesso a banda ultra larga, effettuate anche
all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non
costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, e non rilevano ai fini della determinazione della
rendita catastale.
5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonche' le disposizioni a tutela delle
servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del
codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del
procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli
articoli 44 e 49.
6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le
disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
il codice della navigazione.
7. L'Autorita' vigila affinche', laddove le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
8. Per i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
e al Ministero la descrizione di ciascun impianto
installato, sulla base della modulistica prevista
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207.
10. Il Ministero puo' delegare un altro Ente la
tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni
trasmettesse.».
«Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici). - Omissis.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stata data comunicazione di una determinazione
decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne
sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un
dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ovvero
qualora non sia stata indetta apposita conferenza di
servizi. Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente
motivato, ove non sia stata adottata la determinazione
decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si
applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto
1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piu'
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero
ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel
rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente
comunica, entro il termine perentorio di sette giorni,
l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale
e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono
fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi.
Omissis.».
«Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione
di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla
modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'ente locale ovvero
alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
L'istanza cosi' presentata ha valenza di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di
cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica o l'integrazione della documentazione prodotta.
Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere
dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Quando l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione
di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse
le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti
procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici,
l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza
convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale
prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono
tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente
all'amministrazione procedente.
4. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Alla gia' menzionata conferenza di servizi si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quatere 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad
eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies e
dei termini pari o inferiori a trenta giorni, fermo
restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di
rispettare il termine perentorio finale di conclusione del
procedimento indicato dal comma 9.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle
eventuali opere civili indicate nel progetto, nonche' la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo'
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di
una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine e'
ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano
anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree
del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti
locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime
ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e
siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto
a otto giorni. Decorsi i suddetti termini,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.
7-bis. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e
di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' in deroga ai
regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per
gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa
in opera di infrastrutture a banda ultralarga, che
comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di
quaranta metri:
a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda
la chiusura parziale o totale della carreggiata,
l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori all'ente
proprietario della strada, mediante posta elettronica
certificata e con un preavviso di almeno otto giorni,
allegando la documentazione tecnica indicata nell'allegato
12-bis annesso al presente decreto. Dopo l'invio della
predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei
lavori, l'operatore presenta ai soggetti di cui
all'articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta
elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando
gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I
provvedimenti di cui al secondo periodo della presente
lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada
entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso
inutilmente tale termine, l'operatore puo' dare avvio ai
lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione
a condizione che non vi siano interferenze con quanto
disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti;
b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non
interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura
parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete
comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della
strada, mediante posta elettronica certificata e con un
preavviso di almeno otto giorni, allegando la
documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis
annesso al presente decreto; decorso inutilmente il termine
di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore
puo' dare avvio ai lavori.
7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis,
l'ente proprietario della strada puo' concordare con
l'operatore di rete accorgimenti in merito alla
collocazione dell'infrastruttura di rete al solo scopo di
garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura
stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondita' stabilite dall'operatore stesso in funzione
delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda
ultralarga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e'
presentata al comune di maggiore dimensione demografica
tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza
deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.
L'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi
convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la
conferenza di servizi deve concludersi entro il termine
perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione decisoria della
conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad
accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso
un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli
atti di assenso, comunque denominati e necessari per
l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili
indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni
coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente
interessati all'installazione degli enti e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi', come
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo
periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il
termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.
10. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del
presente articolo, sia in presenza di un provvedimento
espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per
decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9,
per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino
al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica
la variazione all'amministrazione procedente che ha
ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni
e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici
giorni, allegando una documentazione cartografica
dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia
il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di
comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti
coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente articolo.
11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
12. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali e, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.".
«Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri). - 1. Le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i
Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i
concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici
o demaniali, gli enti pubblici non economici nonche' ogni
altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non
possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio
dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' per la
modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi
necessari per ragioni di viabilita' o di realizzazione di
opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni
ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta
salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1,
comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, nel
rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in
materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere
finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di
qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo
richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma
1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.
12.
2. Il soggetto che presenta l'istanza di
autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture
per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 e'
tenuto al versamento di un contributo alle spese relative
al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo sia
reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.
3. Il soggetto che presenta la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 45,
comma 1, e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato
parere positivo o negativo da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo sia
reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento
di un contributo per le spese.
4. Il contributo previsto dal comma 2, per le
attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale, e
il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al
tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016.
5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3,
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica
amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario
o gestore, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi
stabiliti dall'ente locale.».
«Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica,
tubazioni metalliche sotterrate - interferenze). - 1. Per
la costruzione, modifica o spostamento delle condutture
ovvero linee di energia elettrica, anche se subacquee e sui
relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e di terza
classe secondo le definizioni adottate nel decreto del
Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i
soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione
asseverata da un professionista abilitato da cui risulti
l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di
comunicazione elettronica ovvero con linee di
telecomunicazioni.
2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle
tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica, a
qualunque uso destinate, i soggetti interessati
sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un
professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la
presenza di interferenze con le reti di comunicazione
elettronica ovvero con linee di telecomunicazioni.».
«Art. 98-quaterdecies (Obblighi di informazione
applicabili ai contratti). - 1. Prima che il consumatore
sia vincolato da un contratto o da un'offerta
corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di
trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie
di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo,
nonche', in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato
8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un
servizio da loro offerto. I fornitori di servizi di accesso
a internet hanno l'obbligo di fornire, altresi', al
consumatore le informazioni puntuali circa le diverse
tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di
utenza del consumatore, specificando le relative
prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura
geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei
servizi di connettivita', prevista dall'articolo 22 del
presente codice. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle
disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di
cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,
n. 249. Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Le
informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su
un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma
1, lett. l), del Codice del consumo o, se non e' fattibile
fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma
di documento facilmente scaricabile messo a disposizione
dal fornitore, anche tramite modalita' digitali. Il
fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del
consumatore sulla disponibilita' di tale documento e
sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione,
riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni
sono fornite in un formato accessibile per gli utenti
finali con disabilita' conformemente al diritto dell'Unione
che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e
dei servizi.
2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a
internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale
indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma
dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi
specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto
applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare
e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un
sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei
servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso
adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui
all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per
verificare il perdurare dell'interesse a fruire del
servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti
finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo
di lucro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117.
3. L'Autorita', se constata che le prestazioni sono
ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni
del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di
esso.».
 
Art. 14
Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di
industria insalubre, nonche' in materia di rifiuti

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attivita' manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attivita' manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni»;
a) all'articolo 216, comma 8-septies, le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;
b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite le seguenti: «in conformita' alla disciplina urbanistica»;
c) all'articolo 242, comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
d) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-bis al presente decreto»;
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi nonche' i criteri e le procedure di valutazione e le modalita' di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanita' 5 settembre 1994, recante l'elenco delle industrie insalubri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo e' soppresso.
5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 212, 216, 241 e
242 e 242-ter del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificati dalla presente legge:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). -
Omissis.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Possono
iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i
liberi professionisti iscritti in albi professionali che,
per l'esercizio delle attivita' manutentive espressamente
previste nei rispettivi ordinamenti professionali,
producono rifiuti non pericolosi e necessitano di
effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli
rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attivita'
manutentive connesse all'esercizio della professione e nel
rispetto delle categorie e delle classi previste per tali
operazioni. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente
comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3,
lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente
all'attivita' di intermediazione e commercio senza
detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli.
Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le societa'
di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo e'
effettuata con apposita comunicazione del comune o del
consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente
competente ed e' valida per i servizi di gestione dei
rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni
di cui al presente comma, gia' effettuate alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, rimangono
efficaci fino alla loro naturale scadenza.
Omissis.».
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - Omissis.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nell'allegato III al
regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, possono essere utilizzati
negli impianti industriali autorizzati ai sensi della
disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto,
nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
Omissis.».
«Art. 241 (Regolamento aree agricole). - 1. Il
regolamento relativo agli interventi di bonifica,
ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
operativa e permanente, delle aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento, in conformita' alla
disciplina urbanistica, e' adottato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con i Ministri delle attivita' produttive,
della salute e delle politiche agricole e forestali.».
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). -
Omissis.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente
comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto
nel progetto approvato per la realizzazione degli
interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto
ambientale di riferimento o di modifiche progettuali che
richiedano una nuova valutazione.
Omissis.».
«Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di
bonifica). - 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i
siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, interventi e opere richiesti dalla
normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e
infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni
autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in
generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio
idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la
produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di
accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi
i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra
fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti
una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto
esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi
individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, a
condizione che detti interventi e opere siano realizzati
secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino ne'
interferiscano con l'esecuzione e il completamento della
bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di opere che non
prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di
suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia
gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di
cui al comma 1 e al comma 1-bis e' effettuata da parte
dell'autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte
quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti
di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove
prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di
impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma
1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo
25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto per le aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni
per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle
categorie di interventi che non necessitano della
preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto,
e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure
per la predetta valutazione nonche' le modalita' di
controllo. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni
delle disposizioni attuative del presente comma, le
categorie di interventi, nonche' i criteri e le procedure
di valutazione e le modalita' di controllo definiti dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai
sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le
aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 216 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
«Art. 216. Le manifatture o fabbriche che producono
vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono
riuscire in altro modo pericolose alla salute degli
abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere
isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni;
la seconda quelle che esigono speciali cautele per la
incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di
sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito
il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per
l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione
dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica
o manifattura che posteriormente sia riconosciuta
insalubre.
Un'industria o manifattura la quale sia iscritta
nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato,
quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per
l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo
esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura
compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni
prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale,
quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute
pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a
determinate cautele.
Il contravventore e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 40.000 a 400.000.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante: «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi 'uno contro
uno' e "uno contro zero"). - 1. I distributori assicurano,
al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura
elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di
uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo
equivalente. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura
usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso
il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei
domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di
AEE di tipo equivalente.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al
dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro
dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei
domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di
AEE di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito ai
sensi del primo periodo puo' essere effettuata, su base
volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai
distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio
inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che
effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a
distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al
comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite
elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori
sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare e di
immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali
commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure
mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet.
Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresi'
tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo
di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo
comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' compreso anche il
deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai
distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e
2 del presente articolo presso i locali del proprio punto
di vendita ovvero presso altri luoghi, in entrambi i casi
comunicati al Centro di coordinamento nel portale
telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati
in conformita' a quanto previsto dal comma 5, al fine del
loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti
sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo
articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo
n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai
sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni
del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al
trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta
effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non
si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le
disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere
raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per
tipologia nella stessa area di deposito preliminare.
Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o
all'impianto di trattamento puo' avvenire, a scelta del
distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre
mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato
raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei
raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito
preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel
caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non
raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al
peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e
depositati selettivamente per tipologia nell'area di
deposito preliminare, sono conservati da ciascun
distributore per tre anni.
Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del
distributore, i dati di cui al periodo precedente sono
comunicati al Centro di coordinamento per le finalita' di
cui all'articolo 34, comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta e'
effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e
pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque
meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi
sistemi di copertura, anche mobili, nonche' raggruppati
avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in
conformita' all'articolo 187, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrita' delle
apparecchiature e' garantita mediante l'adozione di ogni
precauzione idonea a evitare il deterioramento delle
apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze
pericolose. I distributori che effettuano la vendita
mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la
televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del
luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla
raccolta allestiti da un altro distributore che non operi
mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero
organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in
conformita' alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati
che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta
del registro cronologico di carico e scarico di cui
all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo
189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono
tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per
la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis,
comma 3, del decreto legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla
raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal
soggetto da esso incaricato non sono subordinate
all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso
quello dai locali del punto di vendita al luogo di
deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, e'
accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il
luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo
di destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano
altresi' al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e
dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello
svolgimento della propria attivita'.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono
abrogati.».
 
Art. 14 bis
Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica
riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) per i piatti in plastica:
1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;
b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro
c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;
d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Riferimenti normativi

- La direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 12
giugno 2019, serie L 155.
 
Art. 15
Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle
persone affette da patologie rare

1. Al fine di garantire adeguata continuita' terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi compresi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i
presupposti fissati dai commi seguenti, dandone
motivatamente conto nel primo atto della procedura in
relazione alla specifica situazione di fatto e alle
caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e
delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le
stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle
consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte
anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso,
extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei
seguenti casi:
a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
richiesta di quest'ultima; un'offerta non e' ritenuta
appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle
esigenze della stazione appaltante e ai requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche
sostanziali. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa
i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 100;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati; le circostanze invocate per giustificare
l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso
imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri
2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la
procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
nei casi seguenti:
a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore
obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
5. La procedura prevista dal presente articolo e'
altresi' consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
6. La procedura prevista dal presente articolo puo'
essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione
che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto di appalto iniziale.
7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano
gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno
tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
 
Art. 16
Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia
tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»;
d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio»;
d-bis) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «Dipartimento delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della giustizia tributaria».
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»;
d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio»;
d-bis) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2»;
e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
4. All'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalita' di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.».
5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;
b) al secondo periodo, le parole: «ad apposito capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ad appositi capitoli» e le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria».
6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.
6-bis. Al fine di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con sede in Milano, in Roma e in Napoli presso gli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, rispettivamente, della Lombardia, del Lazio e della Campania. A ciascuna direzione territoriale, articolata in due uffici dirigenziali non generali, e' preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento complessivo della dotazione organica di tre posti di livello dirigenziale generale e di sei posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di esse e' assegnato un contingente di venti unita' di personale amministrativo, di cui dodici unita' dell'area dei funzionari e otto unita' dell'area degli assistenti, tratto dalle unita' presenti presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, di Roma e di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali di livello generale delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano:
a) la vigilanza sulla qualita' e sull'efficienza delle attivita' e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di segnalarne risultanze e criticita' al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarieta', funzionali al corretto svolgimento dell'attivita' di supporto alla funzione giurisdizionale;
b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di formulare proposte di soluzione al Dipartimento della giustizia tributaria;
c) la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonche' di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attivita' dei medesimi uffici;
d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita';
e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attivita' e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria;
f) la gestione unificata delle funzioni di consegnatario dei beni mobili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
g) la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari;
h) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attivita' e dei servizi della direzione territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria;
l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6-quater. I direttori di cui al comma 6-ter, nell'ambito delle rispettive direzioni territoriali, oltre alle attivita' e alle funzioni ivi indicate, assicurano:
a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso;
b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) la gestione delle relazioni sindacali.
6-quinquies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al primo ufficio dirigenziale non generale presente in ciascuna delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis sono attribuite le attivita' e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a e), nonche' quelle indicate al comma 6-quater, lettere a) e c); al secondo ufficio sono attribuite le attivita' e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da f) a i), nonche' quelle indicate al comma 6-quater, lettera b).
6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quinquies si provvede mediante la riduzione delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione di un numero pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario.
6-septies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, Suppl. Ordinario n. 8,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (La composizione delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado). - 1. A ciascuna delle
commissioni tributarie provinciali e regionali e' preposto
un presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di
esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per
una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione
positiva da parte del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo
triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria stabilisce con
proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale
valutazione, garantendo la previa interlocuzione con
l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra
soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i
quattro anni successivi alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione
all'interpello per ricoprire la funzione di presidente».
- Si riporta l'articolo 4, comma 2, del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia
tributaria di primo grado). - (omissis)
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova
orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere disciplinate le modalita' di
svolgimento della prova scritta mediante strumenti
informatici.»
- Si riporta l'articolo 4-quater, comma 2, del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4-quater (Commissione di concorso). - (omissis)
2. La commissione di concorso e' composta dal
presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo
grado o dal presidente di una corte di giustizia tributaria
di primo grado, che la presiedono da venti magistrati
scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi,
contabili e militari con almeno quindici anni di
anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, di
cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario,
gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre
materie oggetto di esame, nonche' da due avvocati iscritti
all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio
nazionale forense e da due dottori commercialisti con
almeno quindici anni di anzianita', nominati su proposta
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Ai professori universitari componenti
della commissione si applicano, a loro richiesta, le
disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. Al presidente e ai magistrati componenti della
commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle
funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma
9 del presente articolo. Non possono essere nominati
componenti della commissione coloro che, nei dieci anni
precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo,
attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al
concorso per magistrato tributario, ordinario,
amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma
1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati
a sostituire i titolari in caso di assenza o di
impedimento.»
- Si riporta l'articolo 4-quinquies del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-quinquies (Nomina e tirocinio del magistrato
tributario). - 01. I concorrenti dichiarati idonei
all'esito del concorso per esami sono classificati secondo
il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine,
sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti
messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di
titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della
nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il
giorno di svolgimento della prova orale.
1. I magistrati tributari nominati a seguito del
superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un
tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive
della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di
giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella
seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e
nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in
tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con
delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono
individuati i presidenti delle corti di giustizia
tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i
quali i magistrati tributari nominati svolgono il
tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il
conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento
delle funzioni giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario affidatario, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio.»
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia
tributaria di secondo grado). - 1. I giudici delle corti di
giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2,
che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo
grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari
presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo
1-bis.».
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 1993, Suppl. Ordinario n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). -
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono
in composizione monocratica le controversie di valore fino
a 10.000 euro. Sono escluse le controversie di valore
indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello
determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene
conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle
rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia
tributaria di primo grado in composizione monocratica si
osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal
presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai
giudizi in composizione collegiale.»
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
modificato dalla presente legge:
«4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere
d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle
finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i
casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca
della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti
nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia
tributaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del
28 novembre 2024, Suppl. Ordinario n. 40, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (La composizione delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado). - 1. A ciascuna delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e'
preposto un presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di
esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per
una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione
positiva da parte del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo
triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria stabilisce con
proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale
valutazione, garantendo la previa interlocuzione con
l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra
soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i
quattro anni successivi alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione
all'interpello per ricoprire la funzione di presidente.
2. A seguito di valutazione negativa da parte del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e
comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario e'
riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento
all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico
di presidente di sezione nella corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto
ovvero in quella di precedente provenienza.
3. Il presidente della corte di giustizia tributaria,
in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle
funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con
maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
4. Il presidente della corte di giustizia tributaria
con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni
non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con
i criteri di cui al comma 3.
5. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un
vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici
tributari.
6. Ogni corte in composizione collegiale e'
presieduta dal presidente della sezione o dal
vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre
votanti.
7. Se in una sezione mancano i componenti necessari
per costituire il collegio giudicante, il presidente della
corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre
sezioni.».
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (I magistrati delle corti di giustizia
tributaria di primo grado). - 1. La nomina a magistrato
tributario si consegue mediante un concorso per esami
bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si
renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali
puo' essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova
orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere disciplinate le modalita' di
svolgimento della prova scritta mediante strumenti
informatici.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e
sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova
teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza
in materia tributaria.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale
tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale tributario;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale;
f) diritto dell'Unione europea;
g) contabilita' aziendale e bilancio;
h) elementi di informatica giuridica;
i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in
ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a h), e un
giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta e comunque una votazione complessiva
nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con
l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di
insufficienza e' motivato con la sola formula «non idoneo».
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle
sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato
tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli
specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,
comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera i),
deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come
modificato dalla presente legge:
«2. La commissione di concorso e' composta dal
presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo
grado o dal presidente di una corte di giustizia tributaria
di primo grado, che la presiedono o dal presidente di una
corte di giustizia tributaria di primo grado, da venti
magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari,
amministrativi, contabili e militari con almeno quindici
anni di anzianita', da quattro professori universitari di
ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto
tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti
delle altre materie oggetto di esame, nonche' da due
avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta
del Consiglio nazionale forense e da due dottori
commercialisti con almeno quindici anni di anzianita',
nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori
universitari componenti della commissione si applicano, a
loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati
componenti della commissione si applica la disciplina
dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali,
ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono
essere nominati componenti della commissione coloro che,
nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi
titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato tributario,
ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di
cui al comma 1 possono essere nominati i commissari
supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di
assenza o di impedimento.».
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Nomina e tirocinio del magistrato
tributario). - 1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito
del concorso per esami sono classificati secondo il
punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine,
sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti
messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di
titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della
nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il
giorno di svolgimento della prova orale.
2. I magistrati tributari nominati a seguito del
superamento del concorso di cui all'articolo 5 svolgono un
tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive
della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di
giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella
seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e
nell'ipotesi di cui al comma 3, al magistrato tributario in
tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con
delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono
individuati i presidenti delle corti di giustizia
tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i
quali i magistrati tributari nominati svolgono il
tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il
conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento
delle funzioni giurisdizionali.
3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario affidatario, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio.».
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (I componenti delle corti di giustizia
tributaria di secondo grado). - 1. I giudici delle corti di
giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i
magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, che
abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo grado
non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari
presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2,
comma 2.»
- Si riporta l'articolo 49 del citato decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 49 (Competenza del giudice monocratico). - 1.
Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in
composizione monocratica le controversie di valore fino a
10.000 euro. Sono escluse le controversie di valore
indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello
determinato ai sensi dell'articolo 57, comma 2. Si tiene
conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle
rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia
tributaria di primo grado in composizione monocratica si
osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal
presente testo unico, le disposizioni ivi contenute
relative ai giudizi in composizione collegiale.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31
agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di
giustizia e di processo tributari», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - (omissis)
10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis
consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il
primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile
o commerciale, con profili di carattere tributario, da
individuarsi con le modalita' di cui al secondo periodo.
Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono
individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi
nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i
candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova
scritta. Non si procede alla correzione del secondo
elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima
prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto
trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di
cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto
legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della
prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli
effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del
predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La
commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del
decreto legislativo n. 545 del 1992 e' nominata nei
quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa delibera del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per
quanto non espressamente previsto nel presente comma, si
applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del
decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto
compatibile.».
- Si riporta il comma 358 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, Suppl. Ordinario n.
285, come modificato dalla presente legge:
«358. Le entrate derivanti dal riversamento al
bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti
dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del
demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del
personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno
2007 dalle societa' di cui all'articolo 59, comma 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate
per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione
finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al
miglioramento della qualita' della legislazione e alla
semplificazione del sistema e degli adempimenti per i
contribuenti, nonche' al potenziamento dei servizi anche
digitali della giustizia tributaria. A tal fine, le somme
versate in uno specifico capitolo di entrata sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia
tributaria.»
- La legge 31 agosto 2022, n. 130, recante
«Disposizioni in materia di giustizia e di processo
tributari», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2022, n. 204.
- La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al
Governo per la riforma fiscale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220,
recante «Disposizioni in materia di contenzioso
tributario», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
gennaio 2024, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le
gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, S.O.
 
Art. 17
Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile»
della Missione 1 - Componente 1 del PNRR

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»;
b) al comma 11, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Una ulteriore indennita' pari a quella di cui al primo periodo e' corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»;
c) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di eta' al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualita' di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.
12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
12-quater. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a titolo di indennita', un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennita' di cui al primo periodo e' liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso 12-quater, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, e' versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non e' stato depositato il processo verbale della conciliazione.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo puo' essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuita' rispetto al precedente incarico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non e' mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonche' presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella e' rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029»;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 68, della legge della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non e' mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101»;
d) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il secondo periodo e' soppresso.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto
2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 2025, n. 148, recante «Misure urgenti in materia di
giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell'8 agosto 2025, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Applicazioni a distanza di magistrati
ordinari). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo
110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della
magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei
processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1,
Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base
volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un
numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari
di primo grado individuati ai sensi del comma 2.
L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da
remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati
secondo le modalita' previste dal comma 9.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della
magistratura, con propria deliberazione, individua gli
uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza
nonche' il numero dei magistrati da applicare per ogni
ufficio giudiziario, in relazione al livello di
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e
indipendentemente dalla copertura dell'organico
dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione
di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici
giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza,
ordinandoli secondo la gravita' dello scostamento rispetto
al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e
bandisce la procedura di interpello. La deliberazione che
bandisce la procedura di interpello fissa un termine, non
superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, per la
presentazione della domanda di applicazione a distanza.
3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto
dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni
giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli
destinatari delle applicazioni. Sono altresi' ammessi a
partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che
svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento
fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori
ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.
4. Nel termine e secondo le modalita' stabiliti
dall'interpello di cui al comma 2, i magistrati interessati
presentano domanda di applicazione a distanza,
dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da
remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo
periodo.7
5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro
dieci giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della domanda, dispone l'applicazione a
distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande,
presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma
2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio
presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza
e' comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.
6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il
magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta
procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima
della scadenza del termine indicato al primo periodo, il
capo dell'ufficio giudiziario destinatario
dell'applicazione, con le medesime modalita' di cui al
comma 9, puo' assegnare al magistrato, che abbia
manifestato la propria disponibilita', ulteriori cinquanta
procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il
30 giugno 2026. Nello stesso modo si procede se il
magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo
periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti
assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti
improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.
7. Il magistrato applicato a distanza svolge le
udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-bis del codice
di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte
ai sensi dell'articolo 127-ter del medesimo codice. Se
almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in
presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo,
dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene l'istanza
fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la
riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso,
al magistrato applicato e' assegnato un ulteriore
procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il
deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o
se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di
procedura civile, si oppone anche una sola parte, il
giudice dispone che l'udienza si svolga mediante
collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al
quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che
l'udienza si svolga in presenza, si applicano le
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il
magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di
consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi
previsti dal primo periodo.
8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene
il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente
che la produttivita' di quest'ultimo non sia inferiore a
quella media della sezione alla quale e' assegnato e, in
caso contrario, chiede al Consiglio superiore della
magistratura di disporre la cessazione anticipata
dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo.
9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della
deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio
giudiziario destinatario della applicazione a distanza
predispone un programma di definizione dei procedimenti
civili maturi per la decisione, individuandoli tra quelli
delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo
provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i
procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il
programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al
Consiglio superiore della magistratura.
10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario
delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del
programma di definizione e comunica al Consiglio superiore
della magistratura e al Ministero della giustizia, al
termine del periodo di applicazione, il numero di
procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza,
indicandone altresi' gli estremi.
11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a
un'indennita' di disponibilita' in misura corrispondente al
triplo dell'indennita' mensile prevista dall'articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta
al termine del periodo di applicazione e alla condizione
che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia
definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi
del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo,
al magistrato applicato a distanza e' corrisposta una
ulteriore indennita' pari a quella di cui al primo periodo
del presente comma, a condizione che abbia definito, entro
il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti
civili. L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista
dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge
2 aprile 1979, n. 97. Una ulteriore indennita' pari a
quella di cui al primo periodo e' corrisposta al magistrato
applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e
quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il
termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta
procedimenti civili allo stesso assegnati. Il magistrato
applicato a distanza ha altresi' diritto, ai fini del primo
trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il
quale presta servizio, a un punteggio di anzianita'
aggiuntivo pari a 0,16.
12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1,
Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per
i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel
limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, e' versata, nel
corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato
di previsione del Ministero della giustizia.
12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno
compiuto i settantacinque anni di eta' al momento della
presentazione della domanda possono partecipare ai
programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al
comma 9, in qualita' di magistrati ausiliari per lo
svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari
sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via
straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia
previa deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari
individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha
scadenza al 31 dicembre 2026.
12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico
nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I
provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del
Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura. Per le procedure di
selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento
dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni
altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non
espressamente disciplinato si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116.
12-quater. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a
titolo di indennita', un importo onnicomprensivo di euro
200 per ciascun procedimento definito, con un limite
massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata
dell'incarico. L'indennita' di cui al primo periodo e'
liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio
giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti
definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.»
- Si riporta il comma 1038 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.».
- Si riporta il testo degli articoli 696 e 696-bis del
Codice di procedura civile, approvato con Regio decreto 28
ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 253 del 28 ottobre 1940, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione
giudiziale). - Chi ha urgenza di far verificare, prima del
giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione
di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e
seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o
un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e
l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono
essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se
questa vi consente, sulla persona nei cui confronti
l'istanza e' proposta.
L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo'
comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai
danni relativi all'oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace
provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in
quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la
data dell'inizio delle operazioni.
Il conferimento dell'incarico al consulente o, se
successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la
sospensione del procedimento fino al deposito della
consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce
l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il deposito della
consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede
successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle
spese dell'ausiliario.»
«Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite). - L'espletamento di una
consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere
richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e
della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali
o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo
comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di
provvedere al deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di
titolo esecutivo al processo verbale, ai fini
dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di
registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo'
chiedere che la relazione depositata dal consulente sia
acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto
compatibili.
Il conferimento dell'incarico al consulente o, se
successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la
sospensione del procedimento fino al deposito del processo
verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica
di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della
consulenza.
Il procedimento e' definito con il decreto di cui al
terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di
ufficio e il giudice provvede successivamente alla
liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 15, 16 e 17 del
decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante
«Disposizioni per il riordino della disciplina del
collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Requisiti per il collocamento fuori ruolo).
- 1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo puo' essere
autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti
condizioni:
a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio
delle funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a
seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo
superiore a cinque anni.
2. Ai fini di quanto indicato alla lettera a) del
comma 1, il magistrato deve avere esercitato le funzioni
per sei anni dalla data del loro conferimento, anche presso
magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o
avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o
presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni
periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato
collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di
aspettativa per maternita' o per congedo parentale e di
svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma
3. L'effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di
tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non e'
richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, numero 2), della legge 27 aprile
1982, n. 186, dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n.
303, dell'articolo 7, comma 3, del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e dell'articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
3. Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo
a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si
calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il
nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il
periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato
collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa
per maternita' o per congedo parentale e degli incarichi
caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie
all'estero.
4. La limitazione temporale di cui al comma 1,
lettera b), non si applica:
a) per gli incarichi di cui all'articolo 11, comma
3;
b) per i magistrati destinati a funzioni non
giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte
costituzionale, nonche', limitatamente agli incarichi di
segretario generale, vicesegretario o segretario delegato,
presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola
superiore della magistratura;
c) per gli incarichi di segretario generale e
vicesegretario generale e di capo e vice capo di
dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' di capo e vice capo di dipartimento
presso il Ministero della giustizia;
d) per i magistrati investiti di funzioni al
vertice di autorita' indipendenti;
e) per gli incarichi di diretta collaborazione con
il Presidente del Consiglio dei ministri, con il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e
con singoli Ministri anche senza portafoglio,
limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo
o vice capo;
f) per gli incarichi di diretta collaborazione con
i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza
e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali,
per gli incarichi presso organismi giudiziari
internazionali o sovranazionali, per gli incarichi di
esperto presso le medesime organizzazioni, nonche' per gli
incarichi di esperto giuridico conferiti ai sensi
dell'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»
«Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. Salvo
quanto previsto al comma 4, la disciplina prevista dal
presente decreto si applica agli incarichi conferiti o
autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di
entrata in vigore del presente decreto si applica la
disciplina vigente al momento del conferimento o
dell'autorizzazione dell'incarico. I limiti temporali di
permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni
vigenti non operano per tutti gli incarichi indicati
nell'articolo 11, comma 3.
3. Ai magistrati collocati fuori ruolo
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con
collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa
ai limiti temporali prevista dal presente decreto, salvo il
caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato
effettuato senza soluzione di continuita' rispetto al
precedente incarico. La durata del precedente incarico e'
computata nel termine complessivo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e
3, la durata del precedente incarico non e' mai computata
nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o
autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso
la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il
Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli
organi di governo autonomo, nonche' presso il Ministero
della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice
capo degli uffici di diretta collaborazione e agli
incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si
applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli
uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e
vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire
fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di
interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari al PNRR di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e
all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31
dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilita' delle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al
fine di garantire il rispetto della dotazione organica
complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a
funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della
Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e'
rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e
il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della
medesima tabella e' rideterminato nel numero di 9.981 fino
al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31
dicembre 2029.»
«Art. 16 (Limiti di applicazione della legge 6
novembre 2012, n. 190). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 15, commi 2 e 3, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a
72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicano
ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
1-bis. All'articolo 1, comma 68 della legge 6 novembre
2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non
e' mai computata nel termine complessivo la durata degli
incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire
o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la
Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del
Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le
disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli
incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta
collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di
dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31
dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi
previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101".».
«Art. 17 (Abrogazioni e disposizioni di
coordinamento). - 1. All'articolo 50 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 2 e' abrogato.
1-bis. All'articolo 21, quinto comma, della legge 27
aprile 1982, n. 186, il secondo periodo e' soppresso.
2. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n.
71, e' sostituita dalla tabella allegata al presente
decreto.».
 
Art. 17 bis
Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di
appello

1. Fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all'atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del
decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n.
217, concernente il regolamento recante: «Decreto ai sensi
dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante
modifiche al decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione
degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti
del procedimento penale per cui possono essere adottate
anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di
transizione al nuovo regime). - (omissis)
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di
atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti
abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del
codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici
giudiziari penali:
a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la corte di appello;
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di cassazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 582, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura
penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24
ottobre 1988, Suppl. Ordinario n. 92, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150:
«Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di
impugnazione e' presentato personalmente ovvero a mezzo di
incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi
appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e
della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce
agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto,
attestazione della ricezione.
(omissis)»
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo
penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
ottobre 2022, n. 243, S.O.
 
Art. 18
Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli
istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3
«Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1
«Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta
Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione
4 - Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilita', nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»;
2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni,» sono soppresse;
3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico e' disposto con la direttiva di cui al comma 8.»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti».
2. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilita' per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona anziana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29»;
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono inserite le seguenti: «o della prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti» sono inserite le seguenti: «facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando» e le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi o nella prova scritta della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, e' articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: la prima, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco; la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco».
3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26-bis, comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2024/2025»;
b) all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilita', dopo la lettera b) e' inserito il seguente capoverso:
«Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche e' utilizzata in modo da garantire per gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale, evitando situazioni di soprannumerarieta' nell'organico dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero».
3-bis. Al fine di garantire un piu' efficace raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «da soggetti pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori e' consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attivita' formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attivita' rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2».
4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, recante revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, gia' applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211, al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.
6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107
6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia puo' attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle le seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse.
8. All'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca -triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2017, Suppl. Ordinario n. 23, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1.
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano
l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un
periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il
superamento del periodo annuale di prova in servizio e'
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno
centoventi per le attivita' didattiche. Il personale
docente in periodo di prova e' sottoposto a un test finale,
che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche
pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e
metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del
dirigente scolastico, sentito il comitato per la
valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono
affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che
non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del
test finale o di valutazione negativa del periodo di prova
in servizio, il personale docente e' sottoposto a un
secondo periodo annuale di prova in servizio, non
ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono
definiti le modalita' di svolgimento del test finale e i
criteri per la valutazione del personale in periodo di
prova.
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora
conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano
partecipato alla procedura concorsuale ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto
annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a
cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono
acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che
compongono il percorso universitario e accademico di
formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a
carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al
comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita
l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina la
definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto
anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. Per gli
effetti di cui al presente comma, la prova finale del
percorso universitario e accademico, svolta con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere
sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato
superamento della prova finale determina la cancellazione
del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al
comma 2, sono altresi' definiti i contenuti dell'offerta
formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la
formazione iniziale universitaria e accademica, cui
accedono di diritto, e sono disciplinate le modalita' di
svolgimento della prova finale del percorso universitario e
accademico, comprendente una prova scritta e una lezione
simulata, e la composizione della relativa commissione. La
prova scritta di cui al primo periodo e' costituita da un
intervento di progettazione didattica inerente alla
disciplina o alle discipline della classe di concorso per
la quale si consegue l'abilitazione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il
cui positivo superamento determina l'effettiva immissione
in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto
il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto
e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il
periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il
periodo necessario per completare la formazione iniziale e
acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di
sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33,
commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al
termine di presentazione delle istanze per la
partecipazione al relativo concorso. Il docente puo'
presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione
provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di
appartenenza e puo' accettare il conferimento di supplenza
per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe
di concorso per le quali abbia titolo. Ulteriori criteri
integrativi possono essere previsti in sede negoziale
nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione
integrativa sulla mobilita', nel rispetto degli obiettivi
stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del
PNRR.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16-ter (Formazione in servizio continua e
incentivata e valutazione degli insegnanti). - (omissis)
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al
comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina in
raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, la
struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) definizione di orientamenti per l'accreditamento
delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui
al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva
del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8
e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
(omissis)
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma
2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di
moralita', idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Sono
requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi
la direttiva di cui al primo periodo, la previsione
espressa della formazione dei docenti tra gli scopi
statutari dell'ente, la stabile disponibilita' di risorse
professionali con esperienza universitaria pregressa nel
settore della formazione dei docenti e di risorse
strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli
standard utilizzati per analoghi interventi formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la
qualificazione delle associazioni professionali e
disciplinari ai fini della formazione continua in servizio
del personale scolastico e' disposto con la direttiva di
cui al comma 8.
(omissis)»
- Si riporta l'articolo 399, commi 3 e 3-ter, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 19 maggio 1994, Suppl. Ordinario n. 79, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - (omissis)
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a
tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si
applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte
per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, ferma restando la possibilita' per il docente
di presentare domanda di assegnazione provvisoria,
provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con
un proprio genitore considerato persona anziana ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo
titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni
tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4
e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i
candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo
previsto per il superamento della prova orale in un
concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo
comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria o della prova scritta della procedura
straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in
ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, sono inseriti, su domanda, a decorrere
dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione
della relativa graduatoria, in un apposito elenco
regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a
decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di
esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale
docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono
definite le modalita' di costituzione, funzionamento e
aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo
restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire
il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai
richiedenti facendo riferimento alla data di pubblicazione
del relativo bando nonche' l'ordine del punteggio ottenuto
nelle prove scritte e orali di tali concorsi. Con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le
modalita' di costituzione, funzionamento e aggiornamento
dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che
l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio
cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonche'
l'ordine del punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali
di tali concorsi o nella prova scritta della procedura
straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun elenco regionale,
fermo restando il criterio cronologico dei concorsi
sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, e'
articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente
ordine: la prima, costituita dagli aspiranti che hanno
sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono
l'iscrizione nell'elenco; la seconda, costituita dagli
aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione
diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione
nell'elenco».
- Si riporta l'articolo 26-bis, comma 1 e dell'allegato
2-ter, paragrafo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di politica energetica nazionale, produttivita' delle
imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 novembre 2022, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Misure urgenti per l'attuazione della
riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti
tecnici). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a
decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con
il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26
nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle
articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei
risultati di apprendimento, sulla base del profilo
educativo culturale e professionale dello studente di cui
all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di
istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti
del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1,
2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno
scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di
cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle
classi attivate negli istituti tecnici e' definito con
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma
335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dal
medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi
della scuola secondaria di secondo grado non puo' essere
superiore a quello delle classi presenti nell'anno
scolastico 2024/2025. La riforma degli istituti tecnici di
cui al presente comma e' introdotta dall'anno scolastico
2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico
2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico
2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico
2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico
2030/2031 per le classi quinte.
(omissis)»
«Allegato 2-ter
(omissis)
2. Autonomia e flessibilita'
Gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, possono:
a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per
cento dell'orario complessivo del primo biennio, del
secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati
per area di istruzione generale nazionale e area di
indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico
dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
13 luglio 2015, n. 107, anche per potenziare gli
insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare
ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di
autonomia, ciascuna disciplina non puo' essere decurtata in
misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte
ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri
orari dei singoli indirizzi o articolazioni;
b) utilizzare gli spazi di flessibilita', in
coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal
Profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'Allegato 2-bis e con i profili dei diversi indirizzi e
di studi articolazione per l'attivazione degli interventi
previsti dal precedente paragrafo 1, lettera c) nel limite
del 30 per cento del monte ore del quinto anno.
Nel primo biennio, la quota del curricolo a
disposizione delle istituzioni scolastiche e' utilizzata in
modo da garantire per gli studenti una equilibrata
distribuzione delle discipline rispetto agli obiettivi del
Profilo educativo, culturale e professionale, evitando
situazioni di soprannumerarieta' nell'organico
dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in
esubero.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 9, della
legge 15 luglio 2022, n. 99 «Istituzione del Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2022:
«Art. 11 (Sistema di finanziamento). - (omissis)
9. Per lo svolgimento della missione di cui
all'articolo 2, gli ITS Academy possono avvalersi anche di
altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati
nonche' di risorse derivanti dalla concessione in uso
temporaneo dei laboratori alle imprese del settore
produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti
l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche di
riferimento. La concessione dei laboratori e' consentita al
di fuori dell'orario di svolgimento delle attivita'
formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attivita'
rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 5-quater
e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - (omissis)
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del
contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
(omissis)»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 119, recante «Regolamento recante disposizioni per
la definizione dei criteri e dei parametri per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA)
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto
2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2016, n.181,
recante Regolamento recante la revisione dei criteri e dei
parametri per la definizione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 2016, n. 219.
- Si riporta il comma 828 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la
dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' ridotta di
5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente,
le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente
ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei
criteri e dei parametri previsti per la definizione delle
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero
dei posti pari a 2.174 unita'. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al
personale docente possono essere rimodulate nell'ambito
dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza
finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in
deroga a quanto disposto dal presente comma, e' possibile
rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico
dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 83-quater,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 luglio
2015:
«83-quater. A decorrere dall'anno scolastico
2024/2025, la facolta' di richiesta della concessione
dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento di cui al
comma 83-bis e' riconosciuta anche alle istituzioni
scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del
dimensionamento della rete scolastica, ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti parametri,
criteri e modalita' per l'individuazione, su base
regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo
periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi
della predetta facolta', nel rispetto del limite di spesa
di 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro
annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98
milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».
- Si riporta il comma 202 dell'articolo 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 luglio
2015:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».
- Si riporta l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies
e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 06 luglio 2011:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - (omissis)
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del
contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico, comunque, non superiore
a quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.»
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9
settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante «Misure
urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo
ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2025/2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 209 del 9 settembre 2025, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca -
Sezione Scuola nonche' in materia di welfare del personale
scolastico). - 1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo
ordinamento professionale del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno
scolastico 2027/2028, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate
nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e
destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale
ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027, sono destinate alla
contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione
e Ricerca - Sezione Scuola.»
- Si riporta l'articolo 10, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilita', per il regolare
avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di
universita' e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 2024, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale docente e di assegnazione del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di
comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonche' di
definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico
2025/2026). - (omissis)
3-quinquies. Al fine di dare attuazione al contratto
collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca
vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla
revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,
garantendo la neutralita' finanziaria.».
 
Art. 19
Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di verifica e
controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della
Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico 2026/2027», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «all'annualita' 2026» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualita' 2027»;
c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026 nonche' a euro 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».
2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate».
3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonche' dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualita' successive, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano per tutta la durata dell'operativita' dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operativita' dell'unita' di missione per il PNRR».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
aprile 2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione). - 1. Al fine di potenziare le azioni di
supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione
degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e
resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per
ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno
scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026-2027 e'
individuato dal Ministero dell'istruzione - Unita' di
missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti
amministrativi pari a 70 e un numero di dirigenti
scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di
comando presso l'Amministrazione centrale per la
costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il
PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonche' le equipe formative
territoriali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un
costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per
l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il
coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il
PNRR. Per le finalita' di cui al presente comma e allo
scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli
investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e
formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al
31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di
un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in
possesso di specifica ed elevata competenza nelle attivita'
coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR cui
spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000
lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Il
contingente di cui al terzo periodo e' da considerarsi
aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167. Agli
oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. Le risorse di cui al terzo periodo possono essere
utilizzate, altresi', per le finalita' di cui all'articolo
10, comma 1.
(omissis)
5. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' le
risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi
14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate,
dall'annualita' 2022 all'annualita' 2027, alla
realizzazione degli stessi.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo
periodo, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro
3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a
euro 2.863.835 per l'anno 2026 nonche' a euro 1.467.737 per
l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione,
per gli anni dal 2022 al 2027, dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
(omissis)».
- Si riporta il comma 725 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl.
Ordinario n. 62, come modificato dalla presente legge:
«725. Al fine di promuovere misure e progetti di
innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/2023
sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe
formative territoriali costituite da un numero di docenti
pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli
uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione
centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto
al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero
massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero
dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per
cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione
di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche'
per promuovere azioni di formazione del personale docente e
di potenziamento delle competenze degli studenti sulle
metodologie didattiche innovative. Per le finalita' di cui
al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e fino al
2026/2027 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e
del merito le equipe formative territoriali costituite da
un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di
comando presso gli uffici scolastici regionali e presso
l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100
docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attivita'
didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di
missione per il PNRR.»
- Si riporta l'articolo 24, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6
novembre 2021, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). -
(omissis)
4. Le risorse di cui al Programma operativo
complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per
l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione
sono trasferite, per l'importo di euro 82.824.159,15, al
Programma operativo complementare «Governance e Capacita'
istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro
dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, per l'attuazione di misure di supporto
tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per
gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale. Per consentire il
supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni
scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica
nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei
progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonche' dei
progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le
annualita' successive, le disposizioni di cui al primo
periodo si applicano per tutta la durata dell'operativita'
dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero
dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse
finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino
a un importo di ulteriori 20 milioni di euro.
5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque
non oltre il termine di operativita' dell'unita' di
missione per il PNRR, in deroga ai regolamenti di
organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono
essere posti alle dipendenze dell'apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale istituita dal
Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche
gli uffici dirigenziali di livello non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti
e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e
le finalita' del Piano, individuati con decreto del
Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.»
 
Art. 20
Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti
universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della
legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli
alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR

1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. All'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non e' necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle gia' esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi
universitari). - 1. Al fine di assicurare il conseguimento
entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4,
Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi
posti letto destinati agli studenti universitari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, e' nominato un
Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e
le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
primo periodo, opera presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca e provvede all'espletamento dei propri
compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e
secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5,
del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unita'
di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del
citato Ministero, nonche' con la Struttura di missione PNRR
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a tre unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello non generale, con incarico
conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali,
individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli
enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale del
Ministero dell'universita' e della ricerca e, con uno o
piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle
gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70,
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
personale dirigenziale della struttura di supporto e'
riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di
risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti
di livello non generale del Ministero dell'universita' e
della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle
strutture, anche periferiche, delle amministrazioni
centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle
amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il
Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma
1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di cinque
esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso
nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del
presente articolo in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 3 del presente articolo. Al conferimento
dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26.».
- Si riporta l'art. 1-quater della legge 14 novembre
2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e
residenze per studenti universitari), pubblicata nella
Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di
destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze
universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di
alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del
patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma
1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, e' sempre
ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale
all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie
anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni
previste dagli strumenti urbanistici o dalle specifiche
normative regionali e statali, fermo restando il rispetto
della normativa in materia di sicurezza e di requisiti
igienico-sanitari.
2. Gli interventi connessi al mutamento della
destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
(SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in
aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano
modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo
quanto previsto dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004
e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in
luogo dell'autorizzazione paesaggistica e' presentata una
segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di
accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. L'attivita' oggetto della segnalazione
puo' essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo
periodo, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente. Decorso il termine per
l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la
soprintendenza competente per territorio adotta comunque i
provvedimenti in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel
caso di attestazioni false e non veritiere, la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei
lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite
e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la
scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e
residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della
Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse
pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di
aree gia' interamente impermeabilizzate, per cui e'
consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle aree sottoposte a
tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente
articolo non e' necessaria, laddove prevista dagli
strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano
attuativo o di un piano di secondo livello comunque
denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono
essere realizzati con permesso di costruire convenzionato
ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la
realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di
quelle gia' esistenti, funzionali all'intervento, da cedere
al comune.
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui
ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione
funzionale per la durata prevista dal decreto di
finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a
dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti,
rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4,
Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse
generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle
disposizioni di legge regionale, ne' sono soggetti al
vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi
prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali
che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e
semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti
di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della
destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della
rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento,
tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si
applica ai fini della determinazione della tassazione sugli
immobili nonche' delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione
edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da
destinare ad alloggi o residenze per studenti delle
istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui
al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non
superiori al 35 per cento della volumetria originaria,
legittima o legittimata.
Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della
lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001.
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli
immobili suscettibili di essere destinati a residenze
universitarie, fino al 30 giugno 2026, le universita'
statali comunicano al Ministro dell'universita' e della
ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni
dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti
reali o di godimento su immobili aventi durata
ultranovennale.»
 
Art. 21
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
efficientamento per il diritto allo studio universitario in
attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso
all'universita'» e in materia di lauree abilitanti in attuazione
della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate
professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonche' in
materia di attivita' di ricerca di base e industriale in attuazione
della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la
semplificazione e la mobilita'» della Missione 4 - Componente 2 del
PNRR

1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'universita'» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalita' di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalita', in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalita' e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:
a) le tipologie di dati personali trattati, nonche' i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalita' perseguite;
b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' all'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati:
a) cognome;
b) nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) dati identificativi dell'universita' e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025 e' stata erogata allo studente;
f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente;
h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui e' iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di spesa di cui al secondo periodo non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi nonche' da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR».
4-ter. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' abrogato.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «nelle magistrature»;
2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono soppresse;
b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le universita', nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria, sono individuati gli standard formativi uniformi.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonche' di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura puo' stipulare accordi e convenzioni con le universita' sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.»;
e) al comma 4, la parola: «ordinario» e' soppressa;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Resta ferma la possibilita' per le universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonche' percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»;
g) i commi 5 e 6 sono abrogati.
6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) e' abrogata.
8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento degli Investimenti 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» della Componente 1 della Missione 4 del PNRR nonche' dell'Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» della Componente 2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e' incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede:
a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta l'articolo 2-sexies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ordinario n. 123:
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie
particolari di dati personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2,
lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora
siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero,
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di
regolamento o da atti amministrativi generali che
specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.
1-bis. I dati personali relativi alla salute,
pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante
interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto
superiore di sanita' (ISS), dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della poverta' (INMP), nonche',
relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle
province autonome, nel rispetto delle finalita'
istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate
con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi
del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali.
1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno
o piu' decreti adottati ai sensi del comma 1,
l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi
incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi
quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da
altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i
propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo
periodo adottati, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, nel rispetto del
Regolamento, del presente codice, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di
interoperabilita', definiscono le caratteristiche e
disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno
del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o
pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di
ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso
civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni
immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di
altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo,
indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato
ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge
e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei
minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e
incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla
salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2-septies.».
- Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante
«Disciplina delle nuove modalita' di accesso ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia,
odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in
attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c),
d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2025.
- Si riportano gli articoli 43, 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 - Suppl. Ordinario n. 30:
«Art. 43 (Accertamenti d'Ufficio). - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati
diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la
certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per
finalita' di rilevante interesse pubblico, ai fini di
quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini.
3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione
d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente
per via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.».
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
di certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'.
Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al
completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
«Art. 72 (Responsabilita' in materia di accertamento
d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini
dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei
controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni
certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte
le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite
dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione.».
- Si riportano gli artt. 4 e 6 del citato decreto
legislativo 15 maggio 2025, n. 71:
«Art. 4 (Modalita' di iscrizione, di erogazione
dell'offerta formativa e di svolgimento delle prove
d'esame). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
4, comma 2, della legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascuno
studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente
a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo
unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in
universita' diverse. L'iscrizione al primo semestre del
secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma
3, e' gratuita.
2. In sede di presentazione della domanda di
iscrizione, lo studente individua le sedi delle
universita', in numero da definire con i decreti di cui
comma 3 comunque non inferiore a cinque, secondo un ordine
di preferenza, nelle quali e' disposto a proseguire al
secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico di cui all'articolo 1, comma 1, nonche', in caso di
mancata ammissione al secondo semestre, in uno dei corsi di
laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma
3, secondo le procedure di cui all'articolo 6.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro, sentito il
CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo
unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e
veterinaria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c),
della legge di delega, tenuto conto degli obiettivi
culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti
nel primo semestre. I decreti di cui al primo periodo
stabiliscono, altresi', le modalita' di iscrizione
contemporanea di cui al comma 1, la durata del semestre
filtro, lo status dello studente, ivi incluse le modalita'
di godimento dei benefici in materia di diritto allo
studio, nonche' le modalita' per consentire l'iscrizione a
corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e al
presente comma, anche oltre il termine stabilito in via
ordinaria dalle universita'.
4. L'offerta formativa del semestre filtro e' erogata
in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in
relazione alla numerosita' massima delle classi dei corsi
di laurea magistrale a ciclo unico. Le universita' possono
prevedere attivita' didattiche integrative nell'ambito
delle discipline qualificanti comuni oggetto di
insegnamento di cui al semestre filtro.
5. L'iscrizione al semestre filtro e' consentita per
un massimo di tre volte. Ai sensi del comma 3 sono
disciplinate le modalita' di rinuncia, prima della
formazione della graduatoria di merito nazionale di cui
all'articolo 6, alla votazione conseguita negli esami di
profitto sostenuti.
6. Relativamente all'offerta formativa del semestre
filtro, non trova applicazione la disciplina sulla verifica
delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di
laurea.».
«Art. 6 (Graduatoria di merito nazionale e ammissione
al secondo semestre). - 1. L'ammissione al secondo semestre
dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui
all'articolo 1, comma 1, e' subordinata al conseguimento di
tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del
semestre filtro e alla collocazione in posizione utile
nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal
Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami
di profitto del semestre filtro. Le prove d'esame relative
agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono
svolte secondo standard e modalita' di verifica uniformi
definiti con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. In caso di ammissione al secondo semestre,
ciascuno studente e' immatricolato in una delle sedi
universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in
sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base
della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. I
criteri per la formazione della graduatoria di merito
nazionale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e le modalita' di assegnazione delle
sedi universitarie sono stabiliti con decreto ministeriale,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Nel caso in cui la collocazione nella graduatoria
di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione
del percorso di studi del corso di laurea magistrale a
ciclo unico di cui all'articolo 1, lo studente puo'
proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di
laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4,
comma 3, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione,
secondo l'ordine di collocazione in graduatoria e delle
preferenze espresse, con il riconoscimento di tutti i CFU
conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre
relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in
altro corso di studi.
4. Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito
tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del
semestre filtro, resta ferma l'autonomia delle universita',
ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, di prevedere
il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti,
nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di
Ateneo e dei regolamenti didattici.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 3 maggio 2012, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Limite massimo alle spese di personale). -
1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle
spese di personale delle universita' e' calcolato
rapportando le spese complessive di personale di competenza
dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei
contributi statali per il funzionamento assegnati nello
stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi
universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo
dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.
2. Per spese complessive di personale si intende la
somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di
riferimento, comprensive degli oneri a carico
dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da
finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e
privati aventi le caratteristiche di cui al successivo
comma 5, relative a:
a) assegni fissi per il personale docente e
ricercatore a tempo indeterminato e determinato;
b) assegni fissi per il personale dirigente,
tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti
linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) trattamento economico del direttore generale;
d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;
e) contratti per attivita' di insegnamento di cui
all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del
personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute
per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli
articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.
240, non sono computate nel predetto calcolo, con
esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui
al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla
stipulazione di contratti da ricercatore a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)
della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in
vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
3. Per contributi statali per il funzionamento si
intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza
nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la
programmazione del sistema universitario, per la quota non
vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori
assegnazioni statali con carattere di stabilita' destinate
alle spese di cui al comma 2.
4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari
si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di
riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e
contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi
dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse
riscosse per conto di terzi. Tale valore e' calcolato al
netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso
periodo.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento
delle spese per il personale devono essere supportate da
norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di
amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al
relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di
professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un
finanziamento di importo e durata non inferiore a quella
del contratto per i posti di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
b) siano destinati al finanziamento di spese
relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a
tempo determinato o ai contratti di insegnamento.
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma
1 e' pari all'80 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del
rispetto del limite di cui al comma 6 entro il mese di
marzo di ciascun anno, con riferimento alla situazione al
31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti
alle universita' e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il
collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.».
- Si riporta il testo degli articoli 22, comma 6, e
22-ter, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
recante Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 22 (Contratti di ricerca). - (omissis)
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al secondo
periodo non si applica nel caso in cui le risorse
finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali,
europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla
base di bandi competitivi nonche' da finanziamenti esterni
finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale
di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
«Art. 22-ter (Incarichi di ricerca). - (omissis)
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le
universita' e dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici
di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli
incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge
nonche' degli incarichi di cui al presente articolo non
puo' essere superiore alla spesa media sostenuta
nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei
contratti da ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno
2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il
limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica
nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da
progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi,
nonche' da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in
parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi
comprese le risorse rivenienti dal PNRR.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune e pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio
2023, n. 47, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Disposizioni in materia di universita' e
ricerca). - 1. Al fine di consentire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano,
alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1°
luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unita' di
personale in possesso del titolo di dottore di ricerca
ovvero che e' o e' stato titolare di contratti di cui agli
articoli 22 o art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e' concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma
di credito d'imposta, per ciascuna unita' di personale
assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di
cui al comma 3 del presente articolo.
Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca con apposita procedura
concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal
comma 3 e puo' essere utilizzato esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le
modalita' di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1
nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il
periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per
l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, «Assegnazione
delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.
5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36D.L. 30/04/2022, n. 36,
Art. 14. - Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: "Fino al
31 dicembre 2026";
b) le parole: "nei tre anni antecedenti la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", per una durata
non inferiore a un anno".
5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";
b) al terzo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026".
6. (abrogato)
6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai
ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24
della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i
quali possono transitare, per gli anni accademici
successivi a quello della presa di servizio, al regime a
tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei
mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far
decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime
prescelto per almeno un anno accademico.
7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter.
Ciascuna universita', nell'ambito della programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un
quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia
alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per
il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non
sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia
gia' in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento
speciale».
8. Al fine di agevolare il conseguimento degli
obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
le universita' statali possono destinare una quota delle
risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a
tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale
rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie
integrative delle prestazioni erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della
ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per
cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto
personale, sulla base delle indicazioni stabilite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
9. All'articolo 12 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, dopo le parole "Consiglio di
amministrazione" sono inserite le seguenti ", scelto fra i
componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli
di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".
9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento
degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8,
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) e'
inserita la seguente: "a-bis) previsione dell'abilitazione
artistica nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo"».
- Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, recante «Modifica alla disciplina
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole
di specializzazione per le professioni legali, a norma
dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269
del 18 novembre 1997, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Scuola di specializzazione per le
professioni legali). - 1. Le scuole di specializzazione per
le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto
previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel
contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui
all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati, in possesso di laurea
magistrale, specialistica o titoli equiparati, attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze
pratiche, finalizzato all'assunzione nelle magistrature o
all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.
L'attivita' didattica per la formazione comune e' svolta
anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del
notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le
universita', nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui
al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a
carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno,
finalizzati alla preparazione ai concorsi per le
magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso
alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di
determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi
formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Scuola superiore della
magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria
sono individuati gli standard formativi uniformi.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,
secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo
17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle
universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di
giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni
con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi,
con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola
nazionale del notariato, nonche' di accordi e convenzioni
interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' e
dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.
3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione
al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura
puo' stipulare accordi e convenzioni con le universita'
sedi di facolta' e di dipartimenti di giurisprudenza e di
scuole di specializzazione per le professioni legali.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato un
avvocato ed un notaio.
4-bis. Resta ferma la possibilita' per le
universita', sedi di facolta' e di dipartimenti di
giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai
corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di
cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento
professionale, master, nonche' percorsi formativi per il
conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in
convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali
forensi.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.»
- Si riporta l'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.
264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi
universitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183
del 6 agosto 1999, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. 1. Sono programmati a livello nazionale gli
accessi:
a) ai corsi di laurea in architettura ai corsi di
laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonche'
ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come
di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, concernenti la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle
raccomandazioni dell'Unione europea che determinano
standard formativi tali da richiedere il possesso di
specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,
all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257;
d) (abrogata)
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un
numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso.».
- Si riporta il comma 322 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«322. Al CNR e' concesso un contributo di 60 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:
a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle
procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75;
b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le
finalita' del piano di cui al comma 315 e per le spese di
funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316
per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma
di 20 milioni di euro e' erogata in esito all'adozione del
piano entro il termine di cui al comma 321».
 
Art. 21 bis
Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di
ricerca

1. Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarita' degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nella Gazz.
Uff. 1° luglio 1998, n. 151:
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1°
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11
della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'Osservatorio
geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma
2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti
finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai
sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni,
sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999,
i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito
annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal
MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di
indicazioni per i due anni successivi, emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, da esprimersi entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del
perfezionamento dei predetti decreti e al fine di
assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il
MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla
base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi
decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza
nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ... ;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ... ;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo
2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ... ;
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e
nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST»
sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il
quale» fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9
maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del
comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio
di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266 del 1997.».
- Si riporta il comma 1072 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:
a) trasporti e viabilita';
b) mobilita' sostenibile e sicurezza stradale;
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica
e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
d) ricerca;
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche;
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e
sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e
sostegno alle esportazioni;
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i) prevenzione del rischio sismico;
l) investimenti in riqualificazione urbana e
sicurezza delle periferie;
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
n) eliminazione delle barriere architettoniche.
Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al
citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo
sono adottati entro il 31 ottobre 2018.».
- Si riporta il comma 95 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al
2033.»-.
 
Art. 22
Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza
per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza
dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 -
Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilita' (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale e contiene:
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attivita' per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi di legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
4) attivita' relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorita' strategica;
5) individuazione delle priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale e sociale e all'accessibilita' per le persone con disabilita';
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorita' di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;
2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' l'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti in coerenza con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformita' alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e definiscono»;
1.2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il contratto di programma contiene altresi' gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, e gli indicatori di performance nonche' i criteri di qualita', stabiliti in conformita' con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.»;
1.3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per le finalita' di cui al terzo periodo, nonche' ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management, in conformita' all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonche' dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore da' evidenza dei criteri e delle modalita' di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «e' redatto in coerenza con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformita' alla direttiva 2012/34/UE e»;
4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'Autorita' di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualita' di cui al comma 1. La medesima Autorita' monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonche' l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualita' contenuti nel contratto di programma.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario nonche' le penalita' da applicare a carico del gestore in caso di mancato conseguimento.
5-quater. I progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione e' svolta dall'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati della relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.».
2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
«n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonche' sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.».
3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate ai fini di un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresi' evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facolta' sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). - 1. Ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformita' al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti.
Art. 9-ter (Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione). - 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico-finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti, all'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorita' nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilita' economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonche' negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non conformi» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite» e' sostituita dalla seguente: «avviati».
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli artt. 1 e 15 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (Rifusione)», pubblicato nella Gazz. Uff. 24
luglio 2015, n. 170, come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto disciplina:
a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione
dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi
ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita' di
trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti
in Italia;
b) i criteri che disciplinano il rilascio, la
proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di
servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese
ferroviarie stabilite in Italia;
c) i principi e le procedure da applicare nella
determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche
nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate
adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie
che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano,
extraurbano o regionale su tali reti;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla
prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed
alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi
di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;
c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite
unicamente alle operazioni merci del proprietario delle
stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che
effettuano solo servizi di trasporto merci su tali
infrastrutture.
3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se
l'impresa ferroviaria e' controllata, direttamente o
indirettamente, da un'impresa o altra entita' che effettua
o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai
servizi urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa
ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4, 5,
11 e 16.
4. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto e per le quali sono
attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con
particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed
alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di
trasporto per ferrovia, al diritto di accesso
all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed
assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base
dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio
ferroviario europeo e del presente decreto.
5. Per le reti di cui al comma 4, le funzioni
dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono
svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla
direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo di
regolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), un
decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti
ferroviarie di cui al comma 4. Nelle more dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5
agosto 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti provvede, altresi', con cadenza periodica, almeno
quinquennale, ad apportare le necessarie modifiche al
decreto di cui al primo periodo, per tener conto
dell'evoluzione del mercato di settore. Le esclusioni di
infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono
importanza strategica per il funzionamento del mercato
ferroviario sono preventivamente notificate alla
Commissione europea secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito
dell'attivita' istruttoria di aggiornamento del decreto
ministeriale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette contestualmente alle competenti Commissioni
parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche'
all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del
contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento
strategico, con durata almeno decennale, denominato
Documento strategico pluriennale della mobilita' (DSPM). Il
DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine
per lo sviluppo della rete, la mobilita' di passeggeri e
merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale
e la piena integrazione delle esigenze del settore
industriale e dei poli logistici nella pianificazione
infrastrutturale e contiene:
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di
mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attivita' per la gestione e il rafforzamento
del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione
della sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli
interventi e i necessari standard di sicurezza e di
resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche
con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia
di mobilita' ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle
infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi
di legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per
aumentare la capacita' e migliorare le prestazioni con
riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei
trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici,
nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione
progettuale;
4) attivita' relative al fondo per la
progettazione degli interventi e le relative indicazioni di
priorita' strategica;
5) individuazione delle priorita' strategiche
relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli
aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la
specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle
regioni del Mezzogiorno in conformita' agli obiettivi di
cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni
relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la
manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli
investimenti, con particolare riferimento alla
sostenibilita' ambientale e sociale e all'accessibilita'
per le persone con disabilita';
h) la definizione della strategia nazionale
pluriennale di pianificazione degli investimenti
infrastrutturali, recante delle priorita' di investimento
per la promozione del trasporto multimodale, anche
finalizzato alla connessione delle principali aree
industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.
7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nonche' l'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione
alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze
del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento
di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,
si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di
trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede
all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il
documento strategico e' sottoposto ad aggiornamento dopo
tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di
carattere eccezionale, secondo le modalita' indicate nel
comma 7 e nel presente comma.
8. Le disposizioni del presente decreto non
pregiudicano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE, recepita dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
«Art. 15 (Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato). - 1. I rapporti tra il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo
Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno
o piu' contratti di programma. I contratti di programma
sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, sono
redatti in coerenza con gli obiettivi del DSPM di cui
all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformita'
alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, e definiscono altresi' la
programmazione degli investimenti, anche previsti da
specifiche disposizioni di legge, relativi alla
manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto dei principi
e parametri fondamentali di cui all'allegato II del
presente decreto. Il contratto di programma contiene
altresi' gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi
intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o
qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali
stabilite, e gli indicatori di performance, nonche' i
criteri di qualita', stabiliti in conformita' con quanto
previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE. Le
condizioni dei contratti di programma e la struttura dei
pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore
dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono
l'intera durata del contratto. Per le finalita' di cui al
terzo periodo, nonche' ai fini della programmazione della
spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto
di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di
spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia
e delle finanze. Nelle more della stipula dei nuovi
contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino
all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte
servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi patti e
condizioni gia' previsti, per il periodo necessario alla
stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.
(omissis)
4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i
sistemi di incentivazione della parte variabile della
remunerazione del proprio management, in conformita'
all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE,
tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli
obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e
finali, nonche' dei risultati ottenuti rispetto agli
indicatori di performance definiti nel contratto di
programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la
trasparenza, il gestore da' evidenza dei criteri e delle
modalita' di applicazione dei predetti sistemi di
incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di
esercizio.
5. Nell'ambito della politica generale di Governo e
tenendo conto del finanziamento erogato di cui al comma 1,
il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano
commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di
investimento, da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di
regolazione. Il piano e' redatto in coerenza con il DSPM di
cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformita'
alla direttiva 2012/34/UE e ha lo scopo di garantire l'uso,
la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso
l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi
per conseguire tali obiettivi.
5-bis. L'Autorita' di regolazione dei trasporti
individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di
performance e i criteri di qualita' di cui al comma 1. La
medesima Autorita' monitora il conseguimento degli
obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e
finali, nonche' l'adempimento degli indicatori di
performance e dei criteri di qualita' contenuti nel
contratto di programma.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto, per i profili finanziari, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di rendicontazione e verifica del raggiungimento
degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito
finanziario nonche' le penalita' da applicare a carico del
gestore in caso di mancato conseguimento.
5-quater. I progetti di fattibilita' tecnica ed
economica relativi agli interventi infrastrutturali di
sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50
milioni di euro, da inserire nel contratto di programma,
sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui
valutazione e' svolta dall'Unita' di missione per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in conformita' con le
principali linee guida europee e con i parametri
internazionali di confronto per le diverse categorie di
investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima
dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui
al primo periodo, corredati della relativa analisi
costi-benefici, sono pubblicati nel sito internet
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi
o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. - 1 -ter. (omissis)
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) - n) (omissis)
n-bis) con particolare riferimento ai contratti di
servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a
esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei
contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli
affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a
operatori interni, nonche' sull'individuazione della
dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i
confini regionali.
3. - 6-ter. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 5
agosto 2022 n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 agosto 2022, n. 18, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di promuovere l'affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
mediante procedure ad evidenza pubblica, nonche' di
consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario
attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il
31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, delle informazioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto
affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi
al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi
di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro
il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione,
nonche' la conformita' delle procedure di affidamento
ammesse dall'ordinamento alle misure di cui alle delibere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In
caso di avvenuto esercizio della facolta' di cui
all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo
reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di
cessazione della proroga.
1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di
cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate
per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul
proprio territorio relativi ai contratti in scadenza,
secondo il modello definito con decreto direttoriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari
pervenuti al fine di identificare eventuali e significative
sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate,
suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un
efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento
tra le regioni e le province autonome interessate ai fini
di un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di
gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente
rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo
periodo, sono pubblicati nel sito internet istituzionale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i
successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresi'
evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non
risolte in sede di coordinamento, per le opportune
determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima
applicazione della presente disposizione, i calendari
recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati
fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si
provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo
periodo. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
(omissis)
5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro
dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, promuovono,
nei limiti in cui tale facolta' sia consentita dalle
disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o
servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento
tramite procedure competitive.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, S.O, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). -
(omissis)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il riparto del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il
complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti
sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca
dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a
partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura
ferroviaria di competenza regionale;
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui
alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse
del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonche' nel caso di affidamenti non
conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora avviati successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la
riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai
contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali
vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e'
pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono
ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per
cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite
massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi
di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;».
 
Art. 23
Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture
ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato gia' raggiunto il relativo obiettivo del PNRR, ivi compresi quelli affidati al contraente generale, la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) e' autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalita' di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 - parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri gia' sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilita' alla medesima data sulle quali non si sia gia' espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo e' erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo e' subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla societa' RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la societa' RFI S.p.A. e' autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato e' soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.
2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «, che puo' delegarlo, in tutto o in parte, a una societa' ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo»;
b) all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e' attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalita' di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria comprende anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonche', in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi compresi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla societa' RFI S.p.A. in favore del comune in cui e' localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie gia' approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da societa' ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 215 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici
in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,
n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
2023, n. 77, S.O.:
«Art. 215 (Collegio consultivo tecnico). - 1. Per
prevenire le controversie o consentire la rapida
risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni
natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti,
ciascuna parte puo' chiedere la costituzione di un collegio
consultivo tecnico, formato secondo le modalita' di cui
all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di
giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle
realizzate tramite contratti di concessione o di
partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza europea la costituzione del
collegio e' obbligatoria.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o
adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo
contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di
procedura civile.
Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale,
l'attivita' di mediazione e conciliazione e' comunque
finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la
celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni
del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della
responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e
costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento
degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di
esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva
l'ipotesi di condotta dolosa.».
- Si riporta l'articolo 4 dell'allegato V.2 al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.:
«Allegato V.2 Modalita' di costituzione del collegio
consultivo tecnico
(omissis)
Articolo 4 (Decisioni del collegio consultivo
tecnico). - 1. Il procedimento per l'espressione dei pareri
o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da
ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la
presentazione di un quesito scritto attraverso formale
richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del
codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve
secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o
determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la
documentazione necessaria a illustrare le ragioni della
contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In
nessun caso il CCT si puo' pronunciare in assenza dei
quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta
la nullita' delle determinazioni eventualmente assunte. Se
l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze,
iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito
al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile
del procedimento se la riserva e' tale da incidere sulla
regolare esecuzione dei lavori.
2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il
collegio consultivo tecnico puo' operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da
remoto.
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale
d'insediamento sulle modalita' di svolgimento del
contraddittorio, e' comunque facolta' del Collegio
procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le
parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle
rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita'
di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio e'
comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per
monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove
ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico
sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti
dalla data della comunicazione del quesito, se formulato
congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e'
perfezionata la formulazione di piu' quesiti distintamente
formulati dalle parti in ordine a una medesima questione.
Le determinazioni possono essere rese con motivazione
succinta che, se del caso, puo' essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza
dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
le determinazioni possono essere adottate entro venti
giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono
assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della determinazione del collegio consultivo tecnico, il
giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice che non ha osservato la determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo degli articoli 48, comma 5, e
53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2021, n. 129, Edizione straordinaria, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - (omissis)
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo.
In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo
27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene
luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo e' effettuata senza il previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari
finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44,
la stazione appaltante e' altresi' abilitata a svolgere la
conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine
di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari, anche ai fini della localizzazione e della
conformita' urbanistica e paesaggistica, all'approvazione
dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o
servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati
unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli
effetti della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi di cui al primo periodo si producono anche a
seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle
interferenze da parte della stazione appaltante, ferma
restando l'attribuzione del potere espropriativo al
soggetto gestore, che puo' delegarlo, in tutto o in parte,
a una societa' ad esso collegata o appartenente al gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di
apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati
in ogni atto del procedimento espropriativo.».

«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione
delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie,
nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5,
5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma
5, si producono anche per le opere oggetto di
commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione
del progetto da parte del Commissario straordinario,
d'intesa con il presidente della regione interessata, ai
sensi del medesimo articolo 4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono
richiesti idonei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali al progettista individuato
dall'operatore economico che partecipa alla procedura di
affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica
il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
1-quater. Al fine di promuovere politiche di
sostenibilita' ed economia circolare, incentivando
operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali
provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi a
infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione
delle aree individuate quali siti di conferimento, alla
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e'
attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327. Per le finalita' di cui al primo
periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria
comprende anche gli interventi di riambientalizzazione
relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il
comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini
dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura
ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione
delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da
scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli
articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonche',
in caso di opere commissariate, nell'ambito del
procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono
acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari alla realizzazione degli interventi
di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi
compresi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a
carico del quadro economico dell'infrastruttura
ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo
gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla societa'
RFI S.p.A. in favore del comune in cui e' localizzato
l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si
applicano anche alle infrastrutture ferroviarie gia'
approvate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione per le quali gli interventi di
riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento
delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo
costituiscono variante al progetto approvato. Le
amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste
dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e
penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere
obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e'
acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul
progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di
cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
ridotto a quarantacinque giorni.
5.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
opere di particolare rilevanza pubblica strettamente
connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti
l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonche'
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
anche agli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a
esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo
e alla verifica contabile.».
- Si riporta il comma 525 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024, n. 305, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«525. Gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture
di alimentazione della trazione ferroviaria e realizzati
dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da societa'
ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. rientrano tra le infrastrutture di
supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui
realizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo
53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Conseguentemente, agli interventi relativi a tali
impianti non si applicano le disposizioni del capo I del
titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199.».
 
Art. 23 bis
Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi
finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione
europea

1. In relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'appaltatore comunica senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento. In ogni caso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, il documento unico di regolarita' contributiva del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' acquisito, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalita' ordinarie, ovvero direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilita' a esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al citato decreto n. 36 del 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 6, 24,
119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
marzo 2023, n.77 - Suppl. Ordinario n. 12:
«Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti
collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive
e ritardo nei pagamenti). - (omissis)
6. In caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita',
previo rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo,
il responsabile unico del progetto invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo,
la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.».
«Art. 24 (Fascicolo virtuale dell'operatore
economico). - 1. Presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici opera il fascicolo virtuale
dell'operatore economico che consente la verifica
dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli
94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i
soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' dei dati e
dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100
che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e'
utilizzato per la partecipazione alle procedure di
affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti
contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico,
nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono
aggiornati automaticamente mediante interoperabilita' e
sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui
l'operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle
certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94
e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo
50;ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per
interoperabilita' alle proprie banche dati, ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la
disponibilita' in tempo reale delle informazioni e delle
certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero
ciclo di vita digitale di contratti pubblici.((Alle regole
e agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le
disposizioni che regolamentano le singole banche dati che
alimentano la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.))
La violazione dell'obbligo di cui al primo
periodo e' punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8.
L'ANAC garantisce l'accessibilita' al fascicolo virtuale
dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli
enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi
di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4,
limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC puo'
predisporre elenchi aggiornati di operatori economici gia'
accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le
modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per procedure
di affidamento diverse.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC
individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel
fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la
partecipazione alle procedure di affidamento e il loro
esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.».
«Art. 119 (Subappalto). - (omissis)
7. L'affidatario e' tenuto ad osservare il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. E',
altresi'. responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori.».
«Art. 125 (Anticipazione, modalita' e termini di
pagamento del corrispettivo). - (omissis)
5. I certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa
verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore e
dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi
del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento
dell'adozione del certificato di pagamento.
L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di
pagamento puo' costituire motivo di valutazione del RUP ai
fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi
dell'articolo 45. L'esecutore puo' emettere fattura al
momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei
lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore
non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento
da parte del RUP.
(omissis)
7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di
lavori e della verifica di conformita' negli appalti di
servizi e forniture, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi
certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento
relativo alla rata di saldo; il pagamento e' effettuato nel
termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del
collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato
di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto
periodo.».
 
Art. 24
Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali
e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione
dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti
in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonche' per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche e' istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFNIISSI, di seguito denominato «Strumento».
2. Lo Strumento di cui al comma 1 e' alimentato da:
a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia;
b) le risorse nella disponibilita' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Lo Strumento puo' altresi' essere alimentato dalle eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.
4. In ragione delle finalita' dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. In coerenza con le finalita' dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:
a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;
b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1».
6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento.
7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNIISSI.
8. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresi', definiti le modalita' di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).
9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:
a) i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate del relativo cronoprogramma di attuazione;
b) l'entita' massima del contributo concedibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonche' le modalita' di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
c) le modalita' di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalita' del PNIISSI, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonche' forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalita' previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.
10. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel PNIISSI.
11. Gli oneri per le attivita' di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.
12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
13. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 613 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:
«613. Al fine di realizzare un Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo
del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, alla promozione e al miglioramento
della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in
attuazione degli accordi internazionali nonche' degli
orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello
sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione
alternativa, il Fondo puo' essere destinato anche al
finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di
supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale e'
previsto un programma di interventi finalizzati ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di
beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto
pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il
trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti
produttivi finalizzati alla transizione verso forme
produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare
riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalita' di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.».
- Si riporta il comma 516 all'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«516. Per la programmazione e la realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine
di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai
cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse
idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il
Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e'
attuato attraverso successivi stralci che tengono conto
dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. ».
- Si riporta l'allegato IV al decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129, Edizione
straordinaria:
«Allegato IV
(articolo 44)
1) Realizzazione asse ferroviario
Palermo-Catania-Messina;
2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero
(opere di adduzione);
3) Realizzazione della linea ferroviaria
Salerno-Reggio Calabria;
4) Realizzazione della linea ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Taranto;
5) Realizzazione della linea ferroviaria
Roma-Pescara;
6) Potenziamento della linea ferroviaria
Orte-Falconara;
7) Realizzazione delle opere di derivazione della
Diga di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera (Lazio);
9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture
del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.».
- Si riportano gli articoli 175, comma 9, e 177, comma
7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, Suppl.
Ordinario n. 12:
«Art. 175 (Programmazione, valutazione preliminare,
controllo e monitoraggio). - (omissis)
9. Ai soli fini di contabilita' pubblica, si
applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del
rischio operativo). - (omissis)
7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano
i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in
misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni
Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi previste, non
ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 2 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«2. I provvedimenti sottoposti al controllo
preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo
nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli
effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.».
- Si riporta l'articolo 3, del decreto-legge 14 aprile
2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il
contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2023, n. 88:
«Art. 3 (Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica). - 1. Al fine di provvedere alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio
dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario
nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsita' idrica, di seguito «Commissario».
Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2027. Il
Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero
territorio nazionale, fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli
utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di
bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo'
essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il
decreto di nomina, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal
quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per
l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024
e 2025, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla
Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali
fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti
attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di
severita' idrica su scala nazionale;
b) acquisisce dalle autorita' concedenti il
censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su
tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui,
industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione
presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) provvede alla regolazione dei volumi e delle
portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea
dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi
dell'articolo 5;
d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato
di attuazione del programma degli interventi indicati nei
piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle
regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della
risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4;
f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter
autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e
sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o
ritardo;
g) effettua una ricognizione dei corpi idrici
sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per
il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a
garanzia della tutela delle risorse idriche, degli
ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana,
nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo;
h) collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia;
h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco
delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma
4-ter;
h-quater) coordina l'attivita' delle Autorita' di
bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento
periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare
l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i
fabbisogni per i diversi usi per le finalita' di cui al
comma 3-bis dell'articolo 1;
h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di
scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della
definizione di misure strutturali e non strutturali di
adattamento alla scarsita' idrica;
h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente
competenti nell'attivita' di progettazione inerente alla
realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto
della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle
precipitazioni.
4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione
degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il
Commissario, anche su richiesta delle regioni o
dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente, informa il Presidente del Consiglio dei
ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per
provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di
perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera
del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il
potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione
dei progetti e degli interventi.
5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il
Commissario puo' adottare in via d'urgenza i provvedimenti
motivati necessari a fronteggiare ogni situazione
eccezionale correlata al fenomeno della scarsita' idrica,
ad esclusione delle attivita' di protezione civile che sono
assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono
immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide nonche' alle Autorita' di bacino
distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario
puo' operare con i poteri di cui al comma 2, secondo
periodo.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale reclutate in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Il trattamento economico del
personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al
presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di
cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in
relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno
della pubblica amministrazione nel settore della gestione
delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di
nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Restano fermi, fino al completamento degli
interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai
Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, del Commissario straordinario di governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale
per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, nonche' del commissario dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10
dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, qualora gia' nominati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i
compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli
interventi urgenti per la gestione della crisi idrica,
nominati a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico,
ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma
1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio,
Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.
7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in
sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, e'
autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale per
le spese di funzionamento e di realizzazione, in
conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da
convenzione, senza oneri per il Commissario.».
 
Art. 25
Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata:
Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR,
dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei
centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria»
della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonche' per la
realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarita' del
Ministero delle imprese e del made in Italy

1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacita' operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attivita' di controllo, incluse le modalita' per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonche' il numero delle attivita' di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla societa' GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.
2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy e', altresi', autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2026, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle amministrazioni dello Stato o di societa' o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All' onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia.
3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2024/ 2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0».
4. Al fine di assicurare la continuita' operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati «AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain» e «AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs», non piu' finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, e' autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le attivita' di cui al primo periodo e per le altre attivita' di assistenza tecnica necessarie alla gestione dell'agevolazione e' riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-sexies, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, le parole: "per il 2025 e di 4 milioni di euro per il 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026"»;
b) il comma 19-septies e' abrogato.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
5-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il riconoscimento in favore dell'investitore dell'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020 anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, purche' entro il 31 maggio 2026. Per gli investimenti di cui al primo periodo, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 5 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, nell'istanza per il riconoscimento dell'incentivo, in luogo dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare, previsto dalla lettera b) del comma 3 del citato articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, e' indicato l'ammontare dell'investimento realizzato.
5-quinquies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresi' comunicazione all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dal comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020. L'esito negativo dell'accertamento e' ostativo al riconoscimento dell'incentivo.
5-sexies. All'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole da: «a istituire 40 posizioni dell'area» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quaranta unita' di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalita' prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.:
«Art. 68 (Segreto d'ufficio). - E' considerata
violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o
comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine
del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone
estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal
contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale
dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza
nonche' dai componenti delle commissioni di cui all'art.
45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli
tributari, dai membri dei comitati che esercitano il
controllo di legittimita' sugli atti dei comuni e dal
personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non
e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei
redditi.
Qualora l'amministrazione finanziaria si avvalga
delle facolta' previste nel successivo art. 69, quarto
comma, nell'art. 12 della L. 13 giugno 1952, n. 693, e
nell'art. 12, sesto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 559 , non sono considerate violazioni del segreto di
ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli
esattori delle imposte dirette in carica delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e la
comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione
dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque
attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono
tenute a mantenere il segreto d'ufficio.».
- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, de 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Il Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 26
settembre 2024, Serie L.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta l'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022, n. 50:
«Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del
settore automotive). - 1. Al fine di favorire la
transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella
filiera del settore automotive finalizzati
all'insediamento, alla riconversione e alla
riqualificazione verso forme produttive innovative e
sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di
riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di
sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il
recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al
finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e
le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche'
il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il comma 435 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con
il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla
gestione delle procedure di accesso e controllo
dell'agevolazione, nonche' allo sviluppo della piattaforma
informatica di cui al comma 430, anche al fine delle
esigenze di monitoraggio di cui al comma 436. Per le
attivita' di cui al primo periodo e per le altre attivita'
di assistenza tecnica necessarie alla gestione
dell'agevolazione e' riconosciuto al GSE un compenso di 5
milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028 nell'ambito del programma «fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 19-sexies
del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2025, n.
302, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1, della legge 27 febbraio 2026, n. 26, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materie di interesse
della Presidenza del Consiglio dei ministri). - (omissis)
19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 432, relativo al contratto tra il
Ministero dello sviluppo economico e la societa' Centro di
produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi
397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:
«e' prorogato fino all'anno 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «e' prorogato fino all'anno 2026»;
b) al comma 433, relativo al servizio di
trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, le
parole: «per il 2025 e di 4 milioni di euro per il 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2025 e 2026»».
- Si riporta l'articolo 29-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 2012, n. 221:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis»
all'investimento in start-up innovative). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa a quanto previsto
dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento
della somma investita dal contribuente nel capitale sociale
di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per
il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up
innovative, purche' l'investimento non produca una
partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del
capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto
alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche
fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero
anche attraverso una societa' controllata o collegata, per
un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento
portato a beneficio.
1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e'
incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2025.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle
sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese. La
detrazione e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013
sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi
i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La
detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo,
a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla
start-up della somma investita con causale «versamento in
conto aumento di capitale», a condizione che la somma sia
iscritta a riserva patrimoniale.».
- Si riporta il comma 326 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«326. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, quaranta unita' di
personale da inquadrare nell'area delle elevate
professionalita' prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto
funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero
passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle
graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di
personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con corrispondente incremento della relativa dotazione
organica. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3.615.519
euro annui a decorrere dall'anno 2026.».
 
Art. 26
Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione
della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1
- Componente 2 del PNRR

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30:
1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorita' competenti,»;
2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;
3) al comma 1-quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;
b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonche' in caso di incompletezza».
2. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere piu' efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico».
3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita', consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita'.»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:
a) alla capacita' di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualita' delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
d) alla capacita' produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita' del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilita'.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 30 e 31-bis del
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante
«Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2022, n. 304, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 30 (Verifiche periodiche sulla situazione
gestionale dei servizi pubblici locali). - 1. I comuni o le
loro eventuali forme associative, con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le
province e gli altri enti competenti, in relazione al
proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la
ricognizione periodica della situazione gestionale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica nei
rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni
servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista
economico, dell'efficienza e della qualita' del servizio e
del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di
servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti
e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La
ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso agli
affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo
periodo, e all'affidamento a societa' in house, oltre che
gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente,
tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento
della gestione di ciascun servizio affidato, individua le
possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da
tali valutazioni emerge un andamento gestionale
insoddisfacente per cause dipendenti dall'attivita' del
gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla
ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro
il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere
le necessarie misure correttive, che include un
cronoprogramma di azioni per il ripristino e il
miglioramento della qualita' del servizio, per efficientare
i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di
indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul
portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
sentite le altre autorita' competenti, effettua
un'attivita' di monitoraggio sugli atti di indirizzo e
sull'efficacia delle misure correttive previste e
predispone annualmente una relazione al Governo e alle
Camere.
1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai
sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
a) il gestore ha registrato perdite significative
negli ultimi due esercizi tali da compromettere le
condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano
significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi
contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualita' del servizio
erogato risultano significativamente inferiori agli
indicatori e ai livelli minimi di qualita' dei servizi
individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del
gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis o
in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano
entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di
adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica
l'articolo 27, comma 3.
2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in
un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno,
contestualmente all'analisi dell'assetto delle societa'
partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in
house, la relazione di cui al periodo precedente
costituisce appendice della relazione di cui al predetto
articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di
cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 31-bis (Sanzioni). - 1. L'ANAC applica la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo
20, comma 7, del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, in caso di:
a) mancata adozione da parte dell'ente locale della
relazione di cui all'articolo 30, comma 2;
b) mancata pubblicazione della relazione di cui
all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale
dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
c) mancata adozione da parte dell'ente locale
dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma
1-bis.
2. Nei casi di cui al comma 1, nonche' in caso di
incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma
2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC
comunica all'ente locale interessato il termine perentorio,
non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute
necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo,
l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui
al comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta il comma 14 dell'articolo 1 della legge 18
dicembre 2025, n. 190, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2025», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 dicembre 2025, n. 294, come modificato dalla
presente legge:
«14. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e
il Ministero dell'universita' e della ricerca elaborano
congiuntamente, sentita la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, entro il 30 giugno 2026, e
successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo
strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e
di trasferimento tecnologico, con specifiche indicazioni
volte a razionalizzare, rafforzare e rendere piu'
efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico. La
proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a
consultazione pubblica dei soggetti istituzionali
competenti e dei portatori di interesse, e' approvata con
decreto dei predetti Ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 della legge 16
dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2023», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2024, n. 295, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 36 (Sospensione dell'efficacia delle
disposizioni in materia di accreditamento e di accordi
contrattuali con il Servizio sanitario nazionale). - 1. Al
fine di procedere a una revisione complessiva della
disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la
stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a
carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle
disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e
8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, nonche' del decreto del Ministro
della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi
del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e' sospesa fino agli esiti
delle attivita' del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e
l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale,
istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 20
dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad
apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza
permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
1-bis. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai
fini della selezione degli erogatori con cui stipulare
degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica,
che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei
principi di parita' di trattamento, di non discriminazione,
di trasparenza e di proporzionalita', consenta di
salvaguardare i livelli occupazionali e la continuita'
assistenziale articolata per tipologia di paziente o
assistito e relativa fragilita'.
1-ter. La procedura ad evidenza pubblica di cui al
comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza
l'erogatore con riferimento:
a) alla capacita' di fornire sul territorio i
servizi richiesti, alla capillarita' dei servizi assicurati
e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
b) agli investimenti realizzati per migliorare la
qualita' delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare
tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati
per l'esecuzione delle prestazioni;
c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato
impegnato e numero degli assistiti;
d) alla capacita' produttiva tale da contribuire a
smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
e) per le strutture operanti sul territorio per le
quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente
rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto
concretamente dimostrato, anche con riferimento a
esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di
livelli qualitativamente elevati di assistenza,
valorizzando la conoscenza approfondita delle specificita'
del territorio di riferimento e dei relativi setting
assistenziali, con particolare attenzione alle aree
caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di
fragilita'.».
 
Art. 27
Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in
conto capitale in relazione a investimenti in impianti di
produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunita'
energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui
agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2
del PNRR

1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunita' energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione nell'ambito del PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.; ai connessi oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la societa' GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La societa' GSE subentra al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente gia' adottati o gia' approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla societa' GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la societa' GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. In caso di comprovate difficolta' procedurali o amministrative, il termine di cui al primo periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta giorni. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della societa' GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la societa' GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:
a) delle modalita' e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
c) delle modalita' per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;
d) delle modalita' e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144:
«Art. 25 (Modalita' di copertura di oneri sostenuti
dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.). - 1. Gli
oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita'
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i
meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico
dei beneficiari delle medesime attivita', ivi incluse
quelle in corso con esclusione degli impianti destinati
all'autoconsumo entro i 3 kW.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre
anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico
l'entita' delle tariffe per le attivita' di cui al comma 1
da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per
un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base
dei costi, della programmazione e delle previsioni di
sviluppo delle medesime attivita'. La proposta include le
modalita' di pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e'
approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto
da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede alle compensazioni ove
necessario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1,
lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE)
2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il
regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per
quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti
rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del
Consiglio2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
2021, n. 285:
«Art. 14 (Criteri specifici di coordinamento fra
misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali).
- 1. Nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo
13, con decreto del Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita'
per la concessione dei benefici delle misure PNRR
specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le
misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti
criteri specifici:
a) in attuazione della misura Missione 2,
Componente 3, Investimento 3.1 «Sviluppo di sistemi di
teleriscaldamento», sono definite le condizioni di
cumulabilita' con gli incentivi di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante
«Definizione del nuovo regime di sostegno per la
cogenerazione ad alto rendimento», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 o, in
alternativa, con gli incentivi di cui al meccanismo di cui
all'articolo 10;
b) in attuazione della misura Missione 2,
Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano,
secondo criteri per promuovere l'economia circolare», sono
definiti criteri e modalita' per la concessione, attraverso
procedure competitive, di un contributo a fondo perduto
sulle spese ammissibili connesse all'investimento per
l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di
impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di
produzione di biometano, per la valorizzazione e la
corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui
zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati
esclusivamente a biometano. Con il medesimo decreto sono
definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi
tariffari di cui all'articolo 11 e sono altresi' dettate
disposizioni per raccordare il regime incentivante con
quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018;
c) in attuazione della misura Missione 2,
Componente 2, Investimento 1.1 «Sviluppo del sistema
agrivoltaico», sono definiti criteri e modalita' per
incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici
attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo
perduto, realizzati in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso
l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione
energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni
dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono
definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi
tariffari di cui al Capo II;
d) in attuazione delle misure Missione 2,
Componente 2, Investimento 2.1 «Rafforzamento smart grid» e
2.2 «Interventi su resilienza climatica delle reti» sono
definiti criteri e modalita' per la concessione dei
contributi a fondo perduto ai concessionari del pubblico
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 per incentivare la realizzazione di interventi
di rafforzamento, smartizzazione e digitalizzazione della
rete elettrica di distribuzione finalizzati ad aumentare la
capacita' di ospitare energia rinnovabile, consentire
l'elettrificazione dei consumi, anche ai fini di una
maggior diffusione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 35, comma 1, lettera c) e aumentare la
resilienza ai fenomeni meteorologici avversi;
e) in attuazione delle misure Missione 2,
Componente 2, Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per
le comunita' energetiche e l'auto-consumo» sono definiti
criteri e modalita' per la concessione di finanziamento a
tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per
lo sviluppo della comunita' energetiche, cosi' come
definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la
realizzazione di impianti di produzione di FER, anche
abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo
decreto sono definite le condizioni di cumulabilita' con
gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;
(omissis)».
- Il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Unione Europea del 22 giugno 2020, n. L 198.
- Il regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 18 febbraio
2021, n. L 57.
 
Art. 28
Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;
2) il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».
2. Il Fondo di cui all'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al primo periodo del presente comma e non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimita' territoriale, ai pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1) a 5), e b) del comma 1 del medesimo articolo 3.
3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, e' stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualita' 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualita' 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalita' di erogazione delle risorse, nonche' quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonche' sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.
3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, e' riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito in pari misura tra i predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' incrementata di euro 600.000 per l'anno 2028 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia nonche' agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici pubblici, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e' disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:
a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;
b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.
b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza;
b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona.
5. E' revocata la somma di 27,6 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.
5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 1, comma 3 e 2, comma
2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2023, n. 219, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Utilizzazione delle risorse nazionali ed
europee in materia di coesione). - (omissis)
3. Gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020
possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base
degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri in coerenza con i profili finanziari definiti
dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse,
previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e
754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La modifica
dell'accordo, qualora preveda un incremento o una
diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una
modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del
CIPESS di assegnazione delle risorse, e' sottoposta, su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione
del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di
cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n.
178 del 2020, come modificato dal presente articolo.
(omissis)».
«Art. 2 (Disposizioni per la realizzazione degli
interventi ammessi a finanziamento a valere sulla
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per
il periodo di programmazione 2021 - 2027). - (omissis)
2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con
l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui
all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020,
compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa,
viene erogata, anche in piu' soluzioni, un'anticipazione
fino al 20 per cento del piano finanziario annuale indicato
nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei
progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di
cui all'articolo 4 del presente decreto, decurtata
dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che
non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni
assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma
costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla
realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono
erogate.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 178 e 27, comma
17,del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-192, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O:
«Art. 178 (Fondo turismo). - 1. Al fine di sostenere
il settore turistico mediante operazioni di mercato, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il
fondo e' finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio e
fondi di investimento, gestiti da societa' di gestione del
risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e
valorizzazione di immobili destinati ad attivita'
turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del
fondo, comprese le modalita' di selezione del gestore del
fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto
nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore e'
riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al
comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno
2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per
l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30
milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a
rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le
somme gia' assegnate al Piano operativo 'Cultura e
turismo', come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n.
46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli
interventi di competenza del Ministero della cultura. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 13,
comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024,
n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di politiche di coesione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.105 del 7 maggio 2024:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche
semplificate). - (omissis)
4. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al
comma 196 del medesimo articolo 1 e' incrementato di euro
20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per
ciascuno degli anni 2025 e 2026.
(omissis)» .
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 10
agosto 1950, n. 646, recante «Istituzione della Cassa per
opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 1° settembre 1950:
«Art. 3. La presente legge si applica alle regioni
Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone,
all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia'
compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni
compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume
Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi
nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.
Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte
di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al
solo, territorio facente parte dei comprensori.».
- Si riporta il comma 177 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 -
Supplemento Ordinario n. 46:
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.»
- Si riporta il comma 958 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 -
Supplemento Ordinario n. 42:
«958. Ai fini della realizzazione di una scuola
primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo
Valentia, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per
l'anno 2027.»
- Si riporta il comma 177 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143:
«Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione). - 1.
Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare
unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.»
- Si riportano i commi 179 e 179-bis dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di
garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
disciplina vigente e con oneri a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano
finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi
2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di
coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli
organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai
programmi operativi complementari e comunque non superiore
a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso
delle correlate professionalita' o di adeguato titolo di
studio coerente con i profili da selezionare, nel limite
massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere.
179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le
amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non
impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei
all'esito delle procedure svoltesi in attuazione
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel termine assegnato
dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta
giorni, possono essere destinate dalle predette
amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione
ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso
di professionalita' tecnica analoga a quella del personale
non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati
sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la
coesione territoriale che definisce, in particolare, le
modalita', anche temporali, della collaborazione, comunque
non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della
remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta
Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018.»
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 7,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265:
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni
e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). -
(omissis)
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione
degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di
collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti
e personale in possesso di alta specializzazione, da
destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel
limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a
carico delle disponibilita' del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale «Governance
e capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre
2020. I contratti di cui al presente comma non danno in
alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli
dell'Agenzia.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 7
maggio 2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni per l'attuazione della
Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa
(STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF). -
(omissis)
4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti
dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali
della politica di coesione relativi al periodo di
programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE
fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto
previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE)
2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi
oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di
approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate
dalle Amministrazioni titolari nell'ambito degli Accordi
per la coesione.
(omissis)».
 
Art. 29
Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi
pensione nonche' di fondi sanitari e sociosanitari integrativi e
complementari del Servizio sanitario nazionale

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 19-sexies (Risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attivita' di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies.
2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risultino assicurate l'imparzialita' e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.
3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 e' alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».
2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni».
2-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attivita' istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di euro 1.500.000 annui.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP.
3. Nelle more della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attivita', anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente, i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 5 provvedono a redigere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonche' a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati. Il bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.
4. I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati e forniscono un quadro fedele delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria, ivi compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:
a) il numero degli iscritti e dei beneficiari;
b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;
c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;
d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;
e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;
f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate;
g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;
h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando in ogni caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e, in particolare:
a) ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) agli enti, alle casse e alle societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalita' assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purche' organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.
6. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'impossibilita' dell'iscrizione, del rinnovo o comunque della permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' della fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente.
8. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
9. (Soppresso)
10. (Soppresso)
11. (Soppresso)
11-bis. Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' sostituito dal seguente:
«202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1.-2.
(omissis)
3. Il finanziamento della commissione puo' essere
integrato mediante il versamento annuale da parte delle
forme di previdenza complementare di una quota non
superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse
destinate alle prestazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina
delle forme pensionistiche complementari», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005 -
Supplemento Ordinario n. 200, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari). - 1. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita
l'attivita' di alta vigilanza sul settore della previdenza
complementare, mediante l'adozione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive
generali alla COVIP, volte a determinare le linee di
indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui
soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali, la
COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema di
previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale
sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e
prudente gestione e la loro solidita'. La COVIP ha
personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'organo di vertice della COVIP e' composto da un
presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di
riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle
materie di pertinenza della stessa e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i
commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. Ad
essi si applicano le disposizioni di incompatibilita', a
pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al
presidente e ai commissari competono le indennita' di
carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito
ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni dell'organo di vertice sono
adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti
dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il
presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP
tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
L'organo di vertice delibera con apposito regolamento, nei
limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi
di trasparenza e celerita' dell'attivita', del
contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di
gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria
organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli
uffici la qualifica di direttore generale, determinandone
le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al
trattamento giuridico ed economico del personale,
all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina
delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo che devono osservare i principi del regolamento
di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte
alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi
venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine
suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole
disposizioni. Il trattamento economico complessivo del
personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP
e' definito, nei limiti dell'ottanta per cento del
trattamento economico complessivo previsto per il livello
massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva
per il personale dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. L'assunzione del personale avviene mediante
concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di
rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori
di attivita' istituzionale della Commissione. I concorsi
sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo
i bandi appositamente emanati. La Commissione puo' inoltre
avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su
specifici temi e problemi e da remunerare secondo le
tariffe professionali nel limite di spesa di euro 1.500.000
annui. Al personale in posizione di comando o distacco e'
corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza
tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente
di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il
controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalita'
e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente
al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i
provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP
per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della
COVIP.».
- Si riporta il testo degli articoli 2621, 2621-bis e
2621-ter del codice civile:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.».
«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita'). - Salvo che
costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei
mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui
all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della
natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita'
o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica
la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di
cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano
i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il
delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci,
dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione
sociale.»
«Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare
tenuita'). - Ai fini della non punibilita' per particolare
tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice
penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita'
dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai
creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e
2621-bis.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 -
Supplemento Ordinario n. 163.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.:
«Art. 9 (Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme
di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti
fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti
dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti
attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente
articolo deve contenere l'indicazione "fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale". Tale denominazione non
puo' essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti
per finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che
istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non
selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi dai loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed
enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei settori
dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza
sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso
riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e
privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione
dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di
selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di
particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque
integrate, erogate da professionisti e da strutture
accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di
assistenza, per la sola quota posta a carico
dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a),
sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale,
ancorche' erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni
non a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle
prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della
salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di
soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita';
c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e
secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario
nazionale;
c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che
non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non
siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
sono individuate le prestazioni relative alle lettere a),
b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella
lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima
applicazione, possono essere poste a carico dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in
gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni
pubbliche e private che operano nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita', da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province
autonome e gli enti locali, in forma singola o associata,
possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al
presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi
del comma 10, e' emanato, su proposta del Ministro della
sanita', ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le
disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento
disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione
e di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al
singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di
fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata
dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Presso il Ministero della sanita', senza oneri a
carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi
integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale
debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che
quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, con
finalita' di studio e ricerca sul complesso delle attivita'
delle forme di assistenza complementare e sulle relative
modalita' di funzionamento, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del
Ministro della salute.
9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre assegnata
la funzione di monitoraggio delle attivita' svolte dai
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonche'
dagli enti, dalle casse e dalle societa' di mutuo soccorso
aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia
periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati
relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al
numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni
nonche' ai volumi e alle tipologie di prestazioni
complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a
carattere sanitario, prestazioni a carattere
socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre
tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del
Ministro della salute.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia al momento dell'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133.»
- Si riporta il comma 2, lettera a) dell'articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:
«2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti
all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con
il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141,
che operino secondo il principio di mutualita' e
solidarieta' tra gli iscritti, per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera e-ter);»
 
Art. 30

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.
3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.
5. Il decreto di cui al comma 4 dispone prioritariamente il rifinanziamento:
a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1) a 11), per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilita' dei soggetti attuatori degli interventi, nonche' dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.
8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.
9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.
11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per le vittime dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominato "Fondo",»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «societa' partecipate di cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto adottato ai sensi del comma 2-quinquies sono definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.
2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-bis sono destinate all'erogazione di indennizzi:
a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della societa' datrice di lavoro, abbiano prestato attivita' lavorativa presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e, in caso di decesso, dei loro eredi;
b) in favore delle societa' titolari dei cantieri navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle societa' medesime, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto adottato ai sensi del comma 2-quinquies.
2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter e' effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto adottato ai sensi del comma 2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, del presente articolo e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.».
11-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota della Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche senza il coinvestimento delle societa' Simest Spa o Finest Spa».
11-ter. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 103 e 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).
- (omissis)
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
(omissis)
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 1, comma 742, della legge 30
dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale
per il triennio 2026-2028", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301, S.O.:
«Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello
Stato). - (omissis)
742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni
2026, 2027 e 2028, le disponibilita' dei conti correnti di
tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per
l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di
euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.
(omissis)»
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n.
47:
«Art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione,
denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e'
preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni
generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la
Commissione europea quale punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della
coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano
rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello
europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;9
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per
il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77
del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del
PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla
definizione delle eventuali misure correttive ritenute
necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato
generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del
decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle
attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita'
del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri9.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura
di missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le
funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come
modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti
dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e
2, alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i
compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti
all'unita' di missione di livello dirigenziale generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le
politiche di coesione e il Sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che viene contestualmente
soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale relativi all'unita' di
missione di cui al primo periodo e la cessazione delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
1 e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR
l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della
verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di
missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni
e controlli a campione, sia presso le amministrazioni
centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti
attuatori.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'
composta da un contingente di dodici unita' dirigenziali di
livello non generale e di sessantacinque unita' di
personale non dirigenziale, individuato anche tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,
organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa
complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura e'
assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di
spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore
a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del
personale assegnato alla Struttura di missione cessano di
avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di
funzionamento e per le spese di missione del personale
della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro
693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024
e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR
e' autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la
stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre
2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il
personale assunto secondo le modalita' di cui al primo
periodo viene inquadrato nel livello iniziale della
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le
modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e
di chiamata del personale nonche' le specifiche
professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei
coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del
2021, si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive
di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri;9
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad
euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 13, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). -
(omissis)
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite contabilita'
speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la
gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione
forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di
sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria
dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
notificati non determinano obbligo di accantonamento da
parte delle sezioni medesime.
(omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante
«Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche'
in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2023, n. 76, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Disposizioni finanziarie). - 1. La
dotazione del fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali, di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n.
145 L. 21/07/2016, n. 145, Art. 4. - Fondo per il
finanziamento delle missioni internazionali, e' integrata
di 44 milioni di euro per l'anno 2023.
2. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una
dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le vittime
dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», che interviene
in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche
che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante
l'attivita' lavorativa prestata presso i cantieri navali
per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
nonche', in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi.
Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le
societa' partecipate di cui al suddetto periodo, per le
quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche
originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai
lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto
ministeriale di cui al terzo periodo. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le tabelle di liquidazione
dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo
da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente
comma, nonche' i requisiti, i termini, gli effetti, le
procedure e le modalita' di erogazione delle somme nel
limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo.
2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi
relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in
conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le
disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16
luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si
applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023
presentate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al
pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla
medesima data. Con il decreto adottato ai sensi del comma
2-quinquies sono definiti i termini e le modalita' di
presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025
e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi
entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.
2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche
in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di
cui al comma 2-bis, sono destinate all'erogazione di
indennizzi:
a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente
dalla natura pubblica o privata della societa' datrice di
lavoro, abbiano prestato attivita' lavorativa presso i
cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le
disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257, e, in caso di decesso, dei loro eredi;
b) in favore delle societa' titolari dei cantieri
navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla
natura pubblica o privata delle societa' medesime, a titolo
di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi
di quanto stabilito dal decreto adottato ai sensi del comma
2-quinquies.
2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma
2-ter e' effettuato in misura proporzionale agli indennizzi
liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i
termini previsti dal decreto adottato ai sensi del comma
2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro
per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il decreto di cui al comma
2, terzo periodo, del presente articolo e il decreto di cui
all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle
previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente
articolo, ferme restando le procedure necessarie ai fini
del rispetto del limite di spesa.».
3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e'
incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle
eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano
di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno
2023.
5. Nello stato di previsione del Ministero delle
imprese e del made in Italy e' istituito un Fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato
a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, localizzate nelle
Regioni insulari e per le quali e' istituito un tavolo di
crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo
che ne sia assicurata la compatibilita' con la disciplina
in materia di aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4,
4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19,
20 e dai commi da 1 a 5 del presente articolo, determinati
in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni
di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno
2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di
euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028,
2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro
per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si
provvede:
a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno
2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse
finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1,
commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole
«per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «per i periodi d'imposta 2021 e 2022»;
c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,
1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro
per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3
milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per
l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
d) quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.
7. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quater del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-quater (Disposizioni in materia di fondi per
l'internazionalizzazione). - 1. L'ambito di operativita'
della Sezione venture capital e investimenti partecipativi
del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e'
esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo.
2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma
1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote
di partecipazione al capitale di societa' estere, anche
nella sottoscrizione di strumenti finanziari o
partecipativi, compreso il finanziamento di soci. Le
risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere
investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative
di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' in quote o azioni di
uno o piu' Fondi per il Venture Capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in Fondi
per il Venture Capital, gestiti dalla societa' che gestisce
anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di
favorire il processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il
coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa. Il Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota della
Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150
milioni di euro, all'attuazione di interventi nel
Continente africano realizzati anche senza il
coinvestimento delle societa' Simest Spa o Finest Spa.
2-bis. Le attivita' di individuazione di potenziali
investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di
investimento in venture capital di cui al comma 2 sono
effettuate avvalendosi della societa' che gestisce anche le
risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono definite le
modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo
di cui al comma 1.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge
21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 49 per cento» e le
parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera
non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e,
comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Le partecipazioni».
5. Al fine di contrastare il fenomeno della
delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di
cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le
operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo
1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano
causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali
nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici
e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso
anticipato dell'investimento.».
- Si riporta il comma 474, lettere a), b) e c)
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del
31 dicembre 2024 - Supplemento Ordinario n. 43:
«474. Nell'ambito del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni,
aventi carattere di rotativita', gestite dalla societa'
Simest S.p.A. ciascuna con contabilita' separata:
a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria
iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025,
destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non
di controllo del capitale di rischio, nonche' all'eventuale
concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione
di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie
imprese, nonche' di imprese a media capitalizzazione,
individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di
sostenerne i processi di internazionalizzazione e la
crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono
effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il
principio dell'operatore privato in una economia di
mercato, in co-investimento con operatori privati e alle
medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non
deteriori;
b) «Sezione investimenti infrastrutture», con
dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di
controllo del capitale di rischio di societa' estere, anche
di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese
italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti
all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento
delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono
effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il
principio dell'operatore privato in una economia di
mercato, in co-investimento con operatori privati, e
possono consistere nell'acquisizione di quote di
partecipazione al capitale di societa' estere o nella
sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati,
o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;
c) «Sezione venture capital e investimenti
partecipativi», per le finalita' di cui all'articolo
18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.
(omissis)» .
- Si riporta il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante
«Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 30
maggio 1981:
«Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
(omissis)».
 
Art. 31

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.