Gazzetta n. 101 del 4 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 febbraio 2026
Modifiche al decreto 17 settembre 2018, concernente l'istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r) e comma 3, e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b), il quale attribuisce allo Stato la funzione amministrativa concernente la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;
Visto l'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al Ministero della salute ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 5 novembre 2018, n. 257, recante - «Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 31 marzo 1992, n. 76, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. atti n. 11/CSR), sul documento «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 - 2023)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 gennaio 2021, n. 23;
Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante «Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025» e sul documento recante «Calendario nazionale vaccinale»;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 669 del 25 luglio 2025, recante «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2025-2026», che prevede che «i dati, relativi alla stagione 2025-2026, delle dosi di vaccino antiinfluenzale somministrate alla popolazione target saranno raccolti tramite l'Anagrafe vaccinale nazionale (AVN) del Ministero della salute» e che «Le regioni alimenteranno l'Anagrafe vaccinale nazionale in accordo con le specifiche richieste dal Ministero»;
Considerato quindi che si rende necessario utilizzare il sistema dell'Anagrafe nazionale vaccini per il monitoraggio tempestivo ed efficace della copertura vaccinale dell'influenza al fine di intervenire rapidamente in caso di criticita' o ritardi e migliorare la risposta sanitaria a livello nazionale e locale;
Acquisito il nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota prot. GPDP n. 176451 del 19 dicembre 2025;
Ritenuto, dunque, necessario prevedere una modifica del decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018 recante «Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini» e definire ulteriori modalita' e tempi di trasmissione dei dati, per il monitoraggio della copertura vaccinale dell'influenza con cadenza settimanale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, resa nella seduta del 5 febbraio 2026 (Rep. atti n. 5/CSR);

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018
recante «Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini»
1. Al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 5 novembre 2018, recante «Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini», e' apportata la seguente modifica:
a) all'art. 2, comma 3 le parole «con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento» sono sostituite dalle seguenti «con cadenza settimanale, entro la settimana successiva a quella di riferimento».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2026

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 146