| Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA CULTURA |
| DECRETO 17 aprile 2026 |
| Disciplina per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante: «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali». |
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IL MINISTRO DELLA CULTURA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura», ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 26 settembre 2024 al n. 2528; Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534, e successive modificazioni, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»; Considerata la necessita' di disciplinare le modalita' di presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi; Ritenuto opportuno definire criteri e modalita' uniformi per la presentazione delle istanze da parte delle istituzioni culturali, nonche' individuare criteri di ammissibilita' e indicatori di valutazione ai fini della determinazione del contributo;
Decreta:
Art. 1
Destinatari dei contributi
1. Sono ammessi a presentare domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi mediante inserimento nella Tabella triennale, di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della medesima legge. |
| | Art. 2
Termine e modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda va presentata esclusivamente utilizzando il portale del Ministero della cultura, Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II, accessibile all'indirizzo https://istituticulturali.cultura.gov.it Le domande di inserimento degli Istituti culturali nella Tabella triennale saranno ammissibili dal 4 maggio al 4 giugno dell'ultimo anno di vigenza della Tabella in vigore. Qualora i predetti termini di scadenza cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 2. La domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente o suo delegato deve contenere le seguenti informazioni: a) denominazione; b) sede legale; c) codice fiscale; d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN E CIN) su cui versare l'eventuale contributo; e) atto costitutivo o legge istitutiva; f) statuto vigente; g) documentazione dalla quale risulti il possesso della personalita' giuridica; h) composizione delle cariche sociali; i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'osservanza della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuita' delle cariche sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, documento sottoscrivibile all'interno della domanda; j) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarita' della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci, documento sottoscrivibile all'interno della domanda; k) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali dei contributi pubblici ricevuti in conformita' alla legge n. 124 del 2017, modificata dall'art. 35 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con legge n. 58 del 2019; l) documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante; m) documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di validita', ove l'ente sia assoggettato a tale obbligo, ovvero, nel caso di insussistenza di tale obbligo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' concernente l'assenza di posizione INPS e/o INAIL, compilando il modello allegato nel portale. 3. Dopo la compilazione di tutte le sezioni, la domanda dovra' essere firmata dal presidente/legale rappresentante con firma digitale (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e utilizzata secondo le disposizioni di cui all'art. 24 della norma medesima) ed inviata tramite portale. Il delegato potra' apporre la sua firma digitale solo in presenza di apposita delega conferente poteri di firma. |
| | Art. 3
Requisiti di ammissibilita' per l'inserimento in Tabella
1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'art. 1, le istituzioni culturali devono: a) possedere personalita' giuridica pubblica o privata; b) non perseguire fine di lucro da accertare attraverso l'esame dello statuto e svolgere attivita' continuativa da almeno cinque anni; c) promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati; d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa; e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio documentario; f) sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta dall'istituzione; h) svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno triennale; i) svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali; j) documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo, nonche' presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti; k) presentare il programma di attivita' per il triennio successivo; l) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attivita'. 2. L'istituto culturale dovra', inoltre, inserire all'interno del portale: a) per gli enti non presenti nella Tabella vigente, una relazione analitica sull'attivita' di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi cinque anni; b) per gli enti presenti nella Tabella vigente, una relazione analitica sull'attivita' di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi tre anni; c) per gli enti non presenti nella Tabella vigente, gli ultimi tre bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso, corredati delle rispettive relazioni dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo; d) per gli enti presenti nella Tabella vigente, l'ultimo bilancio consuntivo e preventivo, corredati delle rispettive relazioni dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo. L'ultimo bilancio consuntivo, qualora non definitivamente adottato, puo' essere inserito nel portale in via provvisoria e, successivamente, nella sua versione definitiva entro e non oltre il 30 giugno. Dalla seconda annualita' della Tabella il beneficiario dovra' allegare, nel portale, entro e non oltre il 30 giugno, il bilancio consuntivo. Tale allegazione nel termine precedentemente indicato e' requisito imprescindibile per la permanenza dell'istituto culturale in Tabella triennale. I bilanci devono essere firmati dal legale rappresentante ed essere corredati dal verbale di approvazione degli organi statutari; e) la descrizione del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda. Tale materiale, se non consultabile on-line, dovra' essere inviato presso la sede della Direzione generale biblioteche e istituti culturali in via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma; f) il prospetto riepilogativo della situazione contabile, patrimoniale ed amministrativa, cosi' come da modello presente nel portale; g) la relazione delle attivita' programmate nel triennio successivo alla domanda, comprendendo l'anno di presentazione della stessa, cosi' come da modello presente nel portale; h) l'eventuale dichiarazione di notevole interesse storico, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). |
| | Art. 4
Indicatori di valutazione
1. Ai fini della determinazione del contributo saranno adottati i seguenti indicatori di valutazione: a) consistenza del patrimonio librario storico e/o archivistico al momento della presentazione della domanda (1-10 punti); b) crescita del patrimonio librario e/o archivistico corrente nell'ultimo triennio, relativamente all'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale e attivita' di digitalizzazione (1-10 punti); c) consistenza e arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (1-10 punti); d) attivita' e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale di interesse pubblico da svolgere nel triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti); e) promozione e fruizione del patrimonio posseduto in programma nel triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti); f) attivita' editoriale programmata nel triennio (1-10 punti); g) progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra istituzioni culturali nazionali e internazionali da svolgere nel triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti); h) progetti di sviluppo per accrescere l'accessibilita' alla fruizione del patrimonio dell'istituto e all'offerta dei programmi di ricerca, innovazione e formazione da svolgere nel triennio (1-15 punti). |
| | Art. 5
Iter di approvazione del piano di ripartizione
1. La commissione valutatrice, nominata con decreto del Ministro, predispone la proposta di piano di ripartizione dei contributi. L'amministrazione, acquisiti i lavori della predetta commissione, predispone una relazione, con allegato il piano di ripartizione, che viene sottoposta al parere del comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. Il parere e la suddetta documentazione, con allegata la scheda descrittiva e l'ultimo bilancio consuntivo di ciascun istituto proposto per l'inserimento in Tabella, sono inviati, tramite l'Ufficio di gabinetto del Ministro, alle Commissioni parlamentari competenti in materia, per l'espressione dei relativi pareri. 2. L'amministrazione predispone il decreto interministeriale di emanazione della Tabella triennale che, sottoscritto dai competenti Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze, viene inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e, successivamente, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura. |
| | Art. 6
Rendicontazione e sanzioni
1. I beneficiari del contributo sono sottoposti al controllo del Ministero della cultura e hanno l'obbligo di inserire nel portale la seguente documentazione: a) entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo contenente indicazioni puntuali sull'importo sia delle entrate sia delle uscite relative all'attivita' culturale finanziata con il contributo triennale, con relativa approvazione degli organi statutari; b) il bilancio preventivo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, la relazione riepilogativa dell'attivita' svolta e il programma dell'attivita' prevista; c) le delibere e atti che il Ministero della cultura ritenga necessario acquisire. 2. Come indicato dall'art. 4, comma 3, della legge n. 534 del 1996, in caso di mancato inserimento nel portale della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il Ministro puo' disporre l'esclusione dell'istituto dalla Tabella triennale. In caso di mancato inserimento della documentazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, il Ministro puo' sospendere l'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti, sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 3. Come indicato dall'art. 5 della predetta legge n. 534 del 1996, in caso di comprovata inattivita' della istituzione culturale, il Ministro, sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali, puo' sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo. Qualora tale inattivita' si protragga, l'istituzione culturale e' esclusa dalla Tabella in sede di revisione della stessa. |
| | Art. 7
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio II della Direzione generale biblioteche e istituti culturali. |
| | Art. 8
Abrogazione
1. Il presente decreto abroga e sostituisce la circolare n. 5 del 20 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2023, recante «Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534». Roma, 17 aprile 2026
Il Ministro: Giuli |
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