| Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2026 (vai al sommario) |
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
| DELIBERA 29 gennaio 2026 |
| FSC 2014-2020 e precedenti: Piani sviluppo e coesione (PSC), Regione Lazio, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento. Attuazione dell'articolo 242, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. FSC 2021-2027: Incremento dell'imputazione programmatica in favore di Regione Lazio, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento. (Delibera n. 11/2026). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
Nella seduta del 29 gennaio 2026
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'articolo 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'articolo 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluziocomitatoi interne A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS , e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'articolo 4, il quale dispone, al comma 1, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'articolo 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1°luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o Citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che prevede, in particolare, che: nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020 (articolo 241 del decreto-legge n. 34 del 2020); in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558, le autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19 (articolo 242, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020); le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi (articolo 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020); nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le autorita' di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019. Per le amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al suddetto articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del FSC non dovessero risultare sufficienti per le finalita' del presente comma, e' possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale (articolo 242, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020); le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2 (articolo 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020); il Ministro per il sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al CIPE, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse (articolo 242, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020); Tenuto conto che, ai sensi del medesimo articolo 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»; Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'articolo 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; Visto, in particolare, l'articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e, al comma 2, prevedendo che «Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia' erogate a proprio carico»; Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32,36 miliardi di euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al sessanta per cento della dotazione pro tempore disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'articolo 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'articolo 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che: le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (articolo 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020); con una o piu' delibere del CIPESS , adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni, tenuto conto delle assegnazioni gia' disposte, le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020); sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento previste; ciascun Accordo contiene, tra l'altro, l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del FSC, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS ; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione (articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020); con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020); Visti, altresi', l'articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalita' di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'articolo 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita' delle amministrazioni regionali; nonche' l'articolo 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e, in particolare, l'articolo 1, comma 750, il quale prevede che «al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilita' di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039»; Visto altresi' il comma 753 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, il quale prevede che «il CIPESS , ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilita' annuali di cassa di cui al comma 750»; Viste le delibere CIPE 28 luglio 2020, nn. 37, 38, 39, 41, 45 e 59, che a seguito della stipula degli accordi, ai sensi dell'articolo 242, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Provincia autonoma di Trento, la regione Lazio, la Regione Veneto, la Regione Piemonte, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Marche, hanno stabilito, tra l'altro, l'importo massimo di spesa emergenziale anticipata dallo Stato (SAS) che le predetti regioni e province autonome si sono impegnate a rendicontare sui programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020; Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario; Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi gia' previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'articolo 242 del decreto-legge n. 34 del 2020; Viste le delibere CIPESS 29 aprile 2021, nn. 12, 13, 24, 25, 29, 30, che hanno rispettivamente approvato, in prima istanza, i PSC delle Province autonome di Bolzano e Trento e delle Regioni Marche, Piemonte, Lazio e Veneto, in cui sono confluite nelle rispettive Sezioni speciali 2 le risorse FSC di cui all'articolo 242, comma 4 del decreto-legge 34 del 2020; Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, recante «Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014/2020 (articolo 242 del decreto legge n. 34/2020)» che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalita' ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020; Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresi', che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento; Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale e' stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso; Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 16 che, dando seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, stabilisce, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province autonome con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, devono assumere le OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente; Viste le delibere CIPESS 20 luglio 2023, n. 15; 3 agosto 2023, n. 26; 21 marzo 2024, nn. 8, 9 e 10; 9 luglio 2024, n. 44 che dispongono l'approvazione del Programma operativo complementare e la contestuale riduzione della sezione speciale 2 del PSC rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano, Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Marche, Regione Piemonte, Provincia autonoma di Trento; Vista la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alle Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e alle Province autonome di Trento e Bolzano i seguenti importi netti a valere sulle risorse FSC 2021-2027 a cui si aggiungono gli importi assegnati a titolo di anticipazione con la delibera CIPESS n. 79 del 2021:
Parte di provvedimento in formato grafico
Viste le delibere CIPESS 23 aprile 2024, nn. 21, 24, 25, 26, 27 e 31, che dispongono l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020, per gli accordi per la coesione rispettivamente, della Regione Lazio, Regione Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Regione Piemonte, Regione Veneto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'articolo 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del CIPESS (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE 330-A del 14 gennaio 2026, come integrata con nota acquisita al DIPE 776-A del 26 gennaio 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente: il definanziamento, in attuazione dell'articolo 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, delle risorse FSC delle Sezioni speciali 2 dei PSC di sei amministrazioni (Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto, provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano) per un importo complessivo pari a 403.348.668,54 euro; la modifica, previo parere della Cabina di regia FSC, della delibera CIPESS n. 25 del 2023, con l'incremento dell'imputazione programmatica in favore delle medesime amministrazioni, per l'importo complessivo di 403.348.668,54 euro, a valere sul FSC 2021-2027; Tenuto conto che la proposta evidenzia che, dato il termine ultimo del 31 luglio 2025 per la presentazione della domanda di pagamento finale per i programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020, su apposita richiesta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud a tutte le amministrazioni sottoscrittrici degli accordi di cui al comma 6 del medesimo articolo 242, le Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno comunicato di non avere diritto ad ulteriori rimborsi europei per la rendicontazione di spesa anticipata dallo Stato; Considerato che, per le predette amministrazioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ha proceduto, ai sensi dell'articolo 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, alla quantificazione e revoca delle risorse FSC della Sezione speciale 2 dei rispettivi PSC, risultanti dalla differenza tra l'impegno assunto negli accordi, di cui al comma 6 del medesimo articolo, e l'effettiva rendicontazione della spesa emergenziale anticipata dallo Stato come rappresentato nella tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico
Tenuto conto che per le restanti amministrazioni, l'istruttoria congiunta tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e il MEF-IGRUE e' tuttora in corso; Considerata l'opportunita' di salvaguardare eventuali iniziative gia' avviate, la proposta prevede, altresi', di incrementare le imputazioni programmatiche, di cui alla delibera CIPESS n. 25 del 2023, in favore delle medesime amministrazioni secondo gli importi rispettivamente definanziati; dette risorse saranno finalizzate nell'ambito dei rispettivi Accordi per la coesione e assegnate, in via successiva, con apposite deliberazioni del CIPESS ; Tenuto conto che nella seduta del 12 dicembre 2025, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, ha espresso apprezzamento sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di procedere alla riassegnazione, alle medesime regioni e province autonome, delle risorse definanziate dalle sezioni speciali 2 dei rispettivi PSC in coerenza e nei limiti di cui all'articolo 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e con riferimento agli impegni assunti negli accordi di cui al comma 6 del medesimo articolo, attraverso l'incremento delle risorse FSC 2021-2027 imputate programmaticamente, da finalizzare nell'ambito dei singoli Accordi per la coesione; Vista la nota prot. DIPE 920-P del 29 gennaio 2026, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato; Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Delibera:
1. FSC 2014-2020 e precedenti: Piani sviluppo e coesione (PSC) delle Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento. Attuazione dell'articolo 242, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 1.1. In attuazione dell'articolo 242, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 e' accertato il definanziamento delle risorse FSC delle Sezioni speciali 2 dei Piani sviluppo e coesione (PSC) delle Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento, per un importo complessivo pari a 403.348.668,54 euro. In conseguenza, le dotazioni finanziarie delle predette Sezioni speciali 2 dei PSC sono rideterminate come rappresentato di seguito: Parte di provvedimento in formato grafico
1.2. Le risorse definanziate di cui al punto 1.1. rientrano nella disponibilita' del FSC in conto residui. 1.3. Le amministrazioni titolari dei PSC di cui sopra sottopongono al primo Comitato di sorveglianza utile l'aggiornamento della struttura programmatica del rispettivo PSC, procedendo anche al corrispondente allineamento dei dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. 2. FSC 2021-2027: incremento dell'imputazione programmatica in favore delle Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento. 2.1. L'imputazione programmatica disposta con la delibera CIPESS n. 25 del 2023 in favore delle Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento, e' incrementata, per un importo complessivo pari a 403.348.668,54 euro, secondo i seguenti rispettivi importi:
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Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 509 |
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