Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2026 (vai al sommario)
LEGGE 10 aprile 2026, n. 60
Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.
 
International Labour Conference
Conference internationale du Travail

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Protocollo 29

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE
SUL LAVORO FORZATO DEL 1930 (1)

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 28 maggio 2014 per la sua centotreesima sessione;
Riconoscendo che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio fa parte dei diritti fondamentali, e che il lavoro forzato o obbligatorio costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignita' di milioni di donne e di uomini, di ragazze e di ragazzi, contribuisce a perpetuare la poverta' e ostacola la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti;
Riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930 - in seguito «la Convenzione» - e dalla Convenzione (n. 105) sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, ma che le carenze nella loro applicazione richiedono misure addizionali;
Ricordando che la definizione del lavoro forzato o obbligatorio all'articolo 2 della Convenzione copre il lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione, e che essa si applica a ogni essere umano senza distinzione;
Sottolineando l'urgenza di eliminare il lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione;
Ricordando che i Membri che hanno ratificato la Convenzione hanno l'obbligo di rendere il lavoro forzato o obbligatorio passibile di sanzioni penali e di garantire che le sanzioni imposte per legge siano realmente efficaci e vengano rigorosamente applicate;
Notando che e' scaduto il periodo di transizione previsto nella Convenzione e che non sono piu' applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 3 a 24;
Riconoscendo che sono cambiati il contesto e le forme del lavoro forzato o obbligatorio e che il traffico di persone per lavoro forzato o obbligatorio, che puo' implicare lo sfruttamento sessuale, e' oggetto di una crescente preoccupazione internazionale e richiede misure urgenti per la sua effettiva eliminazione;
Notando che un crescente numero di lavoratori sono costretti al lavoro forzato o obbligatorio nell'economia privata, che alcuni settore dell'economia sono particolarmente vulnerabili e che alcuni gruppi di lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, in particolare i migranti;
Notando che la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio contribuisce ad assicurare una concorrenza leale tra i datori di lavoro, come pure una protezione per i lavoratori;
Ricordando le norme internazionali del lavoro rilevanti, in particolare la Convenzione (n. 87) sulla liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, la Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949, la Convenzione (n. 100) sull'uguaglianza di retribuzione del 1951, la Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione) del 1958, la Convenzione (n. 138) sull'eta' minima del 1973, la Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999, la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 189) sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011, la Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l'impiego private del 1997, la Convenzione (n. 81) sull'ispezione del lavoro del 1947; la Convenzione (n. 129) sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969, come pure la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e la Dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008;
Notando altri strumenti internazionali rilevanti, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi, e delle istituzioni e delle prassi analoghe alla schiavitu' del 1956, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale del 2000 e il Protocollo contro il traffico illecito di migranti per terra, per aria e per mare del 2000, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 e la Convenzione relativa ai diritti delle persone disabili del 2006;
Avendo deciso di adottare diverse proposte per sopperire alle carenze nell'applicazione della Convenzione, ribadendo che le misure di prevenzione e di protezione, e i meccanismi di ricorso e di risarcimento, come l'indennizzo e la riabilitazione, sono necessari per conseguire la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di un protocollo relativo alla Convenzione, adotta, oggi undici giugno duemilaquattordici, il protocollo seguente che verra' denominato Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.

Articolo 1

1. Nell'assolvere i propri obblighi, in virtu' della Convenzione, di sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio, ogni Membro deve prendere misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime una protezione e l'accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l'indennizzo, e per reprimere i responsabili del lavoro forzato o obbligatorio.
2. Ogni Membro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare una politica nazionale e un piano di azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, che prevedano una azione sistematica da parte delle autorita' competenti, a seconda dei casi in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure con altri gruppi interessati.
3. Viene ribadita la definizione del lavoro forzato o obbligatorio contenuta nella Convenzione e, di conseguenza, le misure alle quali si riferisce il presente Protocollo devono includere una azione specifica contro la tratta di persone a fini di lavoro forzato o obbligatorio.

(1) Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di
Roma.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.
 
Articolo 2

Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere:
a) l'educazione e l'informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
b) l'educazione e l'informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;
c) sforzi per garantire che:
i) l'ambito di applicazione e il controllo dell'applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell'economia;
ii) vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell'applicazione di questa legislazione;
d) la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;
e) un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;
f) una azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo di cui all'art. 1 si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 3

Ogni Membro deve prendere misure efficaci per identificare, liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, come pure per prestare loro assistenza e sostegno sotto altre forme.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4

1. Ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o del loro status giuridico sul territorio nazionale, abbiano effettivamente accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l'indennizzo.
2. Ogni Membro deve, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie perche' le autorita' competenti non siano tenute a perseguire le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a causa di attivita' illecite che esse siano state costrette a svolgere come la conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o obbligatorio.
 
Articolo 5

I Membri devono cooperare fra di loro per assicurare la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.
 
Articolo 6

Le misure prese per applicare le disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione vanno determinate dalla legislazione nazionale o dall'autorita' competente, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
 
Articolo 7

Le disposizioni transitorie dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 3 a 24 della Convenzione sono soppresse.
 
Articolo 8

1. Un Membro puo' ratificare il presente Protocollo al momento della ratifica della Convenzione o in ogni altro momento successivo alla ratifica della Convenzione, con comunicazione della ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.
2. Il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, il presente Protocollo entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato e' vincolato dalla Convenzione cosi' come completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.
 
Articolo 9

1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo puo' denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa sia aperta alla denuncia, conformemente al suo articolo 30, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato.
2. La denuncia della Convenzione, conformemente ai suoi articoli 30 o 32, comporta ipso iure la denuncia del presente Protocollo.
3. Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avra' effetto un anno dopo la data di registrazione.
 
Articolo 10

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore.
 
Articolo 11

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati.
 
Articolo 12

Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.