Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 26 marzo 2026
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'atto di indirizzo sulle priorita' politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2024, n. 100, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2024;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;
Vista la comunicazione COM (2020) 98 dell'11 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa a un Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Visto l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata» relativo alla predisposizione del piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonche' il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, relativo alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante «Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, recante «Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151».
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, recante «Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 «Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, recante «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2021, recante «Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259, con il quale e' stata adottata la Strategia nazionale per l'economia circolare;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 257, con il quale e' stato approvato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 luglio 2022, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 aprile 2025, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)»;
Visto in particolare l'art. 183, comma 1, lettera mm), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata, al fine di disciplinare i centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, recante «Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
Ritenuta la necessita' di aggiornare la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata e conseguire, su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalita' di gestione.
2. I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attivita' di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonche' dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Le utenze non domestiche sono quelle di cui all'allegato L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-quater del medesimo decreto legislativo, nonche' quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art. 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Ai fini del presente decreto sono considerate altresi' utenze non domestiche le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia dalle stesse promosse, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 6.
5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla raccolta dei rifiuti urbani, gli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, in coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche territoriali, al numero delle utenze servite e all'economicita' del servizio. Gli enti di cui al primo periodo comunicano la realizzazione dei centri di raccolta alla provincia e alla regione.
6. Nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, gli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, disciplinano con regolamento, sulla base delle esigenze dell'utenza servita, l'organizzazione e la gestione dei centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili individuati tra quelli elencati nell'allegato 1 nonche' le modalita' di accesso delle utenze agli stessi.
 
Allegato 1

(Elenco dei rifiuti conferibili - Articolo 5)

===================================================================== | | | | Conferitori (utenze | | | | | domestiche/utenze non | | | Tipologia | Codice EER | domestiche) | +=====+=====================+===============+=======================+ | |toner per stampa | | | | |esauriti diversi da | | | | |quelli di cui alla | |utenze domestiche e | |1. |voce 08 03 17* |08 03 18 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in carta e| |utenze domestiche e | |2. |cartone |15 01 01 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in | |utenze domestiche e | |3. |plastica |15 01 02 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |4. |imballaggi in legno |15 01 03 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |5. |imballaggi in metallo|15 01 04 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in | |utenze domestiche e | |6. |materiali compositi |15 01 05 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in | |utenze domestiche e | |7. |materiali misti |15 01 06 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |8. |imballaggi in vetro |15 01 07 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |imballaggi in materia| |utenze domestiche e | |9. |tessile |15 01 09 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | |15 01 10* e | | |10. |contenitori T/FC |15 01 11* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |11. |pneumatici fuori uso |16 01 03 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |12. |filtri olio |16 01 07* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |componenti rimossi da| | | | |apparecchiature fuori| | | | |uso (Inclusi i gruppi|16 02 16 | | |13. |cartuccia esauriti) |16 02 15* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |gas in contenitori a | | | | |pressione | | | | |(limitatamente ai | | | | |contenitori ad uso |16 05 04* e | | |14. |domestico) |16 05 05 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |mattoni (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |15. |civile abitazione) |17 01 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |mattonelle e | | | | |ceramiche (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |16. |civile abitazione) |17 01 03 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |miscugli o scorie di | | | | |cemento, mattoni, | | | | |mattonelle, | | | | |ceramiche, diverse da| | | | |quelle di cui alla | | | | |voce 17 01 06* (solo | | | | |da piccoli interventi| | | | |di rimozione eseguiti| | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |17. |civile abitazione) |17 01 07 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |legno (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |18. |civile abitazione) |17 02 01 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |vetro (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |19. |civile abitazione) |17 02 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |plastica (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |20. |civile abitazione) |17 02 03 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |guaina bituminosa | | | | |(solo da piccoli | | | | |interventi di | | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |21. |civile abitazione) |17 03 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |materiali isolanti | | | | |diversi da quelli di | | | | |cui alle voci 170601 | | | | |e 170603 (solo da | | | | |piccoli interventi di| | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |22. |civile abitazione) |17 06 04 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |materiali da | | | | |costruzione a base di| | | | |gesso, diversi da | | | | |quelli di cui alla | | | | |voce 17 08 01* (solo | | | | |da piccoli interventi| | | | |di rimozione eseguiti| | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |23. |civile abitazione) |17 08 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti misti | | | | |dell'attivita' di | | | | |costruzione e | | | | |demolizione diversi | | | | |da quelli di cui alle| | | | |voci 17 09 01*, 17 09| | | | |02* e 17 09 03*, | | | | |(solo da piccoli | | | | |interventi di | | | | |rimozione eseguiti | | | | |direttamente dal | | | | |conduttore della | | | |24. |civile abitazione) |17 09 04 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti di carta e | |utenze domestiche e | |25. |cartone |20 01 01 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |26. |rifiuti in vetro |20 01 02 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti | | | | |biodegradabili di | | | | |cucine e mense e dei | | | | |mercati (frazione |20 01 08 e |utenze domestiche e | |27. |organica umida) |20 03 02 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |abbigliamento e |20 01 10 e |utenze domestiche e | |28. |prodotti tessili |20 01 11 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |29. |solventi |20 01 13* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |30. |acidi |20 01 14* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |31. |sostanze alcaline |20 01 15* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |32. |prodotti fotochimici |20 01 17* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |33. |pesticidi |20 01 19* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | | | | |utenze non domestiche | | | | |di cui all'articolo 4, | | |tubi fluorescenti ed | |comma 1, lettera l), | | |altri rifiuti | |del decreto legislativo| |34. |contenenti mercurio |20 01 21* |n. 49 del 2014 | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | | | | |utenze non domestiche | | |rifiuti di | |di cui all'articolo 4, | | |apparecchiature |20 01 23* |comma 1, lettera l), | | |elettriche ed |20 01 35* e |del decreto legislativo| |35. |elettroniche |20 01 36 |n. 49 del 2014 | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |oli e grassi | | | |36. |commestibili |20 01 25 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |oli e grassi diversi | | | | |da quelli al punto | | | | |precedente, ad | | | | |esempio oli minerali | | | |37. |esausti |20 01 26* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |vernici, inchiostri, | | | |38. |adesivi e resine |20 01 27* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |vernici, inchiostri, | | | | |adesivi e resine | | | | |diversi da quelli di | | | | |cui alla voce 20 01 | |utenze domestiche e | |39. |27* |20 01 28 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |detergenti contenenti| | | |40. |sostanze pericolose |20 01 29* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |detergenti diversi da| | | | |quelli di cui alla | |utenze domestiche e | |41. |voce 20 01 29* |20 01 30 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | |20 01 31* e | | |42. |farmaci |20 01 32 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti di batterie | | | | |contenenti sostanze | | | | |pericolose (ivi | | | | |inclusi i rifiuti di | | | |43. |batterie al litio) |20 01 33*(1) |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti di batterie | | | | |non contenenti | | | |44. |sostanze pericolose |20 01 34(2) |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti legnosi | | | | |contenenti sostanze | | | |45. |pericolose |20 01 37* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti legnosi | | | | |diversi da quelli di | | | | |cui alla voce 20 01 | |utenze domestiche e | |46. |37* |20 01 38 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |47. |rifiuti plastici |20 01 39 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |48. |rifiuti metallici |20 01 40 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti prodotti | | | | |dalla pulizia di | | | |49. |camini |20 01 41 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti | | | | |biodegradabili di | | | | |parchi e giardini | |utenze domestiche e | |50. |(sfalci e potature) |20 02 01 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ |51. |terra e roccia |20 02 02 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |altri rifiuti non | |utenze domestiche e | |52. |biodegradabili |20 02 03 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |utenze domestiche e | |53. |ingombranti |20 03 07 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |altre frazioni non | | | | |specificate | | | | |altrimenti, raccolte | | | | |separatamente, se | | | | |avviate a riciclaggio| | | | |(a titolo di esempio,| | | | |rifiuti in porcellana| | | | |o terracotta, | | | |54. |attrezzi da pesca) |20 01 99 |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |residui della pulizia| |Soggetto incaricato | | |stradale da avviare a| |della gestione del | |55. |recupero |20 03 03 |servizio pubblico | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |rifiuti urbani non | |utenze domestiche e | |56. |differenziati |20 03 01 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |aghi, siringhe, | | | | |lamette, lancette | | | | |pungidito, rasoi, | | | | |bisturi monouso e | | | | |materiale per | | | |57. |medicazione |18 01 03* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |prodotti assorbenti |18 01 04 e 15 |utenze domestiche e | |58. |per la persona (PAP) |02 03 |utenze non domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti da articoli | | | | |pirotecnici e rifiuti| | | | |da materiali che | | | | |hanno avuto contatto | | | | |con materiale | | | |59. |esplosivo |16 04 02* |utenze domestiche | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | |Rifiuti dei prodotti | | | | |del tabacco con | |Soggetto incaricato | | |filtri (mozziconi di | |della gestione del | |60. |prodotti da fumo) |20 01 99 |servizio pubblico | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+
----------------------------------- (1) A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 33* e' sostituito dai codici 20 01 42* e 20 01 43*. (2) A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 34 e' sostituito dal codice 20 01 44.
 
Allegato 2

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO RACCOLTA
(per utenze non domestiche)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUOERO O SMALTIMENTO DAL CENTRO DI
RACCOLTA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Caratteristiche dei centri di raccolta

1. I centri di raccolta sono progettati e realizzati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. I centri di raccolta sono dotati di piani di emergenza interna e comunicano i relativi dati ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Le operazioni eseguite nei centri di raccolta non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori ne' danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.
2. La realizzazione dei centri di raccolta e l'adeguamento di quelli gia' esistenti sono eseguiti in conformita' con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il centro di raccolta e' localizzato preferibilmente in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti nonche' ai mezzi pesanti per il prelievo dei rifiuti finalizzato al trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento. Al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo non edificato, il centro di raccolta e' ubicato preferibilmente in aree gia' impermeabilizzate o da riqualificare;
b) il centro di raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo della struttura, da manutenere nel tempo, di recinzione con altezza non inferiore a due metri, di adeguata viabilita' interna e illuminazione nonche' di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
c) il centro di raccolta e' dotato di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.
3. Le aree di deposito dei rifiuti all'interno del centro di raccolta sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le informazioni all'utenza per il conferimento dei rifiuti stessi e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, e prevedono:
a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, eventualmente protetta dagli agenti atmosferici, in funzione delle caratteristiche del rifiuto, mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con cassoni scarrabili, contenitori, anche interrati, platee impermeabilizzate opportunamente delimitate o altre attrezzature idonee, in relazione alla tipologia di rifiuti. Al fine di facilitare l'accesso ai cassoni scarrabili per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti, e' opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili o altri sistemi idonei a consentire il deposito in sicurezza;
b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, al fine di convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna. In alternativa, i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi sono dotati di una vasca di contenimento con capacita' pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.
4. In relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza nonche' sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso, di movimentazione e di svuotamento.
5. I centri di raccolta sono dotati di idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
6. All'esterno dell'area dei centri di raccolta sono previsti sistemi di illuminazione e un'apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con la quale sono rappresentate le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento per l'accesso e la corretta fruizione del servizio.
7. In fase di progettazione dei centri di raccolta e' redatto il piano di ripristino del sito da eseguire dopo la chiusura della struttura, al fine di garantire la fruibilita' dei luoghi, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
8. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili e destinati a ricevere rifiuti non pericolosi conferiti dalle utenze domestiche, rispettano solo i requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 1, comma 2 lettere a) e b) con esclusione del requisito relativo alla viabilita' interna, comma 3 lettera a) e commi 4, 5, 6 e 7;
b) articoli 3 e 4;
c) art. 5, commi 9, 11, 12, 13, 14, 17 e 18.
9. Nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilita' di superficie, a condizione che venga garantito il regolare e continuo svolgimento del servizio, possono essere individuate specifiche aree adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani, effettuate dal gestore del servizio pubblico, funzionali all'ottimizzazione della fase di trasporto. Le operazioni di trasbordo devono avvenire senza deposito a terra e nel tempo strettamente necessario alle esigenze operative anche al fine di limitare molestie olfattive. Le aree di trasbordo di cui al primo periodo devono essere fisicamente distinte da quelle destinate al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e devono essere accessibili esclusivamente al gestore del servizio pubblico.
 
Art. 3

Requisiti per la gestione e il funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali costituisce requisito per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta.
2. I criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica nonche' della capacita' finanziaria per lo svolgimento dell'attivita' dei centri di raccolta sono stabiliti con apposita delibera del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali in coerenza con le disposizioni del presente decreto.
3. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria relativamente alla categoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996.
4. L'iscrizione di cui al comma 1 e' effettuata nella categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» per l'attivita' di gestione dei centri di raccolta. I soggetti che risultano gia' iscritti nella categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali integrano la loro iscrizione per l'attivita' di gestione dei centri di raccolta e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie, a condizione che l'attivita' non comporti variazione della classe d'iscrizione.
5. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili nonche' sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Il personale di cui al primo periodo riceve specifica formazione per la corretta modalita' di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base di apposite indicazioni operative predisposte a cura del Centro di coordinamento di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Compatibilmente con l'organizzazione del centro di raccolta, per le attivita' di minore complessita', possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone a rischio di esclusione socioeconomica e per quelle svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
 
Art. 4

Modalita' di gestione dei centri di raccolta

1. Le operazioni di conferimento e deposito dei rifiuti per tipologie omogenee nei centri di raccolta sono effettuate in condizioni di sicurezza.
2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dal personale addetto, sono collocati per flussi omogenei in aree distinte del centro, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, garantendo la separazione dei rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
3. Nei centri di raccolta, al fine di migliorare i livelli di qualita' della raccolta differenziata e favorire le successive fasi di recupero, puo' essere prevista la raccolta dei rifiuti identificati dal medesimo codice EER in specifici contenitori distinti per tipologie omogenee.
4. Fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per facilitarne il trasporto, il deposito dei rifiuti nei centri di raccolta e' effettuato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendo il successivo recupero. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
5. All'interno dei centri di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti.
6. I contenitori, fissi o mobili, utilizzati all'interno dei centri di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
7. I gestori dei centri di raccolta provvedono, nelle giornate di apertura, alla rimozione dei rifiuti che dovessero trovarsi al di fuori dei contenitori appositamente dedicati o all'esterno del centro e, laddove necessario, avviano le procedure per la rimozione e la gestione in sicurezza dei rifiuti non conferibili nei medesimi centri.
8. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la sorveglianza durante gli orari di apertura all'utenza, effettuano la costante manutenzione al fine di garantirne il funzionamento e provvedono alla periodica disinfestazione.
 
Art. 5

Rifiuti conferibili e gestione di particolari tipologie di rifiuti

1. Nei centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui all'allegato 1. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti di cui all'allegato 1 coincidenti con quelli di cui all'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'art. 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 nonche' i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona provenienti dalle strutture sanitarie.
2. I rifiuti abbandonati di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto, individuato dal comune, incaricato alla rimozione.
3. I rifiuti provenienti da attivita' di costruzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilita' di superficie e in grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall'utenza domestica.
4. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, collocati in aree coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti pericolosi sono etichettati con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell'ambiente, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza.
6. I rifiuti pericolosi, nonche' i rifiuti in carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
7. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
8. Gli oli minerali usati sono depositati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
9. I rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati nonche' i residui della pulizia stradale sono depositati in contenitori a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
10. I rifiuti di batterie, pile e accumulatori sono depositati in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi di raccolta per contenere l'eventuale fuoriuscita di liquidi. I rifiuti di batterie al litio per mezzi di trasporto leggeri, come definiti all'art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1542, sono raccolti nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti e in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gomma ad alta tensione e secondo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza. I rifiuti di batterie al litio portatili, come definite all'art. 3, punto 9) del regolamento 2023/1542/UE, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti di batterie, in ambienti ben ventilati al riparo da intemperie e luce solare, e secondo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza.
11. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono raccolti nel rispetto dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili. Per tali rifiuti sono adottate idonee procedure affinche' l'accatastamento venga effettuato con adeguate misure di sicurezza per gli operatori e per garantire l'integrita' degli stessi rifiuti.
12. I RAEE, le componenti rimosse dai RAEE, i rifiuti di batterie, pile e accumulatori non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
13. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di mezzi tipo ragno, e' assicurata la chiusura degli sportelli, sono fissate le parti mobili ed e' mantenuta l'integrita' della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
14. I rifiuti provenienti dalle attivita' di costruzione e demolizione sono depositati in contenitori dotati di apposita copertura impermeabile volta a proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e a contenere la dispersione di polveri.
15. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono depositati in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico e, nel caso dei rifiuti taglienti o pungenti, in apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», da conservare entrambi per tutta la durata del deposito in un contenitore rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
16. I rifiuti da articoli pirotecnici, intesi come i rifiuti prodotti dall'accensione di articoli pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per esigenze di soccorso nonche' gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o che non siano idonei ad essere reimpiegati per il loro scopo originario, e i rifiuti prodotti da materiali che sono stati in contatto con materiale esplosivo sono depositati nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumita' e in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101.
17. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta, definita in via preventiva da parte del gestore, non deve superare i tre mesi indipendentemente dalla quantita' raccolta o, in alternativa, i 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi. In ogni caso il deposito non puo' avere comunque durata superiore ad un anno. Al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene, adottando tutte le misure necessarie per il loro contenimento, la durata del deposito nel centro di raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati non deve superare le settantadue ore, mentre la durata del deposito dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) non deve superare i sette giorni. La durata del deposito di cui al periodo precedente e' elevata a trenta giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini.
18. La durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite al centro di raccolta non deve compromettere la continuita' del servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero.
 
Art. 6

Tenuta dei registri

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai sensi dell'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, per i quali la registrazione puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.
2. I gestori dei centri di raccolta annotano, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta, verificato a destino, sul registro di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. I centri di raccolta si dotano di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i centri di raccolta compilano uno schedario numerato progressivamente, anche su supporto informatico, conforme alle schede allegate al presente decreto. Ai sensi dell'art. 193, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la scheda di cui all'allegato 3 e' sostituita dal formulario di identificazione dei rifiuti solamente per i soggetti tenuti alla compilazione dello stesso.
4. Nei casi di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale delle quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i centri di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti che conferiscono rifiuti urbani, del numero di conferimenti dagli stessi effettuati nonche' delle frazioni di rifiuto conferite avviate al recupero o a smaltimento, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'art. 1, comma 6.
5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta sono conservati dal gestore per tre anni e trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
 
Art. 7

Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

1. Gli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale, ove istituiti e operanti, ovvero i comuni, possono individuare presso i centri di raccolta appositi spazi da destinare all'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.
2. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti adeguatamente distinti dalle aree dei centri di raccolta destinate alla raccolta dei rifiuti.
4. Nei centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, appositamente distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme di recupero.
 
Art. 8

Abrogazioni e disposizioni finali

1. I centri di raccolta gia' esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2026

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 882