Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2026, n. 57
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 13);
Vista la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita';
Visto il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 122-bis:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono identificate le parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inidonei al loro utilizzo. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo del veicolo e' stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la necessita' che la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica, in relazione ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'obbligo assicurativo puo' essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dallo schema della responsabilita' civile dei veicoli a motore, sempre che sia indicato separatamente il premio relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di uso stagionale, nonche' nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresi', previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la cui durata puo' essere inferiore al termine di cui all'articolo 170-bis.»;
b) all'articolo 124:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilita' civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «L'assicurazione» sono inserite le seguenti: «stipulata dall'organizzatore»;
c) all'articolo 134:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica di cui al comma 2.»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validita', comunque non inferiore a dodici mesi, e individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento l'IVASS disciplina le modalita' di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalita' di consegna dell'attestato di rischio. Per le finalita' di vigilanza di cui al comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 dell'allegato A,
numero 13), della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante:
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«Allegato A (articolo 1, comma 1)
Omissis.
13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale
responsabilita' (Testo rilevante ai fini del SEE).
Omissis.».
- La direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale
responsabilita' e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE) 2 dicembre 2021, n. L 430.
- Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184,
recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021,
recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente
l'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli e il controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre
2023.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 122-bis, 124 e 134
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 122-bis (Deroghe). - 1. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e
dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente
ritirati dalla circolazione nonche' quelli il cui uso e'
vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una
misura adottata dall'autorita' competente conformemente
alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di
assicurazione.
1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi'
applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera rrr), del presente codice rientranti nella
tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2,
lettera c), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati,
quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti,
magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati
esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle
aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da
polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di
cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da
parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del
presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i
sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta
da assicurazione volontaria o contratta in forza di
disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi'
applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo
57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che
operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli,
aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al
pubblico, a condizione che siano coperte da polizza
assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi
diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al
presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente
codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri
occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da
assicurazione volontaria o contratta in forza di
disposizioni speciali.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche
quando il veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di
trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di
parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile,
inidoneo per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono identificate le
parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in
maniera stabile, inidonei al loro utilizzo. Tale deroga
trova applicazione anche quando l'utilizzo del veicolo e'
stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di
cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale
comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di
sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto
legittimato, puo' essere prorogato piu' volte, previa
formale comunicazione all'impresa di assicurazione da
effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del
periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata
superiore a dieci mesi, rispetto all'annualita'. Per i
veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione,
inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo'
essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione
all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque
giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in
corso e non puo' avere una durata superiore a undici mesi,
rispetto all'annualita'. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono
essere disciplinati ulteriori casi e modalita' di
sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del
precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al
medesimo articolo 60. Ferma restando la necessita' che la
carta di circolazione riporti la classificazione conseguita
e i dati del certificato di rilevanza storica, in relazione
ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui
all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'obbligo
assicurativo puo' essere adempiuto anche con schemi
assicurativi diversi dallo schema della responsabilita'
civile dei veicoli a motore, sempre che sia indicato
separatamente il premio relativo al rischio dinamico
rispetto a quello statico.
2-bis. Nei casi di uso stagionale, nonche' nelle
ipotesi di trasferimento di proprieta', demolizione o
esportazione definitiva all'estero dei veicoli, con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito l'IVASS, possono essere, altresi', previsti schemi
di contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti la cui durata puo' essere
inferiore al termine di cui all'articolo 170-bis.
3. La sospensione di cui al comma 2 e' attivata dal
momento della registrazione nella banca dati di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto
2013, n. 110, secondo le modalita' previste dall'articolo
3, comma 2, del medesimo regolamento.
L'impresa ne da' tempestiva comunicazione
all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui
ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro
stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 283 puo' presentare una
richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia
nello Stato membro in cui il veicolo staziona
abitualmente.».
«Art. 124 (Gare e competizioni sportive). - 1. Le
gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere
autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade
interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia
provveduto a contrarre l'assicurazione per la
responsabilita' civile dei veicoli a motore o, in
alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo
2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura
del rischio assicurando.
2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre
la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri
obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e
alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi
e ai veicoli da essi adoperati.».
«Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio). -
1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario
ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria
hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro
quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato
del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del
contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli
a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di
assicurazione non trattano i contraenti in maniera
discriminatoria, ne' maggiorano i premi in ragione della
loro nazionalita' o unicamente sulla base del loro
precedente Stato membro di residenza.
Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni
emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da
un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio
della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di
eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato
del rischio e' effettuata per via telematica, attraverso
l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2
o di cui all'articolo 135. L'IVASS vigila sulla corretta
alimentazione e gestione della banca dati elettronica di
cui al comma 2.
1-bis.
1-ter.
2. L'impresa di assicurazione inserisce le
informazioni riportate sull'attestato di rischio in una
banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero,
qualora gia' esistente, da enti privati, al fine di
consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni
caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente
le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di
rischio si riferisce al proprietario del veicolo. L'IVASS
con regolamento determina le indicazioni aggiuntive
relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto
a quelle previste dal modello europeo, approvato con
regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione,
del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validita', comunque non
inferiore a dodici mesi, e individua i termini relativi
alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione
del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione
sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi
ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo
regolamento l'IVASS disciplina le modalita' di
alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di
cui al comma 2 e le modalita' di consegna dell'attestato di
rischio. Per le finalita' di vigilanza di cui al comma 1,
l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e
226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto
della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita
direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica
attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 135.
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di
rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza di
sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o
paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle
risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un
ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato
dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa
o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo
familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di
merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
gia' assicurato e non puo' discriminare in funzione della
durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di
merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati
aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto
che stipula il nuovo contratto.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un
sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare
alcuna variazione di classe di merito prima di aver
accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che
e' individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilita' principale,
ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di
liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro
quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi
del premio per gli assicurati che hanno esercitato la
facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b),
devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un
sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di
uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le
variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i
conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a
quelli altrimenti applicati.
4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia
reso responsabile in via esclusiva o principale un
conducente collocato nella classe di merito piu' favorevole
per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle
disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il
pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a
euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima
scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per
il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel
sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque
unita' rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo. Le disposizioni del presente comma si
applicano unicamente ai soggetti beneficiari
dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole
per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle
disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore
successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo
55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente
le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo
30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni
di sinistralita' pregressa nel calcolare i premi e pubblica
una panoramica generale delle stesse.
4-sexies. Fino all'emanazione da parte della
Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui
all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale
specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto
delle attestazioni di sinistralita' pregressa, si applicano
le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio
regolamento.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio