| Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 1 aprile 2026, n. 56 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023, di seguito denominato «Accordo». |
| | ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA
Preambolo
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»; Consapevoli che la criminalita' in tutte le sue forme si ripercuote negativamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini; Attribuendo grande importanza allo sviluppo della cooperazione internazionale tra le autorita' di polizia nella lotta alla criminalita' e al terrorismo, garantendo la protezione dei diritti umani e delle liberta'; Desiderosi di rafforzare i rapporti amichevoli esistenti tra i due Paesi sulla base dei principi di uguaglianza e reciproca proficua cooperazione; Ricordando la Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come modificata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione dell'ONU per la lotta contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione dell'ONU contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale (New York, 15 novembre 2000) e il suo Protocollo Aggiuntivo contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria (New York, 15 novembre 2000), il Protocollo per Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini (New York, 15 novembre 2000), la Convenzione dell'ONU contro la Corruzione (New York, 31 ottobre 2003), le Convenzioni contro il Terrorismo, adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan sono Parti; nonche' il Piano d'Azione Globale (New York, 23 febbraio 1990) e la Risoluzione Nr. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Cooperazione Internazionale nella Lotta alla Criminalita' Organizzata (New York, 14 dicembre 1990); Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Articolo 72 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, fatto a Firenze il 21 giugno 1996; Convengono quanto segue:
Articolo 1
Finalita'
1. Lo scopo del presente Accordo e' quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione al fine di prevenire e reprimere la criminalita' nelle sue varie forme gravi ed emergenti cosi' come il terrorismo. 2. Il presente Accordo e' attuato in conformita' al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. |
| | AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON POLICE COOPERATION
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso. |
| | Articolo 2
Autorita' competenti
1. Le Autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo sono: a. Per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; b. Per la Parte uzbeka, il Ministero degli Affari Interni - Dipartimento della Cooperazione Internazionale. |
| | Annex 1
Regulations on the transfer of personal data
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 9, paragrafo 2, e 10 dell'Accordo, pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonche' agli ulteriori oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo Accordo, valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede nella misura di 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Dall'attuazione dell'Accordo, a eccezione degli articoli 3, 9 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. |
| | Articolo 3
Settori di cooperazione
1. Le Parti collaborano per prevenire e contrastare le manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonche' la criminalita' transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori: a. Criminalita' organizzata transnazionale e corruzione; b. Attivita' svolte da gruppi terroristi, che sono considerate reato secondo la legislazione nazionale di entrambe le Parti o secondo le pertinenti Convenzioni internazionali vincolanti per le Parti, ivi incluse le attivita' intese a finanziare tali gruppi terroristi; c. Reati contro la persona, in particolare rapimento e sfruttamento della prostituzione; d. Produzione illegale e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e loro precursori chimici, nonche' sostanze chimiche di base usate per la loro produzione, medicinali contenenti principi psicoattivi e usati a scopo di doping, Nuove Sostanze Psicoattive (NSP); e. Tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonche' di organi e tessuti umani e traffico di migranti e reati correlati; f. Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi; g. Criminalita' informatica e pedopornografia online; h. Reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio; i. Riciclaggio e legalizzazione dei proventi di reato; j. Crimini contro la proprieta', inclusi i reati contro i patrimoni storici e culturali; k. Reati ambientali; l. Reati relativi alla contraffazione di denaro, delle carte di pagamento e di altri documenti di pagamento e alla contraffazione in genere; m. Reati nel settore dei trasporti; n. Altri reati gravi. 2. Al fine di prevenire la commissione di reati penali, le Autorita' competenti collaborano anche al fine di garantire: a. l'ordine pubblico e la sicurezza, specialmente in occasione di grandi eventi e crisi sociali; b. sviluppo della polizia di prossimita'; c. sicurezza stradale, sicurezza presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le metropolitane, nonche' presso i luoghi turistici; d. cooperazione nel settore della polizia scientifica; e. cooperazione nel settore delle unita' cinofile; f. identificazione di persone che, per ragioni di salute o eta', non sono in grado di fornire informazioni su se' stesse, nonche' di cadaveri non identificati; g. scambio di informazioni su materiali, attrezzature e tecnologie usate dalle Forze di Polizia; h. cooperazione nello sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione; i. cooperazione nell'ambito della formazione di base, avanzata e specialistica, anche attraverso la partecipazione di operatori di Polizia di ciascuna Parte ai corsi di formazione e alle attivita' organizzate nel Paese dell'altra Parte in relazione a temi di interesse strategico considerevole. 3. Il presente Accordo non ha alcun effetto in materia di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 4. Le Autorita' competenti possono concludere intese tecniche, le cui disposizioni specificano la cooperazione delle Parti in alcuni settori della lotta alla criminalita'. |
| | Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
| | Articolo 4
Forme di cooperazione
1. Le forme di cooperazione nell'ambito del presente Accordo includono: A) Scambio di informazioni: a. sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modi operandi; b. per la ricerca di latitanti; c. sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modi operandi; d. sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche; e. finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita; f. sull'immigrazione irregolare; g. sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti; h. per il contrasto dei reati di criminalita' informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia on line; i. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorita' competenti. B) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, in particolare: a. sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati; b. sul narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonche' sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonche' sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata; c. sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica; d. su tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; e. sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti; f. sulla identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilita' di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione di tale collaborazione. C) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura; D) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'Articolo 5; E) cooperazione strategica: a. formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia; b. scambi di esperienze e di esperti; c. organizzazione di corsi, attivita' addestrative nonche' eventi congiunti; d. capacity building; e. organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone prassi; f. scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull'organizzazione e sul management, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull'analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull'elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli. 2. Le Autorita' competenti delle Parti si scambieranno l'elenco dei loro punti di contatto conformemente alle disposizioni del presente Accordo entro trenta (30) giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. |
| | Articolo 5
Richiesta di assistenza
1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avverra' sulla base della richiesta di assistenza avanzate dalla Parte interessata (di seguito denominata la richiesta). La Parte puo' anche indirizzare le informazioni disponibili all'altra Parte senza richiesta, qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere di interesse per l'altra Parte. 2. La richiesta sara' inviata per iscritto, anche utilizzando mezzi tecnici di trasmissione del testo. Nei casi urgenti, le richieste e le informazioni possono essere trasmesse oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi 3 (tre) giorni. 3. In caso di dubbio sull'autenticita' o sul contenuto della richiesta dovra' essere richiesta una ulteriore conferma. 4. La richiesta deve contenere: a. il nome dell'autorita' richiedente l'assistenza e l'autorita' richiesta, se conosciuta; b. dichiarazione definente la richiesta, il suo scopo e la sua giustificazione; c. qualsiasi altra informazione che possa contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta. 5. La richiesta viene redatta su modulo ufficiale del dipartimento e firmata da un funzionario autorizzato dell'autorita' competente dello Stato della Parte richiedente. 6. Le Parti si scambieranno elenchi dei funzionari delle autorita' competenti autorizzati a firmare le richieste, nonche' esempi di moduli del dipartimento. Le Parti si notificano reciprocamente in modo immediato qualsiasi modifica dell'elenco dei funzionari autorizzati a firmare le richieste o i moduli ufficiali del dipartimento. |
| | Articolo 6
Esecuzione delle richieste di assistenza
1. La Parte richiesta prende tutte le misure necessarie a garantire la pronta e piena esecuzione della richiesta entro trenta (30) giorni solari. La Parte richiesta notifica immediatamente alla Parte richiedente le circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o che ne ritardano in modo significativo l'esecuzione. 2. Se l'esecuzione della richiesta non e' nell'ambito di competenza dell'autorita' della Parte richiesta, quest'ultima ne da' immediata notifica alla Parte richiedente e su richiesta la trasferisce all'autorita' competente. 3. La Parte richiesta ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni se le considera necessarie per una adeguata esecuzione della richiesta. 4. L'esecuzione della richiesta viene effettuata in conformita' alla legislazione dello Stato della Parte richiesta. 5. Qualora la Parte richiesta consideri che l'esecuzione della richiesta possa interferire con l'azione penale o con il procedimento svolto nel proprio Stato in riferimento ad un caso penale, essa puo' posporre l'esecuzione della richiesta o associare la sua esecuzione con l'osservanza delle condizioni riconosciute come necessarie dopo la consultazione con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente accetta l'esecuzione della richiesta a tali condizioni, essa deve rispettarle. 6. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente degli esiti dell'esecuzione della richiesta. |
| | Articolo 7
Rifiuto della richiesta di assistenza
1. Una richiesta puo' essere rifiutata del tutto o in parte se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del suo Stato, o violi i diritti umani e le liberta', o che sia in conflitto con la legislazione interna o con gli obblighi internazionali del suo Stato. 2. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'atto in relazione al quale la richiesta e' stata ricevuta non e' un reato ai sensi della legislazione dello stato della Parte richiesta. 3. Ove possibile, la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di verificare se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni che la Parte richiesta considera necessarie, prima della decisione di rifiutare l'assistenza sulla base dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo. La Parte richiedente rispetta le condizioni in base alle quali e' assistita. 4. Alla Parte richiedente viene notificato per iscritto il rifiuto completo o parziale di esecuzione della richiesta con l'indicazione dei motivi del rifiuto. |
| | Articolo 8
Trattamento dei dati
1. I dati personali, trasferiti in attuazione dell'Articolo 4, punto 1, lettere da A a D del presente Accordo e delle correlate Intese tecniche di cui all'Articolo 3 comma 4, sono trattati esclusivamente per le finalita' da esso previste e in conformita' alle clausole di protezione contenute nell'allegato all'Accordo e che ne costituiscono parte integrante. 2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra parte ricevuti per l'attuazione del presente accordo e delle relative Intese tecniche, ciascuna parte si impegna a non trasferire tali dati a terzi e, in ogni caso, a non trattarli in modo incompatibile con le finalita' concordate senza il previo consenso scritto dell'altra parte. |
| | Articolo 9
Gruppi congiunti
1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti istituiranno un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalita' di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale per combattere il crimine. 2. In conformita' con le proprie legislazioni nazionali, le Autorita' competenti possono costituire, altresi', gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza ed analisi. |
| | Articolo 10
Riunioni e consultazioni
I rappresentanti delle Autorita' competenti possono tenere riunioni e consultazioni, anche con modalita' di videoconferenze. |
| | Articolo 11
Spese
1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, salvo diversamente concordato per iscritto dalle due Autorita' competenti. Se la richiesta di assistenza include spese considerevoli o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano al fine di stabilire le condizioni in base alle quali la richiesta e' elaborata e la modalita' di ripartizione delle spese. 2. Salvo diversamente deciso dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio sono sostenute dall'Autorita' competente inviante. 3. Le Parti possono offrirsi reciprocamente assistenza gratuita, compresi gli strumenti ed i materiali necessari per offrire soluzioni alle problematiche relative al contrasto della criminalita'. |
| | Articolo 12
Lingue di lavoro
1. Le Parti, allo scopo della cooperazione prevista ai sensi del presente Accordo, utilizzeranno le lingue italiana, uzbeka e inglese. 2. Le richieste sono inviate nella lingua ufficiale della Parte richiedente, con traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese. |
| | Articolo 13
Composizione delle controversie
Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. |
| | Articolo 14
Clausola di compatibilita'
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali di cui esse sono parte. |
| | Articolo 15
Disposizioni finali
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte delle Parti, che attesti il completamento delle loro procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo illimitato, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciarlo almeno 6 (sei) mesi prima della data proposta per la sua risoluzione. L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, sulla cooperazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata, al terrorismo ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, firmato a Roma il 21 novembre 2000, cessa i propri effetti all'entrata in vigore del presente Accordo. Le Parti, previo reciproco consenso scritto, possono integrare o modificare il presente Accordo. Le integrazioni e modifiche concordate costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. In caso di cessazione del presente Accordo, le sue disposizioni continuano ad applicarsi a tutte le attivita' in corso svolte secondo il presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma l'8 giugno 2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 1 Disciplina del trasferimento di dati personali
Tenendo presente gli ordinamenti dell'Uzbekistan e dell'Italia, nonche', per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, conformemente all'articolo 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di sicurezza (in seguito Accordo), ciascuna «Autorita' competente» di una Parte fornira' dati personali all'altra Parte, applicando le garanzie specificate nelle clausole del presente allegato. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti. I. Definizioni
Ai fini delle presenti Clausole s'intende per: (a) «Autorita' competente»: la/e autorita' individuata/e nell'Accordo quale/i punto/i di contatto per lo scambio di informazioni ovvero quella/e competente/i per l'attuazione dello stesso. (b) «altra Autorita'»: autorita' pubblica ovvero organismo o entita' incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorita' pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. (c) «dati personali»: qualsiasi informazione registrata in forma elettronica, cartacea e (o) su altro oggetto tangibile che appartiene a o consente di identificare una persona fisica. (d) «Interessato»: la persona fisica cui appartengono i dati personali. (e) «dati particolari»: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonche' dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (f) «dati giudiziari»: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza. (g) «dati comuni»: dati personali che non sono particolari oppure giudiziari. (h) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. (i) «trasferimento di dati»: invio di dati personali da un'Autorita' di una Parte ad un'Autorita' dell'altra Parte per finalita' di polizia, vale a dire per la prevenzione dei reati, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' per i compiti di polizia giudiziaria svolti ai sensi dei rispettivi ordinamenti. (j) «comunicazione ulteriore»: invio di dati personali da un'Autorita' ricevente ad un'altra Autorita' dello stesso paese. (k) «trasferimento ulteriore»: invio di dati personali da un'Autorita' ricevente a un'altra Autorita' di un paese diverso dalle Parti o di un'Organizzazione internazionale. (l) «profilazione»: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. (m) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito a distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. (n) «requisiti di legge applicabili»: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Autorita', ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali. (o) «Autorita' di controllo»: l'autorita' pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte (oppure: la Parte italiana) incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione e dei dati personali in campo penale (oppure il meccanismo amministrativo alternativo istituito presso l'altra Parte in grado di assicurare agli interessati un equivalente grado di protezione - da adattare a seconda del caso) (1) ; (p) «diritti degli Interessati»: - «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile; - «diritto di accesso»: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso; - «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; - «diritto di cancellazione»: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono piu' necessari rispetto alle finalita' per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili; - «diritto di limitazione del trattamento»: il diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Autorita' non necessiti piu' i dati personali rispetto alle finalita' per le quali furono raccolti; - «diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. (q) «limitazioni dei diritti degli interessati»: i diritti degli interessati di cui alla lettera (p) possono essere ritardati, limitati o esclusi, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di: - non compromettere il buon esito dell'attivita' di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche' l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; - tutelare la sicurezza pubblica; - tutelare la sicurezza nazionale; - tutelare i diritti e le liberta' altrui. (r) «limitazioni agli obblighi delle Autorita'»: l'adempimento dell'obbligo di informativa generale da parte delle autorita' e' soggetto alle limitazioni di cui alla lettera (q). II. Ambito di applicazione
Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali di persone fisiche che si presume siano coinvolte in attivita' criminali elencate nell'art. 4, clausola 1, lettere da A a D dell'accordo, che sono necessari per il perseguimento delle finalita' previste dall'art. 1 del suddetto Accordo. III. Garanzie per la protezione dei dati personali 1. Limitazione delle finalita' I dati personali saranno trasferiti tra le Autorita' al solo fine di perseguire le finalita' indicate al paragrafo II. Le Autorita' non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalita' diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinche' i trattamenti successivi siano limitati a tali finalita', tenuto conto di quanto indicato al punto III.6. 2. Proporzionalita' e qualita' dei dati L'Autorita' trasferente inviera' esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalita' per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. L'Autorita' trasferente assicurera' che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorita' venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorita' sono inesatti, ne informera' l'Autorita' ricevente, che provvedera' alle correzioni del caso. 3. Trasparenza Ciascuna Autorita', fornira' un'informativa generale agli Interessati su: (a) identita' e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati; (b) finalita' e base giuridica del trattamento dei dati personali, nonche' periodo di conservazione dei dati o criteri per determinarlo; (c) le categorie di destinatari dei dati personali ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore; (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalita' di esercizio di tali diritti; (e) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorita' di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonche' di ricorrere ad un'Autorita' giudiziaria (2) ; (f) ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei predetti diritti, in particolare nel caso in cui i dati siano stati raccolti all'insaputa dell'Interessato; (g) le informazioni su ritardi, limitazioni o esclusioni previsti dai requisiti di legge applicabili con riguardo all'esercizio dei predetti diritti. Ciascuna Autorita' diffondera' la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sara' altresi' inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, cosi' come un rinvio al predetto sito. L'adempimento dell'obbligo di informativa generale da parte delle autorita' e' soggetto alle limitazioni di cui alla lettera q del paragrafo III. 4. Sicurezza e riservatezza Ciascuna Autorita' mettera' in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comune, particolari e giudiziari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza piu' rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti. Qualora un'Autorita' ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informera' entro 48 ore l'Autorita' trasferente e adottera' misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro liberta'. 5. Modalita' per l'esercizio dei diritti Ciascuna Autorita' adottera' misure appropriate affinche', su richiesta di un Interessato, possa: (1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonche' fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalita' del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilita' di reclamo e ricorso; (2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorita' ai sensi delle presenti Clausole; (3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorita'. Ciascuna Autorita' dara' seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Autorita' puo' adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva. Ciascuna Autorita' puo' ricorrere a procedure automatizzate per perseguire piu' efficacemente le proprie finalita', a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovra' essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovra' essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano. I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocita' proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle liberta' altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche' lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attivita' esecutive e di vigilanza delle Autorita', operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finche' persiste la ragione che le ha originate. 6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali 6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali Un'Autorita' ricevente potra' procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorita' dello stesso paese solo previa autorizzazione scritta dell'Autorita' trasferente e purche' l'altra Autorita' fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorita' ricevente dovra' fornire informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sull'altra Autorita', nonche' sulla base giuridica, le ragioni e le finalita' della comunicazione. Un'Autorita' ricevente potra' procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorita' dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell'Autorita' trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi: - tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica; - accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria; - svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attivita' per le quali i dati personali sono stati trasferiti. Nei predetti casi, l'Autorita' ricevente informera' previamente l'Autorita' trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'altra Autorita' e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialita', come nel caso di indagini in corso, l'Autorita' ricevente dovra' informare l'Autorita' trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorita' trasferente dovra' tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorita' di controllo su sua richiesta. L'Autorita' ricevente si adoperera' affinche' sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili. 6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali Un'Autorita' ricevente potra' procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un'altra Autorita' di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorita' trasferente che valutera' la richiesta tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravita' del reato, le finalita' per cui i dati sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali presso tale Paese od organizzazione internazionale. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorita' ricevente dovra' fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare alla predetta altra Autorita', nonche' sulla base giuridica, le ragioni e le finalita' del trasferimento ulteriore. 7. Durata di conservazione dei dati Le Autorita' conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una societa' democratica per le finalita' per le quali i dati sono trattati. 8. Tutela amministrativa e giurisdizionale Se un Interessato ritiene che un'Autorita' non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un'Autorita' di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un'Autorita' giudiziaria, in conformita' ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui e' stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresi', il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell'Autorita' trasferente, dell'Autorita' ricevente o di entrambe le Autorita' con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorita' si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo. Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorita' trasferente ritenga che l'Autorita' ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorita' trasferente sospendera' il trasferimento di dati personali all'Autorita' ricevente fino a quando non riterra' che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorita' trasferente informera' sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorita' di controllo. IV. Vigilanza
1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole e' assicurata dalle Autorita' di controllo. 2. Ciascuna Autorita' condurra' periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorita', l'Autorita' interpellata riesaminera' le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorita' che ha chiesto il riesame. 3. Qualora un'Autorita' ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informera' senza ritardo l'Autorita' trasferente, nel qual caso questa sospendera' temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorita' ricevente fino a quando quest'ultima non confermera' di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorita' ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorita' di controllo. 4. Qualora un'Autorita' trasferente ritenga che un'Autorita' ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorita' trasferente sospendera' il trasferimento di dati personali all'Autorita' ricevente fino a quando non riterra' che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorita' trasferente terra' informata la propria Autorita' di controllo. V. Revisione delle Clausole
1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili, ai sensi dell'Articolo 15, comma 3, dell'Accordo. 2. Tutti i dati personali gia' trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno ad essere trattati nel rispetto delle garanzie ivi previste. __________
(1) In Italia l'Autorita' di controllo e' il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attivita' e' disciplinata dagli artt. 37-42 del D.lgs. 51/2018. (inserire, per la controparte, i riferimenti giuridici dell'Autorita' di controllo oppure il richiamo a un meccanismo amministrativo alternativo in grado di assicurare agli interessati un equivalente livello di protezione dei dati personali. Il meccanismo amministrativo alternativo dovra' essere previamente approvato dal Garante)
(2) In Italia, l'Autorita' giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali e' il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 del citato D.lgs. 51/2018 (inserire i riferimenti giuridici dell'Autorita' giudiziaria competente presso la controparte). |
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