Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 58
Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e);
Vista la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che reca la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 5 agosto 2022, n. 119;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119»;
Sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale
militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 725:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che:
a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta;
b) superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
4) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I sottotenenti di cui al comma 1 sono tratti dai frequentatori degli istituti di formazione che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi della Forza armata e secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituto.
2-ter. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.
2-quater. E' nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualita' di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in accademia avviati dall'anno 2024.
2-quinquies. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione»;
b) all'articolo 726, comma 2, dopo la parola: «normali» sono inserite le seguenti: «dell'Arma dei trasporti e dei materiali,»;
c) all'articolo 760, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai marescialli, reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno superato i corsi di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione in ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5.»;
d) all'articolo 833-ter:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «delle Armi» sono soppresse;
2) alla rubrica le parole: «delle Armi» sono soppresse;
e) all'articolo 975, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali in servizio permanente, che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella ferma eventualmente gia' in atto, limitatamente al periodo sovrapponibile.»;
f) all'articolo 1524, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Possono partecipare ai pubblici concorsi per il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui al libro quarto, titolo XI, del regolamento, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata triennale e, se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata triennale.»;
g) all'articolo 1798, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice.»;
h) dopo l'articolo 2196-bis e' inserito il seguente:
«Art. 2196-bis.1 (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino all'anno 2033, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 652 e' elevato a quaranta anni per il personale dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»;
i) all'articolo 2197-ter.1:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, e' autorizzato, per il biennio 2026-2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.»;
2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
l) dopo l'articolo 2197-quater e' inserito il seguente:
«Art. 2197-quater.1 (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino all'anno 2033, per specifiche esigenze delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'accesso al ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea a indirizzo tecnico-ingegneristico, informatico e sanitario;
b) eta' non superiore a 52 anni;
c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.
2. Il numero dei posti a concorso in applicazione del comma 1 non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b).
3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b), e' ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi.
5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado corrispondente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;
m) dopo l'articolo 2197-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 2197-sexies.1 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalita' per il reclutamento). - 1. Fino all'anno 2030, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il reclutamento di personale con il grado di sergente. Ai predetti concorsi partecipano i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) eta' non superiore a trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso.
2. I concorsi di cui al comma 1 possono essere banditi nell'anno in corso se, al 31 dicembre dell'anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al 30 per cento delle dotazioni previste dall'articolo 798-bis.
3. Il numero massimo dei posti banditi per i concorsi di cui al comma 1 e' stabilito in misura non superiore al 5 per cento delle vacanze organiche di cui al comma 2.
4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto di cui all'articolo 690, comma 3.
5. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1:
a) e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione di durata non inferiore a sei mesi, nonche' un tirocinio complementare;
b) durante la frequenza dei corsi di cui alla lettera a) assume la qualita' di allievo e lo stato giuridico di volontario in ferma iniziale.
6. Le modalita' di svolgimento e la durata dei corsi e dei tirocini di cui al comma 5, lettera a), sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o autorita' dagli stessi delegata.
7. L'anzianita' relativa del personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' determinata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione e di specializzazione.
8. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' iscritto in ruolo con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo dei sergenti proveniente dai concorsi di cui agli articoli 690 e 690-bis, nell'anno di riferimento.
9. I candidati che non superano i corsi di cui al comma 5, lettera a), sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. Il periodo di durata dei corsi non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 5
agosto 2022, n. 119, recante: «Disposizioni di revisione
del modello di Forze armate interamente professionali, di
proroga del termine per la riduzione delle dotazioni
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, nonche' in materia di avanzamento degli
ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022:
«Art. 9 (Delega legislativa per la revisione dello
strumento militare nazionale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione dello strumento militare nazionale,
disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base
della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle
operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione
delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033,
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate
dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e
organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo
raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche
complessive del personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo
798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da
realizzare compatibilmente con il conseguimento dei
risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000
unita', di volontari in ferma prefissata iniziale nonche'
di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in
particolare medici, personale delle professioni sanitarie,
tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei
trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in
servizio permanente, per corrispondere alle accresciute
esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in
situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello
Stato, non superiore a 10.000 unita' di personale
volontario, ripartito in nuclei operativi di livello
regionale posti alle dipendenze delle autorita' militari
individuate con decreto del Ministro della difesa,
impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e
dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in
forma complementare e in attivita' in campo logistico
nonche' di cooperazione civile-militare, disciplinandone la
struttura organizzativa, le modalita' di funzionamento,
nonche' lo stato giuridico militare e le modalita' di
reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e
richiamo in servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilita', per i volontari
in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di
posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali assegnate a legislazione
vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in
ferma prefissata triennale, associando all'addestramento
militare di base e specialistico, compreso quello relativo
a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di
qualificazione professionale volte all'acquisizione di
competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato
del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta
formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e
ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri
interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse
strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del
Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita';
2) la possibilita', per i medici militari e il
personale militare delle professioni sanitarie, di
esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della
difesa, il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli
accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una
procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a
ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra
Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte
dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere
del Consiglio di Stato e sentite le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro
competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali si pronunciano entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in
mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'art. 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo sono effettuati apportando le necessarie
modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per
l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 28 novembre 2023, n. 201 recante: «Disposizioni in
materia di associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari, delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in
materia di termini legislativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023:
«Art. 2 (Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la revisione dello strumento militare
nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h),
della legge 5 agosto 2022, n. 119.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante:
«Codice dell'ordinamento militare» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dello
strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre
2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 725, 726, 760,
833-ter, 975, 1524 e 1798, del citato decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 725 (Formazione degli aspiranti e degli
ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di
applicazione). - 1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i
tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma
dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri,
del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che
superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di
applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato,
con decreto ministeriale, in base alla graduatoria
stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
1-bis. (Abrogato)
2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1,
che:
a) non superano per una sola volta uno degli anni
del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e
sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del
corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita'
assoluta;
b) superano il corso per essi previsto con ritardo
per motivi di servizio riconosciuti con determinazione
ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in
ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero
superato il corso al loro turno.
2-ter. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di cui
al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di
nomina ad aspirante.
2-quater. E' nominato aspirante e ammesso a
frequentare il terzo anno in qualita' di frequentatore,
l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al
termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a
partire dai corsi di formazione in accademia avviati
dall'anno 2024.
2-quinquies. L'alloggiamento e il pernottamento degli
aspiranti possono essere disciplinati con regolamento
dell'istituto di formazione.».
«Art. 726 (Mancato superamento del corso di
applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui
all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di
applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di
permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo
655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in
soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali
ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'
assoluta.
1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso
perche' non idonei in attitudine militare sono posti in
congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935,
comma 1, lettera c-bis).
2. Gli ufficiali dei ruoli normali dell'Arma dei
trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri e del
Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi
per essi previsto per il conseguimento della laurea,
possono ottenere con determinazione ministeriale, su
proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a un
massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di
studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una
detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga
concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non
conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo
prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei
ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze
di Forza armata, nonche' una detrazione di anzianita' nel
ruolo pari alla proroga concessa.».
«Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado).
- 1. Il personale vincitore del concorso di cui
all'articolo 679, comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a
frequentare un corso di formazione e di specializzazione,
nonche' il tirocinio complementare fino alla concorrenza
dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo
alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni,
alle categorie e specialita', alle esigenze specifiche di
Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e
attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli
arruolati; al termine del periodo di formazione e
istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare,
gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio
per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza
armata, il personale vincitore del concorso di cui
all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al
corso di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere
avviato a frequentare un corso di formazione professionale
di durata comunque non inferiore a tre mesi. All'esito dei
corsi di formazione, il medesimo personale puo' essere
impiegato anche nella sede di servizio di provenienza,
tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui
alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove
possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.
2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla
base della graduatoria di merito, marescialli e gradi
corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal
giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli
esami finali; gli allievi non idonei possono essere
trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il
primo esame utile.
2-bis. Ai marescialli, reclutati ai sensi
dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno superato
i corsi di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione in
ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste
dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi impediti da infermita' temporanea
debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento
disciplinare o sospesi dal servizio per motivi
precauzionali o per altra comprovata causa di forza
maggiore non possono partecipare agli esami finali per
l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il
servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al
cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non
comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla
prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con
la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive
di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal
posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio
globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari
grado medesimi.
4-bis. Il personale vincitore del concorso interno
per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo
679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al
comma 1 del presente articolo , al superamento degli esami
e' nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito
del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a),
maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente,
con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
avuto termine gli esami finali.
5. Il personale vincitore del concorso interno per il
reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma
1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di
cui al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo dei marescialli
con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con
decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina
dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al
comma 1, concluso nell'anno.
5-bis. I candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682,
comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non
superiore a un anno accademico le cui modalita' sono
disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di
stato maggiore.
5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui
al comma 5-bis e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo
dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al
comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5,
iscritti in ruolo nello stesso anno.
5-quater. I candidati che non superano il corso
applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in
congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi
di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se
gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale
allievo e' riconosciuto come servizio effettivamente
svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile
ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.».
«Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo
speciale degli ufficiali con grado fino a tenente
colonnello dell'Aeronautica militare). - 1. In relazione a
particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al
grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda,
dal ruolo normale al ruolo speciale dell'Aeronautica
militare, nel numero e con le modalita' stabilite con
decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del
presente articolo mantengono il grado, la posizione di
stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo
secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e
3.».
«Art. 975 (Ufficiali). - 1. Gli ufficiali in servizio
permanente che sono destinati a ricoprire incarichi
particolarmente qualificanti in campo internazionale o in
campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero
della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari a
due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla
data di assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva
viene assorbita nella ferma eventualmente gia' in atto,
limitatamente al periodo sovrapponibile.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio
decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli
incarichi di cui al comma 1.».
«Art. 1524 (Reclutamento e trasferimento ad altri
ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le modalita'
per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per
sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni, del
personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonche'
le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e
collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel
Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai
fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi
d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita'
istituzionali o trasferito in altri ruoli delle
Amministrazioni di appartenenza;
d) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1-bis. Possono partecipare ai pubblici concorsi per
il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi
sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, di cui al libro quarto, titolo
XI, del regolamento, i giovani che, anche senza aver
effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata
iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti per
l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata
triennale e, se vincitori, sono avviati allo specifico
corso formativo in qualita' di volontari in ferma
prefissata triennale.
2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le
disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal
regolamento. Per particolari discipline sportive indicate
dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle
Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette
e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del
presente articolo non puo' essere impiegato in attivita'
operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori dei
gruppi sportivi delle Forze armate e' fissato in
trentacinque anni.».
«Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e
accademie militari). - Omissis.
6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo
2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari
dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e
dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad
aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in
detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico
iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio
permanente. La disposizione di cui al presente comma trova
applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del
presente codice.».
«Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il
ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto
dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze
del personale di ciascuna Forza armata, e' autorizzato, per
il biennio 2026 - 2027, il reclutamento, a nomina diretta
con il grado di maresciallo o grado corrispondente,
mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in
servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per
Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore
della difesa.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al
personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e
dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai
vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione
professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi
la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di
merito ai fini della formazione della graduatoria, sono
stabiliti dal bando di concorso.
3-bis. (abrogato)
3-ter. (abrogato).».
 
Art. 2
Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 690 e' inserito il seguente:
«Art. 690-bis (Ulteriori modalita' per il reclutamento dei sergenti). - 1. In relazione alle specifiche esigenze funzionali, ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti riservati, nel limite massimo del 15 per cento dei posti disponibili, da computarsi nel limite massimo del 60 per cento di cui all'articolo 690, comma 1, lettera a), ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai volontari in ferma prefissata triennale in servizio che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno maturato almeno:
a) quarantadue mesi in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale;
b) diciotto mesi in qualita' di volontario in ferma prefissata triennale.
2. I volontari in ferma prefissata di cui al comma 1, utilmente collocati nella graduatoria di merito, frequentano il corso di cui all'articolo 773, al termine del quale, qualora dichiarati idonei, conseguono la nomina a sergente e sono iscritti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.»;
b) all'articolo 773, comma 1, dopo le parole: «I volontari» sono inserite le seguenti: «in ferma prefissata di cui all'articolo 690-bis e i volontari»;
c) all'articolo 774, comma 1, le parole: «dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo di provenienza all'atto dell'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 773».

Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 773 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 773 (Corso di formazione basico). - 1. I
volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 690-bis e
i volontari in servizio permanente utilmente collocati
nella graduatoria di merito del concorso per il
reclutamento del personale del ruolo dei sergenti
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare frequentano un corso di
formazione basico di durata non superiore a tre mesi.
2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati
idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in
ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del
corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello
stesso.».
«Art. 774 (Stato giuridico dei frequentatori). - Agli
ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le
disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza
all'atto dell'inizio del corso di formazione di cui
all'articolo 773 e quelle contenute nel regolamento.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio