| Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 26 marzo 2026 |
| Attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8 - Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA. |
|
|
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, contenente gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'»; Vista la «Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione» (2008/C14/02) utilizzati per verificare la conformita' dei finanziamenti alla normativa sugli aiuti di Stato; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici»; Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.a., nonche' per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale»; Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi»; Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante «Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA»; Visto, l'art. 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, rubricato «Finanziamento in favore della societa' Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale», e in particolare, il comma 1, il quale prevede che «nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle societa' Ilva S.p.a. e Acciaierie d'Italia S.p.a., al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della societa' Ilva S.p.a. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o piu' soluzioni. La richiesta di finanziamento e' avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La societa' Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria»; Visto il comma 2 del menzionato art. 3-bis, il quale dispone che «il finanziamento di cui al comma 1 e' erogato in conformita' alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed e' restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'art. 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»; Considerata la metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla menzionata comunicazione 2008/C 14/02; Considerato che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del menzionato decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, «l'erogazione del prestito non puo' avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; Vista la decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N) - con la quale non si sono sollevate obiezioni e si e' considerato compatibile con il Mercato interno l'aiuto (il prestito di 149.000.000 di euro) previsto dall'art. 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, nonche' eventuali ulteriori aiuti (prestiti) da erogare, alle condizioni previste dalla decisione, entro il limite complessivo massimo di 390.800.000 di euro autorizzato dalla Commissione europea; Vista la nota del 26 febbraio 2026 (prot. MIMIT n. 14975 del 27 febbraio 2026) con la quale i commissari straordinari della societa' ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti siderurgici, indirizzata al Ministero delle imprese del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze contenente, hanno richiesto ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 la concessione di «un finanziamento per l'importo di euro 149.000.000,00, con conseguente obbligo di restituzione, maggiorato degli interessi, nelle tempistiche e con le modalita' di cui al predetto decreto, che la stessa Ilva, come detto, trasferira' ad AdI integralmente in quanto quest'ultima e' l'unico soggetto che attualmente detiene e gestisce gli impianti, e che dunque puo' realizzare gli obiettivi di cui al decreto»; Tenuto conto di quanto rappresentato dai commissari straordinari ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della predetta nota, ed, in particolare, che l'erogazione «ha carattere di estrema urgenza in quanto AdI segnala di essere in grave difficolta' finanziaria si' che, qualora non potesse contare entro i prossimi giorni sulla disponibilita' della somma, dovrebbe immediatamente procedere allo spegnimento degli impianti (senza neanche la possibilita' di mantenerli in caldo) con ogni conseguenza in termini non solo di messa in cassa integrazione dei dipendenti, ma soprattutto di fermo degli alti forni con sostanziale impossibilita' di riattivazione degli stessi nel futuro»; Vista la nota dell'11 marzo 2026 (prot. MIMIT n. 18408 del 12 marzo 2026) con la quale i commissari straordinari ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria hanno trasmesso il piano di gestione transitoria, rappresentando, tra l'altro - anche ai fini delle previsioni in ordine al futuro incasso della vendita del compendio - che, alla data contabile del 28 febbraio 2026, il valore complessivo delle giacenze di materiali a magazzino di Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria e' pari a euro 644.415.409 e che il valore della componente prodotti finiti sul quale insiste il pegno rotativo non possessorio ammonta a euro 277.534.447; Viste le note del 14 marzo 2026 (prot. MIMIT n. 19195 del 16 marzo 2026), del 17 marzo 2026 (prot. MIMIT n. 19756 in pari data), a firma degli organi commissariali di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ed ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria con le quali e' stata rappresentata la necessita' di urgente erogazione del finanziamento derivante dalla gravissima situazione di crisi di liquidita' che riguarda entrambe le procedure, il cui protrarsi potrebbe pregiudicare la prosecuzione delle attivita' e compromettere l'esito delle trattative in corso per la cessione degli stabilimenti; Rilevato che con rispettive note del 20 marzo 2026 e 22 marzo 2026 (prott. MIMIT nn. 21197 e 21198 del 23 marzo 2026) gli organi commissariali di Acciaieri d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria e di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria hanno precisato - anche a seguito delle deliberazioni dei comitati di sorveglianza delle due procedure e della nota del MIMIT del 20 marzo 2026 prot. MIMIT 21077 - di voler rinunciare alla condizione originariamente apposta all'istanza di concessione del prestito avente ad oggetto l'autorizzazione di accordi tra le due amministrazioni straordinarie relativi alla destinazione delle somme ricavabili dalla futura cessione del magazzino; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del menzionato decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, «in caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la societa' cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura»; Considerato lo stato di avanzamento della procedura di negoziazione con l'aspirante aggiudicatario Flacks Group LLC, il quale ha formalmente dichiarato la disponibilita', in applicazione del disposto di legge, ad assumere l'obbligazione di rimborso del prestito, ove il ricavato della vendita del compendio aziendale fosse insufficiente; Considerato, altresi', che in data 20 marzo 2026 Jindal Steel International ha presentato offerta per l'acquisto dell'intero compendio, nell'ambito della quale ha parimenti dichiarato la propria disponibilita', in applicazione del disposto di legge, ad assumere l'obbligazione di rimborso del prestito, ove il ricavato della vendita del compendio aziendale fosse insufficiente; Rilevato che l'onere derivante dal predetto finanziamento gravera' sul capitolo 7400 «Finanziamenti statali a favore del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie», Missione 11, Programma 13, dello Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'annualita' 2026; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Concessione del finanziamento
1. Ai sensi di quanto indicato in premessa, e' concesso, in favore della societa' ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, il finanziamento a titolo oneroso previsto dall'art. 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 per la somma di euro 149 milioni. 2. Il finanziamento e' restituito in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, con priorita' rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, anche se assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, in deroga all'art. 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che ha trasposto nel codice della crisi e dell'insolvenza le disposizioni contenute nell'art. 111-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) applicabili ratione temporis all'amministrazione straordinaria della societa' ILVA S.p.a. 3. La societa' ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per il loro utilizzo. 4. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, al finanziamento a titolo oneroso di cui al comma 1 e' applicato un tasso di interesse calcolato in conformita' alla comunicazione della commissione (2008/C 14/02), pari al tasso di riferimento, fissato al 2,19% per l'anno 2026, maggiorato di 400 punti base. |
| | Art. 2 Modalita' e criteri per l'erogazione e il rimborso del finanziamento
1. Il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e' accreditato in un'unica soluzione sul conto corrente bancario comunicato da ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dell'erogazione. 2. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA S.p.a. provvede al rimborso del finanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto, per capitale ed interessi maturati, entro sei mesi dalla data di erogazione, a valere sul ricavato della cessione a terzi del complesso aziendale. 3. In caso di insufficienza delle somme ricavate dalla cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la societa' cessionaria del compendio aziendale. 4. Il finanziamento di cui al presente decreto e' rimborsato nei termini e con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 1 e ai commi 2 e 3 del presente articolo, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il rimborso di cui al presente comma resta acquisito all'erario. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi del controllo. Roma, 26 marzo 2026
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 308 |
| |
|
|