Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 marzo 2026
Approvazione del III atto integrativo della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023. Annualita' 2026. (Ordinanza n. 126).


Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:
«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;
(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:
«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visti, in particolare:
(i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»;
(ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;
Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa, e in particolare il comma 2, ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a societa' in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettivita', delle connesse esternalita' e della congruita' economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita', efficienza, economicita', qualita' della prestazione, celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della societa' Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico, successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresi', «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa' e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 459 a 463, nei quali Invitalia e' sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attivita' da essa svolta;
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorita' e obiettivi per l'Agenzia nonche' indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'Agenzia quale ente strumentale dell'amministrazione centrale volto, tra l'altro, a «favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualita' elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»;
Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale societa' in house dello Stato;
Visto il decreto del 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante «Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale», che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che reca «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che aveva disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house, di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della societa' in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la societa' medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, e' assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 1 e 4 dello statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;
Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;
Considerato che ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del decreto-legge 77 del 2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al co. 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;
Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge 77 del 2021 prevede, inoltre che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Considerato che l'art. 14 del decreto-legge 77 del 2021 estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto l'art. 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - che, al comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».
Considerato che Invitalia, in base al proprio Statuto, svolge «attivita' strumentale dell'Amministrazione centrale dello Stato» e «ha per oggetto lo svolgimento di attivita' prevalentemente finanziarie al fine dello sviluppo e della competitivita' del sistema Paese (...). Per il conseguimento di tali obiettivi, la societa' opera in coerenza con i documenti della programmazione nazionale (...)»;
Vista l'ordinanza PNC n. 22 del 26 maggio 2022 con la quale e' stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Considerato che la predetta convenzione e' stata sottoscritta dal Commissario straordinario e da Invitalia in data 28 giugno 2022;
Vista l'ordinanza PNC n. 52 del 4 maggio 2023 con la quale e' stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Considerato che la predetta convenzione e' stata sottoscritta dalla struttura commissariale e da Invitalia rispettivamente in data 30 maggio 2023 e 29 maggio 2023;
Vista l'ordinanza PNC n. 87 dell'8 febbraio 2024 con la quale e' stato approvato l'atto integrativo della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Considerato che la predetta convenzione e' stata sottoscritta dalla struttura commissariale e da Invitalia rispettivamente in data 18 marzo 2024 e 12 marzo 2024;
Vista l'ordinanza PNC n. 110 del 30 gennaio 2025 con la quale e' stato approvato il II atto integrativo della convenzione per «l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023. Annualita' 2025, con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Considerato che la predetta convenzione e' stata sottoscritta dalla struttura commissariale e da Invitalia rispettivamente in data 4 marzo 2025 e 24 febbraio 2025;
Vista la nota prot. CGRTS-0038577-P-8 ottobre 2025 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.a. l'intenzione di rinnovare fino al 31 dicembre 2026 la convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sismi 2009-2016, sottoscritta in data 28 giugno 2022;
Vista la nota prot. CGRTS-0044363-A-11 novembre 2025 con la quale l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta;
Considerato che e' stata trasmessa da Invitalia S.p.a. ed acquisita al prot. n. CGRTS-0009836-A-6 marzo 2026 la proposta di atto integrativo ed estensione della durata della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 4 marzo 2025;
Visto che e' stata trasmessa da Invitalia S.p.a. ed acquisita al prot. n. CGRTS-0011961-A-19 marzo 2026 la proposta di proroga, fino alla data di sottoscrizione dell'atto integrativo 2026, e comunque non oltre il 31 maggio 2026, la durata della convenzione alle medesime condizioni precedentemente previste;
Considerato che la sopracitata nota e' stata firmata per accettazione e trasmessa ad Invitalia S.p.a. con prot. CGRTS-0012570-P-24 marzo 2026;
Considerato che e' stata valutata la congruita' economica dell'offerta relativa alla convenzione in oggetto del soggetto in house Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36/2023, trasmessa ad Invitalia S.p.a. con nota prot. CGRTS-00128844-P-25 marzo 2026;
Ritenuto pertanto di procedere con la presente ordinanza all'approvazione dello schema del «III Atto integrativo della nuova convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023 per l'annualita' 2026;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR;
Dato atto dell'intesa acquisita nella Cabina di coordinamento integrata in data 26 marzo 2026 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dalla Struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1
Richiami

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Alla presente ordinanza e' allegato sub A):
«III atto integrativo alla «Nuova convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» del 30 maggio 2023» e relativi allegati contraddistinti rispettivamente come segue:
Allegato sub 1) «Piano delle attivita' e dei costi 2026»;
Allegato sub 2) «Disciplinare di rendicontazione».
 
Art. 2
Oggetto

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo schema di atto integrativo alla convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di supporto strategico alla comunicazione e al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sisma 2009-2016.
2. Per lo svolgimento delle attivita' oggetto dello schema di convenzione di cui al precedente comma, all'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e' riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 2.049.180,33 oltre I.V.A. al 22% per euro 450.819,67, per un totale di euro 2.500.000,00.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 e' a valere sulle risorse di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - come modificato dall'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 49, recante «Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
 
Art. 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, e' pari ad euro 1.520.719.128,77.
 
Art. 4
Entrata in vigore
ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 27 marzo 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1000 Avvertenza:

__________

L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma