Gazzetta n. 50 del 25 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
RETTIFICA |
Modifica dell'allegato al decreto 29 aprile 2021, recante: «Modalita' operative delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019». |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, con il quale e' stato indetto un concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario; Visto l'art. 11, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il parere del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, espresso in data 23 aprile 2021; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2021, recante Modalita' operative delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021; Visto l'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65; Visto il parere del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, espresso in data 28 maggio 2021; Ritenuto di procedere alla integrazione e modificazione dell'allegato decreto ministeriale 29 aprile 2021;
Decreta:
All'art. 2, punto 5, dell'allegato decreto ministeriale 29 aprile 2021, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «sono esentati dagli obblighi di esibizione del referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare sopra indicati, i candidati che esibiscono certificazione di somministrazione di una dose di vaccino avvenuta almeno quindici giorni prima rispetto alla data di accesso all'area concorsuale, ovvero certificazione di avvenuto completamento dell'intero processo di vaccinazione»; All'art. 2, punto 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «sono esentati dall'obbligo di presentazione della predetta autodichiarazione i candidati che esibiscono certificazione di somministrazione di una dose di vaccino avvenuta almeno quindici giorni prima rispetto alla data di accesso all'area concorsuale, ovvero certificazione di avvenuto completamento dell'intero processo di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Sars-Cov2». Roma, 7 giugno 2021
La Ministra: Cartabia
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