Gazzetta n. 47 del 15 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
RETTIFICA |
Modifica del bando relativo ai concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP. |
|
|
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) della Marina militare al 20° corso AUPC e per l'ammissione di complessivi centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare, al 22° e 23° corso AUFP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021; Vista la lettera n. M_D MSTAT0044352 del 24 maggio 2021, con la quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di incrementare di una unita' i cinquantasei posti banditi per l'ammissione al 22° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, portando a quarantanove i quarantotto posti previsti per il Corpo di Stato maggiore; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0100212 del 26 maggio 2021, con la quale lo Stato maggiore della Difesa, trattandosi di esigenze compensative in termini quantitativi e finanziari, ha autorizzato la devoluzione di un posto non bandito nel concorso allievi ufficiali piloti di complemento al concorso allievi ufficiali in ferma prefissata; Ravvisata l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni refusi contenuti nell'art. 1, comma 1, nell'art. 2, comma 5, nell'art. 3, comma 1, lettera m), n. 14) e comma 2, nell'art. 9, comma 8, nell'art. 12, comma 5, nell'art. 17, comma 2 e nell'allegato «F», punto 2. del medesimo bando di concorso indetto con il precitato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi indicati nelle premesse, l'art 1, comma 1 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 1 (Posti a concorso). - 1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP, come di seguito specificati: (omissis); c) per l'ammissione al 22° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, cinquantasette posti, di cui: 1) quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore; (omissis)».
|
| Art. 2
Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 2, comma 5 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 2 (Riserve di posti). (Omissis). 5. Dei quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.»
|
| Art. 3
Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera m), n. 14) e comma 2 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 3 (Requisiti). (Omissis); m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: (omissis); 14) per i quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore e per i trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) e lettera e), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea; (omissis). 2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto. (Omissis)».
|
| Art. 4
Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 9, comma 8 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 9 (Prova scritta). (Omissis). 8. Al termine delle prove scritte la commissione esaminatrice individuera' i concorrenti da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie provvisorie relative alla sola prova scritta di ragionamento logico distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita', mentre per il concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante dalla somma della votazione riportata nella prova scritta di ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese: (omissis)».
|
| Art. 5
Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 12, comma 5 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 12 (Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2)). (Omissis). 5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono stabiliti nei rispettivi allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.»
|
| Art. 6
Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 17, comma 2 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 17 (Graduatorie di merito). (Omissis). 2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: (omissis). Una volta terminata la suddetta procedura, la commissione esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore o Capitanerie di porto) ai primi sei vincitori con le seguenti modalita': i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato maggiore e il Corpo delle Capitanerie di porto fino al raggiungimento dei due posti previsti per il Corpo delle Capitanerie di porto, assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa nella domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato maggiore; qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito dei primi sei posti) la commissione individui un vincitore assegnato a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella domanda di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato al Corpo delle Capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato maggiore, sara' assegnato al Corpo di Stato maggiore solo se, nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di graduatoria un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato maggiore ma richiedente il Corpo delle Capitanerie di porto);»
|
| Art. 7
Per i motivi indicati nelle premesse, l'allegato «F», punto 2. del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Allegato "F" (art. 12, comma 3 del bando)
Prove di efficienza fisica per AUPC 1. Modalita' di svolgimento delle prove di efficienza fisica e di attribuzione del punteggio nella prova di nuoto. (Omissis). 2. Modalita' di valutazione dell'idoneita' nelle prove di efficienza fisica. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c.. Qualora il concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola prova, sara' giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso. Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente punto 1., lettera a., concorrera' alla formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 17 del bando.»
|
| Art. 8
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del bando di concorso. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 3 giugno 2021
Il vice direttore generale: Santella
|
|
|
|