Gazzetta n. 92 del 22 novembre 2019 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 23 dicembre 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario, specializzazione tecnico di soccorso alpino - Anno 2019.


IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata la necessita' di accrescere l'efficienza del servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza selezionando le migliori risorse nell'ambito di una rinnovata platea di candidati anche alla luce della rimodulata fisionomia delle prove concorsuali;
Valutata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto, nel 2019, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.).
2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, n. 4 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino;
f) valutazione dei titoli.
4. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza.
5. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
 
Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui al comma 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_o secondo le modalita' di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 e 5.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di cui ai commi 1 e 5, dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it
 
Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) per quale riserva di posti intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato e di non aver subito condanne ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere o essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo comando/ente militare di servizio;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
i) il titolo di studio di cui e' in possesso, indicando l'istituto presso il quale e' stato conseguito;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;
k) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
n) l'eventuale possesso di titoli maggiorativi di punteggio e/o preferenziali previsti rispettivamente, dall'allegato 7 e dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
o) di aver preso visione di quanto previsto al successivo art. 23 in tema di assegnazioni alle sedi di servizio.
2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli aspiranti che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono:
a) indicare se intendano sostenere la prova facoltativa:
1) di efficienza fisica, consistente nella «corsa piana 100 metri»;
2) prevista nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, consistente nella «discesa in corda doppia»;
b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 16 e 19, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta, le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, le modalita' di convocazione e svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino nonche' di notifica della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 25 del bando di concorso ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1, sono notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti nonche':
a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
2. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio e/o preferenziali previsti, rispettivamente, dall'allegato 7 e dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova di efficienza fisica.
3. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), e' integrata, ai fini della valutazione dei titoli, da un ufficiale in servizio presso la scuola alpina;
b) lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
 
Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
 
Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10

Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
 
Art. 11

Data e modalita' di svolgimento della prova scritta

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sosterranno, a partire dal 13 gennaio 2020, la prova scritta consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 7 gennaio 2020 mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
8. Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
a) sara' pubblicata la banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati ai candidati;
b) saranno rese disponibili informazioni utili al raggiungimento della sede della prova scritta.
9. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), provvede a:
a) somministrare e revisionare i test;
b) attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta, pari alla conversione aritmetica del punteggio risultante dalla correzione del test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
10. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12 i candidati:
a) classificatisi nei primi duecento posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova;
b) che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile della graduatoria di cui alla precedente lettera a).
I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica o comunque festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
12. I candidati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui al comma 11 a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica o comunque festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma.
Tali prove e accertamenti si svolgeranno secondo la tempistica e l'ordine di seguito riportato:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati idonei alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita' attitudinale per gli aspiranti idonei agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 12

Prove di efficienza fisica

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) sottopone i candidati idonei alla prova scritta, alle prove di efficienza fisica consistenti in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e piegamenti sulle braccia;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa di cui al precedente comma 1, unicamente i candidati che l'abbiano specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 2:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, ai candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono attribuiti, sulla base della somma dei punti conseguiti secondo quanto riportato in allegato 2, i seguenti punteggi:


===============================================
| Totale punti |Punteggi utili ai fini |
| conseguiti nelle |della graduatoria unica|
| prove | di merito |
+=====================+=======================+
| da 1 a 2 | 1 |
+---------------------+-----------------------+
| da 2,5 a 3 | 2,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 3,5 a 4 | 4 |
+---------------------+-----------------------+
| da 4,5 a 5 | 5,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 5,5 a 6 | 7 |
+---------------------+-----------------------+
| da 6,5 a 7 | 8,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 7,5 a 8 | 10 |
+---------------------+-----------------------+
| da 8,5 a 9 | 11,5  |
+---------------------+-----------------------+
| da 9,5 a 10 | 13  |
+---------------------+-----------------------+
| da 10,5 a 11 | 14,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 11,5 a 12 | 16 |
+---------------------+-----------------------+

5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) - pena la non ammissione del concorrente alle prove in argomento e, pertanto, l'esclusione dal concorso - un certificato in corso di validita', in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualita' di specializzati in medicina dello sport.
6. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
7. Il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), provvede:
a) al differimento a una data non successiva al 21 febbraio 2020 delle concorrenti che, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, risultano positive al test di gravidanza non potendo procedere all'effettuazione delle prove di efficienza fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono escluse dal concorso, se alla richiamata data, persista lo stato di temporaneo impedimento;
b) all'eventuale differimento, con giudizio motivato e insindacabile, a una data non successiva al limite temporale di cui alla precedente lettera a), del candidato che:
1) impossibilitato a presentarsi nel giorno di svolgimento delle prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale data idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
2) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 13

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 12 in ragione delle condizioni degli stessi al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica tutti i candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. In materia di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 11, comma 12.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative - sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in considerazione la documentazione:
(3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale secondo le modalita' e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del Centro di reclutamento e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
11. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale secondo il calendario e le modalita' comunicate con l'avviso di cui al comma 12 dell'art. 11.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 14

Documentazione da produrre in sede di visita medica
di primo accertamento

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria avente data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso certificato di cui all'art. 12, comma 6. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 24 febbraio 2020, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere, nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento, il differimento ad altra data, dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza o non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza fisica che in sede di visita medica di primo accertamento non presentano i certificati di cui al comma 1, lettere c) e d), sono esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 15

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. I candidati idonei all'accertamento di cui al precedente art. 13 sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 16

Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino

1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui all'art. 15 sono convocati presso la scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alla verifica dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di:
a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»;
b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia».
Per ciascuna prova e' consentito un solo tentativo.
3. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa di cui al precedente comma 2, lettera b) unicamente i candidati che l'abbiano specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 5:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
5. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, ai candidati risultati idonei alle prove di attitudine al servizio di soccorso alpino sono attribuiti, sulla base della somma dei punti conseguiti secondo quanto riportato in allegato 5, i seguenti punteggi:


===============================================
| Totale punti |Punteggi utili ai fini |
| conseguiti nelle |della graduatoria unica|
| prove | di merito |
+=====================+=======================+
| 1 | 1,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 2 | 3,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 3 | 4,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 4 | 6,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 5 | 8 |
+---------------------+-----------------------+
| 6 | 9,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 7 | 11,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 8 | 12,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 9 | 14,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 10 | 16 |
+---------------------+-----------------------+
| 11 | 17,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 12 | 19,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 13 | 20,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 14 | 22,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 15 | 24 |
+---------------------+-----------------------+

6. All'atto del sostenimento dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) - pena la non ammissione del concorrente all'accertamento in argomento e, pertanto, l'esclusione dal concorso - un certificato in corso di validita', in originale o in copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualita' di specializzati in medicina dello sport, qualora non piu' valido quello prodotto in sede di prove di efficienza fisica.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di cui al comma 2, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
8. Il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) provvede:
a) al differimento a una data non successiva al 15 aprile 2020 delle concorrenti che, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, risultano positive al test di gravidanza non potendo procedere all'effettuazione delle prove di cui al comma 2 e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono escluse dal concorso, se alla richiamata data, persista lo stato di temporaneo impedimento;
b) all'eventuale differimento, con giudizio motivato e insindacabile, a una data non successiva al limite temporale di cui alla precedente lettera a), del candidato che:
1) impossibilitato a presentarsi nel giorno di svolgimento delle prove di cui al comma 2, consegni o faccia pervenire entro tale data idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
2) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
9. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attivita' previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata in allegato 6.
10. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 17

Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 18

Valutazione dei titoli

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art. 7, procede, nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino di cui all'art. 16, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato in allegato 7.
2. Tali titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
 
Art. 19

Graduatoria unica di merito

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria unica di merito.
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito, secondo l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3.
3. Il punteggio di merito complessivo e' determinato dalla somma aritmetica dei punti conseguiti, secondo quanto riportato, agli articoli 11, 12, 16 e 18:
a) alla prova scritta;
b) alle prove di efficienza fisica;
c) alle prove per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nel soccorso alpino;
d) alla valutazione dei titoli.
4. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. In tal caso, gli stessi sono comunque iscritti nella graduatoria unica di merito nell'ordine del punteggio conseguito.
La riserva di posti sara' soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i concorrenti che, nella graduatoria unica di merito, si collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori.
Qualora i predetti posti riservati non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito.
5. A parita' di merito, si osservano - per quanto compatibili - le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui al successivo comma 5 del predetto decreto.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza viene approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2.
7. Tale graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it_e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 20

Ammissione al corso di formazione

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia, perdono, all'atto dell'ammissione al corso, rispettivamente, il grado e la qualifica e devono consegnare all'Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del comando/ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi nei termini previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza ha facolta' di avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 5 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6, devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 13, secondo le modalita' all'uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
 
Art. 21

Mancata presentazione al corso di formazione

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata tn1000000p@pec.gdf.it al massimo entro il terzo giorno solare successivo all'inizio del corso.
Il Comandante della scuola alpina della Guardia di finanza provvede a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal Comando della scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN).
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 22

Spese per la partecipazione al concorso

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 23
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e
assegnazione alle sedi di servizio

1. Durante la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 20, i frequentatori percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
3. Ultimata la formazione di base e conseguita la specializzazione di tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.), i finanzieri saranno destinati presso le stazioni del soccorso alpino in relazione alle complessive e contingenti esigenze organiche e di servizio del comparto. In merito, attesa la peculiarita' che caratterizza i compiti del personale dello specifico comparto, ai fini dell'impiego, l'amministrazione potra' tenere conto dell'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal fine, posta la prioritaria necessita' di garantire un omogeneo e funzionale ripianamento dei presidi specialistici su tutto il territorio nazionale, i militari interessati potranno anche essere assegnati presso la regione geografica d'origine propria o del coniuge, ovvero quella limitrofa.
 
Art. 24

Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
 
Art. 25

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza puo' essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) e' finalizzato:
(a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, nell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto;
(b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD;
3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, 11 novembre 2019

Il comandante generale: Zafarana
 
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico