Gazzetta n. 70 del 3 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
CONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.



IL DIRETTORE GENERALE
degli affari generali, delle risorse umane e strumentali
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28, relativo all'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 42 abrogante l'obbligo del certificato di idoneita' all'assunzione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale cosi' come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio per l'assunzione nelle PP.AA. centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla legge di contabilita' e finanza pubblica;
Vista le legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il comma 45 dell'art. 4 che ha stabilito il versamento di un diritto di segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;
Visto il comma 669 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che autorizza il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2019 e nei limiti della vigente dotazione organica, di un numero massimo di cinquantasette unita' di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui cinque dirigenti di seconda fascia;
Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione prot. n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le quali e' stato concesso a questo Ministero il reclutamento in autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell'Area I dipendente dalle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto Ministeri»;
Attivata la procedura di mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, procedura che, ai sensi del comma 2-bis del citato decreto, deve essere attivata dalle amministrazioni pubbliche prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico;
Considerata la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per la laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;

Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di seguito denominato ICQRF.
2. I vincitori verranno assegnati agli Uffici territoriali o centrali dell'ICQRF che risulteranno vacanti al momento dell'assunzione.
3. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo dell'ICQRF in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
4. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 6.
5. Il posto riservato, qualora non coperto, e' assegnato agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
 
Art. 2
Titoli di preferenza
1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.
 
Art. 3
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea (DL), oppure laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da Universita' statali e non statali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titoli di studio rilasciato dalle Universita' italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM), oppure diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento, come descritti al punto c), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e', altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
2) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea;
4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
e) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove.
 
Art. 5
Termine e modalita' di presentazione della domanda
1. Il candidato dovra' compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, entro il termine indicato al comma 5, utilizzando l'applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all'indirizzo www.politicheagricole.it
2. Non e' ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.
3. Al termine delle attivita' di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall'applicazione informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione della domanda l'applicazione informatica consente di modificare, anche piu' volte, i dati gia' inseriti; in ogni caso l'applicazione conservera' per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione piu' recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' attestata dall'applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al comma 5, l'applicazione informatica non permettera' piu' alcuna modifica al modulo elettronico di compilazione/invio della domanda.
4. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovra' accedere nuovamente all'applicazione informatica per effettuare la stampa della propria domanda che dovra' essere conservata per essere poi esibita e sottoscritta al momento dell'identificazione per l'effettuazione della prima prova d'esame, oppure dell'eventuale prova preselettiva, unitamente alla copia del bonifico (riportante anche gli elementi identificativi) di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera q).
5. La domanda dovra' essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.
6. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalita' diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
 
Art. 6
Domanda di partecipazione
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione deve dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, comune, codice di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quali requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente art. 3, con l'indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, della data in cui e' stato conseguito e degli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione;
k) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel precedente art. 3, comma 1, lettera d), precisando:
se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi, e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione 3) l'ufficio o l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;
n) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
o) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando;
p) l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;
q) gli estremi della ricevuta del bonifico (numero CRO) relativo al pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo comma 5 del presente articolo;
r) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
3. Nella domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il domicilio (se diverso dalla residenza) presso il quale ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente ad un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC). I candidati, inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o domicilio presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso intervenuta successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Ufficio AGRET V Gestione risorse umane e polo economico e finanziario - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
5. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e' fissato in 15,00 euro da versare mediante bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT 87J 01000 03245 350 0 17 3590 06 - Roma succursale, intestato alla Tesoreria dello Stato «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», art. 6 «Altre entrate di carattere straordinario» - cap. 3590, capo XVII con la causale «Partecipazione concorso n. 4 posti dirigenti di seconda fascia - ICQRF» ed indicando il proprio codice fiscale.
6. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
 
Art. 7
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
2. Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Ufficio AGRET V Gestione risorse umane e polo economico e finanziario - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.
 
Art. 8

Diario delle prove scritte o preselettiva: comunicazioni ai candidati
1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 novembre 2019 verra' dato avviso delle modalita', della sede, della data e dell'ora di svolgimento delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive o del loro eventuale rinvio.
2. Le medesime informazioni, come anche le altre comunicazioni, saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante pubblicazione al portale accessibile al seguente indirizzo web: www.politicheagricole.it
Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sempre dal suddetto indirizzo all'interno dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.
 
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione esaminatrice.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superi le mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
 
Art. 10
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di adeguate conoscenze in materie giuridico-amministrative, di economia e politica agraria, di frodi nel settore agroalimentare e fondamenti di agronomia, zootecnia, coltivazioni erbacee ed arboree ed industrie agrarie, nonche' della capacita' ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti le funzioni dirigenziali, con particolare riferimento alle questioni agricole e del contrasto alle frodi agroalimentari, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di un elaborato riguardante le produzioni agroalimentari e la relativa legislazione, sia nazionale che europea che internazionale.
3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di un elaborato vertente sulla risoluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo, con riferimento a questioni riguardanti l'attivita' istituzionale del dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aspetti sanzionatori e di controllo delle produzioni agroalimentari.
4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
6. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo raccomandata A.R., oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il portale accessibile al seguente indirizzo web: www.politicheagricole.it all'interno dell'area riservata predisposta per ciascun candidato, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.
9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) economia e politica agraria; b) politica agricola comune, anche con riferimento alle principali organizzazioni comuni di mercato; c) legislazione in materia di prodotti di qualita' registrata (DOP/IGP e agricoltura biologica); d) diritto amministrativo; e) contabilita' di stato; f) diritto penale, anche con riferimento alla legislazione speciale in materia agroalimentare; g) scienza dell'amministrazione; h) organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
10. Nell'ambito della prova orale e' prevista la valutazione della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Nell'ambito della prova orale viene, altresi', accertata la conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego.
11. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 11
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, di 300 punti.
2. I punti sono cosi' ripartiti:
a) 100 punti per la prima prova scritta;
b) 100 punti per la seconda prova scritta;
c) 100 punti per la prova orale.
 
Art. 12
Prova di preselezione
1. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a cento, si rendera' necessario effettuare una prova preselettiva che consistera' nella somministrazione di sessanta quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nell'art. l0, da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una e' esatta.
2. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
3. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», viene resa nota la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell' ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 13

Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova
preselettiva
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
2. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/ informatizzati.
3. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
4. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
 
Art. 14

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale
di merito
1. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Ufficio AGRET V Gestione risorse umane e polo economico e finanziario - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ne sia gia' in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
3. Non sono valutati titoli di preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
4. Il direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
 
Art. 15
Costituzione del rapporto di lavoro
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sez. B) ICQRF, ai sensi della normativa vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica amministrazione.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
 
Art. 16
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre 2013, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
 
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
 
Art. 18
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con sede legale in Roma, via XX Settembre 20 - 00187 Roma; il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'ufficio AGRET V. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nell'ambito della procedura medesima.
4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.
5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
 
Art. 19
Norme di salvaguardia
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.
3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' all'interno del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Roma, 9 agosto 2019

Il direttore generale: Pruneddu