Gazzetta n. 28 del 9 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO (scad. 9 maggio 2019)
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di dieci posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.



IL DIRIGENTE
dell'ufficio per l'istruzione
in lingua slovena/ Ufficio II
dell'ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
Visti gli allegati al succitato decreto A, B e C concernenti rispettivamente i titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale, il programma d'esame e la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili;
Visto in particolare l'art. 10, comma 2, del succitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale si dispone che il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti DSGA presso le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e secondo le modalita' indicate all'art. 2, comma 10;
Visto il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 20 dicembre 2018 che indice un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nonche' la normativa ivi citata nelle premesse, che si intende integralmente richiamata;
Visto in particolare l'art. 23, comma 1, del sopraccitato decreto del direttore generale per il personale scolastico, con il quale si dispone che l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
Visto l'art. 2, comma 8, del sopraccitato decreto del direttore generale per il personale scolastico, che autorizza dieci posti per l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di personale del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809;
Visto, in particolare, l'art. 15 del sopramenzionato decreto ministeriale 8 ottobre 2015, n. 809;
Richiamata la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di data 24 aprile 2018;
Visto, in particolare, l'art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto del dirigente titolare dell'USR del Friuli-Venezia Giulia di Trieste del 23 gennaio 2019, n. 864, che delega il dirigente dell'Ufficio II a indire un apposito bando per i posti di DSGA per i posti disponibili nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, nonche' la gestione complessiva della procedura selettiva de qua, inclusa l'adozione di tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti;

Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
d) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
e) USR - Ufficio II - ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
f) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi;
g) dirigente preposto all'USR: il dirigente titolare dell'USR per il Friuli Venezia Giulia;
h) dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua slovena: dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
i) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 11 febbraio 2014, n. 98;
l) DM o decreto ministeriale: decreto del 18 dicembre 2018, n. 863, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
m) personale ATA: personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola;
n) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
Art. 2
Concorso e posti
1. E' indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a dieci posti per l'accesso al profilo professionale di DSGA (area D del personale ATA) esclusivamente presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. Il concorso e' bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per il numero di posti messi a concorso esclusivamente per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, come indicato al successivo comma 7.
3. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea oppure della cittadinanza di uno stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'Allegato A del decreto ministeriale ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi svolti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 e successive modificazioni.
5. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola regione e' riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti.
6. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
7. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per il numero di posti di seguito indicato:

===================================================================
| |   Numero posti | Posti riserva |
|  Sede | concorso | 30% |
+===============================+=================+===============+
| Friuli-Venezia Giulia - scuole| | |
| con lingua d'insegnamento | | |
| slovena e con insegnamento | | |
| bilingue italiano - sloveno |  10 |  3 |
+-------------------------------+-----------------+---------------+

 
Art. 3
Titoli di preferenza e riserva
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.
4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
 
Art. 4
Requisiti generali di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 6, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle universita' italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione. E' fatta comunque salva la possibilita' per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneita', l'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
f) un'adeguata conoscenza, attiva e passiva della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento;
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 5
Requisiti particolari di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto MIUR 8 ottobre 2015, n. 809, e' richiesta un'adeguata conoscenza, attiva e passiva della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento.
 
Art. 6
Esclusione dal concorso
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'USR - Ufficio II dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
 
Art. 7
Domanda di partecipazione, modalita' e termini
1. La domanda di partecipazione al concorso puo' essere presentata unicamente per la regione Friuli-Venezia Giulia e deve essere inviata, esclusivamente sul modello pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natecaj), presente nella home page del sito internet dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it), dall'utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso DSGA scuole slovene 2019. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it
L'amministrazione scolastica non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
i) la piena conoscenza della lingua slovena scritta e parlata, commisurata al profilo professionale richiesto, ai sensi dell'art. 15 del DM 8 ottobre 2015, n. 809;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
k) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
m) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dell'USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata all'USR - Ufficio II;
n) per i candidati di cui all'art. 2, comma 4, il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all'art. 4, comma 1, lettera c), con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
o) per i candidati di cui all'art. 2, comma 4:
1) la sede e istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo;
2) l'indicazione degli istituti scolastici presso i quali hanno ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e dei periodi di servizio prestato nelle suddette mansioni sulla base di incarichi annuali;
p) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato C del decreto ministeriale:
1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'universita' o l'istituto universitario italiano o straniero o l'istituzione o le istituzioni formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento; se il titolo e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale e' stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
r) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 5, aventi diritto alla riserva del trenta per cento dei posti; in tal caso il candidato dovra' indicare la sede e l'istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo.
3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
4. L'USR - Ufficio II provvede alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
 
Art. 8
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dall'USR - Ufficio II.
2. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR - Ufficio II competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'USR citato all'art. 6, comma 1, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR - Ufficio II al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR - Ufficio II oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'USR citato all'art. 6, comma 1.
 
Art. 9
Commissioni esaminatrici
1. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua slovena e' nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente e i componenti delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR. Gli aspiranti forniranno formale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per far parte delle commissioni, la mancanza di cause di incompatibilita' e inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae.
2. La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e da due membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente e i componenti sono designati fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; un componente e' designato tra i DSGA con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.
4. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
5. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
6. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista l'eventuale nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente bando.
7. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area.
8. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso sesso.
9. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 10
Requisiti dei componenti delle commissioni
1. I dirigenti scolastici e i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni in un'istituzione scolastica.
2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni esaminatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. prestare o aver prestato servizio nelle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena;
b. avere, oltre a quella della lingua italiana scritta e parlata, conoscenza della lingua slovena scritta e parlata, ai sensi dell'art. 15 del decreto MIUR 8 ottobre 2015, n. 809;
c. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.
 
Art. 11
Condizioni personali ostative all'incarico
di presidente e componente della commissione
e delle sottocommissioni del concorso
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni del concorso, inoltre:
a. non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente, ne' esserne coniugi;
c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;
d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
 
Art. 12
Prove d'esame
1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 15.
2. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del decreto ministeriale.
 
Art. 13
Prova scritta
1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente bando sono ammessi, con decreto del dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua slovena, da pubblicarsi nel sito internet dell'USR, a sostenere le seguenti prove scritte:
a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale;
b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale.
2. La prova scritta si svolge nella data e nella sede individuata dall'USR - Ufficio II;
3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e' pari a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte e' dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.
5. Le tracce delle prove scritte di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo sono predisposte dalla commissione esaminatrice secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato B del decreto ministeriale. La commissione predispone tre tracce per la prova di cui al comma 1, lettera a) e tre tracce per la prova di cui al comma 1, lettera b).
6. La griglia di valutazione della prova scritta e' predisposta dalla commissione esaminatrice e opportunamente riadattata in ragione della specificita' del presente bando, sulla base della griglia del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. La griglia di valutazione e' pubblicata sul sito internet dell'USR prima dell'espletamento della prova scritta.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR sono resi noti il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. L'elenco della sede della prove scritte, individuata dall'USR - Ufficio II, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'USR. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
10. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
11. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purche' non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.
12. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dall'USR - Ufficio II ai commissari di vigilanza scelti dal medesimo ufficio. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i componenti della commissione esaminatrice dal precedente art. 10. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR - Ufficio II istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
13. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
14. Entrambe le prove si svolgeranno in parte in lingua italiana ed in parte in lingua slovena.
 
Art. 14
Prova orale
1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B del decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA;
b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego;
c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti.
5. La griglia di valutazione della prova orale e' predisposta dalla commissione esaminatrice ed opportunamente riadattata in ragione della specificita' del presente bando, sulla base della griglia del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. La griglia di valutazione e' pubblicata sul sito internet dell'USR prima dell'espletamento della prova orale.
6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR almeno venti giorni prima dell'inizio della prova orale sono resi noti la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.
7. La commissione, prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame nonche' sceglie i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica complessiva delle materie d'esame.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
11. Il colloquio si svolgera' in parte in lingua slovena ed in parte in lingua italiana.
 
Art. 15
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Il punteggio massimo che puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci punti.
2. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo le prove orali.
4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e si ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, all'USR - Ufficio II competente, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato all'art. 6, comma 1.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'USR - Ufficio II ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
 
Art. 16
Predisposizione delle prove
1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13, contestualmente ai contenuti previsti dall'allegato B del decreto ministeriale, sono predisposte dalla commissione esaminatrice.
 
Art. 17
Graduatorie
1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, determinato all'art. 2, comma 8, e aumentato di una quota pari al venti per cento dei posti messi a bando per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, con arrotondamento all'unita' superiore.
2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua slovena e sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro esaurimento.
4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
 
Art. 18
Assunzione in servizio
1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assegnato ai ruoli provinciali esclusivamente sui posti disponibili e vacanti di cui all'allegato sub B.
2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potra' avvenire, gradualmente, in ragione delle facolta' assunzionali maturate, e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarita' per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione in ruolo.
6. A conclusione della procedura selettiva verra' redatta apposita graduatoria di merito. I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria hanno diritto all'assunzione esclusivamente sui posti disponibili presso le istituzioni scolastiche della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, come da allegato elenco sub A, in ragione della specifica qualificazione linguistica richiesta.
7. L'eventuale scorrimento della graduatoria potra' avvenire esclusivamente su posti resisi disponibili e vacanti presso le istituzioni scolastiche di cui all'allegato sub B.
 
Art. 19
Presentazione dei documenti di rito
1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
 
Art. 20
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
 
Art. 21
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
 
Art. 22
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la sede dell'USR - Ufficio II a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente raccolti e trattati anche presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte dell'USR ovvero dell'USR - Ufficio II.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle altre strutture dell'amministrazione ed alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR - Ufficio II competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.
 
Art. 23
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al decreto del MIUR del 18 dicembre 2018, n. 863, al decreto del direttore generale per il personale scolastico del 20 dicembre 2018, n. 2015, al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Trieste, 19 marzo 2019

Il dirigente: Giacomini
 
Allegato A
Istituto comprensivo San Giacomo con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Istituto comprensivo Aurisina con lingua d'insegnamento slovena - Duino-Aurisina (TS);
Istituto comprensivo Josip Pangerc con lingua d'insegnamento slovena - San Dorligo della Valle (TS);
I.S.I.S. Jožef Stefan con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Liceo scientifico France Prešeren con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Liceo statale Anton Martin Slomšek con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Istituto comprensivo di Doberdo' del Lago (GO) con lingua d'insegnamento slovena;
Istituto comprensivo di Gorizia con lingua d'insegnamento slovena;
I.S.I.S. Trubar-Gregorcic con lingua d'insegnamento slovena - Gorizia;
Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig - San Pietro al Natisone (UD).
 
Allegato B
Istituto comprensivo Opicina con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Istituto comprensivo San Giacomo con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Istituto comprensivo Vladimir Bartol con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Istituto comprensivo Aurisina con lingua d'insegnamento slovena - Duino-Aurisina (TS);
Istituto comprensivo Josip Pangerc con lingua d'insegnamento slovena - San Dorligo della Valle (TS);
I.S.I.S. Jožef Stefan con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
I.T.S. Žiga Zois con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Liceo scientifico France Prešeren con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Liceo statale Anton Martin Slomšek con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
Istituto comprensivo di Doberdo' del Lago (GO) con lingua d'insegnamento slovena;
Istituto comprensivo di Gorizia con lingua d'insegnamento slovena;
I.S.I.S. Cankar-Zois-Vega con lingua d'insegnamento slovena - Gorizia;
I.S.I.S. Trubar-Gregorcic con lingua d'insegnamento slovena - Gorizia;
Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig - San Pietro al Natisone (UD).