IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231 e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione, Vice presidente di sezione e Giudice delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 8, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, citato, e succ. modd., che disciplina le cause di incompatibilita' dei giudici tributari; Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e succ. modd., con la quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, e' stato disposto che "i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali" e che "le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso."; Vista la risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 17 luglio 2012, e la successiva risoluzione n. 6/2012 del 6 novembre 2012, con le quali sono stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianita' di servizio dei componenti delle Commissioni tributarie; Vista la risoluzione n. 3/2013 approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 12 marzo 2013, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2013, n. 88, concernente il regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede; Vista la delibera n. 1348 del 21 maggio 2013, con la quale e' stato approvato il bando di interpello per i posti di giudice nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, e ritenuto di dover annullare la citata delibera per talune erronee indicazioni sui posti vacanti; Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta; Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali di Agrigento, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Cuneo, Enna, Firenze, Foggia, Forli', Frosinone, Genova, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona, Vibo Valentia, Vicenza; Rilevata l'urgenza di coprire le suddette vacanze con procedura di interpello ai fini del solo trasferimento di sede, riservata ai magistrati tributari che gia' ricoprono le funzioni di Giudici ed ai giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2011, n. 65;
Delibera: Art. 1 La delibera n. 1348 del 21 maggio 2013 di cui in premessa viene annullata, e con il presente bando e' indetto un interpello, riservato: a) ai Giudici in servizio nelle Commissioni tributarie regionali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie regionali: Parte di provvedimento in formato grafico
b) ai Giudici in servizio nelle Commissioni tributarie provinciali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie provinciali: Parte di provvedimento in formato grafico
c) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2011, n. 65, per l'assegnazione di incarico nelle sopraelencate Commissioni tributarie regionali e provinciali.
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