Gazzetta n. 99 del 18 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
AVVISO
Ordinanza ministeriale per la riformulazione e l'aggiornamento delle graduatorie finalizzate alla destinazione all'estero del personale docente ed amministrativo (Limitatamente ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e agli assistenti amministrativi) da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle Scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere.



IL DIRETTORE GENERALE
per la Promozione del Sistema Paese

Visto il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, gli articoli 639 e 640;
Visto il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, capo X «Personale delle scuole italiane all'estero»;
Visto lo Statuto del personale comandato nelle Scuole Europee, adottato dal Consiglio Superiore delle Scuole Europee ai sensi dell'art. 12 della Convenzione del 1994, ratificata con legge del 6 marzo 1996, n. 151;
Vista la legge 26 febbraio 2011, n. 10 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;
Vista la Circolare MAE del 17 maggio 2011, n. 1, con la quale si illustrano le innovazioni apportate dall'art. 2 - comma 4-novies - della sopracitata legge n. 10/2011;
Vista l'ordinanza ministeriale MAE del 13 dicembre 2006, n. 267/6389;
Visto il D.I. del 7 ottobre 2011, n. 4377, di «Indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al personale docente ed ATA a tempo indeterminato della scuola statale per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero»;
Visto il D.I. del 10 agosto 1991, n. 4177, concernente i titoli di accesso per l'insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;
Visto il D.M. del 30 gennaio 1998, n. 39, concernente il «Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica»;
Visto il D.M. del 10 agosto 1998, n. 354, riguardante la «Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse»;
Visto il D.M. del 9 febbraio 2005, n. 22, avente ad oggetto «Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree specialistiche»;
Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto MURST del 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge del 4 marzo 2009, n. 15 «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico ed all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge del 31 marzo 2005, n. 43, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gliadempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280», e in particolare l'art. 1- novies;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modiche e integrazioni recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la Circolare MIURAOODGOS, prot. 6522/R.U./U del 29 settembre 2011 avente ad oggetto: Provvedimenti di riconoscimento della professione docente - Direttiva comunitaria 2005/36 - Inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto. Chiarimenti";
Vista la legge del 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

Ordina:
Art. 1
Criteri applicativi generali
1. Con la presente ordinanza ministeriale vengono disciplinate le procedure per la riformulazione e l'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio scolastico 2007/2010 con proroga fino al 31 agosto 2012 secondo l'art. 2, comma 4-novies della legge n. 10/2011, ai fini della destinazione all'estero del personale docente e del personale amministrativo, di seguito denominato «ATA», da assegnare presso le iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, le Scuole Europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere, cosi' come disposto dagli articoli 109, 110, 112, 113, 114 del CCNL/2007 e dall'art. 2, comma 4-novies della citata legge n. 10/2011.
 
Art. 2

Requisiti per l'inclusione nelle graduatorie e per l'aggiornamento
dei titoli
1. Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato (ex ruolo) puo' chiedere di essere inserito nelle graduatorie per la destinazione all'estero a condizione che:
abbia superato il periodo di prova previsto per l'ottenimento dell'incarico a tempo indeterminato in territorio metropolitano ed abbia svolto almeno un anno di effettivo servizio nello stesso posto (scuola dell'infanzia e scuola primaria), nella stessa classe di concorso (scuola secondaria di primo e di secondo grado), nella stessa qualifica (personale ATA) corrispondente alla graduatoria nella quale chiede l'inserimento, cosi' come prevedono l'art. 110, comma 2 del CCNL/2007 e la Tabella D punto C, ad esso allegata;
abbia superato le prove di accertamento linguistico indette con D.I n. 4747/2006 o con D.I. n. 4377/2011 od entrambe, relative alla tipologia, all'area linguistica o alle aree linguistiche per le quali chiede l'inserimento nelle rispettive graduatorie. Se ha partecipato ad entrambe le prove linguistiche e' possibile scegliere di essere inserito con il miglior punteggio conseguito. Se la scelta non e' espressa nella domanda, l'inserimento avviene con il punteggio conseguito nelle prove del 2011.
2. Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato (ex ruolo) che abbia prestato servizio all'estero con un mandato della durata di sette anni scolastici ai sensi del decreto legislativo n. 297/1994 o con un mandato della durata di cinque anni scolastici ai sensi del CCNL/2007 ed essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla presente ordinanza puo' essere nominato solamente fino al completamento dei nove anni scolastici e comunque non oltre i nove anni complessivi all'estero, secondo quanto previsto dalla legge n. 10/2011. Nel caso in cui il servizio del personale docente ed ATA sia stato interrotto per restituzione anticipata ai ruoli metropolitani a domanda anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 10/2011 o per soppressione della sede, l'eventuale nomina successiva e' conferita in un unico mandato fino al completamento del novennio.
3. La nomina viene disposta previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa e, per le scuole europee, dalla disciplina vigente in materia all'atto della nomina stessa.
 
Art. 3
Docenti di lingua straniera - requisiti per l'inclusione nelle
graduatorie COD. FUNZ. LET 034, e SCC COD. FUNZ. 003 - 007 - 012

1. Oltre ai docenti di materie letterarie, anche i docenti di lingua straniera possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie dei Lettori, codice funzione LET 034 e nelle graduatorie per l'insegnamento dell'italiano nei corsi di lingua e cultura italiana (SCC), codice funzione 003, alle condizioni sotto riportate:
1.a. Possono presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie per i lettorati presso le universita' straniere - codice funzione 034 (LET) - i docenti di lingua straniera appartenenti alle classi di concorso a A245, A345, A445, A545 - lingua straniera nelle scuole secondarie di primo grado - e i docenti appartenenti alle classi di concorso A246, A346, A446, A546 - lingua e civilta' straniera nelle scuole secondarie di secondo grado - a condizione che nell'ambito degli studi universitari (vecchio ordinamento) abbiano superato 2 esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneita' del MIUR, allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. 30 gennaio 1998, riportata nei DD.MM. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999 (art. 111 comma 3 lettera b, CCNL/2007), e riportata negli Allegati annessi alla presente ordinanza, ovvero (nuovo ordinamento) che abbiano conseguito nel settore scientifico-disciplinare previsto dalla normativa citata nel preambolo i crediti relativi agli esami con denominazione prevista dagli stessi provvedimenti: 12 crediti acquisiti nel settore scientifico disciplinare «L FIL LET 10 Letteratura Italiana» (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare «L FIL LET 12 Linguistica Italiana» (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana) - secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 3 del CCNL/2007 e integrato dall'art. 2 commi 3 e 4 del D.I. n. 4377/2011;
1.b. i docenti di lingua straniera appartenenti alla classe di concorso A245, A345, A445, A545 possono, alle stesse condizioni espresse nel precedente comma, presentare domanda anche per l'inclusione nelle graduatorie - codice funzione 003, limitatamente all'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana ex art. 636, decreto legislativo n. 297/1994, escluso quindi l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado;
1.c il superamento dei prescritti esami universitari di cui al presente articolo deve essere dichiarato, pena l'esclusione da dette graduatorie, riempiendo in tutte le parti l'Allegato B1 - se il conseguimento e' avvenuto con il vecchio ordinamento o l'Allegato B2 - se il conseguimento e' avvenuto con il nuovo ordinamento o entrambi gli Allegati se un esame e' stato conseguito con il vecchio ordinamento e l'altro con il nuovo ordinamento.
2. Nelle scuole statali italiane all'estero solo la lingua inglese e' insegnata da personale docente a tempo indeterminato proveniente dall'Italia, pertanto i docenti appartenenti alla classe di concorso A345 - lingua straniera - inglese - e i docenti appartenenti alla classe di concorso A346 - lingua e civilta' straniera - inglese - possono presentare domanda rispettivamente: per il codice funzione 007 (insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di primo grado) e per il codice funzione 012 - insegnamento della lingua e civilta' straniera inglese - nelle scuole secondarie di secondo grado.
 
Art. 4
Documentazione amministrativa per l'immissione nelle graduatorie
secondo l'art. 15 della legge n. 183/2011 di modifica al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000

1. Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011 i titoli dichiarati ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria debbono essere autocertificati. Le autocertificazioni debbono riportare tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. In particolare, le autocertificazioni dei titoli di studio, quali la seconda laurea, i master, gli attestati dei corsi di perfezionamento e i diplomi dei corsi di specializzazione, i diplomi rilasciati dai Conservatori e dalle Accademie delle Belle Arti o le abilitazioni diverse da quelle che hanno consentito l'immissione in ruolo, debbono contenere tutti gli elementi necessari per la loro identificazione.
 
Art. 5
Presentazione delle domande del personale docente ed ATA ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie e/o dell'aggiornamento del
punteggio

1. Entro il 18 dicembre 2012 sono pubblicati all'albo dell'Ufficio V della D.G.S.P. e nel sito internet del Ministero degli affari esteri (www.esteri.it/cultura/istituzioni scolastiche italiane all'estero/pubblicazione graduatorie permanenti) gli elenchi del personale che ha superato le prove d'accertamento linguistico con i relativi punteggi. Il personale docente ed ATA, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della presente ordinanza, che intenda richiedere l'inclusione nelle graduatorie o il solo aggiornamento della propria posizione nelle stesse, presenta domanda al Ministero degli affari esteri ai sensi della presente ordinanza entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di cui e' data notizia nel succitato sito internet, utilizzando esclusivamente i moduli specificati nei successivi commi.
2. La domanda, corredata dagli appositi moduli debitamente compilati sotto la propria personale responsabilita' firmati in ogni pagina, unitamente alle autocertificazioni, deve essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero degli affari esteri, D.G.S.P. Ufficio V, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
 
Art. 6
Modalita' di inclusione nelle graduatorie
1. Il personale docente ed ATA che per la prima volta ha partecipato alle prove di accertamento linguistico per la destinazione all'estero indette con D.I. n. 4377/2011 e le ha superate presenta domanda di inserimento nelle graduatorie compilando il MOD. 1 e l'Allegato A in cui autocertifica i titoli culturali, professionali e di servizio.
2. Il personale docente ed ATA gia' inserito nelle graduatorie permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M. 13 dicembre 2006, n. 6389, che intenda permanere nelle nuove graduatorie di cui alla presente ordinanza deve presentare domanda compilando il MOD. 2 e l'Allegato A, riportando il punteggio dei titoli posseduti secondo l'Ordinanza del 2006.
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie nelle quali si era inseriti.
3. Il personale che intenda chiedere l'aggiornamento del punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di servizio, compila la domanda di inclusione MOD. 2 e l' Allegato A.
4. Il personale docente ed ATA che avendo superato la selezione indetta con D.I. n. 4747/2006 ed avendo partecipato anche alle prove indette con D.I. n. 4377/2011 desidera sostituire il punteggio delle prove allora riportato con quello conseguito nell'ultimo accertamento linguistico, compila il MOD. 2 e se aggiorna il punteggio relativo ai titoli compila anche l'Allegato A.
5. Il personale docente ed ATA che, pur avendo sostenuto le prove indette con D.I. n. 4747/2006, non e' stato inserito nelle graduatorie di cui all'ordinanza 13 dicembre 2006, n. 6389, perche' in servizio all'estero o per altro motivo, compila il MOD. 2 e non potendo fare riferimento ai titoli presentati nel 2002 in quanto non piu' validi ai sensi dell'art. 112 comma 3 del CCNL/2007, presenta l'autocertificazione di tutti i titoli posseduti, compilando l'Allegato A.
6. Il personale docente ed ATA che ha superato le prove di accertamento linguistico indette con D.I. n. 4747/2006, inserito nelle graduatorie formulate secondo l'ordinanza 13 dicembre 2006, n. 6389, con il punteggio conseguito nelle prove di accertamento linguistico del 2001, ora non piu' valide, deve presentare di nuovo la domanda di inserimento nelle nuove graduatorie, indicando il punteggio ottenuto nelle prove di accertamento indette con D.I. n. 4747/2006 o, se vi ha partecipato e se lo ritiene piu' utile, il punteggio ottenuto nelle prove indette con D.I. n. 4377/2011, compilando il MOD. 2 e aggiorna i titoli compilando l'Allegato A.
Si precisa che non puo' essere fatto riferimento alla documentazione trasmessa con il bando indetto con D.I. n. 5235/2001 e successiva ordinanza n. 5268/2001, ne' il candidato si puo' avvalere del punteggio conseguito in dette prove.
7. I titoli da valutare debbono essere conseguiti entro il 7 novembre 2011, data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di accertamento linguistico (D.I. n. 4377/2011). I titoli conseguiti dopo tale data non sono presi in considerazione.
8. Non sono accolte le domande presentate fuori termine o prive della firma.
 
Art. 7
Motivi di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie
1. Non ha titolo a chiedere di essere inserito nelle graduatorie il personale docente ed ATA che si trovi in una o in piu' condizioni di seguito riportate:
1.a. sia in possesso di un titolo di accertamento linguistico conseguito anteriormente all'anno 2006 (art. 112 comma 3 del CCNL/2007);
1.b. abbia prestato servizio in qualita' di personale a tempo indeterminato (ex ruolo) a qualsiasi titolo all'estero per 9 o piu' anni scolastici anche se in piu' aree linguistiche e in differenti codici funzione (legge n. 10/2011 art. 2 comma 4-novies);
1.c. sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non abbia ottenuto la riabilitazione (art. 113 comma 3 lettera c del CCNL/2007);
1.d. sia stato restituito ai ruoli metropolitani ai sensi degli articoli 117 e/o 120 del CCNL/2007;
1.e. chieda di essere inserito nelle graduatorie per l'insegnamento nelle Scuole Europee, avendo gia' prestato servizio nelle stesse per un periodo di nove anni (art. 113 comma 3 lettera f);
1.f. abbia richiesto la restituzione ai ruoli metropolitani a domanda successivamente all'entrata in vigore della legge n. 10/2011;
1.g. non appartenga al posto (per la scuola dell'infanzia e primaria), alla classe di concorso (per il personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado), alla qualifica (per il personale ATA) corrispondente a quello richiesto per l'accertamento delle prove linguistiche;
1.g. fanno eccezione i docenti di lingua straniera che presentano domanda per i lettorati codice funzione Let 034 i quali possono essere ugualmente nominati anche se transitati dalle classi di concorso A245, A345, A445, A545, alle classi di concorso A246, A346, A446, A546 o viceversa e i docenti di materie letterarie transitati da una delle seguenti classi di concorso ad altra dello stesso gruppo (A043, A050, A051, A052), purche' abbiano superato il prescritto periodo di prova, in quanto tutte le classi di concorso sunnominate sono comprese nel codice funzione Let 034.
2. In qualunque momento, anche successivamente all'inserimento nelle graduatorie o alla destinazione all'estero, l'Amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle autocertificazioni presentate e ad escludere il personale che abbia presentato dichiarazioni non corrispondenti al vero.
 
Art. 8
Depennamento dalle graduatorie
1. E' depennato da tutte le graduatorie per la destinazione all'estero il personale che all'atto della nomina risulti non piu' appartenente alla categoria di personale statale di ruolo, ovvero non si trovi nel ruolo, nella classe di concorso, nel posto o nella qualifica corrispondente al codice funzione con il quale e' stato inserito nella relativa graduatoria (D.I. n. 4377/2011 art. 2) ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 lettera g per il codice funzione Let 034.
2. E' depennato da tutte le graduatorie per la destinazione all'estero il personale che abbia prestato servizio all'estero per un periodo uguale o superiore a nove anni.
3. E' depennato da tutte le graduatorie il personale che abbia presentato dichiarazioni non corrispondenti al vero dopo idonei controlli anche a campione che l'Amministrazione puo' effettuare in qualunque momento, anche successivamente all'inserimento nelle graduatorie o alla destinazione all'estero.
 
Art. 9
Formazione delle graduatorie permanenti
1. Sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli della presente ordinanza e' formata una graduatoria del personale docente ed ATA per ciascuna tipologia, codice funzione, e per ogni area linguistica. L'ordine di graduatoria e' dato per ciascun concorrente dal punteggio complessivo derivante dalla somma tra il punteggio conseguito nelle prove di accertamento linguistico e quello risultante dalla valutazione dei titoli, di cui alla tabella allegata al CCNL/2007, autocertificati dal candidato.
2. A parita' di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria e' determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le dichiarazioni autocertificate.
3. Il Ministero degli affari esteri, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna ad utilizzare i dati forniti dal personale solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 10
Durata e validita' delle graduatorie
1. Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera conserva la validita' per nove anni scolastici (CCNL/2007, art. 112 comma 3). Pertanto, i titoli di accertamento della conoscenza della lingua straniera ottenuti con le prove di accertamento svolte negli anni antecedenti al 2006 non sono piu' validi.
2. Il titolo conseguito ai sensi del D.I. n. 4747/2006 ha validita' a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, quello conseguito ai sensi del D.I. n. 4377/2011 dall'anno scolastico 2013-2014. Qualora i nove anni di validita' scadano nel corso del triennio di invariabilita' della graduatoria, l'aspirante vi e' mantenuto fino alla successiva selezione.
3. Nel caso in cui una delle graduatorie di cui alla presente ordinanza si esaurisca, si applica quanto disposto dall'art. 115 del CCNL/2007.
4. Per la gestione delle graduatorie si fa riferimento all'art. 114 del CCNL/2007 per quanto compatibile con la legge n. 10/2011, art. 2 - comma 4-novies e con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 art. 14 commi 11, 12.
5. Con apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, e' resa nota la data di pubblicazione delle graduatorie che avviene mediante affissione all'Albo del Ministero degli affari esteri - D.G.S.P. Ufficio V e pubblicazione sul sito INTERNET MAE (seguire il percorso: www.esteri.it - cultura - istituzioni scolastiche all'estero - Pubblicazione graduatorie permanenti). Le graduatorie restano esposte per 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione che e' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Chiunque abbia interesse ha facolta' di prendere visione delle graduatorie entro il termine anzidetto e puo' entro tale termine, presentare alla D.G.S.P. Ufficio V reclamo scritto anche tramite mail o per fax al numero 06/3691 2799, per errori od omissioni.
La D.G.S.P. Ufficio V, esaminati i reclami, puo' rettificare le graduatorie anche d'ufficio entro i successivi 15 giorni. Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate e' data comunicazione agli interessati e ai contro interessati mediante affissione all'albo dell'Ufficio anzidetto.
6. Concluse le procedure previste di cui al punto 5 del presente articolo il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del Ministero degli affari esteri, Ufficio V.
7. Avverso le graduatorie e' ammesso ricorso al giudice ordinario o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei tempi previsti dalla legge. Foro competente per ogni vertenza e' quello di Roma (art. 122 del CCNL/2007).
8. Per quanto non specificato nella presente ordinanza, in merito alla gestione delle graduatorie si fa riferimento all'art. 114 del CCNL/2007 compatibilmente con la legge n. 10/2011 e con la legge n. 135/2012.

Roma, 5 dicembre 2012

Il Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese
Ambasciatore Maurizio Melani
 
Allegato
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Allegato N.1
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Allegato N.3
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Allegato N.4
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