Gazzetta n. 96 del 7 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO
Bando di reclutamento, per il 2013, di 1.400 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare.



IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente "disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
Considerato che pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013;
Visti i fogli n. M_D MISCLRO 0008895 del 1° ottobre 2012 e n. MISCLRO 0010673 del 14 novembre 2012 dell'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, contenenti gli elementi di programmazione per il reclutamento dei VFP 1 della Marina Militare per il 2013;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pierluigi CACIOPPO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2013 e' indetto un bando di reclutamento nella Marina Militare di 1.400 VFP 1, di cui 450 per le categorie del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 950 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con due distinti incorporamenti: 467 posti, di cui 150 per il CEMM e 317 per le CP, cosi' suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di marzo 2013, dal 1° al 234° classificato nella graduatoria di merito, di cui 75 posti per il CEMM e 159 per le CP;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di aprile 2013, dal 235° al 467° classificato nella graduatoria di merito, di cui 75 posti per il CEMM e 158 per le CP.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10 dicembre 2012 all'8 gennaio 2013, per i nati dall'8 gennaio 1988 all'8 gennaio 1995, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 467 posti, di cui 150 per il CEMM e 317 per le CP, cosi' suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2013, dal 1° al 234° classificato nella graduatoria di merito, di cui 75 posti per il CEMM e 159 per le CP;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di agosto 2013, dal 235° al 467° classificato nella graduatoria di merito, di cui 75 posti per il CEMM e 158 per le CP.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 4 febbraio 2013 al 5 marzo 2013, per i nati dal 5 marzo 1988 al 5 marzo 1995, estremi compresi;
c) 3° blocco, con due distinti incorporamenti: 466 posti, di cui 150 per il CEMM e 316 per le CP, cosi' suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di ottobre 2013, dal 1° al 233° classificato nella graduatoria di merito, di cui 75 posti per il CEMM e 158 per le CP;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di dicembre 2013, dal 234° al 466° classificato nella graduatoria di merito, di cui 75 posti per il CEMM e 158 per le CP.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 3 aprile 2013 al 2 maggio 2013, per i nati dal 2 maggio 1988 al 2 maggio 1995, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e' riservato alle categorie previste nell'articolo 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e indicate nel modello di domanda di partecipazione pubblicato nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per uno specifico blocco, devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo articolo 4.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per piu' blocchi, purche' nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale a loro scelta, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
l) statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, se candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, se candidate di sesso femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.
 
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle procedure concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all'articolo 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal Centro di Selezione, Addestramento e Formazione del Personale Volontario della Marina Militare (Maricentro) di Taranto, dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'articolo 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
 
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun blocco.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione presso Maricentro per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonche' del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo articolo 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di un'avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line che si verifichi in prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 9, unitamente all'indirizzo dell'Istituto scolastico ove e' stato conseguito il diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 10;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una delle carriere iniziali della Marina Militare;
p) l'eventuale presentazione di precedenti domande per il reclutamento in qualita' di VFP 1 nella Marina Militare per il 2013;
q) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
r) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di VFP 1 nelle Forze Armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
s) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;
t) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
u) l'eventuale gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP;
v) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero;
w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
 
Art. 6
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'articolo 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte di Maricentro, dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
- al possesso della statura minima e massima e dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
- agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte di Maricentro, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte di Maricentro, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 10 e formazione della relativa graduatoria;
h) approvazione della graduatoria di cui alla precedente lettera g) da parte della DGPM;
i) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso Maricentro per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale;
j) incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera g);
k) ripartizione dei candidati incorporati tra CEMM e CP e attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni;
l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nella Marina Militare;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
 
Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3;
c) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
2. Maricentro e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 nei limiti specificati dall'articolo 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.
Lo stesso Maricentro provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.
3. La commissione di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera b) provvedera' a escludere i candidati giudicati:
- inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
- positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura della Repubblica competente per territorio e non potra' presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.
7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' previsto -ai sensi della normativa vigente- il contributo unificato di euro 600,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
 
Art. 8
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
c) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra CEMM e CP e per l'attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membro;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello (o grado corrispondente) ovvero Funzionario Amministrativo, designato dalla DGPM, membro;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe ovvero Assistente Amministrativo, appartenente all'Amministrazione della Difesa, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' insediata presso Maricentro. Essa sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello in possesso della qualifica di selettore psicotecnico (PST), membro.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di cui uno appartenente alle CP, membri;
c) un Ufficiale ovvero Funzionario Amministrativo, appartenente all'Amministrazione della Difesa, designato dalla DGPM, membro.
 
Art. 9

Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del giudizio o della votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 3.600; 2° blocco: 3.600; 3° blocco: 3.600.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 10
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'articolo 9, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004:
1) iscrizione al personale marittimo di cui all'articolo 114 del Codice della navigazione: punti 1;
2) porto d'armi: punti 1;
3) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio: punti 3;
4) patente nautica per condotta di navi da diporto: punti 4;
5) patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto senza limiti, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 4): punti 3;
6) patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia costiere, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 4) e 5): punti 2;
7) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 6;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) della lettera b): punti 5;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) della lettera b): punti 4;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) della lettera b): punti 3;
6) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 3) della lettera a): punti 2;
7) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 3) della lettera a) e 6) della lettera b): punti 4;
8) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione italiana vela: punti 2;
9) patente europea del computer (ECDL Core Full) o corso equipollente che preveda il superamento dei 7 esami previsti dalla predetta certificazione: punti 1;
10) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 1.
2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.
4. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 11
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Maricentro e' delegato dalla DGPM a convocare i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente articolo 10 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 2.400; per il 2° blocco: 2.400; per il 3° blocco: 2.400. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, Maricentro e' autorizzato a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui all'articolo 10, per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con:
a) documento di identita' in corso di validita' munito di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero: copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- attestazione del gruppo sanguigno;
d) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e redatto conformemente all'allegato A al presente bando;
e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers dell'epatite B e C;
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
h) se concorrenti di sesso femminile:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel presente articolo, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevasse cause di incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa a:
- esami ematochimici di cui al comma c);
- markers virali di cui al comma f).
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato a una visita medica generale preliminare, disporra' l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine, completa di drug test ed esame del sedimento;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
g) visita odontoiatrica;
h) visita ortopedica;
i) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1. Il giudizio derivante dalla suddetta verifica e' definitivo.
6. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate della Direzione Generale della Sanita' Militare;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanita' Militare.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali la commissione formulera' un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della Direzione Generale della Sanita' Militare, precedentemente richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. La commissione, qualora lo ritenga necessario, potra' disporre l'effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione del giudizio di inidoneita'.
Il giudizio, con determinazione del presidente della commissione delegata dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' previsto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 600,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it - corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l'Ispettorato di Sanita' della Marina Militare, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso Maricentro per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
 
Art. 12
Approvazione e validita' delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito, che verra' inviata alla DGPM per l'approvazione con decreto interdirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli articoli 13 e 14.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente articolo sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 13
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente articolo 12, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina la DGPM potra' autorizzare l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria dei blocchi precedenti.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina la DGPM potra' incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'articolo 1.
 
Art. 14

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di
ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito e nell'Aeronautica Militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. Tali graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi precedenti.
 
Art. 15
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco Maricentro e' delegato dalla DGPM a convocare per l'incorporazione i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 12 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione e' consegnata all'interessato al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e contiene la data e l'ora di presentazione presso Maricentro.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate da Maricentro nella lettera di convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato B al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura di Maricentro.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti.
5. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso Maricentro. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella comunicazione di convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere coperti dallo stesso Maricentro, traendo i candidati idonei non vincitori dalla graduatoria di cui all'articolo 12.
6. Il personale incorporato sara' sottoposto ad addestramento per l'impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all'estero.
7. La DGPM determinera', con decreto interdirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nella Marina Militare, ripartendoli tra CEMM e CP e nelle relative categorie/specialita'/abilitazioni, in base all'assegnazione operata dalla commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
8. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.
 
Art. 16
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'articolo 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nella Marina Militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a un periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 17, comma 3 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione dagli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
 
Art. 17
Possibilita' e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 della Marina Militare potranno conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di Comune di 1^ Classe non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del grado di Comune di 1^ Classe saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.
 
Art. 18

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedentearticolo 16, comma 3, nei limiti indicati dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.
 
Art. 19
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nella Marina Militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa.
 
Art. 20
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso Maricentro i candidati potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa, se disponibili.
 
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile di Maricentro;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) il presidente della commissione preposta agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) il presidente della commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra CEMM e CP e per l'attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni;
e) il Coordinatore della 3^ Divisione della DGPM.
 
Art. 22
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 novembre 2012

Gen. C.A. Francesco Tarricone Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi Cacioppo

AVVERTENZE GENERALI

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere acquisita:
1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso il Servizio relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
- dal lunedi' al venerdi': dalle 0900 alle 1230;
- dal lunedi' al giovedi': dalle 1445 alle 1600.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato
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