Gazzetta n. 77 del 2 ottobre 2012 (vai al sommario) |
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA |
AVVISO |
Avviso di revoca del bando di concorso pubblico, per l'assunzione di un dipendente Area C - Posizione economica C1 CCNL enti pubblici non economici. |
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Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Latina: visti il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni o integrazioni, la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modifiche o integrazioni, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la legge 5 febbraio 1992, n. 104, il CCNL del comparto Enti pubblici non economici attualmente vigente; ricordato che con deliberazione n. 01/014 del 4 gennaio 2012 e' stato approvato il bando per l'indizione di un pubblico concorso per l'assunzione di un dipendente nell'area C; vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012 del bando di concorso di cui sopra; vista la nota del Comando militare della Capitale del 24 luglio 2012 (ns. prot. n. 2310 dell'8 agosto 2012) nella quale si fa presente che il bando di concorso emanato dall'Ente e' privo dell'enunciazione espressa della riserva di posti a favore dei volontari delle Forze armate congedati cosi' come previsto dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010; considerato che e' emersa la necessita' di dover rivedere la procedura concorsuale in essere, per poter approfondire le modalita' di operativita' della normativa decreto legislativo n. 66 del 2010; vista la deliberazione n. 09/113 del 31 agosto 2012, che dispone la revoca del bando di concorso di cui alla deliberazione n. 01/014 del 4 gennaio 2012; comunica: la revoca del bando per l'indizione di un pubblico concorso per l'assunzione di un dipendente nell'area C, posizione economica C1, CCNL personale enti pubblici non economici; della notizia della revoca verra' data idonea diffusione mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, nonche' mediante visualizzazione sul sito internet istituzionale per un periodo non inferiore a trenta giorni. |
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