IL RETTORE
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l'art. 4, che demanda alle universita' il compito di disciplinare con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali fissati con regolamento ministeriale; Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Trento emanato con decreto rettorale n. 167 del 23 aprile 2012 in particolare l'art. 18; Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con decreto rettorale del 19 aprile 2006, n. 359; Vista la proposta del Dipartimento di scienze giuridiche; Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna del 10 gennaio 2011 in ordine ai requisiti di idoneita' delle scuole di dottorato di ricerca proposte; Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico e dalla Commissione della ricerca scientifica in data 18 gennaio 2012; Tutto cio' premesso;
Decreta: Parte di provvedimento in formato grafico
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