Gazzetta n. 29 del 13 aprile 2012 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
CONCORSO
(scad. 14 maggio 2012) |
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura |
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IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1080 , le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 523; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; Visto il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art.1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati contabili e di autorizzazione della relativa spesa; Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti prot. 387 in data 9 marzo 2011 di richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di autorizzazione a bandire un concorso per il reclutamento di n. 27 unita' di referendari, 11 dei quali a valere sulle disposizioni di cui alla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244; Considerato che, nelle more della definizione della procedura autorizzativa di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, non e' ulteriormente procrastinabile l'adozione del bando di concorso per il reclutamento delle undici unita' di personale gia' autorizzate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come rilevato anche dal Consiglio di Presidenza da ultimo nell'adunanza del 20 e 21 marzo 2011; Ritenuto di adeguare le prove concorsuali per accertare il possesso di specifiche professionalita' da parte dei candidati, in coerenza con i nuovi compiti e funzioni affidati dall'ordinamento alla Corte dei conti; Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire l'espletamento del concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti; Sentito il Consiglio di Presidenza e visto il parere formulato con deliberazione del 25 gennaio 2012;
Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a undici posti di referendario, di cui quattro riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82). 2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare sino a ventisette il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della conclusione della procedura concorsuale intervenga il decreto autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le condizioni di cui al precedente periodo i posti riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82) sono pari a dieci unita'. 3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 4. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso e' effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 5. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni e nelle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma, e devono permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione. |
| Art. 2 1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale docente di ruolo delle universita' e i ricercatori confermati di materie giuridiche ed economiche, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari ed altri agenti degli organismi comunitari, assunti attraverso concorsi pubblici e muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita' anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale. 2. Le anzianita' di cui al comma 1 sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato. |
| Art. 3 1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti. |
| Art. 4 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A), corredate dei documenti indicati all'art. 6, devono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - Via Antonio Baiamonti, 25 - 00195 Roma - e presentate al Segretariato generale della Corte dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dell'avvenuta consegna a mano della domanda verra' rilasciata ricevuta. 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1. 3. Non si tiene conto delle domande e dei documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati. 4. La data di presentazione delle domande e dei documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al momento della consegna, ad eccezione delle domande e documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. |
| Art. 5 1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso; d) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso. 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 3. I candidati appartenenti alle categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 devono dichiarare: a) di essere in possesso della cittadinanza italiana; b) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura. 4. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dall'art. 1, commi 1 e 2. 5. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso programma. 6. I candidati devono dichiarare di essere disposti in caso di nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 7. La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
| Art. 6 1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi', dichiarare, il titolo di studio posseduto, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento e la votazione riportata nell'esame finale e di laurea. 2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica con riferimento ai requisiti richiesti dal medesimo art. 2. 3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati. 4. Alla domanda devono essere allegati: a) il curriculum, nel quale sono indicati gli studi compiuti, gli esami universitari superati e le relative votazioni, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata; b) il prospetto di cui all'allegato B, compilato e corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 9. 5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 6. I candidati possono esibire, in un numero non superiore a cinque, pubblicazioni che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. I titoli, indicati nel prospetto allegato B utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9 devono essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione ovvero autocertificati, ove consentito. |
| Art. 7 1. Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - Via A. Baiamonti 25 - 00195 Roma, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, il certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego. |
| Art. 8 1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. 2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore delle lingue indicate dai candidati. |
| Art. 9 1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili di cui all'allegato B. 2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente: 1ª ctg: - Doti di capacita' e rendimento: punti 19; 2ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4; 3ª ctg - Titoli di cultura: punti 22; 4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5. 3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti nel prospetto allegato B. I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nel prospetto allegato B. 4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle prove scritte. 5. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi. |
| Art. 10 1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 12 giugno 2012 e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte. 4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati. 5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma 4 debbono consegnare i testi, che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00 del giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, nel quale sono indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalita' del candidato e devono essere collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti. 6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. |
| Art. 11 1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. 3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti. 4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua. 6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti. 7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2. |
| Art. 12 1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte. 2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
| Art. 13 1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza. 2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5. 3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu' uffici disponibili per la scelta, con esclusione della regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La precedenza si esercita quando nella regione sono disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede. |
| Art. 14 1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili all'indirizzo internet: www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi 2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762248; 06/38762104; 06/38762103). |
| Art. 15 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche, per le finalita' di gestione del concorso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. |
| Art. 16 1. Il presente decreto e' comunicato alla Direzione generale programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 29 marzo 2012
Il Presidente: Giampaolino |
| Allegato
PROGRAMMA DI ESAME
Prove scritte: 1) diritto civile e diritto commerciale, con particolare riguardo al diritto societario e con riferimenti al diritto processuale; 2) diritto costituzionale e diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell'economia; 3) scienza delle finanze e contabilita' pubblica ed economica; 4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. Prova orale, l'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: a. diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea; b. diritto regionale e degli enti locali; c. diritto finanziario; d. diritto penale e diritto processuale penale; e. politica economica; f. programmazione economica e controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; g. economia ed organizzazione aziendale; h. statistica economica; i. lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto i) diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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