Gazzetta n. 25 del 30 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
CONCORSO
(scad. 14 maggio 2012) |
Concorso per titoli ed esami a undici posti di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area F1. |
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IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero; Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di "addetto/coordinatore linguistico", oggi area funzionale terza, fascia retributiva 1, profilo professionale di "funzionario dell'area della promozione culturale"; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario dell'area della promozione culturale, in quanto le funzioni proprie del funzionario della suddetta area esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che negli istituti italiani di cultura all'estero; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Considerato che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che "alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)" di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il DPCM 31 maggio 2011, con cui si e' operata la riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Tenuto conto dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Constatata l'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico nel profilo di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area, fascia retributiva 1; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009; Visto il contratto collettivo integrativo del Ministero degli affari esteri sottoscritto il 4 novembre 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2011, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura di undici posti di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area fascia retributiva 1, del Ministero degli affari esteri,
Decreta Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di funzionario per l'Area della promozione culturale, Terza Area fascia retributiva 1, del Ministero degli affari esteri. 2. Uno dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti Italiani di Cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. Tre posti sono riservati ai volontari in ferma breve di durata di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno o quattro anni delle tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 3. 5. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria. |
| Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) diploma di laurea (DL) (conseguito secondo il precedente ordinamento didattico degli atenei), oppure Laurea (L) o Laurea Magistrale o Specialistica (conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario), nell'area umanistica, sociale o scientifica. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. Il candidato in possesso di un diploma di laurea o altro titolo accademico di livello superiore che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sara' ammesso, purche' il titolo suddetto sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle prove di concorso anche qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione; c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario per la promozione culturale, sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale). 3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. L'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati che hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test di preselezione o dalle prove scritte non costituisce, percio', garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 4. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. |
| Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita' 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on line all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Il candidato che, dopo aver superato il test di preselezione di cui all'articolo 6, e' ammesso alle prove scritte stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse. 2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme sull'autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di residenza; d) il godimento dei diritti politici; e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui all'articolo 1, comma 2, di questo bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri devono specificare la sede e il periodo di servizio; l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo articolo 9, comma 1, lettera b), in cui intende sostenere la prova obbligatoria scritta; m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera c); n) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo articolo 11, comma 1, in cui intende sostenere prove facoltative orali; o) i titoli, di cui al successivo articolo 7, dei quali e' eventualmente in possesso; p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e di essere pronto a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. 4. Il candidato specifica i recapiti presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 5. Il candidato dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario per la promozione culturale sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 6. Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche o a enti o societa' specializzate in selezione del personale eventualmente incaricate di gestire la preselezione e direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza. 7. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' di funzionario per la promozione culturale sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La mancata esclusione dal test di preselezione (articolo 6) e dalle prove scritte (articolo 9, comma 1) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. |
| Art. 4 Esclusione dal concorso 1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. 2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. |
| Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e' composta da un consigliere di Stato oppure da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla Terza Area, fascia retributiva 2. |
| Art. 6 Preselezione 1. Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione della durata di un'ora, consistente in sessanta domande a risposta multipla sulle seguenti materie: patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo; lingua inglese; elementi di informatica; elementi di diritto amministrativo; elementi di contabilita' dello Stato; elementi di geografia politica ed economica. La preselezione e' intesa a verificare la cultura generale, la preparazione di base e le attitudini del candidato alle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario per la promozione culturale. 2. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state marcate due o piu' opzioni. 4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi duecentocinquanta candidati classificatisi nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo. I candidati eventualmente classificatisi al duecentocinquantesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. |
| Art. 7 Titoli 1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali e' effettuata dopo le prove scritte di cui al successivo articolo 9 e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato. 2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a otto centesimi per i seguenti titoli: a) diploma di laurea o laurea specialistica/magistrale nell'area umanistica, sociale e scientifica - fino a due centesimi; b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nell'area umanistica, sociale e scientifica - fino a due centesimi; c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale - fino a due centesimi; d) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali - fino a due centesimi. 3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame. |
| Art. 8 Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale, come da allegato programma che fa parte integrante del presente bando (Allegato 1). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del candidato. 2. I punteggi sono espressi in centesimi. |
| Art. 9 Prove scritte 1. Le prove d'esame scritte consistono in: a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo; b) un tema su un argomento di attualita' internazionale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra francese, inglese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue. 2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la composizione sul patrimonio culturale italiano e di tre ore per svolgere il tema in lingua straniera. 3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. 4. L'avviso per la presentazione alla prova d'esame orale e' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla ed e' loro comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. |
| Art. 10 Prova orale 1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline: a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo; b) lingua inglese: conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano; c) lingua a scelta tra francese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese (la stessa nella quale si e' sostenuta la prova scritta oppure una a scelta tra queste se si e' svolta la prova scritta in lingua inglese): conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano; d) elementi di diritto amministrativo; e) elementi di contabilita' dello Stato; f) elementi di geografia politica ed economica. 2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova pratica di informatica, con particolare riguardo all'uso della posta elettronica, di internet, del programma di videoscrittura Word. 3. Per superare la prova d'esame orale e' necessario conseguire una votazione di almeno settanta centesimi. |
| Art. 11 Prove facoltative 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o piu' delle seguenti lingue: araba, cinese, francese, giapponese, hindi, persiana, portoghese, spagnola, tedesca, russa, a eccezione delle lingue prescelte per i colloqui di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere b) e c). 2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino ad 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi. 3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 3. |
| Art. 12
Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La votazione complessiva delle prove d'esame e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente articolo 9, e della votazione ottenuta nella prova orale, di cui al precedente articolo 10. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua di cui al precedente articolo 11. 2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione non ha valore ai fini della votazione complessiva. 3. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti. |
| Art. 13 Modalita' e calendario delle prove d'esame 1. I candidati si presentano alle prove d'esame muniti di documento di riconoscimento valido e di penna a inchiostro nero o blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili. 2. La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo il test di preselezione sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 29 maggio 2012 sul sito internet del Ministero degli affari esteri (www.esteri.it). Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora resi noti nella summenzionata Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero degli affari esteri. 3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2012 e' pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte ed e' resa nota la data di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri (www.esteri.it) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. La data di pubblicazione sul sopraccitato sito internet del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione. Anche in questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta Ufficiale e' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data del test di preselezione e/o delle prove scritte. 5. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di cui al precedente articolo 10, l'avviso per la presentazione al colloquio stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi' l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. |
| Art. 14 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area funzionale Terza, fascia retributiva 1, profilo professionale "Funzionario per la promozione culturale", la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il Direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni (Allegato 2). 2. La graduatoria di merito, nonche' quella dei vincitori del concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
| Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia di assunzione, essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nell'area funzionale Terza, fascia retributiva 1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta all'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego o di richiedere loro la presentazione di un certificato medico dal quale risulti tale idoneita'. 4. Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta inoltre una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. |
| Art. 16 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 27 marzo 2012
Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione: Verderame |
| Allegato 1
PROGRAMMA D'ESAME
Patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo
1. Storia d'Italia dall'Unificazione ai giorni nostri. La politica italiana sino alla I guerra mondiale. Le colonie. La questione meridionale. L'Italia nella prima guerra mondiale. Il primo dopoguerra. L'avvento del fascismo. La societa' italiana fra le due guerre. L'Italia nella seconda guerra mondiale. La caduta del fascismo e l'armistizio. La Repubblica Sociale e la resistenza. Le forze politiche e il problema istituzionale. La ricostruzione nel dopoguerra. Societa' e politica italiana negli anni '50. Il miracolo economico. Il centrosinistra. Contestazione studentesca e conflitti sindacali. La crisi energetica ed economica. Gli anni di piombo. La lotta alla mafia. Lo sviluppo politico e sociale dell'Italia dai primi anni '80 ai giorni nostri. L'Italia e il processo di integrazione europea. 2. Letteratura italiana. La letteratura italiana dal 1200 a oggi e i suoi principali esponenti. Elementi del Dolce Stil Novo, Umanesimo e Rinascimento, l'eta' barocca, l'Illuminismo, il Classicismo, il Romanticismo, il Verismo. Il primo '900: decadentismo, crepuscolarismo, futurismo. La prosa fra le due guerre. Il secondo '900. L'ermetismo. Il neorealismo. Pirandello e il teatro. Autori italiani del '900. 3. Arte italiana. L'arte italiana dal 1200 a oggi e i suoi principali esponenti. Elementi dell'arte romanica, bizantina e gotica; Umanesimo, Rinascimento, Classicismo, Manierismo, il Seicento, l'eta' barocca; il Rococo', la scuola neoclassica, il Romanticismo e le principali correnti dell'Ottocento. Il XX secolo. L'espressionismo. Il cubismo. Il futurismo. La metafisica. Il neoplasticismo. Il costruttivismo. Il dadaismo. Il movimento forma. Il movimento arte concreta. Lo spazialismo. Il surrealismo. Gli anni '60 e successive significative correnti artistiche. La scultura italiana nel '900. L'architettura e il design italiani nel '900; il Razionalismo. Artisti italiani del '900. 4. Musica italiana. La musica italiana da Guido d'Arezzo a oggi e i suoi principali esponenti. Il melodramma, l'Opera. La musica strumentale nel Seicento e nel Settecento; il periodo romantico; altre correnti dell'Ottocento. La musica italiana nel XX secolo. Grandi compositori, direttori d'orchestra e solisti italiani dal dopoguerra a oggi. I grandi interpreti italiani dell'opera. Le principali istituzioni musicali italiane. Sviluppo e lineamenti della musica leggera italiana. 5. Cinema italiano. Le origini del cinema italiano. Il cinema muto e i suoi capolavori. Il cinema del ventennio fascista. I documentari Luce. Il cinema storico. I "telefoni bianchi". La commedia. I protagonisti del cinema italiano fra le due guerre. Il neorealismo. Il cinema degli anni cinquanta. Sviluppo della commedia. Registi, interpreti, protagonisti del cinema italiano del secondo dopoguerra. Gli anni sessanta e il cinema d'autore. L'epoca d'oro della commedia all'italiana. Altri generi cinematografici. Il cinema italiano contemporaneo e i suoi protagonisti dagli anni '70 a oggi.
Elementi di diritto amministrativo
1. L'ordinamento amministrativo. Concetto e organizzazione della Pubblica Amministrazione. Organizzazione amministrativa dello Stato. I beni pubblici. Responsabilita' extracontrattuale dell'Amministrazione. I contratti. 2. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi. Il procedimento amministrativo 3. I principi generali dell'azione amministrativa. Il decentramento amministrativo. Tutela della riservatezza. Il lavoro nella Pubblica Amministrazione. 4. La giustizia amministrativa: tutela in via amministrativa, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e innanzi alla giurisdizione amministrativa.
Elementi di contabilita' di Stato
1. Fonti positive del diritto contabile. La gestione patrimoniale: beni demaniali, beni patrimoniali, attivita' contrattuale. 2. Principi generali del bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario, principi generali sulla tenuta delle scritture, bilancio di cassa e di competenza, contabilita' dei residui; acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite. Legge finanziaria e provvedimenti collegati. 3. Il sistema dei controlli: natura e contenuti dei controlli: di legittimita', di merito, di gestione; controlli preventivi; controlli successivi; effetto dei controlli. Il controllo della Corte dei Conti. 4. Vari tipi di responsabilita'. La funzione giurisdizionale della Corte dei Conti nelle materie di contabilita' pubblica. 5. Modifiche all'assetto dei bilanci finanziari della Pubblica Amministrazione: profili economici e nuova struttura del bilancio dello Stato.
Elementi di geografia politica ed economica
1. Geografia generale: lo stato del pianeta. Ambiente, risorse, popolazione. Nozioni fondamentali sulla distribuzione delle religioni, delle lingue e delle culture. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici. 2. Confini e quadro politico e istituzionale, popolazione, struttura e dinamica dell'economia dei principali Paesi del mondo. 3. Geografia delle produzioni e degli scambi. Prodotti agricoli e industriali, produzioni minerarie, economia delle fonti di energia. Tendenze di base nella divisione internazionale del lavoro: settori tradizionali e settori ad alto tasso di innovazione tecnologica. Lo sviluppo dell'economia dei servizi. 4. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni. 5. Il commercio estero dell'Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell'economia mondiale. 6. Dalla Comunita' Europea all'Unione Europea. |
| Allegato 2
TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO
Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. |
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