Gazzetta n. 25 del 30 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO   (scad. 14 maggio 2012)
Concorso pubblico per esami a sei posti di dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale.



IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'articolo 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, contenente norme in favore dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti i dirigenti di seconda fascia dell'area della promozione culturale, in quanto le funzioni proprie dei suddetti dirigenti esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all'estero;
Vista la legge 12 marzo 1998, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7, e in particolare il terzo comma, che stabilisce i titoli di studio previsti quali requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", e in particolare l'articolo 3, comma 5;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e in particolare l'articolo 39 come successivamente modificato e integrato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, recante norme regolamentari relative all'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica;
Considerata la specialita' dell'impiego presso il Ministero degli affari esteri in quanto Amministrazione caratterizzata da peculiari specificita' quali i prolungati soggiorni all'estero e i continui contatti con interlocutori stranieri;
Visto il contratto collettivo integrativo 2006-2009 del personale del Ministero degli affari esteri che, in considerazione della suddetta specialita' dell'impiego, richiede ai dipendenti appartenenti alla seconda e terza area la conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera veicolare;
Atteso che il dirigente dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, nei compiti connessi alle sue funzioni istituzionali, sia nelle sedi estere che nella sede centrale, e' tenuto a intrattenere frequenti contatti con interlocutori stranieri e che pertanto la conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera rappresenta requisito tecnico essenziale inerente all'esercizio dei suddetti compiti;
Ravvisata la necessita', per le motivazioni sopra esposte e ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del sopracitato regolamento, di introdurre una prova in lingua inglese quale terza prova scritta obbligatoria e un colloquio in una seconda lingua straniera alla prova orale volte alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti tecnici connessi al posto da ricoprire;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante norme regolamentari che disciplinano l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2011, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura di sei posti di dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2011, con cui si e' operata la riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Tenuto conto dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Constatata l'effettiva e concreta vacanza di posti in organico nella posizione di dirigente di seconda fascia nell'area della promozione culturale;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per esami a sei posti di dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri,

Decreta
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri.
2. Uno dei sei posti messi a concorso e' riservato al personale dipendente del Ministero degli affari esteri, purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.
3. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 4.
4. Il posto riservato, se non utilizzato a favore della sopraindicata categoria di riservatari, e' conferito al primo degli idonei.
 
Art. 2
Candidati ammessi a partecipare
1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di laurea che si trovano nelle seguenti posizioni:
posizione a)
- i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
- i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
- i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
posizione b)
- i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
posizione c)
- coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
- coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni, purche' muniti del dottorato triennale di ricerca;
posizione d)
- i cittadini italiani che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
 
Art. 3
Requisiti
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (vecchio ordinamento).
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea possono essere ammessi alle prove concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente sia presso l'amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
e) aver pagato i diritti di segreteria previsti dal successivo articolo 4.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 4 per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
5. Se le prove d'esame sono precedute dal test di preselezione, di cui al successivo articolo 7, l'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata esclusione dall'eventuale test di preselezione non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana la irregolarita' della domanda stessa.
 
Art. 4

Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e
modalita'
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on line all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale "Concorsi ed esami". La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. Nella domanda il candidato dichiara sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme sull'autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese e arabo) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 10;
i) l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'attuale sede di servizio;
l) l'eventuale possesso del diploma di specializzazione;
m) se e' stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
n) gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la durata dei periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
o) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui all'articolo 1, comma 2, di questo bando;
p) gli eventuali titoli, di cui all'Allegato 2, che danno diritto, a parita' di punteggio, a preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
4. Il candidato specifica i recapiti presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato dichiara di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso.
6. Il candidato dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio.
7. Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche o a enti o societa' specializzate in selezione del personale eventualmente incaricate di gestire la preselezione e direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
8. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' di dirigente sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
9. Per la partecipazione al concorso e' dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e' fissato in 15 euro da versarsi con le modalita' specificate all'indirizzo https://web.esteri.it/concorsionline. Il candidato dichiara nella domanda di aver provveduto al pagamento.
10. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line o il pagamento dei diritti di segreteria. La mancata esclusione dall'eventuale test di preselezione (articolo 7) e dalle prove scritte (articolo 9) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
11. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 5
Esclusione dal concorso
1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando tra cui, in particolare, il mancato pagamento dei diritti di segreteria entro la scadenza.
 
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e' composta da un numero dispari di membri.
2. Il Presidente della commissione e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia o equiparati, professori ordinari di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.
3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla terza area.
5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina indicate nel presente articolo.
 
Art. 7
Preselezione
1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della durata di un'ora, consistente in 60 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali.
2. In tale eventualita', sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati nella relativa graduatoria entro i primi sessanta posti, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dai precedenti articoli 2 e 3. I candidati eventualmente classificatisi al sessantesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
4. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
 
Art. 8
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono in tre prove scritte e una prova orale, come da allegato programma (Allegato 1) che fa parte integrante del presente bando. I punteggi sono espressi in centesimi.
 
Art. 9
Prove scritte
1. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste in una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo.
2. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare l'attitudine del candidato alla soluzione corretta - sotto i profili della legittimita', convenienza, efficienza, ed economicita' organizzativa e con particolare attenzione agli aspetti di contabilita' di Stato e diritto amministrativo - di questioni riguardanti gli aspetti gestionali connessi alla programmazione della promozione culturale all'estero degli istituti italiani di cultura e delle attivita' istituzionali del Ministero degli affari esteri.
3. La terza prova scritta consiste in una composizione in lingua inglese su tematiche di attualita' internazionale. E' consentito l'uso del vocabolario bilingue.
4. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore ciascuna per le prove a contenuto teorico e pratico e di tre ore per la prova di lingua.
5. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di almeno settanta centesimi.
 
Art. 10
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio, che mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato, la sua attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, nonche' la sua conoscenza delle problematiche degli istituti italiani di cultura e, in genere, del Ministero degli affari esteri e delle pubbliche amministrazioni.
2. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte (patrimonio culturale italiano, contabilita' di Stato, diritto amministrativo e lingua inglese) e inoltre sulle seguenti materie: ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, politiche dell'Unione Europea in materia di programmi culturali, legislazione di riferimento dell'area della promozione culturale, gestione delle risorse umane. Detto colloquio comprende una prova di conoscenza, a un livello avanzato, della seconda lingua obbligatoria scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese e arabo. In particolare il candidato deve effettuare:
a) una conversazione nella lingua prescelta;
b) la lettura di un brano nella lingua prescelta;
c) una traduzione orale dalla lingua prescelta all'italiano.
3. Nel corso della prova orale e' accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica nonche' la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione di almeno settanta centesimi.
5. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
 
Art. 11
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
1. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto riportato nella prova orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale test di preselezione di cui al precedente articolo 7 non ha valore ai fini della votazione complessiva.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato.
 
Art. 12
Svolgimento delle prove d'esame
1. I candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e di penna a inchiostro nero o blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani e altre pubblicazioni o strumenti di alcun tipo, ad eccezione del vocabolario bilingue per la prova in lingua inglese, ne' borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti del genere.
2. Le prove iniziali del concorso (prove scritte o eventuale test di preselezione) si tengono nei giorni, ora e luogo indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 29 maggio 2012 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri (www.esteri.it). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. Tutte le successive comunicazioni generali rivolte ai candidati sono pubblicate sul sito internet del Ministero degli affari esteri.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di cui al precedente articolo 10, l'avviso per la presentazione alla prova stessa e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene inoltre l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico.
 
Art. 13
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con il medesimo provvedimento il Direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'Allegato 2.
2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel Foglio di comunicazioni e sul sito internet del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 14
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, ai sensi della normativa vigente.
3. Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.
 
Art. 15
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Roma, 27 marzo 2012

Il Direttore Generale per le risorse e l'innovazione: Verderame
 
Allegato 1

PROGRAMMA D'ESAME

Patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello
spettacolo

1. Storia d'Italia dall'Unificazione ai giorni nostri.
La politica italiana sino alla I guerra mondiale. Le colonie. La questione meridionale. L'Italia nella prima guerra mondiale. Il primo dopoguerra. L'avvento del fascismo. La societa' italiana fra le due guerre. L'Italia nella seconda guerra mondiale. La caduta del fascismo e l'armistizio. La Repubblica Sociale e la resistenza. Le forze politiche e il problema istituzionale. La ricostruzione nel dopoguerra. Societa' e politica italiana negli anni '50. Il miracolo economico. Il centrosinistra. Contestazione studentesca e conflitti sindacali. La crisi energetica ed economica. Gli anni di piombo. La lotta alla mafia. Lo sviluppo politico e sociale dell'Italia dai primi anni '80 ai giorni nostri. L'Italia e il processo di integrazione europea.
2. Letteratura italiana.
La letteratura italiana dal 1200 a oggi e i suoi principali esponenti. Elementi del Dolce Stil Novo, Umanesimo e Rinascimento, l'eta' barocca, l'Illuminismo, il Classicismo, il Romanticismo, il Verismo. Il primo '900: decadentismo, crepuscolarismo, futurismo. La prosa fra le due guerre. Il secondo '900. L'ermetismo. Il neorealismo. Pirandello e il teatro. Autori italiani del '900.
3. Arte italiana.
L'arte italiana dal 1200 a oggi e i suoi principali esponenti. Elementi dell'arte romanica, bizantina e gotica; Umanesimo, Rinascimento, Classicismo, Manierismo, il Seicento, l'eta' barocca; il Rococo', la scuola neoclassica, il Romanticismo e le principali correnti dell'Ottocento. Il XX secolo. L'espressionismo. Il cubismo. Il futurismo. La metafisica. Il neoplasticismo. Il costruttivismo. Il dadaismo. Il movimento forma. Il movimento arte concreta. Lo spazialismo. Il surrealismo. Gli anni '60 e successive significative correnti artistiche. La scultura italiana nel '900. L'architettura e il design italiani nel '900; il Razionalismo. Artisti italiani del '900.
4. Musica italiana.
La musica italiana da Guido d'Arezzo a oggi e i suoi principali esponenti. Il melodramma, l'Opera. La musica strumentale nel Seicento e nel Settecento; il periodo romantico; altre correnti dell'Ottocento. La musica italiana nel XX secolo. Grandi compositori, direttori d'orchestra e solisti italiani dal dopoguerra a oggi. I grandi interpreti italiani dell'opera. Le principali istituzioni musicali italiane. Sviluppo e lineamenti della musica leggera italiana.
5. Cinema italiano.
Le origini del cinema italiano. Il cinema muto e i suoi capolavori. Il cinema del ventennio fascista. I documentari Luce. Il cinema storico. I "telefoni bianchi". La commedia. I protagonisti del cinema italiano fra le due guerre. Il neorealismo. Il cinema degli anni cinquanta. Sviluppo della commedia. Registi, interpreti, protagonisti del cinema italiano del secondo dopoguerra. Gli anni sessanta e il cinema d'autore. L'epoca d'oro della commedia all'italiana. Altri generi cinematografici. Il cinema italiano contemporaneo e i suoi protagonisti dagli anni '70 a oggi.
6. Cultura, economia e scienza
Ruolo della cultura nella promozione complessiva del Sistema Paese. Brevi cenni sulla storia economica dell'Italia e sulle radici del suo sviluppo industriale. Gli sviluppi dell'economia italiana negli ultimi decenni e le trasformazioni nel tessuto produttivo. Il made in Italy, il design, l'integrazione tra estetica e qualita' nella tradizione dei prodotti italiani. L'importanza della componente estera per la crescita dell'economia italiana in un mondo globalizzato. Cenni sulla storia della scienza in Italia e sul rapporto tra scienza e produzione. L'organizzazione del sistema universitario e della ricerca in Italia.

Contabilita' di Stato

1. La gestione finanziaria: la formazione del bilancio dello Stato e il rispetto dei parametri di Maastricht e del Patto di stabilita' e crescita. La riforma del bilancio e le norme di contabilita' applicata alle amministrazioni centrali dello Stato: l'estensione della riforma contabile agli enti e organismi pubblici. Il bilancio finanziario: formazione, struttura e gestione delle risorse. Linee evolutive del bilancio: la contabilita' economica, i centri di responsabilita' amministrativa, le unita' previsionali di base. La manovra di finanza pubblica. La gestione di competenza e di cassa. Le variazioni compensative. La formazione e gestione dei residui. La classificazione economica e funzionale delle spese. Il rendiconto finanziario. La contabilita' analitica per centri di costo: le funzioni - obiettivo: la riconciliazione del bilancio economico con il bilancio finanziario. Aspetti specifici della gestione finanziaria del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento alla gestione delle sedi all'estero, al regolamento per le spese in economia e al sistema dei pagamenti all'estero. Le sponsorizzazioni.
2. La gestione patrimoniale: i beni pubblici e la loro gestione. Le funzioni economali nella P.A.: i consegnatari, le procedure d'acquisto. Gli acquisti "on line". I servizi di cassa, le scritture, il rendiconto. Gli inventari. La gestione patrimoniale dell'Amministrazione degli affari esteri.
3. L'attivita' contrattuale della P.A.: l'acquisizione di beni e servizi. Il sistema centralizzato: la CONSIP. Le acquisizioni in economia. I contratti ad evidenza pubblica: appalto di lavori, di servizi e di forniture: la normativa nazionale e comunitaria. Le fasi del procedimento. Responsabile del procedimento e dirigente dell'ufficio. Il testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e la sua applicazione nella P.A..
4. Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato.
5. Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile. il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei Conti: il procedimento di controllo e le modalita' di svolgimento.
6. La responsabilita': penale, disciplinare, amministrativa e civile. La responsabilita' dirigenziale. La giurisdizione della Corte dei Conti: i giudizi di conto e di responsabilita'; i rimedi giurisdizionali; l'esecuzione delle decisioni.

Diritto amministrativo

1. Il sistema delle fonti del diritto pubblico e amministrativo. La Costituzione. Le fonti del diritto dell'Unione Europea.
2. Le posizioni soggettive di diritto amministrativo. L'interesse legittimo. Il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo.
3. La pubblica amministrazione: l'organizzazione dello Stato. Federalismo, decentramento e riforma amministrativa. L'organizzazione amministrativa: gli enti pubblici, gli organi e gli uffici.
4. L'attivita' dell'amministrazione pubblica: funzione attiva, consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli (D.lvo 286/99). Il controllo di gestione, il controllo strategico. Il controllo interno.
5. Il rapporto di servizio e di impiego. La contrattualizzazione del rapporto di lavoro. L'organizzazione di uffici e servizi. Prerogative e diritti sindacali individuali e di categoria. Le forme di accesso al lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni. La dirigenza e il management pubblico: accesso, poteri, responsabilita'.
6. Gli atti amministrativi: nozione, categorie. Il procedimento amministrativo: la conferenza di servizi e gli accordi di programma. Il provvedimento amministrativo: elementi, caratteri ed effetti. I vizi, l'autotutela, il silenzio della P.A.. La motivazione.
7. La giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi, la tutela giurisdizionale. La riforma del processo amministrativo. La giurisdizione amministrativa: la giurisdizione esclusiva. La fase cautelare nel processo amministrativo e l'esecuzione dei relativi provvedimenti. TAR e Consiglio di Stato. Risoluzione dei conflitti di potesta'.

Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri

1. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010 n.95: Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri,.
3. Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010 , n. 54: Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze del Ministero degli affari esteri.
4. Legge 26 febbraio 1987, n. 49: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Politiche dell'Unione Europea in materia di programmi culturali

Politiche e programmi nei settori cultura, educazione e formazione finanziati dall'Unione Europea. Trattati e direttive UE riguardanti i vari settori connessi a vario titolo con l'ambito culturale.

Legislazione in materia di promozione culturale

1. Legge 22 dicembre 1990, n. 401: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
2. La tutela dei beni culturali. Le competenze degli enti locali. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
3. La normativa di settore sui beni archeologici, sui beni artistici e storici, sui beni archivistici, sui beni librari, sull'architettura e l'arte contemporanea, sui beni architettonici e paesaggistici, sul cinema, il teatro, la musica, la lirica e la danza.
4. Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali.
5. Il finanziamento, i contributi e le agevolazioni fiscali in materia culturale
6. Le sponsorizzazioni e la collaborazione con il settore privato.

Gestione delle risorse umane

Le politiche, le pratiche e le tecniche di gestione della selezione, della formazione, della retribuzione, della valutazione. La performance, la motivazione e la partecipazione. Cenni di diritto del lavoro. Parita' di trattamento e pari opportunita'. Il mobbing. Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e i procedimenti disciplinari. I diritti dei lavoratori. L'orario di lavoro.

Informatica

1. Conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. Il codice dell'amministrazione digitale e l'informatizzazione della pubblica amministrazione. La sicurezza informatica.
2. Conoscenza avanzata dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse con una verifica applicativa di:
• Internet: la ricerca e l'acquisizione di informazioni;
• La posta elettronica;
• Word processor: composizione, modifica e stampa di un documento;
• Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono immagazzinare informazioni o formule per l'elaborazione dei dati.
 
Allegato 2

Titoli di preferenza da far valere
in caso di parita' di punteggio

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
 
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