Gazzetta n. 22 del 20 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
CONCORSO
(scad. 19 aprile 2012) |
Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di venticinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualita' di atleta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante le norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento Militare» e, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 e, in particolare, il libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'articolo 28 che prevede la possibilita' di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo - di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visti i fogli n. 215 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 05.02.11/09.04 del 2 febbraio 2012 e n. 801 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 05.02.11/09.04 del 28 febbraio 2012, con i quali lo Stato maggiore dell'Esercito ha inviato alla Direzione generale per il personale militare gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento, per il 2012, di 25 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 25 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto, per il 2012, un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di 25 (venticinque) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate: a) scherma: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' spada; b) nuoto: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' 200/400/800 metri stile libero; 1 atleta di sesso femminile nella specialita' 50/100/200 metri rana; 1 atleta di sesso maschile nella specialita' 50/100/200 metri dorso; 1 atleta di sesso maschile nella specialita' 5/10 km in acque libere; c) ciclismo: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' pista/cross/strada; d) ginnastica: 1 atleta di sesso femminile nella specialita' artistica; e) judo: 1 atleta di sesso femminile nella categoria +78 kg; f) taekwondo: 1 atleta di sesso maschile nella categoria - 74 kg; 1 atleta di sesso femminile nella categoria - 49 kg; g) sollevamento pesi: 1 atleta di sesso maschile nella categoria 56 kg; h) tiro a segno: 1 atleta di sesso maschile nella specialita' pistola automatica; i) sci alpino: 2 atlete di sesso femminile; 2 atleti di sesso maschile; j) sci di fondo: 2 atlete di sesso femminile; 1 atleta di sesso maschile; k) snowboard: 2 atleti di sesso maschile nella specialita' snowboarder cross; l) biathlon: 1 atleta di sesso maschile; m) sci alpinismo: 1 atleta di sesso maschile; n) equitazione: 2 atleti di sesso maschile nella specialita' salto agli ostacoli. 2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle specialita' indicate l'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra quelle di cui al precedente comma 1. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. |
| Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 35° anno di eta'; d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito; e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente. Ai sensi dell'articolo 957 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento del personale militare di cui all'articolo 587 del predetto decreto; l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia. 2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono avere conseguito nella disciplina/specialita' prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate od affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare. 3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per il personale militare. 4. Non possono partecipare al presente concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate. 5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso. |
| Art. 3 Compilazione e inoltro delle domande 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche nei siti www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi. La mancata compilazione dei campi evidenziati nel modulo comporta l'esclusione dal concorso. I candidati che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni dovranno compilare, unitamente alla domanda di partecipazione, l'atto di assenso, conforme all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, che dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente. La mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile e il concorrente sara' escluso dal concorso; c) presentata, a pena di irricevibilita', entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le seguenti modalita': 1) dai concorrenti civili e dai militari in congedo, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, corredata di una fotocopia del documento d'identita'. A tal fine fanno fede la data e il timbro apposti dall'ufficio postale accettante; 2) dai concorrenti in servizio a qualsiasi titolo nelle Forze armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del servizio permanente, presso il comando di appartenenza che dovra' provvedere a trasmetterla alla Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo indicato al precedente punto 1), nei successivi cinque giorni dalla data di presentazione, corredata delle certificazioni di cui al seguente comma 5. I comandi di appartenenza dovranno, inoltre, comunicare ogni variazione relativa ai militari stessi. 2. I concorrenti residenti all'estero potranno presentare la domanda di partecipazione, entro il termine sopraindicato, per il tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare, che ne curera' l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte della predetta Autorita'. 3. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' per la mancata o tardiva ricezione delle domande trasmesse tramite il servizio postale o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso a raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) codice fiscale; d) di essere cittadino italiano; e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza; f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; g) recapito presso il quale ricevere le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 1, lettera c), punto 1). L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. I concorrenti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni relative al concorso presso il proprio comando/ente di appartenenza; h) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; j) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; k) di aver tenuto condotta incensurabile; l) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia; n) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; o) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito. 5. Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, anche ai fini della valutazione dei titoli, la certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al: a) conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale; b) possesso dei titoli riportati al successivo articolo 5, comma 1. I concorrenti che non documenteranno il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal presente comma, non potendo essere valutati dalla commissione di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), saranno esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. 6. L'Amministrazione della difesa procedera' ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica. |
| Art. 4 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro esperto del settore; c) un funzionario amministrativo designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) un ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente, membro; c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a tenente, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all'Amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. |
| Art. 5 Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e ad assegnare il relativo punteggio. 2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale. |
| Art. 6 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale 1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della Direzione generale per il personale militare, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalita' di seguito indicate. 2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale sara' effettuato dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito di Roma, sito in via Damiata 1/A, il 23 e 24 aprile 2012. 3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 23 aprile 2012 alle 08,00 presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l'esclusione dal concorso. La Direzione generale per il personale militare potra' concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento. La richiesta in tal senso, corredata dalla necessaria documentazione, dovra' pervenire alla predetta Direzione generale, per fax al n. 06517052798, entro il 16 aprile 2012. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi agli accertamenti nel giorno stabilito, di prevedere una data di recupero degli accertamenti stessi. In tal caso, di cio' sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.persomil.sgd.difesa.it e www.esercito.difesa.it, definendone le modalita' Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti, a pena di esclusione dal concorso, muniti di: a) valido documento di riconoscimento; b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; c) referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di tale referto, nonche' del certificato di stato di buona salute, determinera' la sospensione del giudizio del candidato da parte della competente commissione fino all'acquisizione della predetta documentazione che dovra' avvenire, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali; d) referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, dell'analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; bilirubina totale e frazionata; gamma GT, ALT e AST; markers dell'epatite B e C, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita; e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a un mese precedente la visita, attestante l'esito negativo della ricerca urinaria dei cataboliti delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi (THC), anfetamine. Resta impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione della difesa di sottoporre a drug test i vincitori di concorso; g) se concorrenti di sesso femminile: referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita di selezione; referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari. In caso di positivita', la commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell'articolo 585 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, la Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 7, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando. Se i concorrenti ne sono gia' in possesso, potranno presentare l'esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovra' essere presentata in originale o copia conforme. 5. La commissione, presa visione ed acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, effettuera' i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; b) esame spirometrico; c) esame optometrico; d) esame audiometrico; e) visita psicologica e/o psichiatrica; f) verifica dell'abuso di alcool; g) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); h) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Sui concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza per le quali risultera' clinicamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' alcun giudizio, ne' definira' il relativo profilo sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potra' in alcun modo oltrepassare i 10 giorni dalla data prevista per il completamento delle visite mediche. 6. La commissione provvedera' a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l'esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con indicazione del profilo sanitario; b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'. La commissione determinera' l'idoneita', rispettivamente, sulla base della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilita' con la disciplina sportiva da svolgere e con la piu' generale idoneita' al servizio militare. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti sanitari i concorrenti risultati affetti da: a) imperfezioni e infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione generale della sanita' militare; b) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione, nelle caratteristiche somatofunzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, dei coefficienti: 1) superiore a 2, per il profilo PS; 2) superiore a 4, per i restanti profili; c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia - disartria); d) stato di tossicodipendenza o tossi cofi l i a, da accertarsi presso una struttura sanitaria militare; e) tutte le imperfezioni e infermita' non contemplate dai precedenti alinea comunque incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale. 7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti ad una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti. Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso delle qualita' attitudinali e caratteriologiche che assicurano l'assolvimento dei compiti previsti per il volontario in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito. 8. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita' quale atleta militare. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sara' comunicato ai concorrenti sottoponendo alla firma di ciascuno apposito foglio di notifica. 9. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso. Tali provvedimenti sono adottati, su delega della Direzione generale per il personale militare, dalla competente commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b). 10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera g), 2° alinea, ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l'esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione dei predetti accertamenti. 11. I concorrenti, durante l'effettuazione delle visite mediche, fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare, se disponibili. Al fine di poter usufruire di alloggio a carico dell'Amministrazione (eventualmente gia' dal giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno chiedere l'eventuale disponibilita' direttamente al Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito. La richiesta dovra' essere avanzata dal lunedi' al venerdi' telefonicamente al n. 06324842186, a mezzo fax al n. 06324842168, via e-mail all'indirizzo giuseppe.mavilia@esercito.difesa.it, indicando anche un recapito telefonico presso cui poter essere contattati. |
| Art. 7 Graduatorie 1. La commissione valutatrice di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialita' indicate al precedente articolo 1 sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 5. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente di piu' giovane eta'. 3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicate nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione avra' valore di notifica. |
| Art. 8 Ammissione alla ferma prefissata quadriennale 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 7, saranno convocati dalla Direzione generale per il personale militare ed incorporati presso le seguenti sedi: Centro sportivo olimpico dell'Esercito di Roma, per gli atleti degli sport olimpici; Reparto attivita' sportive di Courmayeur, per gli atleti degli sport invernali; Centro militare di equitazione di Montelibretti, per gli atleti degli sport equestri, dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base. 2. All'atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente o da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Se emergono possibili motivi di inidoneita', i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito di Roma al fine di verificarne l'idoneita' quale volontario di truppa in qualita' di atleta. Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20 giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Se, alla data di prevista presentazione, il militare in servizio e' in licenza di convalescenza scadente nei 20 giorni successivi alla predetta data, sara' escluso dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Il provvedimento di esclusione e' definitivo. 3. I concorrenti che non si presenteranno all'ente di assegnazione entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno considerati rinunciatari. 4. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa, i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati , in base all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialita' secondo le esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione. 5. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l'ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella di effettiva presentazione presso l'ente medesimo. |
| Art. 9 Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale se il concorrente: a) non e' in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando; b) ha presentato la domanda di partecipazione al concorso non utilizzando il modulo riportato in allegato A al presente bando, ovvero ha presentato la stessa incompleta dei dati essenziali chiesti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del bando; c) non ha inoltrato la domanda secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del bando; d) ha omesso la firma della domanda o la firma non e' in forma autografa e in originale; e) non ha presentato la domanda entro il termine perentorio previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera c) del bando; f) non ha documentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del bando; g) riporta nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 del bando; h) non ha mantenuto, all'atto della presentazione per l'incorporamento presso l'ente designato dalla Forza armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente decreto sara' disposta, con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. |
| Art. 10 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al concorso, e' obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo. 5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: a) i responsabili degli enti/comandi di appartenenza dei militari in servizio; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 4; c) il coordinatore della 3ª Divisione della Direzione generale per il personale militare. |
| Art. 11 Norme di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2012
Il direttore generale (Gen. C.A. Francesco TARRICONE) |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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