Gazzetta n. 15 del 24 febbraio 2012 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO   (scad. 26 marzo 2012)
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del D.Lgs. 11/2011, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo.



IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, con successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, con successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare ed, in particolare, l'articolo 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con riferimento al D.M. 28 luglio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art.14 della legge 28 novembre 2005, nr. 246;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)".
Vista la legge 12 luglio 2010 nr. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine";
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Valutate le attuali disponibilita' finanziarie che autorizzano i reclutamenti per l'anno 2012 di allievi carabinieri effettivi e di volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti solo nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma con le seguenti modalita':
a. n. 1727, da immettere direttamente nell'Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di un anno quale volontario nelle Forze Armate;
b. n. 159, da immettere nell'Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate.
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;
b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Dei 1727 posti messi a concorso, n. 6 sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11 citato nelle premesse.
3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2012. In tal caso, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani che siano:
- volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 8 mesi (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze armate, ovvero in rafferma annuale, ovvero collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66;
- in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), primo alinea, non abbiano superato il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 26 marzo 1982 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
d) se in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui alla lettera a), secondo alinea, limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati nel periodo dal 26 marzo 1986 al 26 marzo 1995, estremi compresi. Il limite massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 26 marzo 1984 al 26 marzo 1995, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare e a 30 (nati nel periodo dal 26 marzo 1982 al 26 marzo 1995, estremi compresi) per coloro che siano volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), primo alinea;
e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta';
f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata al possesso:
- della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 12 e 13;
- dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, per l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria ed all'astensione dei comportamenti di cui all'art. 635, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.
4. I candidati di cui al punto 1, lettera a) primo alinea che presentano domanda di partecipazione al concorso nel corrente anno, non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, pena l'esclusione. Resta impregiudicata la possibilita' per i candidati di partecipare ai concorsi indetti per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica (VFP4), riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo.
5. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione. Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso:
- dovra' essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - "area concorsi", entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo di cui all'art. 7, per la validazione dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione; i requisiti in essa dichiarati saranno considerati posseduti alla data della sua presentazione;
- solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilita' di un collegamento ad internet potra' essere redatta sull'apposito modello (fac-simile in allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito www.carabinieri.it, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al "Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma". La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'allegato "A" al presente decreto ed inoltrarla per il tramite delle Autorita' diplomatiche o consolari, entro il medesimo termine. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e' minorenne, dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. Per le domande presentate on-line la domanda sottoscritta dall'interessato e controfirmata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' degli stessi, dovra' essere consegnata all'atto delle presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo.
Per i militari non e' ammessa la presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di appartenenza.
2. I militari in servizio dovranno consegnare, contestualmente, una copia della domanda di partecipazione inviata on-line o spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'art. 4. I militari in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto militare), Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di cui al citato allegato A, dovra' dichiarare:
a) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti, altresi', a segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - a mezzo fax (0680983913) o telegramma:
- ogni variazione dell'indirizzo di residenza o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza (specificando l'indirizzo ed il recapito telefonico del nuovo Comando/Reparto) o l'eventuale collocamento in congedo.
Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
c) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o dell'universita' presso il quale e' stato conseguito;
d) se di madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando la lingua);
e) la posizione giuridica di militare specificando:
- la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica);
- se si trovi in servizio o in congedo;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - Viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
 
Art. 4
Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo
1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto militare) Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I concorrenti in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno compilare la dichiarazione in allegato "C". La mancata presentazione di detto estratto/dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso.
 
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
b. prove di efficienza fisica;
c. valutazione titoli;
d. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica;
e. accertamenti attitudinali.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui all'art. 7, comma 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 e provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
 
Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta:
- alla valutazione della prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo e dei titoli;
- alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di madrelingua di cui all'art. 10, comma 2, lettera f);
- alla formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti madrelingua;
- un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro;
- un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta da:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
- un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
 
Art. 7
Prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una prova di selezione culturale e/o logico deduttivo. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono riportati nell'allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova sul sito internet: www.carabinieri.it sara' resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.
2. La prova verra' verosimilmente svolta a partire dal 2 aprile 2012. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, verosimilmente a partire dal 29 marzo 2012, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validita' nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avra' valore anche di prova preliminare. In detto caso il punteggio conseguito, espresso in centesimi:
- determinera' la formazione di una graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art.9 (i primi 4500 concorrenti compresi nella graduatoria, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso);
- concorrera' alla formazione delle graduatorie di merito di cui agli articoli 11 e 14.
Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al comma 2.
6. La prova si svolgera' secondo le modalita' fissate in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, secondo le disposizioni previste dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, verosimilmente a partire dal 20 aprile 2012, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
 
Art. 8
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, all'atto della presentazione, oltre ad essere muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (oltre all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto, sempreche' dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
c) qualora in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), copia dello stesso;
d) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato "F", che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne;
e) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' (oltre all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento), rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
f) i concorrenti di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni precedenti, computati a partire dalla data di presentazione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dalle prove di efficienza fisica e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni.
2. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinali di cui ai successivi articoli 12 e 13, all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita', dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinera' l'esclusione del concorrente;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del concorrente;
d) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia gia' in possesso);
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari e referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni precedenti, computati a partire dalla data di presentazione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalita' indicate nell'art. 12, comma 9. La mancata presentazione di detti referti determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
 
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 2 maggio 2012, si svolgeranno secondo le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato "H", che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante lo svolgimento degli esercizi.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
b. produrre i documenti indicati nell'art. 8, comma 1.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di cui all'art. 7, comma 7, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato "H", fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui agli articoli 11 e 14.
5. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera f) la candidata non potra' in nessun caso essere ammessa a sostenere le prove di efficienza fisica. Le candidate che si trovino in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica in una data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
 
Art. 10
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9 e delle concorrenti che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 9, comma 5, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della documentazione di servizio, redatto come da facsimile in allegato "B" o dalla dichiarazione in allegato "C".
2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di 32/100i, secondo le modalita' di seguito indicate:
a. periodi di servizio svolto quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), da 0 fino ad un massimo di 4 punti, cosi' ripartiti:
- da 8 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
- da 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;
- da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50;
- da 24 mesi e 16 giorni fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2;
- da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio di servizio di servizio: punti 3;
- oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4.
Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
- consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;
- consegna: 0,02 per ogni giorno;
- rimprovero: 0,01.
b. partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
- fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
- oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;
c. qualita' del servizio prestato desumibile dall'ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti:
- eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
- superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
- nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da "mancata redazione" dovra' essere valutato il documento immediatamente precedente.
d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti, cosi' ripartiti:
- 2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
- 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile;
- 2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
- 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
- 1,30 per la croce di guerra al valor militare;
- 1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;
- 1,00 per l'encomio solenne;
- 0,50 per l'encomio o elogio;
e. titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello piu' elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
- diploma di laurea: punti 2;
- diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1;
f. conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 13 punti. Per la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio da assegnare, la commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) sottoporra' i candidati madrelingua ad un accertamento scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11 e 14:
- da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
- da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
- da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
- da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;
- da 90,01 a 100/100: 13 punti.
I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri verosimilmente entro il 19 giugno 2012. Nei confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto accertamento non sara' riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;
g. conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti:
- 4 punti per due o piu' lingue;
- 1 punto per una sola lingua.
Detto punteggio non sara' attribuito qualora il concorrente si trovi nelle condizioni di cui alla lettera f.
h. brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.
Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.
 
Art. 11

Graduatorie per l'ammissione agli accertamenti sanitari e
attitudinali
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito:
a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma prefissata di un anno, in servizio da almeno 8 mesi, o quadriennale delle Forze armate ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
b) una per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2;
sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato:
- nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
- nelle prove di efficienza fisica;
- nella valutazione dei titoli.
I volontari in ferma prefissata in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno inseriti in entrambe le graduatorie in ragione del punteggio conseguito.
2. I posti eventualmente non ricoperti nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti a favore della graduatoria di cui al comma 1, lettera a) secondo l'ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito si applicheranno, in sede di formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nell'allegato "E" al presente decreto.
4. Il punteggio conseguito, la posizione nelle graduatorie per l'ammissione agli accertamenti sanitari e attitudinali, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere tali accertamenti, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Le convocazioni dei concorrenti per sostenere gli accertamenti sanitari ed attitudinali avverranno con le modalita' e la tempistica di seguito indicate.
Con la pubblicazione del primo avviso, verosimilmente a partire dal 21 giugno 2012, saranno convocati a sostenere gli accertamenti sanitari e attitudinali i primi 3000 concorrenti e pari merito nell'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, lettera a) ed i primi 30 e pari merito nell'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, lettera b).
Qualora non sia raggiunto il numero di concorrenti idonei a soddisfare la copertura dei posti a concorso, sara' prevista un'ulteriore convocazione, con avviso pubblicato verosimilmente a partire dal 6 agosto 2012, con cui sara' indicato il numero degli ulteriori candidati convocati per sostenere gli accertamenti sanitari e attitudinali, nell'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, lettera a) e lettera b).
 
Art. 12
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9 e convocati ai sensi dell'art. 11, comma 4, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere, verosimilmente a partire dal 9 luglio 2012.
2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della Sanita' Militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui all'art. 8, comma 2 - tranne quello previsto alla lettera d) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria attestante la data di ritiro di detti referti e certificazioni. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso della statura non inferiore a:
- cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
- cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita odontoiatrica;
e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f) visita psichiatrica;
g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita' si disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a valutazione ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "I", che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo" con indicazione del profilo sanitario;
- "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermita' che siano causa di non idoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5;
- positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
- tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.
Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della persona o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art. 8, comma 2, lettera f), la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
11. I candidati gia' vincitori dei concorsi banditi negli anni 2008, 2010 e 2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato, per l'anno 2008 e 2010 ai sensi dell'art.16 della legge n. 226/2004 e per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell'Arma dei carabinieri, saranno sottoposti, qualora idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art.9, alla sola visita medica per la verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fsica di cui al presente articolo.
 
Art. 13
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 12 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. I candidati gia' vincitori dei concorsi banditi negli anni 2008, 2010 e 2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato, per l'anno 2008 e 2010 ai sensi dell'art.16 della legge n. 226/2004 e per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento delle accertamenti attitudinali del presente articolo.
 
Art. 14
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito:
a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma prefissata di un anno, in servizio da almeno 8 mesi, o quadriennale delle Forze armate ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
b) una per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2;
sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo agli accertamenti psicofisici ed attitudinali il punteggio riportato:
- nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
- nelle prove di efficienza fisica;
- nella valutazione dei titoli.
I volontari in ferma prefissata in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno inseriti in entrambe le graduatorie in ragione del punteggio conseguito.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I posti eventualmente non ricoperti nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti a favore della graduatoria di cui al comma 1, lettera a) secondo l'ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nell'allegato "E" al presente decreto.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito http://www.carabinieri.it/ e presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e comma 2, saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine delle graduatorie ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, verosimilmente a partire dal 21 settembre 2012, con avviso pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
6. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) saranno ammessi a svolgere la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), secondo quanto stabilito dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a cura del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare. Saranno parimenti immessi nelle Forze armate, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari o nei cui confronti sia stato riscontrato, all'atto della visita medica di incorporamento, il temporaneo impedimento al servizio militare incondizionato. Ogni ulteriore informazione potra' essere successivamente richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione generale per il personale militare - viale dell'Esercito n. 186 - Centro Direzionale Personale Militare "Maresciallo d'Italia Giovanni Messe" - 00143 - Roma - tel. 06/517051012 - Fax 06/517052779 - e-mail urp@persomil.difesa.it, nei giorni e negli orari sotto indicati:
- dal lunedi' al giovedi' dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 16.00;
- venerdi' dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando il sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 15

Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal
concorrente
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto e della verifica di quanto eventualmente dichiarato dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art.4, comma 2 ed all'allegato "C" al presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
 
Art. 16

Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei
carabinieri
1. Nel corso dell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'art. 14, comma 6, saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica accertata in precedenza. Nella circostanza dovranno portare al seguito - in busta chiusa - copia aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria. I candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. I candidati giudicati idonei al termine della verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica, una volta completata la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4) saranno immessi nell'Arma dei carabinieri, con le modalita' previste dall'art. 14.
3. Le operazioni di immissione nell'Arma dei carabinieri, a conclusione della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), potranno essere sospese o rinviate in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale.
 
Art. 17

Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all'atto della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei
carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato "L" dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) estratto dell'atto di nascita;
e) certificato di stato civile.
Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione;
b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in busta chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5.
 
Art. 18
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui all'art. 14, da altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare:
- un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
- un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti.
4. In caso di positivita' del predetto test di gravidanza la visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'art. 14, comma 4. La Scuola di assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, previo verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica con le modalita' di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, conseguono la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
 
Art. 19
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento della prova di selezione culturale/preliminare e degli accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare.
 
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti che hanno presentato la domanda secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente bando:
- con modalita' on-line, validando la stessa all'atto della presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo di cui all'art.7;
- a mezzo raccomandata;
saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' concernenti la gestione del rapporto medesimo.
I dati relativi ai candidati che presenteranno la domanda on-line e non valideranno la stessa secondo quanto sopra indicato, non saranno inseriti nella banca dati.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento. Responsabili del trattamento sono, ognuno per le parti di competenza, il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ed i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 febbraio 2012

Gen. C.A. Leonardo Gallitelli
 
Allegato A
(articolo 3 del bando di concorso)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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