Gazzetta n. 8 del 31 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCORSO   (scad. 1 marzo 2012)
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di 4 borse di studio per laureati in chimica, scienze biologiche, scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari.



L'ISPETTORE GENERALE CAPO
dell'Ispettorato centrale repressione frodi

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» che all'art. 1 determina l'organizzazione del Ministero e all'art. 4 ha previsto per l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agro-alimentari la denominazione di «Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» e l'acronimo «ICQRF» e ne definisce le competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria nazionale;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, con il quale si e' provveduto all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013»;
Considerato che l'art. 29 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», prevede, al comma 3, che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti al Capo 17, capitolo di entrata 3373 del Bilancio dello Stato, denominato «Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle protezioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF, siano destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta;
Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 89024/2011 con il quale e' stata riassegnata, a valere sul capitolo 2414 la somma di € 510.825 per le finalita' previste dal predetto art. 29 della legge n. 61/2010;
Considerato che per il perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell'attivita' di vigilanza e di controllo occorre destinare quota parte della predetta somma per promuovere una attivita' di ricerca, studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica;
Ritenuto opportuno, per detta attivita' di avvalersi di borsisti in possesso di laurea specifica attinente l'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato, conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica o magistrale;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Ritenuto di procedere all'indizione di una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse di studio per laureati in chimica, scienze biologiche, scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM - 71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari;

Dispone:
Art. 1

Numero delle borse di studio e sede di svolgimento dell'attivita'
ricerca
E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse di studio per laureati in chimica, scienze biologiche, scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari, da destinarsi presso i laboratori del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF, per il completamento della loro formazione scientifica attraverso la frequenza degli stessi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
laboratorio Centrale di Roma: n. 3 borsisti;
laboratorio di Conegliano: n. 1 borsista.
Ciascun borsista verra' affidato, nel Laboratorio ICQRF di assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attivita' di ricerca, studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica.
 
Art. 2
Durata trattamento economico e normativo
La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere, compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, prorogata per un ulteriore anno, con provvedimento del Capo Dipartimento dell'ICQRF, sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia stato affidato. La durata della borsa nonche' la concessione e la durata delle relative proroghe sono in ogni caso subordinate alle disponibilita' di bilancio.
L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro 18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato in rate bimestrali posticipate. Restano a carico dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le attivita' produttive nonche' la copertura assicurativa INAIL.
 
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) eta' non superiore ad anni 35;
2) diploma di laurea in chimica, scienze biologiche, scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM - 71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari, conseguito con votazione non inferiore a 105/110;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge.
Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.
 
Art. 4
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio Vico IV, via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema di domanda dal sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Non sara' altresi' consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti gia' presentati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva.
 
Art. 5
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) la sede di laboratorio per la quale concorre; e' possibile presentare domanda per un'unica sede;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione europea);
e) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese;
f) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il voto di laurea, e l'universita' dove e' stato conseguito;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti);
h) di avere assolto agli obblighi di leva (solo coloro per i quali sussista tale obbligo);
i) di avere l'idoneita' fisica per l'espletamento dell'attivita' di studio e ricerca laboratori di analisi;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'amministrazione da tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata all'atto della sottoscrizione del contratto;
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e dell'indicazione della sede di laboratorio per la quale si concorre, nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine indicato al precedente art. 4.
 
Art. 6
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di validita';
2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato);
3) certificato di diploma di laurea di cui all'art. 3 del presente bando recante la votazione conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e /o analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati, redatto in carta libera,datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi l'amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della borsa di studio. Il titolo di cui al punto 3) puo' essere autocertificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 7
Modalita' di selezione
La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi successive:
1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste all'art. 1;
2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 10 classificati nella fase di selezione preliminare, per la sede Laboratorio di Conegliano e i primi 30 classificati nella fase di selezione preliminare, per la sede Laboratorio centrale di Roma. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu' giovane.
Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte dalla commissione di cui al successivo art. 8 ed approvate con decreto dell'Ispettore generale capo.
Successivamente all'approvazione, esse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati mediante raccomandata a/r per sostenere l'esame colloquio.
 
Art. 8
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
La commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della selezione, sara' nominata con provvedimento dell'Ispettore generale capo.
La commissione formulera' le graduatorie relative alla fase preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, sulla base della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 12:
a) voto di laurea:
110 - Punti 1;
110 e lode - Punti 2;
b) diploma di specializzazione post lauream, master dottorati di ricerca:
se attinenti il settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - Max punti 2;
se attinenti altri settori - Max punti 1;
c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - Max punti 2;
d) curriculum scientifico professionale, riguardante attivita' svolte, escluse le pubblicazioni gia' indicate al punto c) - Max punti 4;
e) abilitazione alla professione di chimico, o tecnologo alimentare o biologo - Punti 1.
 
Art. 9
Esame colloquio
I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che vertera' sulle materie:
chimica analitica generale, organica, inorganica e bromatologica;
chimica agraria;
tecnologie alimentari;
analisi chimica strumentale;
principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario;
lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e francese.
Durante il colloquio il candidato dovra' sostenere una prova pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario.
Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
La commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio, di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita', dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.
 
Art. 10
Graduatorie finali
Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di laboratorio, verranno redatte dalla commissione di valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane.
Le graduatorie finali avranno validita' di due anni dalla data di approvazione.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 11
Trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 8.
 
Art. 12
Adempimenti a carico dei vincitori
A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di ricezione, della comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel corso della borsa di studio;
4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e' fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi.
In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra' essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati utilmente collocati.
In caso di successiva rinuncia di borsisti gia' in attivita', a discrezione dell'amministrazione e compatibilmente con la durata e l'andamento del progetto, la graduatoria finale potra' essere utilizzata per il conferimento del periodo residuo della borsa di studio, purche' questo non sia inferiore a mesi sei, ai candidati utilmente collocati.
 
Art. 13
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'
La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF.
L'assegnatario avra' l'obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato;
2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni venticinque nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo quindici giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata, l'erogazione della borsa di studio;
3) osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
4) osservare il termine di preavviso di giorni quindici, salvo motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di studio.
 
Art. 14
Decadenza dalla borsa di studio
L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento dell'Ispettore generale capo, su proposta motivata del direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria, alle condizioni specificate all'art. 12, ultimo comma.
 
Art. 15
Documentazione
L'amministrazione non restituira' la documentazione presentata dai candidati.
 
Art. 16
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla stessa.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Il titolare del trattamento e' individuato nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Ufficio Vico IV della Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Roma, 15 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: Serino
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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