Gazzetta n. 6 del 24 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
CONCORSO
(scad. 31 luglio 2012) |
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni Regionali del Lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonche' presso la Regione Sicilia - Ispettorato Regionale del Lavoro di Palermo - e le Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro»; Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 16 in relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali; Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a seguito della Conferenza dei servizi indetta con nota del 7 dicembre 2011, prot. 32/0007198/14.06 - per il giorno 15 dicembre 2011 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90 - ai fini dell'approvazione del presente decreto direttoriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/79, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro; Visti i risultati della predetta Conferenza nonche' le osservazioni dei Ministeri concertanti; Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le amministrazioni e gli enti interessati, il 10 dicembre 1999, convocata, ex art. 14, legge n. 241/90 e succ. mod. e int., con nota n. 5/28039/cons-99 del 23 novembre 1999, da cui risulta la decisione assunta dai partecipanti di attuare il decentramento alle Direzioni regionali del lavoro della nomina delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999 con cui, ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro, a decorrere dalla sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
Decreta:
Art. 1
E' indetta per l'anno 2012 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonche' presso la regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo - e le province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro. |
| Art. 2
L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla commissione. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 1) diritto del lavoro; 2) legislazione sociale; 3) diritto tributario; 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari. |
| Art. 3
Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni: diritto del lavoro e legislazione sociale: 19 novembre 2012; prova teorico-pratica di diritto tributario: 20 novembre 2012; Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 ottobre 2012, nonche' sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, sezione «avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli esami stessi. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. |
| Art. 4
Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 luglio 2012 alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonche' presso la regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo - e le province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella Regione o nella Provincia Autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 1.a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata; d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui all'art. 3, 2° comma, lett. a), della legge n. 12/79; 2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche nonche' i titoli conseguiti in ambito comunitario di cui sia stata riconosciuta l'idoneita' ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006. Sono considerati idonei, in quanto riconosciuti tali da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i seguenti titoli di studio: laurea quadriennale in sociologia e laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di studio da parte dell'organo competente (CUN) cui abbiano fatto specifica richiesta. I soggetti che non siano in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) della legge n. 12/79, come modificato dall'art. 5-ter della legge n. 46/07, i quali, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46/07 (12/04/07), abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o siano iscritti al registro dei praticanti o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013, in base ai titoli di studio individuati nel decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 23 gennaio 2007, compresi quelli per i quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le «Humane scientiae» (parere C. di Stato, Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998). I candidati cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che siano in possesso di titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia, dovranno produrre attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi competenti (ai sensi della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, art. 12), utile ai fini del presente decreto; 3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato, che dovra' essere in ogni caso prodotto dal candidato entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame: a) certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al d.lgs. n. 237/97, (codice tributo 729 T). Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale a cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p.). I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. |
| Art. 5
I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra' essere tempestivamente rappresentata alla commissione. |
| Art. 6
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») e succ. mod. e int. |
| Art. 7
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero dei componenti l'intera commissione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. |
| Art. 8
Con successivi decreti dei direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali. |
| Art. 9
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2012
Il direttore generale: Mastropietro |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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