IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di borse di studio e di dottorato di ricerca nelle Universita'; Visto il decreto interministeriale - MURST e Ministero del Tesoro - Uff. Dir. Rag. Prot. 3831 del 13 aprile 1990, con cui e' stata determinata la natura minima delle borse nonche' i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire; Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, relativo all'autonomia didattica degli Atenei; Visto il D.M. 18 giugno 2008 «aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato di ricerca»; Visto lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 801 del 28 ottobre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 71 del 3 febbraio 2003 e ss. mm.; Visto il D.R. n. 442 del 12 ottobre 2010 con il quale e' stata istituita la Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari ed e' stato emanato il Regolamento della Scuola stessa; Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 19; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2693 del 28 novembre 2011, avente ad oggetto «Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e le Universita' della Puglia e schema di avviso» nell'ambito del POR Puglia FSE 2007-2013, assunta a prot. n. 12946 del 7 dicembre 2011; Visto l'Avviso Pubblico n. 7/2011 - POR PUGLIA 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Asse IV - Capitale Umano - Dottorati di ricerca, in particolare il punto O) Obblighi del soggetto attuatore che prevede, tra l'altro, per i fruitori di borsa di studio l'impegno a non superare durante il periodo di fruizione della borsa un reddito personale complessivo annuo lordo di euro 12.000,00 e che alla determinazione del predetto reddito concorrono i redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione dei redditi derivanti da lavoro occasionale; Visto il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXVII ciclo della Scuola di Dottorato a.a. 2011/2012, emanato con D.R. n. 422 del 7 dicembre 2011 e pubblicato nella G.U.R.I. - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2011, in particolare l'art. 11, comma 7, che prevede per i fruitori di borsa di studio l'impegno a non superare durante il periodo di fruizione della borsa un reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.746,85 e che alla determinazione del predetto concorrono i redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione dei redditi derivanti da lavoro occasionale; Considerata la necessita' di modificare l'importo di euro 7.746,85 in euro 12.000,00 quale tetto massimo che i fruitori di borsa di studio dei corsi di dottorato si dovranno impegnare a non superare durante il periodo di fruizione della stessa, al fine di adeguarlo a quanto previsto nell'Avviso Pubblico n.7/2011 - POR PUGLIA 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Asse IV - Capitale Umano - Dottorati di ricerca, in particolare al punto O) Obblighi del soggetto attuatore;
Decreta:
Per ciascun anno di corso di dottorato di ricerca del XVII ciclo il borsista non dovra' percepire un reddito complessivo lordo superiore ad euro 12.000,00; alla determinazione del predetto reddito concorrono i redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione dei redditi derivanti da lavoro occasionale. Il presente decreto sara' portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima seduta utile. Bari, 30 dicembre 2011
Il rettore: Costantino |