Gazzetta n. 99 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
AVVISO
Convalida dei decreti di nomina a notaio


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile in data 10 dicembre 1999 col quale era indetto concorso per 200 posti di notaio per il quale concorreva tra gli altri Claudia Licciardello;
Visto il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile in data 29 dicembre 2000 col quale era indetto concorso per 200 posti di notaio per il quale concorreva tra gli altri Prisca De Angelis;
Visto il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile in data 20 dicembre 2002 col quale era indetto concorso per 200 posti di notaio per il quale concorrevano tra gli altri Paolo Guidi, Tiziana Bottaro, Marcello Grossi, Giuseppe Dottore, Maddalena Ferrari, Paola Gervasio;
Visti i decreti in data 8 gennaio 2004 di nomina a notaio di Prisca De Angelis; in data 29 maggio 2006 di nomina a notaio di Paolo Guidi, Tiziana Bottaro, Marcello Grossi, Giuseppe Dottore, Maddalena Ferrari e Paola Gervasio; in data 12 luglio 2006 di nomina di a notaio di Claudia Licciardello, tutti ammessi a sostenere le prove scritte e orali dei rispettivi concorsi, poi da costoro superate, in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi;
Lette le sentenze 4585/06 del 18 luglio 2006, 5743/06 del 6 ottobre 2006, 5744/06 del 6 ottobre 2006, 6170/06 del 16 ottobre 2006, 6807/06 del 21 novembre 2006 del Consiglio di Stato che rigettavano gli originari ricorsi giurisdizionali proposti dalla De Angelis, dal Guidi, dalla Bottaro, dal Grossi, dal Dottore, dalla Ferrari e dalla Gervasio, privando in sostanza di base giuridica le intervenute nomine a notaio dei predetti;
Rilevato che la Corte di Cassazione, con distinte ordinanze in data 8 giugno 2010 dichiarava inammissibili i ricorsi presentati avverso le sentenze sopra citate;
Letta altresi' la sentenza 1971/2007 del Consiglio di Stato che rigettava l'originario ricorso avverso la propria esclusione proposto da Claudia Licciardello, privando in sostanza di base giuridica la intervenuta nomina a notaio della predetta;
Considerato pertanto che i provvedimenti di nomina dei sopra indicati soggetti debbano ritenersi viziati in quanto costoro non avrebbero dovuto essere ammessi a sostenere le prove scritte ed orali dei rispettivi concorsi, poi superate, ne' il successivo positivo sostenimento delle prove scritte ed orali puo' ricomprendere gli effetti costitutivi del provvedimento di non ammissione originariamente impugnato. Si deve di conseguenza escludere che il superamento delle prove scritte ed orali possa surrogare l'esito negativo della preselezione informatica, o delle prove scritte: nella configurazione della procedura in discorso, l'ammissione alle prove scritte a seguito del superamento della prova preselettiva costituisce un presupposto indefettibile per l'espletamento della stessa; ugualmente per quanto attiene al rapporto tra le prove scritte e quelle orali;
Considerato che la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha soppresso la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio;
Osservato che a norma dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si puo' procedere alla convalida del provvedimento annullabile qualora sussistano ragioni di interesse pubblico ed il relativo potere sia esercitato entro un termine ragionevole;
Considerato, sotto il primo profilo, che sussista un chiaro interesse pubblico alla conservazione dei provvedimenti di nomina, costituito dall'evidente interesse alla certezza e stabilita' dei rapporti giuridici. Cio' viene in rilievo non soltanto in relazione al rapporto tra il Ministero della Giustizia e i nominati notai, ma anche in relazione alle situazioni giuridiche che sono state costituite e/o modificate e/o estinte in forza di atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni dai nominati notai in questione, i quali esercitano la professione da un lasso temporale tale che si puo' ritenere abbia comunque portato al progressivo consolidamento della loro posizione giuridica sostanziale. Non si puo' infatti omettere di ricordare, attesa la funzione pubblica fidefacente del notaio, che statuire la invalidita' della nomina dei soggetti interessati (che esercitano le loro funzioni da diversi anni) potrebbe portare ad un notevole contenzioso in relazione alla validita' degli atti compiuti;
Considerato sotto il secondo profilo che la esigenza di ripristinare la legalita' amministrativa e di conformarsi al giudicato si scontra con il decorso di un periodo che rende non piu' ragionevole a norma di legge l'esercizio del potere di ritiro;
Ritenuto pertanto che l'assetto sostanziale e giuridico che si e' venuto a costituire nella vigenza dei provvedimenti viziati appare comunque idoneo a soddisfare l'interesse pubblico rappresentato dalla certezza e stabilita' dei rapporti giuridici;

Decreta:

I decreti in data 8 gennaio 2004 di nomina a notaio di Prisca De Angelis; in data 29 maggio 2006 di nomina a notaio di Paolo Guidi, Tiziana Bottaro, Marcello Grossi, Giuseppe Dottore, Maddalena Ferrari e Paola Gervasio; in data 12 luglio 2006 di nomina a notaio di Claudia Licciardello sono convalidati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 novembre 2011

Il Ministro della giustizia: Severino
 
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