Gazzetta n. 93 del 25 novembre 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA
CONCORSO   (scad. 28 dicembre 2011)
Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo



IL RETTORE

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30.04.1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13.07.1999 «Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visti il decreto direttoriale del MIUR n. 545 del 4.032011, la nota MIUR n. 640 del 14.03.2011 e la circolare ministeriale n. 15 del 22.02.2011;
Visto il decreto rettorale n. 194 del 10.01.2008, con il quale e' stata istituita la Scuola Superiore «G. d'Annunzio» e il relativo Statuto;
Visto il regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca emanato con decreto rettorale n. 639 del 26.05.2010;
Viste le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
Vista la proposta del Consiglio della Scuola Superiore «G. d'Annunzio» dell'11.07.2011;
Considerato il parere del Nucleo di Valutazione interna in merito alle proposte di istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo riunitosi in data 12.07.2011;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione, in data 19.07.2011 e 29.07.2011 relative all'approvazione dell'istituzione, attivazione, definizione del numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca XXVII ciclo;
Visto il decreto rettorale n. 805 del 3.08.2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67- 4ª serie speciale del 23.08.2011 con cui viene bandito il Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXVII ciclo;
Visti gli esiti dei lavori delle commissioni giudicatrici del Concorso di Ammissione del Corso di Dottorato di Ricerca in Management & Business Administration XXVII ciclo, (nominata con decreto rettorale 10 del 7.11.2011) e del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze XXVII ciclo (nominata con decreto rettorale 932 del 20.10.2011);
Visti il decreto rettorale n. 10 del 7.11.2011 e il decreto rettorale n. 23 del 9.11.2011, con cui sono stati approvati gli atti concorsuali di detti corsi di dottorato di ricerca e preso atto che, all'art. 4 del decreto rettorale n. 10 del 7.11.2011 la borsa di studio a tema vincolato: «Financial Accounting and Corporate Governance» cofinanziata dall'Ateneo e dalla Capital Markets Cooperative Research Centre (CMCRC) non e' stata assegnata e, all'art. 6 del decreto rettorale 23 del 9.11.2011 la borsa di studio a tema vincolato: «Analisi e verifica dei sistemi, reti e software» nell'ambito dell'ICT e componentistica elettronica, finanziata dal Ministero dell'Universita' e Ricerca con il Fondo Sostegno Giovani rientrante nei Grandi programmi strategici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18.07.2005, non e' stata assegnata;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 10.11.2011;

Decreta:
Art. 1
Istituzione
Sono indetti i concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXVII ciclo, istituiti dall'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, per la copertura di n. 2 posti con borsa di studio a tema vincolato, come di seguito descritti:
dottorato di Ricerca in Management & Business Administration: n. 1 posto con borsa di studio a tema vincolato in «Financial Accounting and Corporate Governance» cofinanziata dall'Ateneo e dalla Capital Markets Cooperative Research Centre (CMCRC);
dottorato di ricerca in scienze: n. 1 posto con borsa di studio a tema vincolato in «analisi e verifica dei sistemi, reti e software» nell'ambito dell'ICT e componentistica elettronica, finanziata dal Ministero dell'Universita' e Ricerca con il Fondo Sostegno Giovani rientrante nei Grandi programmi strategici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18.07.2005;
Detti corsi, della durata triennale, decorrono dal 1° gennaio 2012 e vengono di seguito descritti nell'Allegato 1, di cui fa parte integrante, la denominazione, il dipartimento sede amministrativa del dottorato, il coordinatore, le eventuali sedi consorziate, gli eventuali enti convenzionati e dipartimenti concorrenti, gli eventuali curricula, ambiti e temi vincolati del dottorato con i rispettivi responsabili, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili e gli eventuali posti in soprannumero, le caratteristiche della prova concorsuale nonche' data, ora e luogo di svolgimento. Sono, inoltre, riportati i criteri per la formazione della graduatoria di merito e modalita' per l'iscrizione e per il conseguimento del titolo, secondo la legislazione vigente e gli indirizzi ministeriali.
 
Art. 2
Convocazione esame di ammissione
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nel caso di prova scritta e/o orale, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati nelle schede dei dottorati (Allegato 1). L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
 
Art. 3
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al decreto ministeriale 509/99 e decreto ministeriale 270/04) ovvero analogo titolo accademico conseguito presso Universita' estere, riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano dalle competenti autorita' accademiche.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere e farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso (vedi allegato n. 2).
Al fine di consentire al collegio docenti il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza, dovra' essere prodotto:
a) copia del titolo di studio straniero allegato alla domanda di partecipazione inviando il tutto per posta a: Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - Universita' degli Studi Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31- 66013 Chieti Scalo (CH) - Italia, entro e non oltre la data fissata della scadenza del presente bando.
(Allegato 2)

b) Gli atti e i documenti, di cui al punto a) ove redatti in lingua straniera devono essere tradotti (ad esclusione di quelli inglese o francese) e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le disposizioni vigenti nello Stato stesso, Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di valore, il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, con le modalita' sopra descritte, una propria dichiarazione debitamente sottoscritta, con la quale si impegna a trasmettere detta documentazione non appena possibile. A seguito dell'ammissione, la dichiarazione di valore dovra' in ogni caso pervenire entro e non oltre l'inizio del corso, pena decadenza dal Dottorato.
Gli esiti relativi al rilascio dell'equipollenza da parte del Collegio Docenti verranno comunicati sull'indirizzo di posta elettronica del candidato.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea (conseguita in Italia) entro e non oltre la data della prova concorsuale, come indicato nell'Allegato 1.
I candidati che conseguiranno il titolo di studio successivamente alla data di scadenza del bando dovranno far pervenire via fax al n. 0871/3556185 una dichiarazione di avvenuto conseguimento titolo entro la data della prima prova,
 
Art. 4
Domande di ammissione
1) I candidati che sono in possesso del titolo accademico italiano: per iscriversi alla selezione gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente la procedura on-line accedendo al sito http://scuolasuperiore.unich.it/it/corsi/dottorato/ciclo 27 improrogabilmente entro il giorno 28.12. 2011 ore 12, seguendo le modalita' indicate nella pagina web.
Attenzione: non verra' accolta alcuna altra modalita' di iscrizione alla selezione diversa da quella on-line.
La domanda compilata on-line, dovra' contenere le generalita' del candidato, l'indicazione della residenza e dell'eventuale recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del concorso, nonche' della cittadinanza.
Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28/12/2000:
l'Universita' presso la quale e' stata/sara' conseguita la laurea;
il tipo di laurea conseguita/da conseguire;
l'anno accademico di conseguimento della laurea;
la votazione finale della laurea.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno compilare tante domande on line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti.
I candidati, alfine della partecipazione al concorso, sono tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando una delle seguenti modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo (CH) - indicando nella causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo»;
b) carta di credito;
c) bonifico bancario:
beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo».
Importante: la stampa della domanda on line, dovra' essere debitamente firmata e inviata per fax al n. 0871/3556185, unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento (fotocopia della ricevuta postale, del bonifico bancario o della transazione), entro e non oltre il 28 dicembre 2011.
2) I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, per iscriversi alla selezione dovranno:
scaricare il modello di domanda (allegato n. 2) completare, firmare e allegare copia del titolo straniero ed eventuale documenti utili, ai fini dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere, inviando il tutto per posta a: Scuola Superiore "G. d'Annunzio" - via dei Vestini n. 31- 66013 Chieti Scalo (CH)- Italia, entro e non oltre la data del 28.12.2011 (fara' fede il timbro postale).
I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono tenuti a versare un contributo di e' 60,00, utilizzando una delle seguenti modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo (Ch) -specificando nella causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo»,
b) carta di credito;
c) bonifico bancario.
beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo».
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno compilare tante domande on line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti.
Importante: la domanda (allegato 2) dovra' essere debitamente firmata e inviata per posta all'indirizzo Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - Universita' degli Studi Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31- 66013 Chieti Scalo (CH) - Italia, entro e non oltre la data del 28 dicembre 2011, unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento (ricevuta postale, del bonifico bancario o della transazione).
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno presentare tante domande e tanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza, del recapito da parte dell'aspirante e dell'indirizzo e mail, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per errata compilazione on line, per mancata stampa della domanda e invio fax, se questa e' priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine stabilito o con modalita' difforme da quelle previste dal presente articolo.
 
Art. 5
Esame di ammissione
Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto d'armi;
b) passaporto;
c) carta d'identita';
d) patente di guida.
L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate dettagliatamente nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato 1, consiste in una prova attitudinale (scritta, scritta e colloquio, colloquio e se richiesto invio di eventuale documentazione da far pervenire nelle modalita' di cui all'all. 1), finalizzata a valutare le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati; tale prova potra' essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese o altra lingua indicata nell'allegato 1 del presente bando.
Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
La commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191. In caso di parita' di posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso nell'albo del Dipartimento presso cui si e' svolta la prova e inserito nel sito Internet di Ateneo.
 
Art. 6
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla normativa vigente. In ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso; nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula, la commissione puo' essere integrata con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula; possono essere aggiunti non piu' di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono obbligatori qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 14 del DAV, 593/2000 e all'art. 5 della legge 449/1997. In caso di impedimento di uno o piu' membri della Commissione, successivamente alla nomina, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del Direttore della Scuola. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e' definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.
 
Art. 7
Ammissione ai corsi
Le prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il 20.01.2012. I dottorati che non concludono entro il termine indicato le procedure di selezione hanno inizio con l'a.a. successivo.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie per l'ammissione dei candidati.
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione alla Segreteria della Scuola Superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' degli Studi di Chieti-Pescara - via dei Vestini, 31 -66013 Chieti Scalo (CH), entro il 31.01.2012 ore 12. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria generale di merito, previa comunicazione agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio, ma esclusivamente via e-mail.
 
Art. 8
Borse di studio
Le borse di studio messe a concorso vengono assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata del corso medesimo perdendone quindi la titolarita' e il posto; in tal caso la borsa e' assegnata al candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del, numero degli iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a concorso.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico di riferimento, L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate.
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni (comprese le borse di cui all'art. l, all. 1) sono tenuti a informarsi, all'atto dell'accettazione della borsa, su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'Ente finanziatore.
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di Dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione di quanto gia' percepito. Possono, inoltre, fruire di borsa di studio anche coloro che sono al momento iscritti e/o sono stati iscritti a un corso di Dottorato, solamente se in precedenza non ne fruivano, Non possono fruire di borsa di studio i gia' Dottori di ricerca, anche se in precedenza non ne fruivano.
La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca e' incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e con la fruizione di un contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2001.
Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa e rinunciare al Dottorato oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza decadere dal Dottorato stesso: in questo caso, deve versare all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per tutta la durata residua del dottorato.
Il dottorando titolare di borsa di studio che consegue una valutazione negativa da parte del Collegio, anche in corso d'anno, decade immediatamente dal Dottorato, con perdita contestuale della borsa stessa.
Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di reddito personale, indicato nell'art. 8, deve restituire le rate della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per tutta la durata residua del dottorato.
 
Art. 9
Indennita' di mobilita'
Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta un'indennita' di mobilita', per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza mensile posticipata dei pagamenti. Tale periodo, che non puo' comunque essere superiore a 18 mesi complessivi nel triennio ne' inferiore a 30 giorni continuativi, deve essere preventivamente autorizzato dal Coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita' di mobilita', a carico dei Dipartimenti proponente/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati.
Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa puo' essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponente/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati.
L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8.
 
Art. 10
Modalita' per l'iscrizione
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio del 31.01.2012 ore 12, presso la Segreteria Tecnica della Scuola Superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' di Chieti-Pescara - via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo (CH), domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'Amministrazione universitaria, contenente le seguenti dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relative al possesso:
a) della cittadinanza;
b) del diploma di laurea - conseguito secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico ovvero laurea specialistica/magistrale oppure del relativo titolo straniero dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione -Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese le seguenti dichiarazioni:
1) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato;
2) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Coordinatore. Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare:
di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo annuo di cui all'art. 8 - di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato dovranno allegare i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
n. 1 marca da bollo da € 14,62;
ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del successivo art. 12) del presente bando);
ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad eccezione dei titolari di borsa di studio di cui al precedente art. 8);
quietanza del pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi del successivo art. 13) del presente bando);
per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%, documento che attesti il loro status;
per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta, per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento motivato del Rettore.
 
Art. 11
Copertura assicurativa
Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e responsabilita' civile, determinato per l'anno accademico 2012 in € 37,32. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio l'importo verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita' provvedera' alla stipula della suddetta polizza assicurativa.
 
Art. 12
Contributo per l'accesso e la frequenza
All'inizio di ogni anno di corso, il dottorando deve presentare domanda di iscrizione e provvedere all'eventuale pagamento delle tasse.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente ed a tempo pieno attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
L'articolazione didattica e i contenuti formativi dei corsi di dottorato sono determinati in conformita' con il regolamento dell'Universita' «G. d'Annunzio» in materia di dottorato.
Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, ammonta a € 874,68.
La prima rata di € 437,34 dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente alla Tassa Regionale all'atto dell'iscrizione;
La seconda rata di € 437,34 dovra' essere versata entro il 31/3/2012, con le seguenti modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo (CH) specificando nella causale di versamento: «iscrizione al corso di dottorato di ricerca in (indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo».
b) bonifico bancario:
beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «iscrizione al corso di dottorato di ricerca in...(indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo».
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 8;
b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Universitari.
 
Art. 13
Tassa regionale per il diritto allo studio
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio, ammontante ad annui € 77,47, da versarsi in unica soluzione all'atto dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa Reg.le Az.da DSU Chieti - Universita' G. d'Annunzio - Dottorato di Ricerca in XXVII ciclo A.A 2012» e mediante la seguente modalita':Intestato a: Azienda al Diritto agli Studi Universitari banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di Chieti Scalo (CH) codice IBAN: IT39X0555015501000000567625.
 
Art. 14
Pubblico dipendente
Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
In ogni caso, si applica la legge 448/2001 art. 52, comma 57, come interpretata dalle Circolari del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca n. 120/2002 e n. 15/2011,
 
Art. 15
Obblighi e diritti dei dottorandi
Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione del III livello, comprensivo di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione, Il dottorando deve maturare nel triennio 180 CFU, distribuiti come previsto dal piano di studi predisposto da ogni Dottorato, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese. Al dottorando e' garantita la possibilita' di svolgere un percorso formativo e di ricerca personalizzato, previa accordo con il Coordinatore del Collegio.
L'iscrizione a un corso di Dottorato e' incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato nonche' con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell'art.17, comma 96, legge n. 127/1997 in Italia o all'Estero.
All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di Dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 19 comma i lettera e) della legge 240 del 30.12.2010. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso e' ridotta ad un minimo di due anni, Tale disposizione si applica ai laureati in Medicina e Chirurgia titolari di contratti di formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 17.08.1999 n. 368, che si trovano alla frequenza dell'ultimo anno.
Ai sensi della legge n. 14.01.1999 n. 4, gli ammessi al Dottorato di Ricerca presso le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita' assistenziale.
Il dottorando non puo' avere impegni professionali o lavorativi, a meno che questi gli permettano di garantire la presenza e la partecipazione alle attivita' del Dottorato nella misura richiesta; il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa puo' usufruire di borse finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del dottorato. Il Collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal Dottorato, con perdita e restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.
Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti didattici sussidiari o integrativi (quale seminari, esercitazioni, assistenza di laboratorio e tutorato, comunque con esclusione di corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che non devono in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e comunque previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio.
La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di formazione/stage del dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio e della Scuola.
Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a presentare al Collegio una relazione sulle attivita' di ricerca svolte. E' prevista l'esclusione dal Dottorato in caso di giudizio negativo del Collegio, in rapporto alla qualita' dei risultati dell'attivita' di ricerca, alla assiduita' nello svolgimento della suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro che non abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione del Coordinatore del Collegio. Il Collegio dispone, entro il 30 dicembre di ogni anno, il passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale.
E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi per maternita', paternita' e malattia, previa autorizzazione del Collegio. I periodi di sospensione devono essere recuperati con le modalita' stabilite dal Collegio. In caso di sospensione di durata superiore a trenta-giorni, non puo' essere erogata la borsa di studio.
 
Art. 16
Conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca, rilasciato dal Rettore dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato all'atto del superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di una tesi, sulla quale la Commissione formula un articolato giudizio, anche tenendo conto dei giudizi espressi dal Collegio dei docenti. L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta, nella sessione immediatamente successiva. La tesi, firmata dal Coordinatore del Collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta anche in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.
Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento, che includono, in particolare:
a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal piano di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese;
b) il giudizio del Collegio dei Docenti, che riguarda la congruita' e qualita' della tesi e della produzione scientifica complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia di eventuali periodi di studio e ricerca all'estero e/o stage presso soggetti pubblici e privati; l'attestazione della conoscenza della lingua inglese, certificata da autorita' linguistica riconosciuta. Coerentemente con il giudizio espresso, il Collegio puo' ammettere il dottorando a sostenere l'esame finale, oppure concedere un anno di proroga per il completamento della tesi, oppure ancora dichiarare il dottorando decaduto dal Dottorato.
Per l'esame finale verra' nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, una apposita Commissione giudicatrice, composta da tre professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio ne' appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato. La Commissione comprende almeno un professore di I fascia, che la presiede, e puo' essere integrata con non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere e, nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula, con un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui almeno i due terzi non devono essere componenti del Collegio ne' appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato, In caso di impedimento, successivo alla nomina, di uno o piu' membri della Commissione, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del Direttore della Scuola, Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi.
I dottorandi sono tenuti a consegnare al Coordinatore del Collegio copie della tesi, anche in formato elettronico, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla Commissione giudicatrice, Il Coordinatore provvede, tramite la Segreteria del Dipartimento proponente, ad inoltrare copie della tesi a ciascun componente della Commissione giudicatrice. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo, Sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali. Il titolo di Dottore di Ricerca e' abbreviato con le diciture: «Dott. Ric», 7 ovvero «Ph. D». La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potra' essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio, quando sussistano le condizioni elencate nell'ait.12 comma 4 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (D.R. n. 639 del 26.05.2010).
 
Art. 17
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli Studi «G.d'Annunzio» Chieti-Pescara e trattati in conformita' alle previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.
 
Art. 18
Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia ed al Regolamento dell'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» - Chieti-Pescara - concernente i dottorati di ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi di «G.d'Annunzio» Chieti-Pescara (http://www.unich.it/) Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla Segreteria Tecnica Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - Universita' di Chieti-Pescara- via dei Vestini 31- 66100 Chieti Scalo, tel. 0871/3556077 - e mail scuolasuperiore@unich.it

Chieti, 11 novembre 2011

Il rettore: Cuccurullo
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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