Gazzetta n. 88 del 8 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
CONCORSO
(scad. 9 dicembre 2011) |
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di undici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, di quattro ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali, di quattro ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio navale, di tre ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo e di dieci ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione del dati personali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2013; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze annate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Ravvisata la necessita' di indire per il 2012 concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 32 (trentadue) ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di 11 (undici) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 6 (sei) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio navale, con riserva di I (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; c) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; d) concorso per il reclutamento di 3 (tre) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; e) concorso per il reclutamento di 10 (dieci) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di l (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 4 (quattro) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati guardiamarina in servizio permanente ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 13 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale. |
| Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie: a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli della Marina militare appartenenti alla categoria ed alla specialita' che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell'allegato A (che costituisce parte integrante del presente bando). Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel ruolo di appartenenza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti della Marina militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo; f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno. 2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il giorno di compimento del: 1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c); 2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 3) 32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere f) e g). Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un ufficio scolastico regionale di loro scelta; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono partecipare. 4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 12. b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa; c) per il personale appartenente alla categoria dei marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. |
| Art. 3 Domande di partecipazione 1. Coloro che intendono partecipare ad uno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando dovranno: a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente bando; b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della stessa; c) spedire la domanda, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155 del codice di procedura civile. I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come indicato nel successivo art. 6, comma 2. Detti concorrenti, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda di partecipazione, se in servizio, al Comando del reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro documentale dell'Esercito o ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla loro residenza. 2. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche per il tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne curera' l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato. Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o in attivita' addestrative ed impossibilitato, per l'intero periodo sopra indicato, a spedire la domanda secondo le modalita' di cui al precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato al Comando del reparto/ente di appartenenza. Questo dovra' apporre sulla domanda il visto e la data di presentazione della medesima e dovra' provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente. Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come indicato nel successivo art. 6, comma 2. 3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) il concorso al quale intende partecipare; b) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il codice fiscale; c) se in servizio,la propria posizione militare (Forza armata, grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di appartenenza), con indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati; d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto). Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo fax (06/517052774) o messaggio di posta elettronica (rl dl s2@persomil.difesa.it), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma Laurentino - ogni variazione che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; e) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile; f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non avere in corso procedimenti penali e/o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di controllare la veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira' d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; h) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito; i) il reparto o ente di appartenenza (se in congedo il Centro documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare marittimo/Capitanerie di porto, la Direzione territoriale del personale della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione); l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7; n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi; o) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza; p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 13; q) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato dello Stato; r) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; s) la lingua straniera (non piu' di due lingue tra l'araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca, di cui una scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa; t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; v) se alla stessa allega, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive; z) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio). Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare alla domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere h), l), m) ed n), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato allegato B al presente bando. 5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma 1, lettera c) del presente articolo, dovranno provvedere a: a) prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente; b) per i concorrenti della Marina militare: 1) compilare, se in servizio, apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per «partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina militare - anno 2011» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la firma per presa visione); 2) trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, l'originale di tale documento caratteristico al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - V Reparto - 13ª Divisione documentazione Marina militare - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, tenendo informata la 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione; c) per i concorrenti dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri: 1) compilare, se in servizio, apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per «partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina militare - anno 2011» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); 2) trasmettere, sia per i concorrenti in servizio che per quelli in congedo, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio. |
| Art. 4 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo art. 12 comma 5 (presumibilmente entro la fine di luglio 2012) tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psicofisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. |
| Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito, una per ciascun Corpo; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i Corpi; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per tutti i Corpi; e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: a) un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio, presidente; b) due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri; c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; d) un sottufficiale con il grado di primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri; c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: a) un ufficiale superiore in servizio della Marina militare, presidente; b) un ufficiale in servizio della Marina militare, membro; c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, membro e segretario. Detta commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. |
| Art. 6 Prove scritte 1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti di carattere generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente bando. 2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona - via della Marina n. 1, con inizio non prima delle 8,30, secondo il seguente calendario: a) concorso per 11 (undici) posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 31 gennaio e 1° febbraio 2012; b) concorso per 4 (quattro) posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio navale: 24 e 25 gennaio 2012; c) concorso per 4 (quattro) posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle armi navali: 24 e 25 gennaio 2012; d) concorso per 3 (tre) posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo: 26 e 27 gennaio 2012; e) concorso per 10 (dieci) posti di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, nei giorni: 2 e 3 febbraio 2012. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 10 gennaio 2012. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede, entro le 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata con cui la medesima e' stata spedita. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. 4. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino - tel. 06/517051012, oppure al Ministero della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06.3680.4442, ovvero potranno consultare i siti «www.difesa.it/concorsi» o «www.persomil.difesa.it». |
| Art. 7 Valutazione dei titoli di merito 1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), procederanno a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 3 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli avverra' prima della correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettera b) e e) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel comma 5, dell'art. 3. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30 cosi' ripartiti: a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 5/30. La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi) relative all'ultimo triennio di servizio comunque prestato. I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso non devono essere oggetto di valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sara': 1) nella media: punti 0; 2) superiore alla media: punti 2/30; 3) eccellente: punti 5/30. Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da considerare (massimo tre anni). Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra' essere assimilata rispettivamente al documento successivo o antecedente; b) servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata: massimo punti 1/30; c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 2) diploma di laurea (di durata triennale): fino a 91/110: punti 1/30; da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009): fino a 91/110: punti 1,40/30; da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; da 106/110 a 110/110: punti 2/30. Non formeranno oggetto di valutazione: per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 2, lettera b), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo, comma 2, lettera b), numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione; per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera f) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a sottotenente di vascello del corrispondente ruolo normale della Marina militare la laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a tale concorso; d) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: ordine militare d'Italia: cavaliere di gran croce: punti 2/30; grande ufficiale: punti 1,75/30; commendatore: punti 1,5/30; ufficiale: punti 1,25/30; cavaliere: punti 1/30; valor militare: medaglia d'oro: punti 2/30; medaglia d'argento: punti 1,5/30; medaglia di bronzo: punti 1/30; croce al valor militare: punti 0,5/30; valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: medaglia d'oro: punti 2/30; medaglia d'argento: punti 1,5/30; medaglia di bronzo: punti 1/30; merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: medaglia/croce d'oro: punti 2/30; medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; ricompense: encomio solenne: punti 1 /30; encomio semplice: punti 0,25/30. |
| Art. 8 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona - presumibilmente a febbraio 2012 (durata presunta giorni 4). A tal fine i concorrenti saranno convocati a mezzo di lettera raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. Essi dovranno presentarsi alle 7 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento; c) referto dell'analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti; f) per i concorrenti di sesso femminile: ecografia pelvica, con relativo referto; referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita; g) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, per l'atletica leggera/nuoto, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza fino al 30 aprile 2012), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. 3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari e quindi dal concorso. 4. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b): a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validita'; b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 1) visita cardiologica con ECG; 2) visita oculistica; 3) visita odontoiatrica; 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 5) visita psichiatrica; 6) visita ortopedica; 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 9) visita di controllo dell'abuso sistematico di alcool; 10) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato E. 5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generate della sanita' militare, la commissione di cui al precedente art. 5 comma I, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m 1,61 e non superiore a m 1,95 se di sesso femminile; b) apparato visivo: 1) per il Corpo di stato maggiore (SM): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale; 2) per gli altri Corpi (GN, AN, CM e CP): visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento. Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale (successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di stato maggiore; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare. 6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno giudicati: a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati; b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai sensi all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore generale della sanita' militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente bando); 3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; 6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile; 7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario; b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax al numero 06/517052774, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo ritiene necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. 10. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. |
| Art. 9 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «profili attitudinali del personale della Marina militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali: a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area «emozioni e relazioni»: autonomia ed adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area «motivazionale»: bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non, quindi, una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare»; b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare» con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. |
| Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 9 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), sono definitivi. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) redigera' il relativo verbale. 5. I verbali degli accertamenti psicofisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. |
| Art. 11 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo I, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell'allegato C al presente bando. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72, presumibilmente in aprile/maggio 2012. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue tra l'araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca, di cui una scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) (non piu' di due scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca). della durata di 15 minuti per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita': a) breve colloquio di carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) fino a 20/30: 0 punti; b) 21/30: 0,05 punti; c) 22/30: 0,10 punti; d) 23/30: 0,15 punti; e) 24/30: 0,20 punti; f) 25/30: 0,25 punti; g) 26/30: 0,30 punti; h) 27/30: 0,35 punti; i) 28/30: 0,40 punti; l) 29/30: 0,45 punti:. m) 30/30: 0,50 punti. |
| Art. 12 Graduatorie di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari. la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191 /1998. 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati nel foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito «www.persomil.difesa.it». |
| Art. 13 Nomina 1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati (ad eccezione degli appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a quelli delle forze di completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere h) e c)) guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno: produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche; contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente art. 12, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. |
| Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. |
| Art. 15 Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina. |
| Art. 16 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente art. 4 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 4 del presente bando, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. |
| Art. 17 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i' quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza: a) il dirigente pro-tempore della 1ª Divisione della Direzione generale per il personale militare; b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 3, comma 5: c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente. sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2011
Il Generale di Corpo d'armata: Roggio L'Ammiraglio ispettore capo (CP): Brusco |
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