Gazzetta n. 85 del 25 ottobre 2011 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA |
CONCORSO
(scad. 24 novembre 2011) |
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVII ciclo, anno 2012 |
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IL RETTORE
Vistolo statuto dell'Universita' campus bio-medico di Roma; Visti l'art. 4 «Dottorato di ricerca» della legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente le «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo», nonche' l'art. 19 «Disposizioni in materia di dottorato di ricerca» della legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente le «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' campus bio-medico di Roma; Visti i pareri del nucleo di valutazione dell'Universita' campus bio-medico di Roma espressi rispettivamente in data 6 luglio 2011 e 23 settembre 2011; Vista la delibera adottata dal senato accademico dell'Universita' campus bio-medico di Roma in data 21 settembre 2011 e successivamente ratificata dal comitato di coordinamento in data 5 ottobre 2011;
Decreta: Art. 1 Istituzione E' istituito per l'anno 2012 il XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi come sede amministrativa l'Universita' campus bio-medico di Roma. E' pertanto indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato rappresentati nell'allegato A al presente bando di cui costituisce parte integrante ed in cui si indicano rispettivamente i settori scientifico-disciplinari, i requisiti di ammissione, la durata, i posti e le borse di studio disponibili, le modalita' di svolgimento delle prove del concorso di ammissione e le date ed il luogo di svolgimento delle stesse. Il numero di borse messe a concorso nel presente bando potra' essere successivamente aumentato qualora se ne rendano disponibili ulteriori finanziate da altri enti. Quest'aumento verra' formalizzato mediante decreto del rettore, che verra' pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, e contestualmente ne verranno notificati i beneficiari. |
| Art. 2 Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del bando, di una delle lauree (ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere) indicate per ciascun corso nell'allegato A al presente bando. Possono presentare domanda di partecipazione anche coloro i quali conseguiranno la laurea dopo il termine di scadenza del bando ma entro la data di espletamento del concorso d'ammissione. In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data dell'esame, il certificato o autocertificazione di conseguimento della laurea richiesta, pena la decadenza dal concorso. Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico straniero, non ancora riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad una delle lauree italiane previste dai requisiti di ammissione di cui all'allegato A, dovranno - ai soli fini dell'ammissione al dottorato prescelto - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso allegando alla domanda stessa tutti i documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti del dottorato al quale intendono concorrere la dichiarazione di equipollenza in parola. Pertanto, dovranno essere allegati alla domanda: copia del titolo di studio conseguito, tradotta e legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane; «dichiarazione di valore in loco», da richiedere alle stesse rappresentanze; certificato con l'indicazione degli esami sostenuti e relative valutazioni, anch'esso tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. |
| Art. 3 Domanda di ammissione La domanda di ammissione, redatta in carta libera utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante e scaricabile dal sito internet d'Ateneo www.unicampus.it (sezione ricerca - dottorati & bandi - bando dottorati di ricerca XXVII ciclo anno 2012), dovra' essere inviata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il suddetto termine coincida con un giorno festivo, esso sara' automaticamente posticipato al primo giorno feriale utile successivo (per il rispetto del termine fara' fede esclusivamente la data del timbro dell'ufficio postale accettante). La domanda di ammissione dovra' essere indirizzata all'Universita' campus bio-medico di Roma, servizio ricerca, via Alvaro del Portillo n. 21 - 00128 Roma. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita': a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere; b) le proprie generalita', il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso se diverso dalla residenza (specificando il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica). Per quanto riguarda i cittadini stranieri, un recapito italiano eletto quale proprio domicilio; c) la propria cittadinanza; d) la laurea conseguita, il voto, la data e l'universita' in cui e' stata conseguita; oppure la laurea che conseguira' entro la data fissata per l'esame di ammissione e di cui si impegna a presentare il relativo certificato o autocertificazione prima dell'espletamento del concorso d'ammissione; ovvero il titolo equipollente (con gli estremi del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa) o di cui si richiede l'equipollenza, conseguito presso un'universita' straniera; e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. Nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, l'aspirante alla partecipazione al concorso, ai soli fini dell'ammissione al dottorato, dovra' includere nella domanda anche la documentazione indicata all'art. 2, comma 3. I candidati sono tenuti a versare, mediante bonifico, un contributo alle spese generali di espletamento del concorso di euro 52,00 sul c/c bancario n. 97791 intestato a Universita' campus bio-medico di Roma, presso la Banca Popolare di Bergamo, sede di Roma, via dei Crociferi n. 44 - 00187 Roma, codice IBAN: IT92 B054 2803 2000 0000 0097 791, codice SWIFT/BIC: BEPOIT21111, indicando obbligatoriamente la causale: «Concorso dottorati di ricerca - XXVII ciclo anno 2012». Il predetto versamento non sara' rimborsato per alcun motivo. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso. I candidati che intendano partecipare al concorso di ammissione per piu' dottorati di ricerca devono presentare distinte domande (con distinti versamenti) per ognuno dei dottorati prescelti. Nel caso in cui il candidato indichi in un'unica domanda piu' dottorati, sara' ammesso a partecipare solo al concorso di ammissione per il primo dei dottorati indicati. La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta, pena l'esclusione dal concorso. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. |
| Art. 4 Esame di ammissione e graduatoria Il concorso di ammissione consistera' nelle prove d'esame rispettivamente indicate per ciascun corso di dottorato nell'allegato A e sara' volto a garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica nei settori scientifici interessati. In ordine ai singoli dottorati si rimanda all'allegato A anche per quanto riguarda: a) la data, la sede e l'orario di svolgimento delle singole prove; b) le modalita' di svolgimento delle prove stesse; c) i criteri di valutazione delle prove ed i punteggi attribuibili. Il presente articolo e l'allegato A hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e pertanto valgono come convocazione alle prove, per cui non verra' effettuata alcuna comunicazione tramite raccomandata ai candidati i quali sono invitati a presentarsi direttamente alle sedi delle prove nei giorni ed alle ore indicate nell'allegato stesso. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. Le prove saranno svolte in lingua italiana o in lingua inglese laddove espressamente indicato. La commissione d'esame di ciascun dottorato, al termine dell'espletamento delle prove concorsuali, redigera' la graduatoria finale in base alla media dei voti riportati da ciascun candidato nelle prove previste. La graduatoria finale di ciascun dottorato sara' resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Universita' campus bio-medico di Roma e mediante pubblicazione sul sito internet d'Ateneo www.unicampus.it (sezione ricerca - dottorati & bandi - bando dottorati di ricerca XXVII ciclo anno 2012). |
| Art. 5 Commissione d'esame Le commissioni d'esame incaricate della valutazione comparativa dei candidati saranno nominate dal rettore con decreto sentito il collegio dei docenti del dottorato. Esse sono composte da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari cui si riferiscono rispettivamente i corsi. Delle commissioni possono far parte, oltre i tre membri anzidetti, non piu' di due esperti anche stranieri che appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca. |
| Art. 6 Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parita' di voti, ai fini dell'assegnazione di un posto coperto da borsa di studio, prevarra' la valutazione della situazione economica come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora alla parita' di voti consegua l'assegnazione di un posto non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che: 1) abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto; 2) a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu' giovani. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e non oltre quarantacinque giorni dall'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca risultati idonei all'esame di ammissione, laddove previsto potranno essere ammessi al corso in soprannumero senza borsa di studio e senza il beneficio dell'esonero dal pagamento dei contributi di cui all'art. 9, a condizione che il dottorato riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. |
| Art. 7 Iscrizione Ai fini dell'iscrizione, i candidati ammessi ai corsi dovranno presentare a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione riguardante le modalita' di iscrizione, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ed eventuali ed ulteriori documenti richiesti nella comunicazione stessa. |
| Art. 8 Borse di studio Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso di dottorato, secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a concorrenza delle disponibilita', una borsa di studio nel numero previsto dall'allegato A (vedi anche art. 1, comma 3). L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero. La borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista. In tale ultimo caso non si ha diritto all'elevazione del 50% della borsa di studio per i periodi di formazione all'estero. La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il provvedimento di esclusione emanato dal rettore su proposta del collegio dei docenti per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento stesso o e' stata comunicata la rinuncia. Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori del concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal bilancio dell'Ateneo. |
| Art. 9 Contributi ed esoneri Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse: tassa di iscrizione, dell'ammontare di € 200,00, da saldare al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione (cioe' entro il 31 marzo di ogni anno); tasse universitarie per l'accesso e la frequenza dei corsi, dell'ammontare di € 1.000,00, da saldare in due rate di € 500,00 ciascuna, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione (cioe' entro il 31 marzo di ogni anno), la seconda entro il 30 giugno di ogni anno. I soli dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita' campus bio-medico di Roma sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'accesso e la frequenza dei corsi ma non dal pagamento della tassa d'iscrizione. |
| Art. 10 Documenti in lingua straniera Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. |
| Art. 11 Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Nello svolgimento delle loro attivita', i dottorandi saranno affiancati da un tutore che il collegio dei docenti assegnera' a ciascuno di essi. Il dottorando, inoltre, dovra' presentare ogni anno al collegio dei docenti una relazione scritta sull'attivita' svolta ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal coordinatore e dal collegio stesso. Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso. |
| Art. 12 Conseguimento del titolo A seguito della positiva valutazione dell'esame finale, il candidato conseguira' il titolo di dottore di ricerca. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi che ha luogo nell'Universita' campus bio-medico di Roma in lingua italiana o in lingua inglese e al termine della quale e' conferito al candidato il titolo in questione. Le tesi di dottorato sono presentate all'Universita' campus bio-medico di Roma nelle forme previste dal regolamento dei dottorati di ricerca. La domanda d'ammissione all'esame finale e' corredata dalla delibera d'ammissione adottata dal collegio dei docenti dei rispettivi corsi. L'esame puo' essere ripetuto una sola volta. La commissione d'esame di ciascun corso di dottorato e' nominata dal rettore con decreto ed e' composta da 3 membri, tra i quali il coordinatore del corso. |
| Art. 13 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti. |
| Art. 14 Norme di riferimento Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nella legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. Roma, 19 ottobre 2011
Il rettore: Lorenzelli |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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