Gazzetta n. 85 del 25 ottobre 2011 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
CONCORSO   (scad. 24 novembre 2011)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due dirigenti di prima fascia



IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica e la modifica al disegno organizzativo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28-bis concernente l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo di prima fascia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010 recante la disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia ai sensi dell'art. 28-bis commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 5 agosto 2011 concernente «Indirizzi sull'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010. Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica dell'8 novembre 2005, n. 4/05, recante indicazioni in materia di titoli di studio utili ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e, in particolare, l'art. 20 concernente prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
Vista la circolare del 24 luglio 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992), portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, riguardante procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto in particolare l'art. 5, comma 1, lettera b), del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, il quale ha qualificato, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, la Direzione generale e non piu' di tre direzioni centrali;
Visto, altresi', l'art. 14, comma 1, lettera b), del sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2011 il quale, nel disporre l'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, volte all'accertamento delle specifiche professionalita' richieste, nei limiti delle percentuali previste dalla normativa vigente, e della loro preposizione alle direzioni centrali giuridiche e amministrative, ha esteso la partecipazione al concorso anche al personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto nazionale di statistica incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000 e dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata di almeno cinque anni nel medesimo settore giuridico amministrativo, oltre ai soggetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 28-bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'atto di organizzazione generale n. 1 approvato con deliberazione n. CCCXXXVI dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 26 luglio 2011, concernente le linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area della ricerca (area VII), di cui da ultimo il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio giuridico 2006-2009, sottoscritto in data 13 maggio 2009;
Visto il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013 deliberato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 18 febbraio 2011, trasmesso agli organi di vigilanza in allegato alla nota n. 4586 del 14 giugno 2011;
Preso atto della disponibilita' di posti dirigenziali di prima fascia nella dotazione organica dell'Istituto, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2011, n. 171;
Considerata la necessita' di sopperire tempestivamente alla carenza di organico nella qualifica dirigenziale di prima fascia e al fine di assicurare la regolare funzionalita' degli uffici e la continuita' con gli incarichi dirigenziali corrispondenti gia' conferiti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 166/2010;
Ritenuto di dover procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti per l'accesso alla qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nel ruolo dei dirigenti dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DA1/2011), ai quali saranno conferite le funzioni dirigenziali di livello generale nell'ambito del settore giuridico e amministrativo a supporto della statistica ufficiale.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche, nonche' in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) titolo di studio: diploma di laurea, ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero laurea specialistica, o magistrale;
b) appartenenza ad una delle seguenti categorie:
dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali di seconda fascia;
alti dirigenti appartenenti all'organico dell'Unione europea, gia' reclutati come funzionari permanenti in virtu' di un pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni per il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;
dirigenti di livello intermedio appartenenti all'organico dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di capo unita' per almeno cinque anni, gia' reclutati come funzionari permanenti in virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni per il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;
personale appartenente all'organico dell'Unione europea, reclutato in virtu' di un pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni, che abbia maturato, con servizio continuativo per almeno dieci anni, esperienze lavorative negli organigrammi permanenti della Commissione, del Consiglio, del Parlamento o della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in posizioni di coordinamento e o di Membro di Gabinetto per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea magistrale;
soggetti in possesso, da almeno cinque anni, della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano svolto per gli stessi anni le funzioni dirigenziali;
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali generali in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un periodo non inferiore a sei anni;
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali non generali in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un periodo non inferiore a otto anni;
personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto nazionale di statistica incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000 e dell'art. 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata di almeno cinque anni nel medesimo settore giuridico, amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 4 e dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011;
c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere stati dichiarati decaduti ovvero licenziati da un impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
h) conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell'Unione europea;
i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
2. I candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice.
3. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa; gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nell'istanza di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda.
 
Art. 3
Presentazione della domanda. Termini e modalita'.
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente via internet, attivando un'applicazione informatica disponibile all'indirizzo http://www.ripam.it/stepone seguendo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno dell'eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 7, comma 3 del presente bando, o della prima prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo, la data di nascita e la residenza;
c) il codice fiscale;
d) la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) il godimento dei diritti politici ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto negli Stati di appartenenza o di provenienza;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia od all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito e gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo sia stato conseguito all'estero;
h) i requisiti ed i titoli posseduti tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente bando con la specificazione della categoria di appartenenza;
i) la conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell'Unione europea;
l) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
m) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
n) l'eventuale possesso di titoli di riserva, di precedenza o preferenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge del 25 maggio 1997, n. 127, integrata dalla legge del 16 giugno 1998, n. 191. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati espressamente dichiarati nella domanda ancorche' gia' in possesso del candidato all'atto della presentazione della domanda stessa;
o) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, al quale i candidati chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, il recapito telefonico, eventuali recapiti fax e di posta elettronica.
I candidati diversamente abili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove di cui all'art. 7; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda, i medesimi devono trasmettere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma, idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica deve pervenire entro un congruo termine e comunque almeno dieci giorni prima delle prove per cui e' richiesto l'ausilio.
3. I candidati dovranno inviare all'Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande trasmesse in via telematica, la documentazione di seguito indicata:
a) un curriculum vitae nella modalita' di cui all'allegato 1 al presente bando. Il curriculum dovra' essere sottoscritto e dovra' riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'omissione della firma comportera' la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum stesso;
b) un elenco dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio, delle pubblicazioni e dei lavori originali e innovativi di rilievo per la statistica ufficiale, che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
c) i titoli, i documenti, le pubblicazioni e i lavori, di cui all'art. 6, comma 2, attinenti al settore concorsuale, citati nell'elenco.
Sulla busta dovra' essere indicato il concorso per il quale si concorre, il codice identificativo di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, il cognome e il nome del candidato.
Il termine per la presentazione della documentazione, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
4. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purche', in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2). Le pubblicazioni e i lavori devono essere prodotti in originale; se prodotti in fotocopia, devono essere accompagnati da una nota con la quale il candidato dichiara, sotto la propria responsabilita', la paternita' dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2). La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identita' del sottoscrittore, rilasciata da una pubblica amministrazione, debitamente sottoscritto in calce; in caso contrario la documentazione non potra' essere valutata. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia gia' indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato dovra' autodichiarare quali parti siano da riferire esclusivamente a lui.
5. I candidati di ruolo dell'Istituto nazionale di statistica, potranno presentare, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande trasmesse in via telematica, la documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e c) del presente articolo, direttamente all'Ufficio protocollo dell'Istituto, sito in via Cesare Balbo, 16, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi, il quale rilascera' regolare ricevuta dell'avvenuta consegna; sulla busta, indirizzata alla Direzione centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro dovra' essere indicato il concorso per il quale si concorre, il codice identificativo di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, il cognome e il nome del candidato.
Il termine per la presentazione della documentazione, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del proprio indirizzo da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione di modifiche intervenute rispetto a quanto indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. I candidati di ruolo dell'Istituto nazionale di statistica potranno fare riferimento ai titoli gia' presenti nel fascicolo personale e agli atti d'ufficio.
 
Art. 4
Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
1. Non si tiene conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, nonche' di quelle presentate o inviate con modalita' diverse da quelle prescritte dal medesimo articolo.

2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura l'esclusione dal concorso dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti.
 
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010.
2. Il segretario e' scelto tra il personale appartenente ai ruoli dell'Istituto nazionale di statistica ed inquadrato nei primi tre livelli professionali.
3. Alla commissione possono essere aggiunti membri per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell'Unione europea e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche.
4. La commissione avra' a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione dei candidati, di cui 10 punti per la valutazione dei titoli, 30 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e 30 punti per la valutazione della prova orale.
 
Art. 6
Valutazione dei titoli
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010, la commissione, previa determinazione dei criteri analitici da seguire ai fini della valutazione dei titoli, procede alla valutazione degli stessi nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove di cui all'art. 8 del presente bando, prima dell'apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 10.
2. Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti alle funzioni per le quali il candidato concorre, sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
a) titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici presso soggetti pubblici o privati o presso organismi internazionali; incarichi di responsabilita' e partecipazione a progetti di studio e ricerca, incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche nazionali ed organismi internazionali o da soggetti privati, di rilevanza per la statistica ufficiale; docenze, commissioni d'esame, partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o di studio o comitati presso amministrazioni pubbliche nazionali ed organismi internazionali attinenti la statistica ufficiale; nonche' esperienze di lavoro presso soggetti pubblici nazionali o organismi internazionali di rilevanza per la statistica ufficiale: fino a 6 punti;
b) formazione e titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando: fino a 2 punti;
c) pubblicazioni scientifiche e accademiche, lavori originali e innovativi per la statistica ufficiale: fino a 2 punti.
3. I candidati non possono far riferimento a titoli presentati all'istituto in occasione di altri concorsi.
 
Art. 7
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed un colloquio.
2. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' adeguate modalita' per lo svolgimento delle prove d'esame.
3. Qualora il numero dei candidati che presenteranno la domanda di partecipazione al concorso sia tale da pregiudicare il rapido ed efficiente svolgimento delle procedure concorsuali, le prove di esame potranno essere precedute da prove preselettive.
 
Art. 8
Prove scritte
1. Le prove scritte consistono in:
prima prova: redazione di un piano, di carattere organizzativo generale e di gestione giuridica e amministrativa di rilevanza per la statistica ufficiale; il piano, di contenuto anche interdisciplinare, oltre a tener conto delle necessarie valutazioni di carattere strategico, dovra' essere formulato nel rispetto dei principi di diritto amministrativo, diritto del lavoro pubblico, nonche' ordinamento statistico nazionale, comunitario e internazionale;
seconda prova: realizzazione, tenuto conto dei principi di management, amministrazione pubblica e ordinamento statistico nazionale, comunitario e internazionale, di una direttiva generale o soluzione di uno studio di un caso o stesura di un provvedimento di rilevanza per la statistica ufficiale e avente ad oggetto la realizzazione di azioni strategiche di amministrazione e gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali di beni e servizi, o di organizzazione e riorganizzazione, di adempimenti da porre in essere in attuazione di obblighi nazionali, europei e internazionali, o di applicazione della normativa e degli atti di regolamentazione del lavoro pubblico.
2. Le date, il luogo e le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e/o delle prove scritte verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 9 dicembre 2011, nonche' sul sito dell'Istituto nazionale di statistica: http://www.istat.it.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati dispongono di tre ore per ciascuna delle due prove scritte. Non e' possibile introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, codici, anche se non commentati, testi di legge e il vocabolario della lingua italiana. E' inoltre vietato introdurre telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto assoluto divieto ai candidati di comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per la custodia di oggetti introdotti nella sede di svolgimento delle prove concorsuali.
5. Superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 24/30 in ciascuna prova scritta.
6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte, nonche' del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' inviato ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
 
Art. 9
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio sui contenuti oggetto delle prove scritte di cui all'art. 8, comma 1 del presente bando ed in particolare principi di management, amministrazione pubblica, diritto amministrativo, diritto del lavoro pubblico, ordinamento statistico nazionale comunitario e internazionale e sulle materie di diritto pubblico, statistica, diritto dell'Unione europea.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell'Unione europea avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice ed una conversazione.
3. L'accertamento della conoscenza dell'informatica riguarda l'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi. Il candidato deve, altresi', dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito un documento di riconoscimento in corso di validita'.
5. Superano la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 24/30.
6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso all'albo dell'Istituto nazionale di statistica.
 
Art. 10

Presentazione dei titoli di preferenza, a parita' di merito e di
riserva
Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio di cui all'art. 3, comma 3, i relativi documenti in carta semplice, oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda.
 
Art. 11
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
1. Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato, e' determinato sommando al punteggio dei titoli, i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto riportato nella prova orale.
2. La graduatoria finale sara' formata in base alla valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; qualora, successivamente alla valutazione dei titoli preferenziali, indicati nella domanda e successivamente documentati, due o piu' candidati permangano nella stessa posizione, viene preferito quello piu' giovane di eta'.
3. La graduatoria del concorso e' approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Istituto nazionale di statistica ed e' pubblicata all'albo e nel sito internet dell'Istituto nazionale di statistica: http://www.istat.it ed il relativo avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
4. La graduatoria esaurisce la propria efficacia con l'assunzione dei vincitori.
 
Art. 12
Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali venga disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con l'ufficio competente, devono presentare o far pervenire all'Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro, via Cesare Balbo n. 16 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'invito da parte dell'ente, il certificato medico di idoneita' all'impiego, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo.
2. Per i candidati disabili il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
3. L'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.
 
Art. 13
Assunzione in servizio
1. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate ai vincoli di finanza pubblica e saranno disposte in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011 e dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risultino in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione prescritta, devono stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale vigente.
3. I vincitori, per i quali venga disposta l'assunzione, sono assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente di prima fascia nel ruolo dei dirigenti dell'Istituto nazionale di statistica e sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative.
4. Il periodo di formazione e' considerato servizio utile a tutti gli effetti.
5. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, sono soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita' stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
 
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
Per ragioni di celerita' e semplificazione nello svolgimento della procedura concorsuale l'accesso alla documentazione, relativa alla procedura concorsuale, e' differito fino alla sua conclusione.
 
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso la Direzione centrale del personale dell'Istituto nazionale di statistica, depositati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla gestione della selezione e dell'eventuale rapporto conseguente.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte dell'ente. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge. I candidati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.
3. Il responsabile del trattamento dei dati e' il direttore centrale del personale.
 
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale.
2. La presente deliberazione e' trasmessa al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Le informazioni sulla procedura di selezione e lo schema di domanda comprensivo degli allegati sono reperibili sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica: http://www.istat.it/concorsi.
Roma, 19 ottobre 2011

Il presidente: Giovannini
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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