Gazzetta n. 85 del 25 ottobre 2011 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI TERAMO |
CONCORSO
(scad. 24 novembre 2011) |
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXVII ciclo, anno accademico 2011/2012 |
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IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; Visto il Decreto Rettorale 21 dicembre 1998, n. 257, recante la disciplina delle procedure di esame e di conferimento del titolo di dottore di ricerca; Visto il Decreto Rettorale 6 ottobre 1998, n. 162, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante il regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001; Visto il Decreto Rettorale 19 agosto 2008, n. 411, con il quale e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il Decreto Ministeriale 18 giugno 2008; Visto il decreto-legge n. 78 del 31.05.2010; Acquisito agli atti l'accordo quadro triennale 2011-13, stipulato in data 23 febbraio 2011, tra la Fondazione Tercas Teramo e l'Universita' degli studi di Teramo, che prevede un finanziamento di una specifica linea di azione dedicata ai dottorati di ricerca; Acquisito agli atti il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 07.03.2011, tra la Regione Abruzzo e il Comitato di coordinamento regionale delle Universita' abruzzesi (Crua); Acquisito agli atti il verbale relativo alla seduta del Senato Accademico, dell'08.06.2011, riguardante «Dottorati di ricerca XXVII ciclo: progetti approvati accordo quadro Fondazione Tercas» ; Acquisito agli atti il verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione di Ateneo, del 05.07.2011, che fissa le tasse di iscrizione ai Dottorati di ricerca XXVII ciclo; Visto il decreto rettorale n° 232 del 12 luglio 2011, con il quale e' stato emanato il «bando di selezione per n° 12 progetti di ricerca, nell'ottica della valorizzazione, del potenziamento e delle qualificazione delle iniziative di formazione, nell'ambito delle attivita' dei corsi di dottorato di ricerca a prevalente indirizzo scientifico-tecnologico, attivati per il XXVII ciclo presso l'Universita' degli studi di Teramo, nell'ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013», pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo in data 12 luglio 2011; Visto il decreto rettorale n° 288 del 13 settembre 2011, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice che ha valutato le domande del bando di cui sopra; Acquisito agli atti il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo in data 26 settembre 2011 in merito alle proposte di istituzione e di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXVII ciclo; Visto il decreto rettorale n° 320 del 5 ottobre 2011, relativo al finanziamento della borsa di studio del Corso di Dottorato di ricerca in «Tutela dei diritti fondamentali-Diritto pubblico italiano ed europeo» ciclo XXVII, a valere sui fondi della Fondazione Tercas; Visto il decreto rettorale n° 326 del 11 ottobre 2011, relativo alla convenzione tra l'Ateneo e la SISMER srl Bologna che determina il coofinanziamento di una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in «Biotecnologie molecolari e cellulari» ciclo XXVII; Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente bando di concorso, compresa la facolta' di revocarlo o di sospenderlo in ragione di esigenze attualmente non valutabili; anche in riferimento alle risorse finanziarie.
Decreta: Art. 1 E' istituito il XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso e nell'Universita' degli Studi di Teramo, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso per esami. Parte di provvedimento in formato grafico
Il numero dei posto e delle borse di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione. L'assegnazione dei posti e delle borse di studio, in aumento, verra' effettuata utilizzando la graduatoria di merito. |
| Art. 2 Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento didattico previgente il decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal decreto ministeriale 270/2004, o di laurea specialistica/magistrale. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente. La valutazione dei titoli di studio posseduti dai cittadini appartenenti all'Unione Europea e', invece, subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, ai sensi della Legge n. 29/2006. Possono, inoltre, presentare domanda coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro 21 novembre 2011. Di detto conseguimento dovranno dare comunicazione, a pena di decadenza, al Settore Attivita' Post Lauream entro e non oltre il 30 novembre 2011, mediante consegna del certificato di laurea o della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione. In tal caso, il candidato potra' servirsi dell'allegato B, avendo cura di unire a tale dichiarazione la fotocopia di un documento di identita', in osservanza dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445. Per difetto dei requisiti puo' essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, l'esclusione dalla procedura con decreto motivato del Rettore; l'eventuale ammissione si dovra' pertanto ritenere in ogni caso effettuata con riserva. |
| Art. 3 Esame di ammissione L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nel settore scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato per il quale si concorre. |
| Art. 4 Domanda e termine di presentazione Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando, l'aspirante candidato dovra' compilare l'apposita domanda seguendo lo schema di cui all'allegato A, reperibile anche per via telematica (www.unite.it, nel link «Ricerca», alla voce «dottorati di ricerca). La domanda dovra', quindi, essere presentata all'Universita' degli Studi di Teramo - Ufficio Protocollo - viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La domanda potra' essere consegnata a mano o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che consenta all'aspirante candidato di avere conoscenza dell'avvenuta ricezione. Nel caso di spedizione, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul plico contenente la domanda dovra' essere riportata la dicitura «concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato - XXVII ciclo - in..............», nonche' il cognome, il nome e l'indirizzo del candidato. Qualora il candidato voglia presentare domanda di partecipazione per l'ammissione a piu' corsi di dottorato di ricerca, dovra' far pervenire un plico separato per ciascuna procedura concorsuale. Nella domanda di partecipazione l'interessato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita': a) il cognome ed il nome; b) la data ed il luogo di nascita; c) il codice di identificazione personale (codice fiscale); d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento postale; e) la cittadinanza posseduta; f) il diploma di laurea posseduto o che si conseguira',l'universita' presso la quale e' stato conseguito o si presume verra' conseguito il titolo, nonche' la data del conseguimento, ovvero il titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione della data del provvedimento di riconoscimento dell'Autorita' accademica. I cittadini appartenenti all'Unione Europea dovranno dichiarare, inoltre, di aver provveduto ad acquisire, ai sensi della Legge n. 29/2006, il parere favorevole del Ministero dell'Istruzione; g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri); h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; i) la lingua o le lingue straniere, tra quelle indicate nell'art. 3 del presente bando, per la prova orale; l) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso oggetto della domanda, nonche' il recapito telefonico e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni. I candidati che intendano fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno presentare, inoltre, dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare il reddito personale complessivo annuo lordo, servendosi dell'allegato B ed unendo alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identita', in osservanza dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli aspiranti candidati diversamente abili, per ottenere, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione alla propria diversa abilita', nonche' degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame, dovranno allegare alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico-sanitaria. L'aspirante candidato dovra' apporre, a pena di esclusione, in calce alla domanda la propria firma. Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potra' essere richiesta in qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte, incomplete o non conformi al modello di domanda allegato al presente decreto. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da erronea indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. |
| Art. 5 Prove di esame Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Universita' degli Studi di Teramo. Il diario delle prove d'esame, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui le medesime avranno luogo, verra' affisso nell'Albo Ufficiale del Rettorato dell'Universita' degli Studi di Teramo e potra' essere consultato sul sito web dell'Ateneo http://www.unite.it/, nel link «Ricerca», alla voce «dottorati di ricerca», almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove. Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. Durante lo svolgimento della prova scritta, ai candidati e' permessa unicamente la consultazione dei dizionari ed eventualmente dei testi di legge non commentati e non annotati. E' assolutamente vietata l'introduzione nell'aula di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. |
| Art. 6 Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino a novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prima prova e fino a trenta punti per la seconda prova. Sara' ammesso al colloquio il candidato che avra' superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non inferiore a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte. Espletate le prove di esame, la Commissione compilera' la graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio, si dara' la preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica. |
| Art. 7 Ammissione al corso Le graduatorie generali di merito approvate all'esito del presente concorso verranno affisse nell'albo Ufficiale del Rettorato dell'Universita' e pubblicate in pari data sul sito web di Ateneo all'indirizzo indicato nell'art. 4 del presente bando. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Il numero minimo di ammessi al corso non potra' essere inferiore a tre. I candidati ammessi a frequentare il corso dovranno, a pena di decadenza, presentare al Settore Attivita' Post Lauream, in duplice originale, la domanda di iscrizione, servendosi dell'apposito modulo reperibile anche per via telematica sempre all'indirizzo su richiamato, nel link «Ricerca», alla voce «dottorati di ricerca/modulistica», debitamente compilato e firmato, entro il termine perentorio di giorni quindici, a far tempo dal giorno successivo a quello dell'affissione nell'Albo dell'Universita' della graduatoria finale di merito e pubblicate in pari data sul sito web di Ateneo. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione entro il termine, saranno considerati rinunciatari. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che, in graduatoria, occupera' la posizione successiva a quella del rinunciatario o del decaduto. Il subentro si verifichera', altresi', qualora qualcuno degli ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso. |
| Art. 8 Ammissione in soprannumero I cittadini stranieri e i titolari di assegni di ricerca, risultati idonei nella graduatoria generale di merito, saranno ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero. |
| Art. 9 Contributo per l'accesso e la frequenza al corso Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato e' fissato in 1.000 € annuali, da suddividersi in due rate di pari importo, la I rata da pagare all'atto di iscrizione al corso; il pagamento della II rata dovra' essere effettuato entro il 30 aprile. Sono esonerati dal versamento dei contributi i beneficiari della borsa di studio. Tutti gli iscritti al corso sono tenuti al versamento di euro 77,47 annui, tassa regionale a favore dell'Azienda per il Diritto allo Studio. Il Dipartimento, sede del corso di dottorato, provvedera' con autonome forme di controllo a verificare il regolare adempimento dei suddetti versamenti. |
| Art. 10 Borsa di studio Le borse di studio, indicate nel bando per ciascun corso di dottorato di ricerca, verranno assegnate, secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito, sulla base del reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a € 10.329,14. Alla determinazione di tale reddito, che e' quello riferito all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di origine patrimoniale derivanti da rendite e da interessi nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. Le borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del dottorando. Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una seconda volta. Per poter continuare ad usufruire della borsa di studio nel corso del triennio, i borsisti, all'atto di iscrizione agli anni successivi, dovranno dichiarare nell'apposito modulo di non aver subito modificazioni della fascia di reddito. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la medesima sara' destinata al dottorando titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito. |
| Art. 11 Obblighi dei dottorandi I partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. Al termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di presentare al coordinatore una relazione dettagliata delle attivita' e delle ricerche svolte, controfirmata dal docente responsabile. |
| Art. 12 Conferimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito, previo superamento di un esame finale, a coloro che avranno conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione. |
| Art. 13 Trattamento dei dati personali Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio. Le informazioni cosi' acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'aspirante candidato. L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel comma precedente, e' il Rettore dell'Universita' degli Studi di Teramo, nella sua qualita' di rappresentante legale dell'ente medesimo. |
| Art. 14 Responsabile del procedimento Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il dott. Luigi Renzullo - Direttore Amministrativo dell'Universita' degli Studi di Teramo - viale F. Crucioli 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266214 - fax 0861/266268). |
| Art. 15 Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia.
Il Rettore: Tranquilli Leali |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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