Gazzetta n. 83 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO   (scad. 7 novembre 2011)
Indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al personale docente e ATA a tempo indeterminato della scuola statale per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero.



IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 639 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, relativo ai posti di contingente del personale a tempo indeterminato della scuola docente ed ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi) da destinare all'estero a prestare servizio presso le Iniziative (ex art. 636 del medesimo decreto legislativo n. 297/1994) le istituzioni scolastiche italiane all'estero, le Scuole Europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 45;
Visto il CCNL per il personale del comparto Scuola, capo X, sottoscritto il 29 novembre 2007;
Visto il D.I. del 10 agosto 1991, n. 4177, concernente i titoli di accesso per l'insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;
Visto il D.M. del 30 gennaio 1998, n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia delle classi di concorso a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica;
Vista la legge del 4 marzo 2009, n. 15 «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Direttiva del 4 dicembre 2009, n. 94, registrata alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, registro n. 1, foglio n. 59, concernente l'applicazione dell'art. 72 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del D.L. del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n. 12/2010, riguardante le procedure concorsuali ed l'informatizzazione;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la Circolare del 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto l'art. 2, comma 4-novies, della legge del 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione con modifiche del D.L. n. 225/2010 che ha disposto la durata complessiva del servizio all'estero in un periodo non superiore a nove anni scolastici;
Visto il D.I. del 20 aprile 2011, n. 3045, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 agosto 2011 relativo al contingente triennale del personale docente ed amministrativo da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle Scuole Europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere per il triennio 2011/12, 2012/13 e 2013/14;
Ritenuto opportuno derogare a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 in merito a modalita' e termini di presentazione delle domande di partecipazione, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicita', la domanda dovra' essere presentata esclusivamente on line entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni;
Sentite le Organizzazioni Sindacali;
Tenuto conto dell'incontro con le Organizzazioni Sindacali avvenuto presso il MAE in data 7 ottobre 2011, nel corso del quale e' stata fornita l'informativa alle stesse;

Decreta:
Titolo I
PROVE DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
Art. 1
Indizione delle prove
Sono indette le prove di accertamento della conoscenza delle lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) - di seguito denominate prove - per il conseguimento dell'idoneita' utile all'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'individuazione del personale della scuola, docente e ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi), con contratto a tempo indeterminato, sui posti di contingente, determinati annualmente secondo quanto disposto dall'art. 639, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativi alle iniziative scolastiche, ex art. 636 del medesimo decreto legislativo n. 297/1994, alle istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, alle Scuole Europee ed alle istituzioni universitarie estere.
Con successiva ordinanza saranno impartite disposizioni per la valutazione dei titoli previsti dalla tabella D allegata al CCNL vigente che concorreranno, con il punteggio acquisito nella/e prova/e, al punteggio complessivo utile per l'inserimento in dette graduatorie.
 
Art. 2
Criteri generali e requisiti di ammissione
alle prove di selezione
1. Alle prove e' ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi) della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un ulteriore anno scolastico (escluso l'anno scolastico in corso 2011/12) di effettivo servizio a tempo indeterminato in territorio metropolitano nella classe di concorso (per i docenti di scuola secondaria di I e II grado), nel posto (per i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria), nella qualifica (per il personale ATA) in cui e' titolare all'atto della domanda, per il cui relativo codice funzione chiede di partecipare.
2. Per codice funzione si intende il numero identificativo corrispondente alla classe di concorso, al posto o alla qualifica cui appartiene il personale all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alle prove. I codici funzione sono indicati nell'Allegato n. 1, che e' parte integrante del presente decreto.
3. Per quanto riguarda il personale docente aspirante ai lettorati di italiano presso le universita' estere, hanno titolo a sostenere la prova esclusivamente i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a. docenti di italiano a tempo indeterminato delle scuole secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso A043 - A050 - A051 - A052);
b. docenti di lingue straniere a tempo indeterminato delle scuole secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso A245 - A345 - A445 - A545 - A246 - A346- A446 - A546) che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con i D.D.G.G. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999, riportata alla nota n. 3 dell'Allegato n. 1;
c. docenti di lingue straniere che abbiano conseguito nel settore scientifico-disciplinare previsto dalla normativa citata in premessa i crediti relativi agli esami con denominazione prevista dai succitati provvedimenti. Pertanto, per gli effetti del combinato disposto dei provvedimenti citati in premessa, per le classi di concorso per le quali siano richiesti un esame biennale o due esami annuali di lingua e/o di letteratura italiana, tali esami sono sostituibili con 12 crediti acquisiti nel settore scientifico-disciplinare «L FIL LET 10 Letteratura Italiana» (denominazione dell'esame letteratura italiana) e con 12 crediti nel settore scientifico-disciplinare «L FIL LET 12 Linguistica Italiana» (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana). Per maggiore precisione si ritiene opportuno specificare che non sono ammessi i docenti di lingue straniere che abbiano superato altri esami diversi da quelli contenuti in detta tabella o che non abbiano raggiunto il numero di crediti previsti dalla normativa citata in premessa. L'appartenenza alle categorie di cui ai punti a,b,c. dovra' essere inoltre documentata all'atto della richiesta di inclusione nelle graduatorie permanenti.
4. Hanno titolo a partecipare alle prove di selezione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nei corsi di lingua italiana di cui all'art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994:
a) i docenti di materie letterarie delle scuole secondarie di primo grado a tempo indeterminato, classe di concorso A043;
b) i docenti di lingue straniere a tempo indeterminato delle scuole secondarie di primo grado (classi di concorso A245 - A345 - A445 - A545 a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con i D.D.G.G. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999, riportata alla nota n. 3 dell'allegato n. 1,
che abbiano conseguito nel settore scientifico-disciplinare previsto dalla normativa citata in premessa i crediti relativi agli esami con denominazione prevista dai provvedimenti citati in premessa. Pertanto, per gli effetti del combinato disposto dei provvedimenti citati in premessa, per le classi di concorso per le quali siano richiesti un esame biennale o due esami annuali di lingua e/o di letteratura italiana, tali esami sono sostituibili con 12 crediti acquisiti nel settore scientifico-disciplinare «L FIL LET 10 Letteratura Italiana» (denominazione dell'esame letteratura italiana) e con 12 crediti nel settore scientifico-disciplinare «L FIL LET 12 Linguistica Italiana» (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).
 
Art. 3
Domanda di ammissione: termini e modalita'
1. Il candidato invia la domanda di ammissione alla prova o alle prove esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito https://web.esteri.it/concorsionline e compilando, previa registrazione, il predisposto modello on line.
2. La compilazione on line della domanda deve essere completata entro le ore 24 del ventesimo giorno, compresi i giorni festivi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Nel caso in cui un candidato compili piu' domande nel predetto termine utile, verra' considerata valida solo l'ultima domanda acquisita dal sistema.
3. Il giorno della prova, dopo l'identificazione tramite documento di riconoscimento in corso di validita', il candidato autocertifichera' quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante apposizione della propria firma in un registro a tal fine predisposto.
4. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu' tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'Allegato 1: SCC = Scuole, iniziative scolastiche:
Il settore SCC comprende:
Scuole italiane statali e non statali
Sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere
Sezioni di italiano inserite in scuole internazionali
Iniziative scolastiche ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994 SEU = Scuole Europee:
Trattasi di Istituzioni intergovernative scolastiche, funzionanti mediante Accordo sottoscritto fra i vari Governi di vari Paesi dell'Unione Europea, ratificato dai Parlamenti dei singoli Stati Membri. Dette scuole sono attualmente presenti nei seguenti Paesi: Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. LET = Lettorati di Italiano presso Universita' estere:
Trattasi di incarichi a sostegno dell'insegnamento della Lingua e della cultura italiana presso le universita' straniere ed eventuali incarichi extra accademici presso le Rappresentanze diplomatiche e/o consolari.
5. Il personale ATA (Direttore dei servizi generali e amministrativi e Assistente amministrativo) in possesso dei requisiti previsti, presenta domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1.
6. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare alle prove per una o piu' lingue straniere.
Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco, relative alle aree linguistiche indicate nell'Allegato n. 2, che e' parte integrante del presente decreto.
7. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende sostenere le prove per piu' tipologie di istituzioni, deve inoltrare on line un'unica domanda comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCC, SEU, LET.
8. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o alla qualifica di attuale appartenenza - il candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda on line la lingua o le lingue per le quali chiede la partecipazione.
9. Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere acquisiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove.
10. Pertanto, i dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e formalizzate secondo le modalita' di cui all'art. 3 comma 3 del presente bando. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
11. Tutti i candidati che dichiarino nella domanda il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alle prove di accertamento linguistico sono ammessi a sostenere le suddette prove con riserva, fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di escludere - ai sensi del successivo art. 5 - coloro che, pur avendole superate, non documentino nei tempi e nei termini previsti con successiva Ordinanza il possesso di tali requisiti.
12. Il candidato deve specificare l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale - il numero telefonico ed il recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: dgsp.05@cert.esteri.it
13. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure di accertamento linguistico. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione sono raccolti presso il Ministero degli affari esteri in Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente per le finalita' di gestione delle prove e della stesura delle graduatorie, anche presso una banca dati automatizzata, e anche successivamente all'eventuale destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento delle prove o alla posizione giuridico-economica del candidato.
Il responsabile del trattamento dei dati e' il capo dell'Ufficio V della Direzione Generale del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei dati.
14. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento delle prove e/o se necessita di tempi aggiuntivi. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
15. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione alle prove presentate con modalita' diverse da quelle di cui al presente art. 3, commi 1, 2 e 3 ovvero quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La mancata esclusione dalle prove non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione alle prove.
16. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
17. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti (art. 71, decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445).
 
Art. 4
Modalita' di svolgimento delle prove
1. L'accertamento e' effettuato, secondo quanto disposto dagli articoli 111 e 112 del CCNL vigente, sulla base di test articolati in 40 quesiti a risposta multipla nella lingua straniera oggetto della prova. I parametri di valutazione saranno resi noti ai candidati immediatamente prima dell'inizio della prova. La durata di ciascuna prova e' fissata in 45 minuti.
2. La prova mira a verificare la conoscenza della lingua straniera nei suoi molteplici aspetti: morfologici, ortografici, sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici.
3. Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera e' correlato alla tipologia delle istituzioni per le quali il candidato intende partecipare. Pertanto sono predisposte prove specifiche per ciascuna delle seguenti categorie di candidati nelle quattro lingue straniere oggetto delle prove:
a. docenti e personale amministrativo (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi del personale della scuola) che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle Scuole Europee, contraddistinti dalla sigla SCC, per i quali la prova dovra' verificare una conoscenza adeguata della lingua o delle lingue straniere (riferibile indicativamente al livello B2 QCER - Allegato n. 3);
b. docenti che aspirano alle Scuole Europee, contraddistinti dalla sigla SEU, e ai lettorati di italiano presso le universita' straniere, contraddistinti dalla sigla LET, per i quali la prova dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto rispettivamente educativo e plurilingue, universitario e pluriculturale (riferibile indicativamente al livello C1 QCER - Allegato n. 3).
4. Per ciascuna delle tre tipologie: SCC, SEU, LET sono predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca.
I candidati che concorrano per diverse tipologie di istituzioni sostengono una prova di accertamento della conoscenza della lingua prescelta per ciascuna tipologia richiesta.
I candidati che concorrano per una tipologia e per piu' aree linguistiche devono sostenere una prova relativa a tale tipologia per ogni area linguistica richiesta.
I candidati che concorrano per diverse tipologie e per piu' aree linguistiche devono sostenere una prova per ciascuna tipologia nonche' per ogni area linguistica richiesta.
5. Il personale ATA (Direttore dei servizi generali e Amministrativi ed Assistenti amministrativi) concorre, per il proprio codice funzione corrispondente alla propria qualifica, per una o piu' aree linguistiche.
6. I candidati non possono introdurre nella sede della prova carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Essi occupano il posto nel settore loro assegnato e consegnano prontamente l'elaborato al personale di assistenza, quando e' dato il segnale della fine del tempo stabilito.
In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dalla prova.
7. Superano la prova i candidati che riportino un punteggio di almeno 56/80.
8. Al termine di ciascuna delle prove la commissione procede alla redazione di appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del punteggio conseguito.
A conclusione di tutte le prove il Ministero degli affari esteri inserisce i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun codice funzione e per ciascuna area linguistica.
Gli elenchi dei candidati che superano le prove sono pubblicati all'albo dell'Ufficio V della D.G.S.P. e nel sito Internet del Ministero degli affari esteri all'indirizzo: www.esteri.it (seguire il percorso: politica estera/ cultura/ istituzioni scolastiche).
 
Art. 5
Esclusione
Il Ministero degli affari esteri puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente.
L'esclusione e' disposta con decreto del Ministero degli affari esteri che e' notificato all'interessato con lettera raccomandata.
 
Art. 6
Convocazione dei candidati
L'avviso relativo al calendario delle prove di accertamento linguistico, all'indicazione della sede e dell'orario di inizio delle prove - predisposto dal Ministero degli affari esteri - verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - il giorno 11 novembre 2011.
Il calendario delle prove con l'indicazione delle sedi e dell'orario di inizio sara' pubblicato contestualmente sul sito Internet del Ministero degli affari esteri all'indirizzo: www.esteri.it (seguire il percorso: politica estera / cultura/ istituzioni scolastiche).
L'avviso nella Gazzetta Ufficiale, con la contestuale pubblicazione sul sito Internet del MAE, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati.
I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.
 
Art. 7
Composizione e compiti delle commissioni
Sono costituite apposite commissioni, una per ogni area linguistica, nominate dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presiedute da un Dirigente tecnico o amministrativo, in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e composte da due membri, in rappresentanza rispettivamente dei due Ministeri, nonche' da un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri.
Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove di accertamento di cui al presente decreto.
Non possono far parte delle commissioni coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinita' entro il quarto grado con alcuno dei candidati o dei membri delle commissioni stesse.
Parimenti non possono far parte delle commissioni coloro che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano superato il settantesimo anno di eta' ne' gli ex dipendenti dei Ministeri degli affari esteri e dell'istruzione, universita' e ricerca, collocati a riposo da piu' di tre anni.
Inoltre non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si candidino per le prove di accertamento ne' coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio all'estero.
Non possono, altresi', far parte delle commissioni ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Tutti i membri delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni.
 

Titolo II
RIFORMULAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Art. 8
Riformulazione e aggiornamento delle graduatorie
1. La partecipazione e il superamento delle prove di accertamento linguistico, di cui al presente decreto, prescindono dal diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti per la mobilita' professionale del personale della scuola, docente ed ATA, con contratto a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui posti di contingente, di cui all'art. 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comprese le iniziative scolastiche ex art. 636 decreto legislativo n. 297/1994.
2. Con successiva apposita Ordinanza del Direttore Generale della Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, e nel sito Internet del predetto Ministero, sono definite le procedure afferenti la riformulazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il conferimento del mandato di servizio all'estero del personale docente e ATA di cui all'art. 1 art. 4 del presente D.I., secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
 
Art. 9
Pubblicazione del decreto di indizione delle prove
Il presente decreto, costituito dal bando di indizione delle prove di accertamento e da n. 3 Allegati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e contestualmente all'albo dell'Ufficio V della D.G.S.P. nonche' nel sito Internet del Ministero degli affari esteri all'indirizzo: www.esteri.it (seguire il percorso: politica estera/cultura/Istituzioni scolastiche).
 
Art. 10
Norme di salvaguardia
Avverso il presente decreto interministeriale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.
Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale
per la promozione
del Sistema Paese
del Ministero degli affari esteri
Melani

Il direttore generale
per il personale scolastico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Chiappetta
 
Allegato 1

Tipologie di Istituzioni e Codici funzione

Il personale docente e ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi) puo' partecipare alle prove di accertamento per le sotto indicate tipologie di istituzioni in relazione ai rispettivi codici funzione previsti nelle medesime:
Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'Allegato 1
(1) I docenti appartenenti alla classe di concorso A091 possono partecipare alle prove esclusivamente per l'insegnamento nei corsi di cui all'art. 636 del Testo Unico n. 297/1994, funzionanti nei Paesi dell'area linguistica tedesca (decreto interministeriale n. 4177 del 10 agosto 1991).
(2) I docenti di lingua straniera, classe A245 - A345 - A445 - A545 possono partecipare alle prove per insegnare lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del Testo Unico n. 297/1994, secondo quanto previsto dall'Art.2, punto b) del presente decreto.
Solo i docenti titolari della classe di concorso A345 e A346 possono presentare domanda per l'insegnamento della lingua inglese, rispettivamente nella scuola secondaria di primo grado, codice funzione 007 e nella scuola secondaria di secondo grado codice funzione 012, in quanto nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero non vi sono cattedre di altre lingue straniere insegnate da docenti italiani a tempo indeterminato.
(3) I docenti appartenenti alle classi di concorso A245 - A345 - A445 - A545 e A246 - A346, A446- A546 possono partecipare alle prove di accertamento per svolgere la funzione di lettore, purche' abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo quanto previsto dal citato art. 2, punto b).
Tabella di omogeneita' valevole per gli insegnanti di lingua straniera di scuola media di primo grado che chiedono di insegnare nei corsi di lingua e cultura italiana ex art. 636 decreto legislativo n. 297/1994 e per gli insegnanti di lingua straniera di primo e secondo grado che chiedono di insegnare italiano nelle universita' straniere.



----------------------------------------------------------- 1. LINGUA ITALIANA | 1. DIDATTICA
| DELLA LINGUA ITALIANA ------------------------|----------------------------------
| 2. GRAMMATICA ITALIANA ------------------------|----------------------------------
| 3. LINGUISTICA ITALIANA ------------------------|----------------------------------
| 4. STORIA DELLA LINGUA ITALIANA ------------------------|---------------------------------- 2. LETTERATURA ITALIANA | 5. NESSUNA EQUIPARAZIONE -----------------------------------------------------------


 
Allegato 2

AREE LINGUISTICHE

Il personale docente e ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi) puo' partecipare alle prove per una o piu' lingue appartenenti alle sotto indicate aree linguistiche comprendenti i seguenti Paesi:

Parte di provvedimento in formato grafico

Note:
(1) Ai Paesi di cui al presente allegato potranno aggiungersene altri, qualora si renda necessario, per esigenze sopravvenute, l'invio del personale. I Paesi elencati in piu' aree linguistiche costituiscono «area mista» alla quale concorrono secondo l'ordine di graduatoria i candidati inseriti nelle rispettive aree linguistiche.
 
Allegato 3

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
© Council of Europe, 2001
Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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