Gazzetta n. 78 del 30 settembre 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA
NOMINA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario.



IL RETTORE

Vista la legge 06.07.98 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.03.00 n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21.12.00, contenente il Regolamento dell'Universita' Degli Studi di Bologna "sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i trasferimenti e la mobilita' interna";
Visto il Decreto Rettorale n. 1317 del 03/11/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 16/11/2010;
Vista la legge del 9.01.2009 n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 n. 139;
Visto il risultato delle operazioni di voto e di sorteggio per le designazioni dei componenti le Commissioni giudicatrici

Decreta:
Art. 1
E' costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso a posti di Ricercatore universitario:

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA - FACOLTA' DI ECONOMIA
sede di BOLOGNA

Giacomo CALZOLARI - Professore Ordinario - Universita' di BOLOGNA - Piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 BOLOGNA
Marco DARDI - Professore Ordinario - Universita' di FIRENZE - Via delle Pandette, 32 - 50127 FIRENZE
Adriano GIANNOLA - Professore Ordinario - Universita' di NAPOLI Federico II - Via Cintia - Complesso Monte S.Angelo - 80126 NAPOLI
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051-2092664
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento di Scienze Economiche. - Piazza Scaravilli 2 - 40126 Bologna
 
Art. 2
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (D.R. n. 1317 del 03/11/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 91 del 16/11/2010 consultabile nel seguente sito WEB: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm) i candidati dovranno inviare le pubblicazioni alla sede concorsuale entro 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto in Gazzetta Ufficiale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede dei lavori entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare le pubblicazioni anche se personalmente conosciute.
Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano, all'indirizzo indicato all'art.1 del presente Decreto. Per effettuare la consegna a mano, si consiglia di verificare giorni ed orari di apertura della sede lavori.
L'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 117/00 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che abbiano inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel Bando di concorso. Al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata, si raccomanda di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite (indicato nell'art.1 del presente bando relativamente ad ogni procedura) e di verificare con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la Facolta', il settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' indicazione del mittente.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso l'Ateneo di appartenenza. L'invio delle pubblicazioni ai singoli Commissari, non sostituisce, in alcun modo, l'invio alla sede lavori.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati a spese di questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la Commissione ha svolto i lavori. Il ritiro potra' comunque avvenire non prima che siano trascorsi 4 mesi dalla data del decreto di approvazione atti. Questa Amministrazione, trascorsi 6 mesi dalla approvazione degli atti, disporra' liberamente delle pubblicazioni non ritirate.
 
Art. 3
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 117/00, dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto, decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
 
Art. 4
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 117/00, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Bologna, 15 settembre 2011

Il rettore: Dionigi
 
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