Gazzetta n. 77 del 27 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
CONCORSO
(scad. 27 ottobre 2011) |
Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura. |
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IL DIRETTORE GENERALE dei servizi amministrativi
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28, relativo all'accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22.7.2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n. 165/2001, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale cosi' come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, riguardante le procedure concorsuali ed l'informatizzazione; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato d.m. 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 del Ministero dell'Istruzione dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'innovazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233; Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 2, commi 8-bis, ter, quater e quinquies del decreto-legge n. 194/09, convertito dalla legge n. 25/10, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.11.2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2011, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' stato autorizzato a bandire, tra l'altro, la procedura concorsuale per il reclutamento di n. 4 unita' da inquadrare nella qualifica dirigenziale; Vista la nota n. 14451 del 10 agosto 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento - la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali in mancanza di unita' collocate in disponibilita', ai sensi dell'art. 34-bis comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001; Vista la nota n. DFP 0047319 P-4.17.1.7.3 del 14 settembre 2011, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento - ha comunicato di non avere, allo stato, personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis del suddetto decreto legislativo n. 165/2001; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 2006 relativo al personale dirigente Area I - quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003, nonche' il codice civileN.L. del 21 aprile 2006 per il secondo biennio economico 2004/2005; Visto il C.C.N.L. del 12.2.2010 del personale dirigenziale Area I quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006/2007 e 2008/2009; Visto il decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando per il concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro posti di dirigente di seconda fascia del ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, si riserva la facolta' di revocare il presente bando, o di procedere alla variazione dei posti banditi. |
| Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Al concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 28 - comma 2 del Decreto Leg.vo 165/2001, come modificato dalla legge 145/2002: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ovvero i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, purche' in possesso del dottorato di ricerca, del diploma di specializzazione o di altri titoli post-universitari di II livello che prevedano, quale loro esclusiva o principale finalita', la preparazione alla carriera dirigenziale nelle Amministrazioni pubbliche. Il periodo di servizio richiesto e', altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso; b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1 - comma 2 - del Decreto Leg.vo n. 165/2001, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; d) i cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. I periodi di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere considerati al netto di eventuali assenze non computabili ai fini dell'anzianita'. 2. Per l'ammissione al concorso e', altresi', richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea di «vecchio ordinamento», in una delle seguenti discipline: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; statistica, scienze agrarie e scienze forestali; scienze e tecnologie alimentari; scienze biologiche; ingegneria aerospaziale, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dei materiali, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria industriale, ingegneria informatica, ingegneria meccanica, ingegneria medica, ingegneria navale, ingegneria nucleare, ingegneria per l'ambiente e il territorio; altro diploma di laurea ad essi equipollente per legge; ovvero laurea specialistica/magistrale (LS, LM), in una delle seguenti classi: giurisprudenza (S22 o LMG/01); scienze dell'economia (64/S o LM-56); scienze economico-aziendali (84/S o LM-77); relazioni internazionali (60/S o LM-52); scienze della politica (70/S o LM-62); scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S o LM-63); metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S); scienze statistiche (LM-82); scienze e tecnologie agrarie (77/S o LM-69); scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (74/S); scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73); scienze e tecnologie agrozootecniche (79/S) scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86); scienze e tecnologie agroalimentari (78/S o LM-70); biologia (6/S o LM-6); scienze della nutrizione umana (69/S o LM-61); ingegneria aerospaziale e astronautica (S25 o LM20); ingegneria biomedica (26/S o LM-21); ingegneria chimica (27/S o LM-22); ingegneria della sicurezza (LM-26); ingegneria civile (28/S o LM-23); ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); scienza e ingegneria dei materiali (61/S o LM-53); ingegneria delle telecomunicazioni (30/S o LM-27); architettura e ingegneria edile (4/S); architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); ingegneria elettrica (31/S o LM-28); ingegneria dell'automazione (29/S o LM-25); ingegneria elettronica (32/S o LM-29); ingegneria gestionale (34/S o LM-31); ingegneria meccanica (36/S o LM-33); ingegneria informatica (35/S o LM-32); ingegneria navale (37/S o LM-34); ingegneria energetica e nucleare (33/S o LM-30); ingegneria per l'ambiente e il territorio (38/S o LM-35); altra laurea ad esse equipollente per legge; ovvero laurea triennale (L), in una delle seguenti classi: scienze dei servizi giuridici (02 o L-14); scienze giuridiche (31); scienze politiche e delle relazioni internazionali (15 o L-36); scienze dell'economia e della gestione aziendale (17 o L-18); scienze economiche (28 o L-33); scienze dell'amministrazione (19); scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); scienze statistiche (37); statistica (L-41); scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20); scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25); scienze e tecnologie agroalimentari (L-26); scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (40); scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38); scienze biologiche (12 o L-13); ingegneria civile e ambientale (08 o L-7); ingegneria dell'informazione (09 o L-8); ingegneria industriale (10 o L-9); altra laurea ad esse equipollente per legge. 3. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara. 4. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. 5. E' altresi' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 6. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici; coloro che siano comunque impediti ad accedere al pubblico impiego ai sensi della vigente normativa. 7. L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Se le prove d'esame sono precedute dal test di preselezione di cui al successivo art. 5, l'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda stessa. In difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento, anche dopo lo svolgimento delle prove di concorso, nei confronti dei candidati utilmente classificati nella relative graduatorie finali. 8. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. |
| Art. 3 Presentazione delle domande - Termini e modalita' 1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita proceduta informatizzata, all'indirizzo Internet www.mpaaf.gov.it/concorsi. 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro le ore 23:59 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato deve stampare la domanda, firmarla e consegnarla il giorno stabilito per la prova preselettiva, ove venga svolta, ovvero per la prima prova scritta. 4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 5. La domanda di partecipazione dovra' essere sottoscritta dal candidato e presentata nel giorno indicato al comma 3, pena l'esclusione dalle sopracitate prove concorsuali. 6. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. 7. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' fare esplicita richiesta, nella domanda on-line, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. Inoltre, l'interessato dovra' inviare, prima dello svolgimento della prova d'esame, all'indirizzo indicato al comma 9, idonea certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi la natura del proprio handicap. 8. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dei servizi amministrativi - Codice Concorso 4D - via XX Settembre 20, 00187 ROMA, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito. 9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 10. Nella domanda di ammissione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) cognome, nome e codice fiscale (le donne debbono indicare il cognome da nubile); b) la data e il luogo di nascita; c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; d) di godere dei diritti civili e politici; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ne' di essere stato interdetto dai pubblici uffici; g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali eventualmente pendenti; h) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari: i) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando, specificando quale, indicando, altresi', presso quale Universita' od Istituto e' stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata; j) di essere in possesso di uno dei requisiti di cui al punto 1) dell'art. 2 del presente bando, specificando quale; k) la lingua straniera, tra quelle indicate nel successivo art. 5, per la quale intende effettuare l'accertamento della conoscenza; in assenza di tale indicazione, al candidato verra' assegnata una lingua straniera a discrezione della commissione d'esame; l) il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, a parita' di merito, danno diritto alla preferenza e/o precedenza all'assunzione. La mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio (l'elenco dei titoli stessi e' riportato all'art. 7 del bando); m) il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196/2003: n) di possedere l'idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da coprire; o) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna; p) il recapito presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente il concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare le eventuali successive variazioni di detto recapito, comprensivo di numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Il candidato dovra', altresi', dichiarare a pena di esclusione: a) l'amministrazione di appartenenza, l'attuale profilo professionale e relativa posizione economica, con la relativa decorrenza, l'eventuale possesso del titolo post-universitario di II livello, nonche' l'indicazione dell'eventuale reclutamento a seguito di corso-concorso; ovvero b) il possesso della qualifica di dirigente e l'anzianita' di servizio maturata, con l'indicazione dell'ente o della struttura pubblica non ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 1 - comma 2 - del decreto Leg.vo 165/2001, presso i quali svolge o ha svolto funzioni dirigenziali; ovvero c) gli incarichi dirigenziali svolti in amministrazioni pubbliche, con l'indicazione dell'amministrazione e della durata; ovvero d) le esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con l'indicazione dell'ente od organismo internazionale presso il quale sono state svolte e della durata. Come previsto dall'art. 2 del presente bando di concorso, i periodi di cui ai punti precedenti devono essere considerati al netto di eventuali assenze non computabili ai fini dell'anzianita'. 11. Le eventuali regolarizzazioni o integrazioni documentali non possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda. 12. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 13. L'amministrazione si riserva la facolta' di escludere in ogni momento il candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti richiesti. |
| Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice sara' costituita nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24/9/2004, n. 272. 2. La commissione puo' essere in ogni tempo integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica. |
| Art. 5 Prove di esame 1. Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive integrazioni e modificazioni e consistera' in due prove scritte ed una prova orale. 2. Qualora il numero di candidati sia superiore a duecentocinquanta, l'amministrazione potra' prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, che sara' costituita da una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali, del cui svolgimento verra' data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale. 3. In caso di svolgimento della prova preselettiva, verra' ammesso alle prove scritte un numero massimo di candidati pari a cinquanta, unitamente alle posizioni di parita' all'ultimo posto utile della graduatoria. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 5. Le due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla Commissione esaminatrice, verteranno sulle seguenti materie: • prima prova scritta: politica agricola dell'Unione europea, diritto costituzionale, contabilita' di Stato, diritto amministrativo; • seconda prova scritta: analisi di uno o piu' casi, in ambito gestionale-organizzativo inerenti le funzioni dirigenziali, mirata a verificare l'attitudine alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', nonche' della efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' organizzativa su questioni attinenti le materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 6 . Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 70/100 in ciascuna delle prove scritte. 7. La prova orale, che mirera' ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato, nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, consistera' in un colloquio interdisciplinare che vertera' sulle materie delle prove scritte e, inoltre, sulle seguenti materie: • diritto comunitario; • diritto agrario; • economia e politica agraria; • agronomia; • nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; • rapporto di pubblico impiego e contrattazione collettiva del comparto Ministeri; • controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni; • ordinamento e competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. E' inoltre prevista una prova finalizzata alla valutazione della conoscenza, a livello avanzato, della lingua straniera prescelta dal candidato tra: inglese, francese o tedesco, che puo' prevedere esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Nell'ambito del colloquio, viene, altresi', accertata la conoscenza a livello avanzato, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego, anche attraverso una verifica pratica e delle implicazioni organizzative sulla semplificazione procedimentale, connesse con l'adozione degli strumenti informatici. 8. La prova orale si intende superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 70/100. 9. Il punteggio finale e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 10. Le prove scritte del concorso, o l'eventuale prova preselettiva, si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana del 20 dicembre 2011. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Gli assenti e/o ritardatari saranno considerati rinunciatari. Durante l'eventuale prova preselettiva i candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari, ne' consultare codici, testi di legge e qualsiasi altra pubblicazione. Nel corso delle prove scritte i candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e/o altre apparecchiature, ma potranno consultare codici e testi di legge non commentati. 11. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento nonche' della domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta in originale, nei locali e nei giorni indicati nel presente articolo. 12. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale che sara' inviata presso il recapito indicato nella domanda. Con la stessa nota sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. |
| Art. 6 Formazione della graduatoria di merito 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 2. A parita' di merito e a parita' di merito e di titoli saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni. 3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dei servizi amministrativi - SEAM IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale medesima, i documenti in carta semplice, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda. 4. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' formata la graduatoria definitiva e verranno dichiarati i' vincitori del concorso. 5. Il provvedimento suddetto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 8. I titoli che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto a preferenza a parita' di merito sono i seguenti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra: f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione spe¬ciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i' coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico: s) gli invalidi ed i mutilati civili; t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 9. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. |
| Art. 7 Assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione: a) certificato medico attestante l'idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico della ASL competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale concorre; b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia integrale dello stato matricolare, il certificato medico di cui al precedente punto a), nonche' la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dal bando. Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico deve essere rilasciato dalla ASL di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego al quale concorre. 2. Ai concorrenti dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno conferiti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale di cui all'art. 1 del presente decreto. All'uopo, gli stessi dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale. 3. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione. 4. L'Amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 5. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. 6. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente. 7. L'efficacia dei contratti individuali di lavoro e' comunque subordinata al positivo esito dei previsti controlli da parte dei competenti organi preposti. 8. Ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa e dal disposto contrattuale nazionale del comparto, che decorrera' dalla data di effettiva assunzione delle funzioni dirigenziali assegnate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 8 Pari opportunita' 1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nell'assunzione, nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. |
| Art. 9 Trattamento dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dei servizi amministrativi - per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente e con modalita' informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' di' gestione del concorso e per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo. 2. L'indicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 4. L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Titolare del trattamento dei dati e' il Direttore generale della Direzione generale dei servizi amministrativi, che potra' avvalersi di terzi - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. |
| Art. 10 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ai sensi della normativa vigente e, in particolare, quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. Avverso i provvedimenti di esclusione dal concorso e avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 7 del presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale o al Capo dello Stato nei termini di legge. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2011
Il direttore generale: Vaccari |
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