Gazzetta n. 72 del 9 settembre 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI UDINE
CONCORSO   (scad. 12 ottobre 2011)
Concorso per l'ammissione al XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca



IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, che demanda alle universita' il compito di disciplinare con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri fissati con decreto ministeriale;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 «Regolamento in materia di dottorato di ricerca» recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento interno per il dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Udine emanato con decreto rettorale n. 91 del 19 febbraio 2010;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 in materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, in particolare l'art. 2, in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art. 19, in materia di dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale del 4 marzo 2011 relativa all'assegnazione di borse aggiuntive di dottorato XXVII ciclo, decreto ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 3;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna del 21 giugno 2011 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita' previsti dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 6 e 27 luglio 2011, relative all'approvazione delle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca XXVII ciclo e alla determinazione del numero delle borse di studio;
Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando, che verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Universita' degli studi di Udine, all'indirizzo: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi;
Quant'altro visto e considerato;

Decreta:
Art. 1
Dottorati istituiti
E' istituito il XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Udine (allegati 1-21). I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2012.
E' indetta la selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca indicati negli allegati al presente decreto (allegati 1-21), di cui costituiscono parte integrante.
I posti con borsa di studio, indicati nei singoli allegati, potranno essere incrementati a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando. L'eventuale aumento delle borse di studio determinera' l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina internet: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Non saranno attivati i corsi di dottorato che, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, abbiano meno di tre iscritti.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) laurea vecchio ordinamento (ante decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea specialistica/magistrale (ex decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004), previste per l'ammissione a ciascun corso di dottorato (allegati 1-21);
2) titolo accademico conseguito all'estero equivalente a quelli indicati al punto 1 che, nel paese di conseguimento, dia accesso al dottorato.
Sono inoltre ammessi «con riserva» al concorso coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto entro la data fissata per la prima prova concorsuale del dottorato prescelto (allegati 1-21).
A pena di decadenza, il candidato dovra' presentare alla commissione giudicatrice, il relativo certificato di conseguimento del titolo o autocertificazione (prevista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) nel giorno stesso di svolgimento della prima prova.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'universita' puo' escludere in ogni momento, con provvedimento motivato, chi risulti privo dei requisiti richiesti, anche successivamente allo svolgimento delle prove. Titolo accademico conseguito all'estero.
Se il titolo accademico conseguito all'estero non e' gia' stato dichiarato equipollente alle lauree italiane di cui al punto 1, l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del collegio dei docenti del dottorato; in tal caso il candidato dovra' allegare alla domanda di partecipazione:
a) il titolo tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui e' stato conseguito il titolo;
b) la «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
Qualora, entro il termine ultimo per la trasmissione cartacea della domanda di ammissione con relativi allegati (14 ottobre 2011), la documentazione di cui ai punti a) e b) non sia ancora stata perfezionata dalle competenti autorita' estere, il candidato potra' allegare alla domanda una traduzione non ufficiale in inglese del titolo accademico e del curriculum universitario (Grade Transcript) che consenta alla commissione giudicatrice di valutare il titolo ai fini concorsuali. I candidati ammessi al corso di dottorato potranno presentare domanda di iscrizione con riserva e dovranno produrre la documentazione ufficiale di cui ai punti a) e b) entro il termine tassativo del 31 dicembre 2011, pena l'esclusione dal corso.
 
Art. 3
Domanda di ammissione al concorso
La domanda di iscrizione al concorso va inoltrata entro le ore 24 del 12 ottobre 2011 (Central European Time) per via telematica al sito: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Il candidato deve compilare una domanda d'iscrizione per ciascun dottorato per il quale intende concorrere.
Una volta inviata la domanda on-line, il candidato dovra' provvedere a stamparne una copia (1) che, debitamente sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti, dovra' pervenire all'universita' entro il giorno 14 ottobre 2011. Fara' fede esclusivamente la data di protocollazione apposta dal Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio protocollo dell'Universita' di Udine.
La domanda dovra' pervenire all'Universita' degli studi di Udine secondo una delle seguenti modalita':
consegnata a mano a: Universita' degli studi di Udine - Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio protocollo, via Palladio, 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal lunedi' al venerdi', ore 9-13;
spedita tramite posta o corriere a: Universita' degli studi di Udine - Servizio affari istituzionali e legali/Ufficio protocollo, via Palladio, 8 - 33100 Udine;
trasmessa a mezzo PEC (Posta elettronica certificata o CEC PAC) al seguente indirizzo: amce@postacert.uniud.it.
I candidati residenti all'estero potranno anticipare la domanda di iscrizione e gli eventuali allegati anche tramite e-mail all'indirizzo: amce@uniud.it, fermo restando l'invio degli originali tramite posta o corriere.
Alla domanda cartacea dovranno essere allegati:
la fotocopia di un documento di identita';
la ricevuta del versamento di euro 5,00 quale «Tassa di concorso», non dovuta dai candidati residenti all'estero. Il versamento dovra' essere effettuato secondo una delle seguenti modalita': 1) sul conto corrente intestato all'Universita' degli studi di Udine presso Poste Italiane (IBAN IT30X0760112300000024683880); 2) sul conto corrente intestato all'Universita' degli studi di Udine presso Unicredit Banca S.p.a. (IBAN IT23R0200812310000040469443);
i titoli, le pubblicazioni etc. presentati per la valutazione dei titoli, qualora prevista per l'ammissione al corso prescelto (allegati 1-21);
il progetto di ricerca, qualora previsto per l'ammissione al corso prescelto (allegati 1-21);
la documentazione necessaria per consentire al collegio docenti di dichiarare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero per l'ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 2 del presente bando.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992, come integrata dalla legge n. 17/1999, possono richiedere, in relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari per l'espletamento delle prove di ammissione previste. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da:
eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
inesatte indicazioni della residenza e del recapito postale da parte del candidato o da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.

(1) La stampa dovra' essere eseguita (cliccando sull'apposita icona)
immediatamente dopo l'invio telematico e prima di uscire dal
programma, in quanto al candidato non sara' possibile una
successiva visualizzazione della domanda gia' inoltrata.
 
Art. 4
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I documenti e le pubblicazioni allegati dai candidati alla domanda di partecipazione al concorso potranno essere ritirati personalmente dall'interessato o da persona da questi appositamente delegata, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ed entro i successivi trenta giorni. Per il ritiro della suddetta documentazione e' necessario presentarsi presso la Area servizi per la ricerca, vicolo Florio, 4, Udine, dal lunedi' al venerdi', ore 9-13. In caso di comprovata difficolta' al ritiro, e' possibile richiedere la trasmissione dei documenti, con spese a carico del destinatario; per concordare tempi e modalita' per la spedizione e' necessario mettersi in contatto con l'ufficio competente.
Le pubblicazioni presentate in originale e non ritirate entro il termine sopra indicato di trenta giorni verranno conservate presso i centri interdipartimentali bibliotecari al fine di fornire un'ulteriore fonte di accrescimento del patrimonio librario dell'ateneo. Tutta la rimanente documentazione verra' eliminata secondo le disposizioni di legge.
 
Art. 5
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai singoli corsi di dottorato di ricerca sono nominate con il presente decreto rettorale e indicate negli allegati 1-21. Fanno eccezione le commissioni riferite ai corsi di dottorato di ricerca in Scienze biomediche e biotecnologiche e Scienze e tecnologie cliniche che verranno nominate con decreto rettorale successivo, che verra' pubblicato in data 22 settembre 2011 sul sito: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Ciascuna commissione, nella prima adunanza, nomina al proprio interno il presidente, che deve essere un docente di prima fascia (o, in assenza, un docente di seconda fascia) e il segretario. I compiti delle commissioni giudicatrici terminano con la stesura della graduatoria definitiva del concorso di ammissione al rispettivo corso di dottorato di ricerca e con la compilazione dei relativi verbali.
 
Art. 6
Esame di ammissione
Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalita' e le date indicate negli allegati 1-21. I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio.
Il punteggio finale, comprensivo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene espresso in centesimi (100/100).
Alla valutazione dei titoli, qualora prevista, non potranno essere attribuiti piu' di 30 punti (30/100). Ciascuna commissione provvedera', prima dell'inizio delle prove d'esame, all'individuazione dei criteri di valutazione e ponderazione dei titoli stessi. La valutazione dei titoli avviene dopo la prova scritta e prima della correzione degli elaborati. La valutazione dei titoli viene comunicata ai singoli candidati in sede di svolgimento della prova orale.
Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle prove, scritte e orali, un punteggio complessivo uguale o superiore al 70% del punteggio massimo attribuito a dette prove.
La graduatoria finale verra' predisposta sommando, per i soli candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della valutazione dei titoli, qualora prevista.
Le commissioni giudicatrici potranno prevedere prove diversificate nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula fortemente differenziati, fermo restando che la graduatoria finale sara' unica.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale la buona conoscenza della/e lingua/e straniera/e indicata/e negli allegati 1-21.
Le prove, per l'accesso ad ogni singolo corso di dottorato, verranno espletate se saranno presentate almeno tre candidature. In caso contrario non verranno svolte e ne verra' data comunicazione il giorno 21 ottobre 2011 sul sito: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi
In ogni caso le prove, per l'accesso ad ogni singolo corso di dottorato, verranno espletate unicamente se si presenteranno alle stesse almeno tre candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
 
Art. 7
Posti riservati per candidati residenti all'estero
I candidati residenti all'estero potranno scegliere di concorrere sulla base della sola valutazione dei titoli per i soli posti loro riservati, se previsti dal singolo dottorato di ricerca (allegati 1-21).
Tali candidati dovranno compilare la domanda di iscrizione al concorso, indicando la modalita' di selezione scelta, e allegare i titoli richiesti.
Il punteggio massimo attribuibile ai candidati valutati sulla base dei soli titoli viene espresso in centesimi. Non vengono considerati idonei i candidati con un punteggio inferiore a 70/100.
Nel caso in cui i posti riservati non venissero assegnati per mancanza di candidati idonei, essi saranno aggiunti alla graduatoria ordinaria del dottorato in questione, previo parere del collegio docenti.
 
Art. 8
Ammissione in soprannumero
Possono essere ammessi in soprannumero, nei limiti dei posti previsti per ciascun corso (allegati 1-21), coloro che, sostenute le prove di ammissione, risultino idonei nelle graduatorie finali di merito e che, alla data di iscrizione al corso, appartengano ad una delle seguenti categorie:
1) titolari di assegno di ricerca o di borsa di ricerca, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca oggetto dell'assegno o della borsa;
2) candidati con cittadinanza diversa da quella italiana.
Il numero dei soprannumerari potra' essere aumentato per i soli candidati di cui al punto 2, previo parere favorevole del collegio docenti del corso di dottorato interessato.
 
Art. 9
Graduatorie finali
Le graduatorie, comprensive degli ammessi in soprannumero, saranno rese pubbliche il 6 dicembre 2011 esclusivamente mediante pubblicazione alla pagina internet: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Non saranno inviate ai vincitori comunicazioni a domicilio per l'ammissione al corso.
In caso di pari merito tra candidati collocati in graduatoria in posizione utile per l'ammissione al corso con borsa di studio (vincitori di posto con borsa di studio), la precedenza verra' data al candidato la cui situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche, risulti piu' svantaggiata.
In caso di pari merito tra candidati collocati in graduatoria in posizione utile per l'ammissione al corso senza borsa di studio (vincitori di posto senza borsa di studio), il posto verra' assegnato al candidato che abbia ottenuto un voto di laurea piu' alto; in caso di ulteriore parita', verra' data la precedenza al candidato di minore eta'.
 
Art. 10
Ammissione e modalita' di iscrizione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' optare per l'iscrizione ad un solo corso di dottorato.
I candidati risultati ammessi ai corsi dovranno far pervenire, entro il termine perentorio del 16 dicembre 2011:
domanda di iscrizione compilata sull'apposito modulo scaricabile dal sito: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi;
fotocopia di un documento di identita' personale;
fotocopia del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a euro 110,00, effettuato sul conto corrente intestato all'Universita' degli studi di Udine presso Unicredit Banca S.p.a (IBAN IT23R0200812310000040469443);
due foto formato tessera identiche.
La domanda dovra' pervenire all'Universita' degli studi di Udine secondo una delle seguenti modalita':
consegnata a mano a: Universita' degli studi di Udine - Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio protocollo, via Palladio, 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal lunedi' al venerdi', ore 9-13;
spedita tramite posta o corriere a: Universita' degli studi di Udine - Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio protocollo, via Palladio, 8 - 33100 Udine;
trasmessa a mezzo PEC (Posta elettronica certificata o CEC PAC) al seguente indirizzo: amce@postacert.uniud.it.
I candidati residenti all'estero potranno anticipare la domanda di iscrizione e gli eventuali allegati anche tramite e-mail all'indirizzo: amce@uniud.it, fermo restando l'invio degli originali tramite posta o corriere.
Ai fini del rispetto del suddetto termine tassativo (16 dicembre 2011) non fara' fede il timbro postale ma ESCLUSIVAMENTE la data di protocollazione apposta dal Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio protocollo dell'Universita' di Udine.
I cittadini non appartenenti all'Unione europea dovranno essere in regola con le norme relative ai visti di ingresso e permesso di soggiorno.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 16 dicembre 2011 e si procedera' pertanto allo scorrimento della graduatoria.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
 
Art. 11
Subentri
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine indicato nell'articolo precedente saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; i posti risultati vacanti saranno assegnati ad altri candidati secondo l'ordine della graduatoria, fatto salvo quanto indicato all'art. 7.
Considerati i posti resisi disponibili, il giorno 20 dicembre 2011 verra' pubblicato l'elenco dei candidati subentranti esclusivamente sul sito internet: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio per l'ammissione al corso.
I candidati ammessi sui posti vacanti dovranno far pervenire, entro il termine perentorio del 30 dicembre 2011, la documentazione indicata all'art. 10, secondo le modalita' indicate al medesimo articolo.
 
Art. 12
Borse di studio e contributi
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. La borsa di studio ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2011.
L'importo lordo annuale della borsa di studio e' euro 13.638,47, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero in misura pari al 50%.
Le borse finanziate da soggetti esterni, pubblici e privati, sono conferite solo se risulta confermata la disponibilita' dei fondi. Incompatibilita' con la fruizione della borsa.
La borsa di dottorato non puo' essere erogata a coloro che abbiano gia' usufruito di una borsa per la frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto equipollente.
La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e ricerca.
La fruizione della borsa di dottorato e' comunque incompatibile con un lavoro dipendente a tempo indeterminato e pieno, fatta salva la possibilita' che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Disposizioni normative per dipendenti pubblici.
Il dipendente pubblico ammesso a frequentare un corso di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio, qualora collocato in graduatoria in posizione utile (vincitori di posto con borsa). Gli ammessi ai corsi di dottorato su posti senza borsa di studio (e, parimenti, i vincitori di posto con borsa di studio che rinuncino a questa) conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la restituzione degli importi corrisposti nel periodo di aspettativa (principali riferimenti normativi: legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modifiche e integrazioni).
Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario che per l'anno accademico 2011-2012 ammonta a euro 110,00. L'amministrazione universitaria si riserva comunque di adottare disposizioni diverse in merito.
 
Art. 13
Frequenza ed obblighi dei dottorandi
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca secondo quanto previsto dal regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato e dalle disposizioni degli organi collegiali dell'ateneo consultabili all'indirizzo internet: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_gene rali/Normativa.
 
Art. 14
Riservatezza e attivita' inventiva
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attivita' di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse, su istanza dell'interessato, dal collegio dei docenti del corso, sentito il tutor.
Qualora in virtu' della loro permanenza nelle strutture dell'ateneo, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all'Universita', ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l'Universita' intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali.
La titolarita' dei risultati conseguiti nell'ambito della frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell'universita' resta in capo all'Universita' degli studi di Udine o a soggetti terzi con i quali l'universita' ha siglato o siglera' specifici accordi. L'Universita' degli studi di Udine:
ha il pieno diritto di disciplinare la titolarita' dei risultati e degli eventuali diritti di proprieta' industriale;
riconosce agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che concorrono al conseguimento di risultati suscettibili di tutela industriale, il diritto morale ad essere riconosciuti inventori;
riconosce altresi' ai dottorandi, che concorrono al conseguimento di risultati suscettibili di tutela industriale oggetto di commercializzazione, un eventuale diritto patrimoniale quantificato nel 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, al netto dei relativi oneri di tutela.
Per quanto non previsto dal presente bando in materia di riservatezza e attivita' inventiva si fa riferimento al regolamento interno in materia di brevetti consultabile all'indirizzo internet: http://www.uniud.it/ateneo/normativa/regolamento_finanza/regolamento_ brevetti.
 
Art. 15
Modalita' di conseguimento del titolo e deposito della tesi finale
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta. L'esame finale consiste in un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi di dottorato.
La data per la discussione della tesi non puo' essere disattesa. Tuttavia, l'interessato puo' chiedere al magnifico rettore di tenere conto di particolari circostanze che giustifichino l'assenza nei seguenti casi: malattia, caso fortuito e forza maggiore.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ammessi all'esame finale dovranno consegnare copia della tesi di dottorato (nella sua stesura definitiva), secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato; eventuali successive variazioni verranno comunicate agli iscritti da parte dell'ufficio competente.
L'Universita' degli studi di Udine curera' il deposito delle tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze, come previsto dalla normativa vigente, ed inoltre il deposito delle stesse presso gli archivi (anche informatici) dell'ateneo, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'. Il deposito comporta che le tesi possano essere oggetto di servizi bibliografici nazionali e locali di informazione e di accesso. La consultabilita' della tesi potra' avere alcune limitazioni, circoscritte, temporanee, motivate e sempre legate alla disciplina sulla tutela della proprieta' intellettuale e limitatamente ai casi da essa previsti.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo da parte dell'Universita' degli studi di Udine sara' subordinato al deposito della tesi finale come sopra indicato.
 
Art. 16
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», l'informativa sul trattamento dei dati personali e' disponibile al sito: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_gene rali/Normativa.
 
Art. 17
Responsabile del procedimento
Il funzionario responsabile del procedimento e' la dott.ssa Sandra Salvador, responsabile dell'Area servizi per la ricerca dell'Universita' degli studi di Udine.
L'ufficio di riferimento presso l'Universita' degli studi di Udine e' l'Area servizi per la ricerca, vicolo Florio n. 4 - 33100 Udine (tel. +39 0432/556377-71-83 - fax +39 0432/556299).
 
Art. 18
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, all'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato dell'Universita' degli studi di Udine e alle disposizioni in materia degli organi collegiali dell'ateneo consultabili all'indirizzo internet: http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_gene rali/Normativa.
Udine, 1° settembre 2011

Il rettore: Compagno
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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