Gazzetta n. 69 del 30 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad. 29 settembre 2011)
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 84 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di commissariato dell'Esercito.



IL VICE DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011 - 2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo di commissariato dell'Esercito per l'anno 2011;
Ritenuto che il sempre maggiore impegno delle Forze armate in contesti operativi internazionali richieda quale elemento indispensabile del bagaglio tecnico-professionale dell'ufficiale in servizio permanente la conoscenza della lingua inglese sin dalla fase iniziale della sua carriera e che appare pertanto indispensabile appurarne la conoscenza anche in fase di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'articolo 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso - tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010, concernente la nomina del generale di divisione aerea Roberto Zappa a Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di 60 (sessanta) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di 9 (nove) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 45 (quarantacinque) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di 12 (dodici) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 9 (nove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di 12 (dodici) ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 9 (nove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo articolo 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b) e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito - appartenenti ad una delle Armi o Corpo che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi indicati nell'allegato A (costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia' articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574). Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3, hanno completato almeno un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente dell'articolo 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 66 (gia' articolo 113 della legge n. 1137/1955), per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante del presente decreto).
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia' articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196), ovvero aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia' articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Detto personale, inoltre, deve aver svolto almeno 1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a "nella media" e non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno tre anni di permanenza in detto ruolo;
f) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente articolo 1.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo articolo 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c);
2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
3) 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che consente l'iscrizione all'universita', ovvero di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 14.
I candidati di sesso femminile in stato di gravidanza non potranno essere sottoposti all'accertamento del requisito di idoneita' previsto dal successivo articolo 11, comma 5, lettera e) in quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza, accertato anche con le modalita' previste dal successivo articolo 10, comma 3, lettera b), il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari procedera' ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
b) al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa;
c) per il personale appartenente alla categoria dei marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (gia' articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) ovvero almeno 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo (gia' articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
5. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b) dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
 
Art. 3
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, deve essere:
a) compilata e inviata con modalita' on-line - fatti salvi i casi previsti dalla successiva lettera b), nonche' dai successivi commi 2 e 3 - attraverso il sito www.difesa.it, area approfondimenti, link concorsi on-line difesa, ovvero il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Terminata la compilazione on-line della domanda, il candidato ricevera' automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, la notifica di acquisizione della stessa da parte del sistema informatico del Ministero della difesa. Le predette domande compilate e presentate on-line saranno stampate e fatte sottoscrivere a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari il giorno di effettuazione della prova scritta di cultura generale.
Il concorrente procedera' al confronto dei dati dichiarati nella domanda compilata con la procedura on-line con quelli contenuti nella copia cartacea in suo possesso e, in caso di difformita' degli stessi, ai fini concorsuali, si terra' conto esclusivamente di quanto dichiarato in quest'ultima domanda. Nel caso in cui non sia possibile accedere alla procedura on-line, il sistema automatizzato provvedera' ad informare il candidato della temporanea indisponibilita' del servizio con l'invito a riprovare in un secondo momento;
b) compilata sul modulo di cui al citato allegato C, in caso di indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della procedura on-line. La domanda dovra' essere firmata per esteso dal candidato che, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare la copia di un documento di identita' in corso di validita'. La domanda, cosi' perfezionata, dovra' essere spedita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante), esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno. Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile.
2. I candidati residenti all'estero o che si trovano all'estero per motivi diversi possono presentare la domanda, in caso di indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della procedura on-line, entro i termini indicati nel precedente comma 1, lettera b), all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare.
3. I militari in servizio impiegati all'estero, se impossibilitati ad inviare la domanda con procedura on-line di cui al precedente comma 1, lettera a), devono presentare, entro gli stessi termini indicati nel precedente comma 1, lettera b), la domanda di partecipazione al comando di appartenenza che provvedera' all'inoltro della stessa al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari entro il terzo giorno successivo con il mezzo piu' celere, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione fa fede quella di assunzione a protocollo del comando ricevente.
4. I concorrenti militari in servizio hanno, comunque, l'obbligo di consegnare copia della domanda di partecipazione al concorso (inoltrata on-line e stampata, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In questo secondo caso va consegnata anche copia della ricevuta di accettazione) al comando di appartenenza, entro tre giorni dall'invio della stessa. Analogamente i concorrenti militari in congedo hanno l'obbligo di inviare copia della stessa, nei predetti termini, al Centro documentale dell'Esercito (ex distretto militare), ovvero ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla propria residenza. Quanto sopra al fine di consentire a tali enti di provvedere agli adempimenti previsti dal successivo articolo 5.
5. Con l'invio della domanda on-line, o con la sottoscrizione e l'invio della stessa in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale ed amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i dati anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso saranno ritenute valide solo se effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del termine di presentazione della stessa e, ferme restando le procedure previste dal sistema di presentazione on-line (secondo le istruzioni indicate dal sistema automatizzato), dovranno essere tempestivamente comunicate al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica (casegraccascumil@ceselna.difesa.it) ovvero a mezzo fax al numero 0742/342208, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita'. Per eventuali problematiche circa la presentazione delle domande di partecipazione i candidati potranno contattate l'utenza telefonica numero 0742/357814. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore.
7. Al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito e' riservata la facolta' di far regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 4
Titoli di merito
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate sui titoli posseduti, compresi tra quelli indicati nel successivo articolo 9 del presente decreto e non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria, ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel successivo articolo 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali - se non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica - sono state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.
3. L'esito della valutazione dei titoli sara' reso noto esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.
 
Art. 5
Istruttoria delle domande
e documentazione d'ufficio
1. I Comandi di cui al precedente articolo 3, comma 4 dovranno provvedere a:
a) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: "partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito";
b) trasmettere non oltre il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, la seguente documentazione:
1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) copia del libretto personale o della cartella personale.
2. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, le pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale militare.
 
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico - professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successi articolo 12, comma 2 (presumibilmente entro la fine di dicembre 2011) tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista la tenuta ginnica) in uniforme di servizio; i concorrenti provenienti dal congedo sono altresi' invitati a presentarsi alla suddette prove indossando un abbigliamento consono alla sede d'esame.
 
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: a) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata in servizio, presidente;
2) cinque tenenti colonnelli (uno per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in servizio, membri;
3) due o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del joint forces language test (JFLT) di lingua inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto al voto; b) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
1) un ufficiale di grado non inferiore a brigadiere generale in servizio, presidente;
2) tre tenenti colonnelli dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio, membri;
3) due o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; c) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
1) un ufficiale di grado non inferiore a brigadiere generale in servizio, presidente;
2) tre tenenti colonnelli del Corpo di commissariato in servizio, membri;
3) due o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno cosi' composte: a) per le prove di efficienza fisica:
1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori in servizio qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
3) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) per gli accertamenti sanitari:
1) un ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori medici in servizio, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
2) un ufficiale psicologo in servizio del Corpo sanitario;
3) un ufficiale in servizio qualificato perito selettore attitudinale;
4) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente, segretario.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu' elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico - specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
1) un ufficiale generale medico in servizio, presidente;
2) due ufficiali superiori medici in servizio, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del presente comma.
 
Art. 8
Prove scritte
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente articolo 1 saranno ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere le seguenti prove scritte:
a) prova scritta di cultura generale consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, di logica matematica e della lingua inglese. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicati nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. Inoltre, nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, sara' resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti;
b) prova scritta di cultura tecnico - professionale, di durata massima di 6 ore, consistente nello svolgimento di un elaborato vertente sui programmi d'esame riportati nel citato allegato D al presente decreto.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non prima delle 0930 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario:
a) 10 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del bando;
b) 11 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del bando;
c) 17 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del bando.
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento delle suddette prove scritte saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 4 ottobre 2011. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 4 ottobre 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di copia della domanda e della ricevuta della raccomandata di spedizione della medesima se presentata con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto.
Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' loro fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale sara' effettuata con l' ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento della prova medesima.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 5, essi dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30.
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici. Alla sede d'esame verranno affissi in bacheca appositi elenchi, uno degli idonei, uno degli inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la comunicazione scritta riportante il voto conseguito nella prova, rilasciandone ricevuta.
Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira' notifica dell'esito della prova.
4. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di cultura generale potranno chiedere informazioni sull'esito di detta prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012, ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it.
5. La prova scritta di cultura tecnico - professionale avra' luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non prima delle 0930 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario:
a) 11 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del bando;
b) 12 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del bando;
c) 18 ottobre 2011, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del bando.
Anche per questa prova i concorrenti dovranno avere con se' una penna a sfera con inchiostro indelebile nero, mentre l'occorrente per lo svolgimento della prova sara' loro fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
6. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.
I concorrenti che non avranno superato la predetta prova scritta non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere informazioni sull'esito di detta prova, a partire dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012, ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 7, comma 1 procederanno a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti che si saranno presentati alla prova scritta di cultura tecnico - professionale dei concorsi, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente articolo 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino a punti 1,5/30 per il personale che ha frequentato il "corso di branca";
b) idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad un massimo di punti 2/30;
c) partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale): fino ad un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in operazioni all'estero ovvero punti 0,15/30 per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in operazioni sul territorio nazionale;
d) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ciascun diploma universitario con corso di durata biennale: fino a punti 0,5/30;
2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di durata triennale: fino a punti 2/30;
3) per ciascuna laurea specialistica - magistrale: fino a punti 4/30 (con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento);
e) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: punti 4,5/30;
2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri: punti 3,5/30;
3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30;
4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito / dell'Arma dei carabinieri o medaglia d'oro al merito di Marina / aeronautico: punti 1,5/30;
5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito / dell'Arma dei carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina / aeronautico: punti 1/30;
6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito / dell'Arma dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina / aeronautico: punti 0,8/30;
7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30;
8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30;
9) per ogni elogio: punti 0,25/30;
f) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3/30, attribuendo punti 0,1/30 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza;
g) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1/30;
2) per il diploma di maestro dello sport rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata triennale: punti 1,5/30;
3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle norme/direttive delle Forze armate: punti 0,5/30.
 
Art. 10
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico - professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di cui al successivo articolo 12. Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo, presumibilmente nel mese di novembre 2011, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, potranno usufruire, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non prima del 31 dicembre 2011), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso.
I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti sanitari l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di selezione);
c) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
f) i solo concorrenti che risultassero vincitori del concorso dovranno, inoltre produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche.
Tali documenti dovranno essere portati al seguito al momento dell'inizio del corso applicativo.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti:
a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte (al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo articolo 11, comma 2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 3.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, distinte per sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.
In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato F.
Il medesimo allegato F contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato F. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14.
 
Art. 11
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.
2. Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti volti a verificare il possesso da parte degli stessi di una statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello di cui all'allegato G. Tale certificazione dovra' essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo dell'efficienza operativa, prevista dalla direttiva n. 100/162.200 ITER del 17 aprile 2000 dello Stato maggiore dell'Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i requisiti sanitari necessari alla partecipazione al concorso.
4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata:
a) funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio, senso cromatico accertato mediante visita oculistica;
b) perdita uditiva:
1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz;
c) normale sviluppo somatico con presenza fisica ed attitudini dinamiche buone.
5. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio seguenti:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone, benzodiazepine ed altri. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatinemia;
4) transaminasemia (GOT - GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) trigliceridemia;
7) VES
8) colesterolemia;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato H.
6. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 5 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:



PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 2 2 2 2 2 2 2 2


8. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato nel successivo articolo 15;
d) affetti da imperfezioni ed infermita' che, seppur non contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente.
9. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente";
b) "inidoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione della causa della inidoneita'.
I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far pervenire al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 0742/342208), specifica istanza corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.
La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera d) che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, formale comunicazione.
12. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 11, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 12
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma 9 saranno sottoposti ad accertamento attitudinale svolto secondo le direttive tecniche emanate dallo Stato maggiore dell'Esercito.
2. L'accertamento attitudinale sara' eseguito da parte della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c) che, attraverso una serie di prove (batteria testologica, questionario informativo ed un'intervista di selezione individuale) valutera' oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione vertera' sulle seguenti aree di indagine:
a) area dell'adattabilita' al contesto militare;
b) area relazionale (dimensione interpersonale);
c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
d) area emozionale (dimensione intrapersonale).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali dell'accertamento attitudinale, insieme a quelli delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari saranno disponibili presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.
 
Art. 13
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
La prova orale, che avra' luogo nelle sedi e nei giorni comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma o, se possibile, messaggio di posta elettronica, sara' articolata in due fasi:
b. una prima fase concernente il test JFLT di lingua inglese;
c. una seconda fase, di durata non superiore a 30 minuti, concernente un colloquio su argomenti tratti dal gruppo di tesi estratto a sorte da ciascun concorrente tra i quattro gruppi riportati nel citato allegato D al presente decreto.
2. I concorrenti che non si presenteranno nei giorni stabiliti saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30, raggiunta con le modalita' indicate nel citato allegato D al presente decreto.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo hanno richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra l'araba, la francese, la persiana-farsi, la portoghese, la russa, la serbo-croata, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato D.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera' contestualmente alla seconda fase della prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
c) da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
d) da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
e) da 27/30 a 30/30: punti 4.
 
Art. 14
Graduatorie di merito
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale.
Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori - sempreche' non saranno sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 15
Nomina
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati ad eccezione degli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere c) e b), sottotenenti in servizio permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina.
Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente articolo 14, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso.
6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella Forza armata e categoria di provenienza per completare la ferma eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
 
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
 
Art. 17
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.
 
Art. 18
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
 
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale del personale militare, titolare del trattamento che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante del centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente articolo 3, comma 4;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2011

Il Generale di divisione aerea: Zappa
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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