Gazzetta n. 68 del 26 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO   (scad. 26 settembre 2011)
Bando di concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette) unita' nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) dell'Esercito.


IL VICE DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale per la sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il foglio n. 3356 Cod. id. RESTAV3 - Ind. Cl. 05.02.11/05 del 18 luglio 2011, con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha inviato alla Direzione generale per il personale militare gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario, per il 2011, di 987 volontari in servizio permanente dell'Esercito;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 987 volontari in servizio permanente dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso - tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010, concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso e destinatari
1. E' indetto, per il 2011, un concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette) unita' nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito riservato a:
a) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, anche quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari) che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve;
b) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 con almeno tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovano nella posizione di congedo da non piu' di due anni;
c) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non risultano, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni;
d) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre anni di servizio in ferma breve nell'Esercito, in posizione di congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non risultano, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni. Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non piu' di due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. Non possono partecipare al concorso:
a) i volontari che risulteranno, anche a seguito di ripianamenti successivi, vincitori del precedente concorso straordinario per il reclutamento di 3392 unita' nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito;
b) i volontari in servizio o in congedo che, appartenenti alle Forze di completamento, non si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 del presente articolo.
3. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1, lettere a) e c), se dichiarati vincitori, saranno immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve, ai sensi dell'art. 2205, comma 7 del codice dell'ordinamento militare e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione della difesa sulla base delle esigenze di Forza armata.
4. Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste per il ruolo dei volontari in servizio permanente nell'Esercito, in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 955 del codice dell'ordinamento militare per coloro che hanno subito ferite o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o le immissioni nel ruolo dei volontari in servizio permanente dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
 
Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i concorrenti di cui al precedente art. 1 che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) avere tenuto condotta incensurabile;
h) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) possedere un profilo psico-fisico e attitudinale previsto per l'impiego nell'Esercito in qualita' di volontari in servizio permanente. Si prescinde dal citato requisito, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall'art. 955 del codice dell'ordinamento militare, per i concorrenti che hanno subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in ferma breve. In attesa della verifica, da parte degli organi preposti, della dipendenza da causa di servizio, i concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale;
j) statura non inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso maschile, a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
l) aver superato le prove di efficienza operativa ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione per i militari in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica per l'immissione in servizio permanente per i militari in servizio, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) saranno accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 secondo le modalita' previste dal successivo art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti di cui alle lettere i), j), k) e l) saranno verificati con le modalita' di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto.
4. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di verifiche successive all'incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti al presente articolo ed al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dall'arruolamento dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso stesso.
 
Art. 3

Compilazione e inoltro delle domande

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo riportato nell'allegato A al presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modulo stesso, disponibile anche sui siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it;
b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile e il concorrente sara' escluso dal concorso;
c) presentata, fatta pervenire o inviata a mezzo raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, secondo le seguenti modalita':
1) i concorrenti in servizio o assunti in forza potenziale successivamente al 31 dicembre 2006 devono produrre la domanda presso il comando/ente di appartenenza;
2) i concorrenti in congedo o assunti in forza potenziale antecedentemente al 31 dicembre 2006 devono produrre la domanda presso il Centro documentale di appartenenza.
Gli enti che ricevono le domande dovranno rilasciare agli interessati ricevuta dell'avvenuta presentazione.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire con modalita' diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente comma.
2. I predetti comandi/enti devono provvedere a inoltrare le domande entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione - 4ª sezione, viale dell'esercito, n. 186 - 00143 Roma.
3. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda di partecipazione, entro il termine sopraindicato, per il tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare.
4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) grado;
b) cognome e nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) di essere cittadino italiano;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
h) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo sopraindicato. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
i) data di decorrenza giuridica da volontario in ferma breve, tipo di arruolamento quale volontario in ferma breve (ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997; straordinario, ai sensi della legge n. 958/1986; blocchi/scaglioni, ai sensi della legge n. 958/1986) e posizione di servizio;
j) se in congedo, ultimo reparto o ente in cui ha svolto il servizio, la data in cui ha avuto termine la ferma triennale e del conseguente collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale di appartenenza nella forza in congedo; il concorrente in congedo dovra', inoltre, allegare alla domanda copia del foglio di congedo, se ne e' in possesso;
k) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali a carico e l'autorita' giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia. In caso contrario dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e l'Autorita' che lo ha emanato;
m) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
n) eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria di merito);
o) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. I concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli, potranno allegare alla domanda:
a) copia del certificato scolastico da cui risulti il possesso, se conseguito, di un titolo di studio superiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media). Potranno, altresi', allegare, in luogo del certificato scolastico, la dichiarazione sostitutiva redatta sul modello riportato in allegato B al presente decreto. Se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero, i concorrenti dovranno, altresi', produrre, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio rilasciato da un Ufficio scolastico provinciale a loro scelta. Non deve essere allegata la documentazione citata se il concorrente e' in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media);
b) certificazione rilasciata dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, da cui risulti il conseguimento in ambito sportivo di un piazzamento nei primi tre classificati in competizioni ufficiali nazionali assolute, europee, internazionali, mondiali ed olimpiche.
6. Il militare in congedo se e' stato vittima di atti ostili in attivita' operativa potra', altresi', produrre una dichiarazione delle ferite riportate, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, redatta sul modello riportato in allegato C, al presente decreto.
7. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica.
 
Art. 4

Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio

I comandi/enti interessati dovranno ricevere le domande, con gli eventuali allegati di cui al precedente art. 3, comma 5 provvedendo a:
a) certificarne l'avvenuta presentazione apponendo il timbro dell'ente, la data, il numero di protocollo ed il visto del comando;
b) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche il documento caratteristico recante nel frontespizio, quale data di chiusura, quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, quale motivazione, la seguente dicitura: «partecipazione al concorso per volontari in servizio permanente dell'Esercito, ai sensi dell'art. 2205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
c) inviare i concorrenti a visita per la verifica del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) secondo le modalita' di cui al successivo art. 7. L'esito delle predette visite dovra' essere trasmesso al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 2 secondo le modalita' di cui al citato art. 7;
d) far pervenire le domande stesse con i relativi eventuali allegati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo sopraindicato, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, corredate:
1) di eventuali autocertificazioni di cui agli allegati B ed C al presente decreto;
2) della certificazione di cui all'allegato D al presente decreto, compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 9. Detta certificazione dovra' essere firmata dal comando di Corpo e controfirmata, per presa visione e accettazione, dal concorrente. Se alcuni dati necessari non sono desumibili dalla documentazione matricolare in possesso del comando/ente di impiego, questo dovra' reperire i dati mancanti chiedendoli ai comandi/enti che hanno avuto in forza in passato il concorrente. In tale caso il comando/ente interessato ha l'obbligo di far tempestivamente pervenire tutta la documentazione mancante al citato Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare;
3) della certificazione di cui all'allegato E al presente decreto, atta a comprovare il possesso del profilo sanitario, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7. Detta certificazione dovra' essere firmata dal comando di Corpo e controfirmata, per presa visione e accettazione, dal concorrente;
4) della dichiarazione di cui all'allegato F al presente decreto, atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il militare e' risultato vittima di atti ostili. Tale dichiarazione deve essere comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa;
5) della certificazione rilasciata dal comando di Corpo, di cui all'allegato G del presente decreto, relativa al controllo dell'efficienza operativa prevista dal successivo art. 8;
6) di copia conforme all'originale del documento caratteristico redatto secondo le modalita' di cui alla precedente lettera b) del presente comma;
7) di copia conforme all'originale della documentazione caratteristica riferita agli ultimi due anni di servizio in qualita' di volontario in ferma breve e/o di raffermato/trattenuto (comprensiva di quella indicata alla precedente lettera b) del presente comma);
8) di copia conforme all'originale del foglio matricolare aggiornato e parificato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
e) informare telegraficamente il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo sopraindicato, di ogni evento che dovesse intervenire nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale che lo assume nella forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti disciplinari e penali, inidoneita' anche temporanea al servizio militare, proscioglimenti ed altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
 
Art. 5
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in congedo o nella
forza potenziale

I Centri documentali, per i militari in congedo o assunti in forza potenziale antecedentemente al 31 dicembre 2006, e i comandi/enti di appartenenza, per i militari in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre 2006, dovranno trasmettere, a mezzo corriere, le domande di partecipazione comprensive degli eventuali allegati di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 2 entro il termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, provvedendo a corredarle di:
a) copia conforme della documentazione caratteristica relativa agli ultimi due anni di servizio in qualita' di volontario in ferma triennale o di raffermato o di trattenuto;
b) copia conforme del foglio matricolare, aggiornato alla data in cui il militare e' stato posto in congedo;
c) dichiarazione del Centro documentale o del comando/ente di appartenenza di cui all'allegato F del presente decreto, atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il militare sia risultato vittima di atti ostili; tale dichiarazione deve essere comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa.
 
Art. 6

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate, su proposta della Forza armata, le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per l'accertamento dell'efficienza operativa.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori o dipendenti civili dell'Amministrazione della difesa appartenenti alla terza area funzionale, membri;
c) due ufficiali inferiori o dipendenti civili dell'Amministrazione della difesa appartenenti alla terza area funzionale, membri;
d) un ufficiale inferiore o dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un colonnello medico, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
b) un ufficiale psicologo, membro;
c) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore, presidente;
b) quattro ufficiali, di grado non inferiore a capitano, qualificati istruttore militare di educazione fisica, membri.
 
Art. 7

Idoneita' psico-fisica e attitudinale

1. I concorrenti saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica con le seguenti modalita':
a) per i concorrenti in servizio, in possesso del profilo sanitario attribuito dai Centri di selezione delle Forze armate o delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza) all'atto dell'incorporazione quali volontari in ferma breve, nonche' dai competenti organi di medicina legale a qualunque titolo durante il servizio prestato quali volontari in ferma breve, ovvero in occasione degli accertamenti del precedente concorso straordinario per il reclutamento di 3392 unita' nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, la verifica sara' effettuata, secondo le disposizioni vigenti, dal dirigente del servizio sanitario presso i comandi di appartenenza. Tutti i concorrenti in servizio dovranno, a pena di esclusione dal concorso, consegnare al dirigente del servizio sanitario un referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' di anticorpi per HIV, in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre all'atto della presentazione:
referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i sette giorni lavorativi precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari.
Nel caso in cui sussista lo stato di gravidanza, la commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Per i concorrenti impiegati in operazioni all'estero, la verifica del profilo sanitario dovra' essere effettuata dal dirigente del servizio sanitario presso i comandi di appartenenza al momento del rientro in patria, e comunque non oltre trenta giorni da tale data, secondo le modalita' sopra descritte.
Gli esiti della verifica del profilo sanitario dovranno essere riportati nel modello di cui all'allegato E al presente decreto. Detto modello dovra' essere inviato al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 2 unitamente alla domanda di partecipazione, per il personale impiegato sul territorio nazionale, ed entro trenta giorni dal rientro in patria, per il personale impiegato in operazioni all'estero.
Eventuali variazioni intervenute nel profilo sanitario successivamente al predetto accertamento che comportino la perdita dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego in servizio permanente, accertate secondo le disposizioni vigenti in materia per i militari in servizio, determineranno l'esclusione dal concorso.
b) per i concorrenti in congedo, ovvero in forza potenziale all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e per i concorrenti in servizio che, a seguito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali effettuati presso i Centri di selezione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'atto dell'incorporazione quali volontari in ferma breve non e' stato attribuito il profilo sanitario e non si trovano nei casi indicati al primo capoverso della precedente lettera a), l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sara' effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito sito in Foligno, via Gonzaga n. 2.
2. La Direzione generale per il personale militare comunichera' al predetto Centro di selezione gli elenchi dei concorrenti e la data in cui gli accertamenti dovranno essere ultimati. La convocazione dei concorrenti di cui al comma 1, lettera b) sara' effettuata dal citato Centro di selezione e dovra' contenere le indicazioni necessarie affinche' il concorrente si presenti munito, a pena di esclusione dal concorso, dei seguenti documenti:
a) valido documento di riconoscimento;
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato H al presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi precedenti la visita;
c) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale attestante la recente effettuazione (in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita) dell'accertamento dei markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi) e C;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' di anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita;
e) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i sette giorni lavorativi precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari. In caso di positivita', la commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, la Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 10. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovra' essere presentata in originale o in copia conforme.
Il concorrente, se ne e' in possesso, potra' produrre anche eventuali esami radiografici del torace in due proiezioni, con relativo referto.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, deve disporre, per tutti i concorrenti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica;
d) visita psicologica - psichiatrica;
e) misurazione dell'altezza e del peso;
f) analisi delle urine completo con esame del sedimento;
g) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/strumentale (compreso l'esame radiologico), ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico - legale del concorrente.
4. La commissione medica provvedera' a verificare, per ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il possesso del profilo sanitario minimo nelle varie caratteristiche somato-funzionali, nonche' il possesso dei requisiti fisici suindicati. Al termine dei previsti accertamenti la commissione comunichera' ai concorrenti l'esito della visita medica sottoponendo loro il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario in servizio permanente nell'Esercito», con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario in servizio permanente nell'Esercito», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
5. Successivamente, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera', per i soli concorrenti in servizio, a comunicare l'esito della suddetta visita ed il conseguente profilo sanitario al comando del reparto/ente di appartenenza degli interessati.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso del seguente profilo minimo:
a) psiche: PS 2;
b) costituzione: CO 2;
c) apparato cardio-circolatorio: AC 2;
d) apparato respiratorio: AR 2;
e) apparati vari: AV 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore: LS 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore: LI 2;
h) vista: VS 2;
i) udito: AU 2, e che risultano essere in possesso degli ulteriori requisiti per l'idoneita' psico-fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualita' di volontari in servizio permanente prevista dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, n. 90.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti ai quali saranno riscontrate:
imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inidoneita' al servizio militare;
imperfezioni e infermita' per la quale e' prevista l'attribuzione del coefficiente 3 o superiore nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalla vigente normativa per delineare il profilo sanitario dei soggetti dichiarati idonei al servizio militare;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia - disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;
tutte le imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea comunque incompatibili con il servizio permanente quale volontario.
8. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' relativo agli accertamenti in parola sara' reso noto ai concorrenti seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della competente commissione, apposito foglio di notifica.
9. La mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici verra' considerata rinuncia da parte del concorrente.
10. I concorrenti in servizio o in congedo che all'atto degli accertamenti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata per le quali risulta scientificamente probabile una evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere, a insindacabile giudizio della commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b), il possibile recupero dei requisiti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi venti giorni dalla data di presentazione agli accertamenti, saranno sottoposti a cura della stessa commissione medica ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere i successivi accertamenti concorsuali. Se i concorrenti non si presenteranno alla nuova visita o non avranno recuperato al momento della stessa la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
11. Fermo restando il disposto dei precedenti commi 2, lettera e), seconda alinea e 10, ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti comporta l'esclusione dal concorso, se detto stato persiste oltre la data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al precedente comma 2.
12. Resta salvo il disposto dell'art. 955 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in ferma breve, a mente di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera i).
13. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
14. I concorrenti dichiarati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. Tale accertamento consistera' nello svolgimento di prove (test ed interviste) volte a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche necessarie allo svolgimento dei compiti propri previsti per il volontario in servizio permanente. A seguito del predetto accertamento sara' espresso un giudizio di idoneita' ovvero di inidoneita', che dovra' essere notificato per iscritto al candidato.
15. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso. Il provvedimento e' adottato, su delega della Direzione generale per il personale militare, dalle commissioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) e c). Il provvedimento e' notificato ai concorrenti seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi apposito foglio di notifica.
 
Art. 8

Accertamento dell'efficienza operativa

1. I concorrenti giudicati in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale di cui al precedente art. 7 saranno sottoposti all'accertamento dell'efficienza operativa prevista per il personale in servizio permanente dell'Esercito, in relazione all'eta', come indicato nell'allegato L al presente decreto. In particolare:
a) per il personale in servizio, sara' ritenuta valida la verifica dell'efficienza operativa svolta presso i reparti di appartenenza, purche' effettuata entro i dodici mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli esiti della predetta verifica, da riportare sul modello in allegato G al presente decreto, dovranno essere inviati alla Direzione generale per il personale militare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) per il personale in congedo o in forza potenziale, la verifica sara' effettuata presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d).
2. Le prove di efficienza operativa si intendono superate se sono stati raggiunti, per ogni singola prova, i risultati minimi riportati nella tabella di cui all'allegato L del presente decreto.
3. In caso di mancato superamento di una o piu' prove parziali, le stesse dovranno essere ripetute non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dall'effettuazione delle prime, con le medesime modalita', limitatamente alle sole prove non superate inizialmente e, comunque, entro la data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al precedente art. 7, comma 2. Il personale che, al termine della seconda prova, avra' conseguito il giudizio di «non ha superato la prova di efficienza operativa al secondo tentativo» sara' escluso dal concorso con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Per i soli militari di cui al precedente comma 1, lettera b) i provvedimenti di esclusione saranno adottati, su delega della Direzione generale per il personale militare, dalla preposta commissione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, la Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 10. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) ne dara' notizia alla citata Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
5. Ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti comporta l'esclusione dal concorso se detto stato persista oltre la data stabilita per l'ultimazione degli accertamenti di cui al precedente art. 7, comma 2. In sede di notifica del temporaneo impedimento dovra' essere reso noto al candidato tale termine. Allo scadere del citato termine la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovra' confermare la permanenza dello stesso ed in questo caso disporre l'esclusione dal concorso; in caso contrario il concorrente deve essere definitivamente sottoposto agli accertamenti non effettuati.
6. Sara' esonerato dall'effettuazione delle prove di efficienza operativa il personale gia' declassato ai sensi dell'art. 955 del codice dell'ordinamento militare. In alternativa, la commissione potra' disporre l'effettuazione del controllo dell'efficienza operativa, limitatamente alle prove commisurate alle effettive condizioni fisiche, sentito il parere del dirigente del servizio sanitario del reparto di appartenenza o, per il personale in congedo, del dirigente del servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
7. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alle predette prove verra' considerata rinuncia da parte del concorrente.
 
Art. 9

Valutazione dei titoli

1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) provvedera', per ciascun concorrente, alla valutazione dei titoli di merito indicati nell'allegato L al presente decreto, assegnando il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi solo i titoli conseguiti nel corso del servizio prestato quale volontario in ferma breve, anche in eventuale rafferma/trattenimento, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente sara' determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno dei suddetti titoli.
4. Saranno giudicati idonei al servizio permanente coloro che riporteranno un punteggio totale positivo. I concorrenti inidonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 10

Graduatoria

1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) redigera' la graduatoria di merito sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente, cosi' come previsto dal precedente art. 9. La commissione stessa redigera', altresi', l'elenco dei concorrenti risultati inidonei.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'.
3. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicata nel giornale ufficiale della difesa, consultabile sui siti www.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. La pubblicazione avra' valore di notifica.
 
Art. 11

Accettazione dell'immissione in servizio permanente

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 10 e dichiarati vincitori saranno immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con il grado di primo caporal maggiore.
2. Tale immissione sara' notificata, per i concorrenti in servizio o in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre 2006, dal comando/ente di appartenenza; per i concorrenti in congedo o in forza potenziale assunti antecedentemente al 31 dicembre 2006, l'immissione sara' notificata a cura del Centro documentale di appartenenza.
3. Entro i cinque giorni successivi alla data di notifica di cui al precedente comma 2 e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, di cui al precedente art. 10, comma 3, gli interessati dovranno rilasciare ai comandi/enti/Centri documentali, a seconda della loro posizione di servizio, la dichiarazione di accettazione alla suddetta immissione, ovvero la dichiarazione di rinuncia alla stessa. In alternativa, la citata dichiarazione potra' essere inviata, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale, all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 2. La mancata ricezione delle predette dichiarazioni nel termine sopra indicato equivarra' a dichiarazione di rinuncia.
4. Sara' cura dei comandi/enti e dei Centri documentali inviare, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo sopracitato, le relate di notifica e le relative dichiarazioni di accettazione all'immissione, ovvero le dichiarazioni di rinuncia.
 
Art. 12

Immissione in ruolo

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 10 e dichiarati vincitori, se hanno maturato tre anni di servizio nella ferma breve, sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con il grado di primo caporal maggiore, con decorrenza giuridica dalla data che sara' specificata nel decreto di approvazione della graduatoria di merito. I concorrenti dichiarati vincitori che non hanno ancora maturato tre anni di servizio in ferma breve sono immessi nel citato ruolo al compimento del terzo anno di servizio nella ferma breve.
2. Tale immissione sara' formalizzata con decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare.
3. I vincitori, all'atto della convocazione, dovranno essere muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validita' rilasciato da una amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
4. I vincitori convocati provenienti dal congedo saranno sottoposti a visita medica da parte del dirigente del servizio sanitario per la verifica del mantenimento dei requisiti fisici. Nel caso di giudizio di inidoneita' ovvero di temporanea inidoneita' o di temporaneo impedimento superiore a quindici giorni, i concorrenti saranno esclusi dall'immissione con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
5. I concorrenti in servizio, se nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, subiscono un declassamento del profilo sanitario che comporta l'inidoneita' all'impiego nel servizio permanente, saranno esclusi con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Resta salvo quanto previsto dall'art. 955 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in ferma breve, i quali saranno immessi con riserva nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, in attesa della definizione del riconoscimento della causa di servizio.
6. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 2. La Direzione generale potra' differire la data di convocazione, a seguito di propria valutazione insindacabile dei motivi di impedimento, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.
7. I limiti temporali di cui al precedente comma 5 non trovano applicazione nel caso di impedimento dovuto a infermita' dipendente da causa di servizio.
 
Art. 13

Disposizioni amministrative

1. Le spese di viaggio, sostenute dai concorrenti in congedo per l'accertamento dell'idoneita' fisio-psico e attitudinale, sono a carico dei concorrenti stessi.
2. Durante le fasi relative allo svolgimento dei predetti accertamenti, i concorrenti potranno usufruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
 
Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il direttore della 3ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.
 
Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2011

p. Il direttore generale t.a.
Generale di corpo d'armata
Roggio
Il vice direttore generale Generale di divisione aerea
Zappa
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Avvertenze generali

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere chiesta direttamente alla Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito, n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
dalle 8,30 alle 12,30;
dalle 13,30 alle 16,00;
b) il venerdi' dalle 9,00 alle 13,00;
2) consultando il sito www.persomil.difesa.it
 
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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